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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1757 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Montefiascone (VT), alla Via D. Alighieri n. 96/A, presso lo studio dell'Avv. Alessio Saccà che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 6 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 12 maggio 2013 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 3); che dalla loro unione è nato il figlio ad Orvieto Persona_1
(TR) il 22 aprile 2016, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minor sarà affidato ad entrambi i genitori, che si im- Persona_1
pegnano ad assisterlo, curarlo ed educarlo, sino alla sua maggiore età e al raggiun- gimento dell'indipendenza economica, con costanza e continuità. I coniugi eserci- teranno in modo paritetico e di comune accordo la relativa potestà, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui lo stesso si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Le decisioni di maggiore interesse pe relative alla scuola, agli even- Per_1
tuali futuri studi universitari, alle attività extrascolastiche e quelle riguardanti la sua salute e le cure di ogni genere dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso mi- nore. I coniugi si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali attitudini e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il piccol resterà collocato prevalentemente (dalla domenica sera sino al Per_1
venerdì pomeriggio) presso la casa coniugale sita a Piansano, in Viale Santa Lucia
n. 166 con il padre, al quale la suddetta abitazione con tutti i suoi mobili, arredi e pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
pertinenze viene assegnata. Dal venerdì pomeriggio, alle ore 16,00, alla domenica sera, alle ore 21,0 rimarrà invece con la madre presso l'abitazione di Mon- Per_1
tefiascone (VT), Via Asinello n. 73/C. I coniugi saranno comunque liberi di con- cordare diverse modalità di visita intervallando anche la possibilità di stare con il minore a fine settimana alternati.
4. La madre, con la necessaria collaborazione del sig potrà sentire Parte_1
telefonicament tutti i giorni e vederlo quando vuole previi accordi con l'al- Per_1
tro genitore e nel rispetto delle esigenze, attitudini e volontà del minore. La stessa potrà comunque tenerlo con sé secondo le seguenti modalità: a) tutti i venerdì alle ore 16,00 andrà a prendere il figlio presso la casa coniugale e lo terrà con Per_1
sé per l'intero fine settimana, presso la sua abitazione in Montefiascone, sino alla domenica sera alle ore 21 allorquando il padre verrà a riprenderlo;
b) durante le vacanze estive il bambino starà con ognuno dei genitori per almeno 21 giorni anche non consecutivi da suddividersi eventualmente in due periodi che verranno con- cordati tra gli stessi entro il 30 giugno di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con il padre e la madre un eguale periodo, disponen- Per_1
dosi sin da ora che ad anni alterni, il 24 dicembre starà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il 1° dell'anno con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro; tutte le ulteriori festività Religiose e civili con il criterio dell'alternanza annuale. Si stabi- lisce comunque che il genitore che non avrà con s potrà sentirlo telefoni- Per_1
camente quando vuole e/o vederlo previi accordi con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze, attitudini e volontà del minore.
5. Entrambi i coniugi per il mantenimento del figlio minor concordano di Per_1
versare sul conto corrente cointestato n. 5142, appositamente acceso presso BNL
Spa, una quota mensile corrispondente ad € 400,00 per la sig.ra ed € Parte_2
300,00 per il sig. da utilizzare unicamente per le spese e le esigenze Parte_1
quotidiane del piccolo . Tale importo sarà aggiornato automaticamente di Per_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omo-
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
logazione della separazione.
6. Ognuno dei coniugi farà fronte al 50% delle spese straordinarie scolastiche, delle eventuali future spese universitarie, quelle mediche extra SSN, sportive e ricreative riguardanti il figlio che non richiedono preventivo accordo secondo le linee guida del C.N.F. o che siano previamente concordate con l'altro genitore.
7. I coniugi, avendo ognuno un proprio lavoro ed essendo economicamente indi- pendenti, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro circa il proprio rispettivo mantenimento.
8. Avendo già preventivamente regolato i loro rapporti di carattere economico pa- trimoniale, ognuno dei due coniugi farà fronte, per l'intero, al saldo degli eventuali debiti assunti in proprio in costanza di matrimonio, alla scadenza degli stessi.
9. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi pas- saporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1757 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Montefiascone (VT), alla Via D. Alighieri n. 96/A, presso lo studio dell'Avv. Alessio Saccà che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 6 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 12 maggio 2013 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 3); che dalla loro unione è nato il figlio ad Orvieto Persona_1
(TR) il 22 aprile 2016, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minor sarà affidato ad entrambi i genitori, che si im- Persona_1
pegnano ad assisterlo, curarlo ed educarlo, sino alla sua maggiore età e al raggiun- gimento dell'indipendenza economica, con costanza e continuità. I coniugi eserci- teranno in modo paritetico e di comune accordo la relativa potestà, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui lo stesso si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Le decisioni di maggiore interesse pe relative alla scuola, agli even- Per_1
tuali futuri studi universitari, alle attività extrascolastiche e quelle riguardanti la sua salute e le cure di ogni genere dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso mi- nore. I coniugi si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali attitudini e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il piccol resterà collocato prevalentemente (dalla domenica sera sino al Per_1
venerdì pomeriggio) presso la casa coniugale sita a Piansano, in Viale Santa Lucia
n. 166 con il padre, al quale la suddetta abitazione con tutti i suoi mobili, arredi e pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
pertinenze viene assegnata. Dal venerdì pomeriggio, alle ore 16,00, alla domenica sera, alle ore 21,0 rimarrà invece con la madre presso l'abitazione di Mon- Per_1
tefiascone (VT), Via Asinello n. 73/C. I coniugi saranno comunque liberi di con- cordare diverse modalità di visita intervallando anche la possibilità di stare con il minore a fine settimana alternati.
4. La madre, con la necessaria collaborazione del sig potrà sentire Parte_1
telefonicament tutti i giorni e vederlo quando vuole previi accordi con l'al- Per_1
tro genitore e nel rispetto delle esigenze, attitudini e volontà del minore. La stessa potrà comunque tenerlo con sé secondo le seguenti modalità: a) tutti i venerdì alle ore 16,00 andrà a prendere il figlio presso la casa coniugale e lo terrà con Per_1
sé per l'intero fine settimana, presso la sua abitazione in Montefiascone, sino alla domenica sera alle ore 21 allorquando il padre verrà a riprenderlo;
b) durante le vacanze estive il bambino starà con ognuno dei genitori per almeno 21 giorni anche non consecutivi da suddividersi eventualmente in due periodi che verranno con- cordati tra gli stessi entro il 30 giugno di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con il padre e la madre un eguale periodo, disponen- Per_1
dosi sin da ora che ad anni alterni, il 24 dicembre starà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il 1° dell'anno con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro; tutte le ulteriori festività Religiose e civili con il criterio dell'alternanza annuale. Si stabi- lisce comunque che il genitore che non avrà con s potrà sentirlo telefoni- Per_1
camente quando vuole e/o vederlo previi accordi con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze, attitudini e volontà del minore.
5. Entrambi i coniugi per il mantenimento del figlio minor concordano di Per_1
versare sul conto corrente cointestato n. 5142, appositamente acceso presso BNL
Spa, una quota mensile corrispondente ad € 400,00 per la sig.ra ed € Parte_2
300,00 per il sig. da utilizzare unicamente per le spese e le esigenze Parte_1
quotidiane del piccolo . Tale importo sarà aggiornato automaticamente di Per_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omo-
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
logazione della separazione.
6. Ognuno dei coniugi farà fronte al 50% delle spese straordinarie scolastiche, delle eventuali future spese universitarie, quelle mediche extra SSN, sportive e ricreative riguardanti il figlio che non richiedono preventivo accordo secondo le linee guida del C.N.F. o che siano previamente concordate con l'altro genitore.
7. I coniugi, avendo ognuno un proprio lavoro ed essendo economicamente indi- pendenti, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro circa il proprio rispettivo mantenimento.
8. Avendo già preventivamente regolato i loro rapporti di carattere economico pa- trimoniale, ognuno dei due coniugi farà fronte, per l'intero, al saldo degli eventuali debiti assunti in proprio in costanza di matrimonio, alla scadenza degli stessi.
9. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi pas- saporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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