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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 1 4 1 6 / 2 0 2 4 R . G . V . G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Nascè, sito a Palermo in via Nicolò Turrisi n. 38/B, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a Palermo il 10/06/1970 (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Misilmeri (PA) in via F. del Bosco n. 40 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Maria Teresa Nascè, sito a Palermo in via Nicolò Turrisi n. 38/B, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 5639-2014, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo il Tribunale prende atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con i punti n. 1-2.
È intervenuto il PM che ha espresso parere favorevole in data 11.09.2024.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Misilmeri (PA) il 03.09.1988 da , nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a Palermo il 10/06/1970 (C.F. ), trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 61, parte II, serie A, anno 1988;
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Nascè, sito a Palermo in via Nicolò Turrisi n. 38/B, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a Palermo il 10/06/1970 (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Misilmeri (PA) in via F. del Bosco n. 40 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Maria Teresa Nascè, sito a Palermo in via Nicolò Turrisi n. 38/B, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 5639-2014, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo il Tribunale prende atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con i punti n. 1-2.
È intervenuto il PM che ha espresso parere favorevole in data 11.09.2024.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Misilmeri (PA) il 03.09.1988 da , nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a Palermo il 10/06/1970 (C.F. ), trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 61, parte II, serie A, anno 1988;
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini