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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Amalia Savignano all'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 972/2024, promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 237, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Angelo Russo, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 10, presso lo studio degli avv.ti Raffaele
De LU TA, DE TE, NC LO e MA AR RI, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_2
Roma, Via Cesare Beccaria 29, unitamente all'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta in forza di procura generale alle liti allegata in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 37 OGGETTO: indennità ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, già dipendente di Parte_1 [...]
con inquadramento nella categoria “Piloti”, poi transitato dal Controparte_1
1°.1.2015, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_3
, presso la quale, al tempo del deposito del ricorso, prestava servizio, dedotta
[...]
l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie prevista dal AL AI prima e dal Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo dal 16 luglio 2014 (in quanto determinante il valore economico di un giorno di ferie assumendo come base di calcolo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita
(IVMG), senza tenere conto delle voci variabili e in particolare dell'indennità di volo giornaliera (IVO), nonché di ogni altra voce retributiva di cui è composta la parte variabile della retribuzioni, rientranti comunque nella retribuzione ordinaria), per contrasto al diritto dell'Unione Europea come interpretato in materia dalla Corte di
Giustizia; ha convenuto avanti l'intestato Tribunale la Controparte_1
per ivi sentir “accertare e dichiarare tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, per gli anni dal 2009 al dicembre incluso del 2014, nella misura pari alla somma complessiva di € 51.236,54, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CAL AI “sezione A
Piloti” disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Personale
Navigante Tecnico, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita),
pagina 2 di 37 ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare , al pagamento di tutte le Controparte_1
differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 54.236,54, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della
CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
accertare e dichiarare che è CP_4
od era tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva, con pagamento in favore dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze CP_2
retributive a titolo di ferie, purché non prescritte, quantificate nella misura di Euro
22.139,35, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, anche solo al fine di facoltizzare la domanda di costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 1, nonché l'azione del lavoratore tesa ad ottenere lo stesso trattamento dal datore di lavoro inadempiente ex art. 2116 c.c.” Contro Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti, la Controparte_1
quale, eccepita preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere (invocando al proposito il termine prescrizionale quinquennale e, in subordine, quello biennale -
pagina 3 di 37 decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto - previsto dall'art. 937 Codice della
Navigazione), ha resistito nel merito al ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
Formulate in via subordinata le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa invocata da ricorrenti (per dubbio di legittimità costituzionale “degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali” nonché “dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41
Cost.) e alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE per individuati profili, ha concluso, chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art.
2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva
2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, Per_1
pagina 4 di 37 causa C- 155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”; in ogni caso, alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, respingere le pretese e le domande relative al periodo 13.1.2009-1.1.2012 nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso altro datore di lavoro”.
Si è costituito in giudizio l , che ha chiesto “ove siano ritenute fondate le domande CP_2
della ricorrente”, di “dichiarare … l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi e alle retribuzioni accertandi e non prescritti nei confronti dell' rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di CP_2
quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile per il calcolo delle spettanze del ricorrente.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, il ricorrente lamenta che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti sia inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la pagina 5 di 37 materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa
Annua, nonché di altre voci retributive accessorie.
Sull'eccezione di prescrizione.
Ritiene il Tribunale – conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale Civitavecchia n.
16/2021, 21/2021, 409/2021, 28/2022, che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono – la pacifica applicabilità, al caso di specie, dell'art. 937 del Codice della
Navigazione in relazione alla prescrizione dei crediti fatti valere con l'odierno ricorso.
La norma in questione, inserita nel titolo IV del Codice (“contratto di lavoro del personale di volo”, artt. 900 e ss.) prevede che “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Già con sentenza n. 354/2006 la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in parola in riferimento all'art. 3
Cost, nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro del personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di rapporto e nella parte in cui prevede il termine di prescrizione biennale. Il giudice a quo
(in un giudizio che vedeva tra le parti aveva osservato che, a Controparte_5
differenza di quanto previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma censurata non consentiva il decorso della prescrizione in costanza di rapporto neanche nei rapporti assistiti dalla cd. “stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (applicabile anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41 del 1991 della stessa Corte Cost.), come appunto quello dell'odierno ricorrente.
Anche la Corte Costituzionale, in occasione di tale pronuncia, aveva espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola
pagina 6 di 37 generale: opera sempre e comunque. Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale”. Tale disposizione, aveva osservato la Corte, trova, però, la sua ratio nella peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, considerata, in particolare, la circostanza che le prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Ha quindi riconosciuto la specialità del regime prescrizionale nel rapporto del personale di volo, ed ha affermato che “in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa”.
Orbene, dette argomentazioni sono state ribadite dalla Consulta con la recente sentenza n. 143/2023 del 13.7.2023, nella quale, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 17.5.2023 (con la quale il Giudice ha dubitato della legittimità della norma in ragione del nuovo regime di decorrenza – al termine del rapporto - della prescrizione alla luce della novità normative – legge Fornero - intervenute nelle more e dell'intervenuto mutamento della situazione per effetto della molteplicità degli strumenti informatici e postali attualmente disponibili, che consentirebbero al lavoratore addetto alla navigazione aerea di far valere le proprie pretese anche durante lo svolgimento del rapporto, oltre che per la disciplina
“privilegiata” dei riposi del personale aeronautico che, avendo diritto a più giorni annui di riposo di quelli spettanti alla generalità dei lavoratori, avrebbe il tempo per attendere alle proprie esigenze extra-lavorative) ha espressamente affermato che “10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con
pagina 7 di 37 la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per
l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che
l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. 11.– La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto CP_4
potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria.
In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”
Deve pertanto ritenersi applicabile, al caso concreto, l'art. 937 cod. nav., con la conseguenza che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto.
pagina 8 di 37 E' circostanza pacifica quella relativa al fatto che il ricorrente sia rimasto in forza alle Contro dipendenze di ino al dicembre 2014. Sebbene, poi, la resistente abbia contestato che il rapporto di lavoro sia proseguito alle dipendenze della cessionaria CP_6
ai sensi dell'art. 2112 c.c., il ricorrente in allegato al ricorso (v. doc. 11), ha
[...]
depositato Accordo Sindacale del 26.11.2014, attestante la cessione di ramo di azienda.
Da ciò consegue che per il ricorrente, a prescindere dall'invio della lettera di messa in mora, il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Per completezza, è bene precisare che la predetta cessione di azienda rende evidente la legittimazione passiva della resistente, che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., risponde dei crediti maturati dai lavoratori alle dipendenze della cedente.
Sulla fondatezza nel merito.
Giova qui ripercorrere brevemente il quadro normativo in materia di ferie annuali retribuite, quale diritto di rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non indicandone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella
Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.
157 e dalla Carta Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n.
183/2010) all' art. 10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni pagina 9 di 37 minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva
93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
a. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
b. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali non rientra l'art. 7.
Per lo specifico settore del personale di volo la disciplina delle ferie è inoltre contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), che analogamente prevede che “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
I principi espressamente previsti dalla legislazione interna e sovranazionale (rilevanti ai fini del presente giudizio) possono dunque essere così riassunti:
- il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito di 4 settimane ogni anno di lavoro (con la precisazione che la Corte Cost. con sent. n. 66/1963, ha ritenuto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite); - tale diritto è irrinunciabile e non può essere monetizzato se non al termine del rapporto.
Occorre dunque valutare se le clausole del contratto collettivo censurate dal ricorrente, relative alla retribuzione dei periodi di ferie dei piloti e degli assistenti di volo siano conformi a tali principi. La fonte negoziale collettiva non può avere forza derogatoria pagina 10 di 37 della legge in pejus, salvo quando sia la stessa legge ad attribuirgliela, tanto più rispetto ai principi in esame, consideratone il rango e la natura attuativa di fonti sovranazionali della legislazione che li disciplina.
La clausola contrattuale contrastante con il diritto positivo - e in particolare con la norma di legge da interpretarsi in maniera costituzionalmente orientata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui principi in materia di ferie retribuite contenuti nelle citate direttive (direttiva 2003/88 e 2000/79, le “Direttive”) - deve considerarsi nulla per contrarietà alla legge ed essere sostituita dalla norma imperativa.
Ove invece possibile la disciplina contrattuale deve essere interpretata in senso conforme alle norme di legge.
Si riportano di seguito le clausole contrattuali relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società resistente, contenute nel
AL AI (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16.7.2014) e nel CCNL
Assaereo, sezione speciale Vettori, Personale navigante tecnico (applicato a partire dal
16.7.2014).
AL AI Sezione B Assistenti di Volo: art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”; art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
AL AI Sezione Piloti art. 11: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita”; art. 32: “La retribuzione mensile, ovvero la normale retribuzione, è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla pagina 11 di 37 determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”. irigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante: CP_7
Art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Comandante la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”
Art. 23: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”
CCNL ASSAEREO, Sezione Vettori, Personale Navigante Tecnico:
Art. 11 (per Piloti e Comandanti): “durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.”
CCNL ASSAEREO, Sez. II Assistenti di Volo art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”; art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti
(Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie: la tesi dei ricorrenti è dunque di ritenere illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
pagina 12 di 37 Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa che ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai e e Pt_2 Parte_3
l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista (Pilota, Comandante) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 AL AI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore - ovvero la principale mansione del lavoratore navigante - rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo pagina 13 di 37 le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità
(come emerge dalle buste paga in atti).
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congegnato dalle parti sociali
è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie
è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla pagina 14 di 37 struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura
(essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
È lecito, dunque, chiedersi se sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Orbene, pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva
2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003).
In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono pagina 15 di 37 vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, causa C- Per_1
155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1
all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n.
1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore pagina 16 di 37 di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Poste tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Che debba essere proprio questa, dunque, l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato recentemente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ha evidenziato che altri sono i criteri che valgono per l'individuazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali secondo il diritto dell'Unione, facendo riferimento in particolare alla sentenza AM et al. vs. British Airways plc, ma anche ad altre successive: “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a pagina 17 di 37 titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza
To.He, C-385/17).”
Ciò ha portato la Cassazione a ritenere, in sostanza, che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali ai sensi della Direttiva e della sua interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia fruisca di una disciplina particolare, ed inderogabile, rispetto ad altri istituti la cui determinazione può essere rimessa dall'ordinamento interno alla contrattazione collettiva.
Secondo la Cassazione “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.”
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Da tale conclusione deriva ulteriormente che: 1) il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle
Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo;
2) ciò vale solo per il periodo minimo previsto dall' art. 7 di quattro settimane annuali, cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di pagina 18 di 37 lavoro effettivo;
3) i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
E' fatta salva, ovviamente, la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno però ciò non è (al momento) avvenuto, poiché sia l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 che l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 fanno riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per i giorni di ferie eccedenti tale periodo quindi la “nozione europea di retribuzione del periodo di ferie” non è applicabile, poiché il legislatore non ha esteso il periodo minimo, né ha esteso l'obbligo di parametrare ad esso eventuali periodi di ferie aggiuntivi.
Al contrario nel nostro ordinamento, come ha rilevato la parte resistente, non è presente un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (es. dirigenza pubblica, ex art. 24 c.3 d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi.
Giova a questo punto richiamare la recente sentenza n 20216/22 resa dalla Suprema
Corte di Cassazione su ricorso avverso la sentenza n 175/21 resa dal Tribunale di
Civitavecchia pronunciata ai sensi dell'art. 420 bis cpc, con cui si decideva la questione pregiudiziale ritenendo che le clausole collettive debbano essere sostituite di diritto dalle norme imperative che imponevano di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godevano delle ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza richiamata (punto 21 e ss.) “ai punti 29,
30, 31, 32, 33 e 34 (della sentenza della CGUE del 13/1/22) è, poi, precisato:
"...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare
pagina 19 di 37 per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C- Controparte_8 Controparte_9
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, CP_10
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_3
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Per_4
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha
pagina 20 di 37 dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".”
Sulla base di tali assunti la Suprema Corte con la sentenza da ultimo citata è arrivata a dichiarare la nullità dell'art 10 CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, “nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs.
n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Pertanto secondo la Suprema Corte l'art 4 Dlgs 185/2005 deve essere applicato conformemente al diritto dell'Unione, così che al lavoratore in ferie deve essere data una retribuzione corrispondente alla nozione europea di retribuzione ed è la stessa Suprema
Corte che ritiene contrario all' art 4 del Dlgs 185/05 l' art 10 CCNL Trasporto Aereo che esclude dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di volo integrativa corrispondendo solo lo stipendio e l'indennità di volo minima garantita . Si ritiene quindi che la Suprema Corte abbia valutato come retribuzione l'indennità di cui si discute, infatti le norme contrattuali del CCNL AI e del CCNL Trasporto Aereo prevedono la corresponsione ai piloti e comandanti dell'indennità di volo minima garantita nell'importo modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle, nonché un'indennità oraria di volo integrativa, il cui importo è rapportato all'anzianità di servizio, alla tipologia di volo secondo quanto stabilito dalle apposite tabelle: detta indennità viene erogata nel mese successivo a quello in cui sono pagina 21 di 37 state effettuate le ore di volo cui la stessa è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti riflessi e differiti.
Ribadito che entrambe le componenti dell'indennità di volo (costituita da una parte fissa e da una parte legata alle ore di volo svolte) sono volte a compensare l'attività di volo, che è la principale mansione svolta dal personale navigante, e che l'indennità (nel suo complesso), compensa il disagio derivante dall'esercizio di tale attività, deve concludersi che tale indennità costituisce elemento della retribuzione collegato allo status professionale personale del lavoratore, considerato peraltro che la corresponsione durante le ferie della sola retribuzione base e della indennità di volo minima garantita fa sì che la retribuzione corrisposta durante le ferie sia inferiore alla media della retribuzione spettante negli altri giorni del mese.
Da tutto quanto detto emerge che l'IVO integrativa è legata alla mansione ed incide in maniera considerevole sul trattamento retributivo, tanto che la mancata percezione può dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie e tale dissuasione interviene anche se il lavoratore decida di godere delle ferie in modo per esempio discontinuo, così da accusare meno la minore retribuzione percepita. Ciò posto si ritiene che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 20216/22, la predetta indennità rientri nella nozione europea di retribuzione che deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando lavora.
Ne deriva che le clausole contrattuali indicate sopra escludendo dalla retribuzione del periodo feriale detta indennità contrastano con l'art 4 Dlgs 185//05 che nel garantire al personale le ferie annuali retribuite si riferisce alla nozione di retribuzione europea.
In detti termini deve intendersi la domanda di parte ricorrente nella parte in cui chiede di dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 CE, alle Direttive
Comunitarie ed alle ulteriori norme di legge tra cui appunto l'art 4 Dlgs 184/05,
l'illegittimità delle clausole contrattuali che escludono l'IVO integrativa dalla retribuzione dei giorni di ferie.
pagina 22 di 37 Tale illegittimità comporta la sostituzione di diritto delle stesse con la conseguenza che la retribuzione del periodo feriale deve comprendere l'indennità di volo integrativa. Contro Né può ritenersi fondato quanto dedotto da in ordine al fatto che la normativa comunitaria sarebbe rispettata in quanto nelle ferie viene corrisposta oltre alla retribuzione mensile anche la indennità di volo minima garantita, in quanto se l'indennità minima garantita ha incidenza sulla retribuzione, del pari la ha l'indennità di volo integrativa, così che il mancato pagamento durante le ferie non rende tale retribuzione uguale o paragonabile a quella percepita nei mesi di lavoro.
Tale effetto non si verifica neanche con la perequazione delle ore di volo secondo cui la società ha sempre fatto in modo che al personale di volo fosse attribuita un'equa distribuzione delle ore di volo non solo nell'ambito dei 12 mesi ma anche nell'arco dello stesso mese, così che nel mese in cui il lavoratore beneficia delle ferie il meccanismo della perequazione assicura comunque al lavoratore l'effettuazione di un congruo numero di ore di volo analogo alla media annuale, in quanto tale sistema ha come conseguenza che per poter perequare le ore, il lavoratore è costretto a lavorare di più nei periodi precedenti e successivi a quelli feriali, traducendosi tale meccanismo in un disincentivo al godimento delle ferie.
L'erogazione di detta indennità deve essere limitata, tuttavia, a sole 4 settimane individuate in 28 giorni dalla Suprema Corte con la citata sentenza 20216/2022.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti
pagina 23 di 37 legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22)”.
Ne consegue che la legge impone specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie. Tali criteri non sono applicabili per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto ai quali continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
Al di fuori dei vincoli imposti dalla legge, la contrattazione collettiva può prevedere pagina 24 di 37 modalità di calcolo, rispettose dell'art. 36 Costituzione, che demandano alla volontà delle parti nell'ambito della Contrattazione collettiva la possibilità di includere determinate indennità contrattuali correlate alla effettiva presenza al lavoro e che il
Giudice potrà verificare non rappresentare retribuzione insufficiente o irrisoria secondo i parametri previsti dalla Costituzione (che, nulla avendo a che fare con la parte variabile della retribuzione, prescindono dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie, che non pongono alcun limite alla retribuzione minima – tanto esulando dalla competenza del legislatore dell'Unione – ma prevedono che nella retribuzione delle ferie per il periodo minimo di quattro settimane sia incluso qualsiasi incomodo funzionalmente connesso allo svolgimento delle mansioni).
Poiché nel caso che ci occupa non vi sono ragioni per ritenere che stipendio base e
IVMG non soddisfino il requisito costituzionale della proporzionalità della retribuzione, le disposizioni della contrattazione collettiva che escludono l'IVO dalla retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il periodo minimo non possono considerarsi illegittime poiché non contrastano né con la norma di legge e le Direttive né con l'art. 36 Costituzione in assenza di elementi che inducano a ritenere la sola retribuzione di base non proporzionata e non sufficiente.
Sulle altre voci retributive accessorie.
In ricorso è stato allegato che “La parte variabile della retribuzione è composta da varie indennità di volo: Indennità di volo oraria (IVO); Indennità di volo Ristrutturazione
(IVR per naviganti ex ); Indennità di Volo Integrativa Annua (IVIA per naviganti CP_3
ex ); Indennità di Volo Integrativa (IVI per naviganti provenienti da Airone); CP_3
Provvigioni Vendite (per assistenti di volo); Maggiorazione Indennità di
Volo Controllore/Istruttore” (v. punto 7 della premessa), senza invero specificare quali di tali ulteriori voci siano in concreto percepite dal ricorrente ed in presenza di quali presupposti e condizioni esse gli siano eventualmente erogate.
pagina 25 di 37 In sede di conclusioni, è stato poi richiesto che nella base di calcolo della retribuzione per le ferie fosse inserita “ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente”.
Trattasi però di richiesta formulata in termini assolutamente generici e non sorretta da adeguate allegazioni sul punto, posto che l'Indennità di Volo Ristrutturazione e l'Indennità di Volo Integrativa Annua spetta, per ammissione della stessa parte ricorrente (v. note autorizzate), solo ai piloti provenienti da laddove in CP_5
ricorso neppure è dedotta tale provenienza del ricorrente;
la Maggiorazione Indennità di
Volo Istruttore spetta, per ammissione della stessa parte ricorrente (v. note autorizzate), per le mansioni di istruttore, laddove in ricorso manca ogni allegazione in merito all'eventuale svolgimento di tale attività; la Maggiorazione Indennità di Volo spetta per attività sindacale, laddove in ricorso manca ogni allegazione in ordine allo svolgimento di tale attività (v. note autorizzate); l'Indennità di Volo Integrativa, per ammissione della stessa parte ricorrente, spetta solo ai piloti provenienti da Airone, laddove in ricorso neppure è dedotta tale provenienza del ricorrente (v. note autorizzate); le altre voci indicate nelle note di trattazione scritta neppure sono menzionate in ricorso;
sicché di tutte le suddette voci non si può tenere conto.
Sui criteri di calcolo e la ctu.
Tanto premesso, appurato che l'indennità integrativa deve essere ricompresa nella retribuzione corrisposta nei periodi feriali, ritiene il Tribunale non condivisibili i criteri della quantificazione usati da parte ricorrente, che partono da un monte ore annuo massimo pari a 900 ore senza tener conto delle ore effettive prestate negli anni dai ricorrenti.
Si ritiene, invece, che occorre seguire quanto stabilito dalla Corte di Giustizia al punto
26 della sentenza del 15/9/11 AM e altri secondo cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione pagina 26 di 37 deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
IN e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60)”. Occorrerà pertanto tener conto dell'indennità integrativa di volo percepita in media in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo che può essere individuato nell'anno solare. Per cui occorrerà calcolare il totale delle somme percepite a tale titolo in un anno solare diviso un numero di giorni pari a 365 giorni dell'anno, meno i giorni di ferie goduti nel singolo anno, meno i giorni in cui il lavoratore è stato assente per verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parietale e così via, solo in tal modo si può calcolare la corretta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore.
In merito alla specifica situazione lavorativa del ricorrente, va precisato però che, a decorrere da dicembre 2011, il suo contratto è stato trasformato da full-time in part-time, con una riduzione lavorativa che prevedeva alternanza di tre settimane di attività e una di inattività. E' evidente quindi che non può farsi riferimento a 365 giorni, al fine di determinare l'esatto divisore, ma da 356 vanno sottratti i giorni di interruzione del rapporto di lavoro a causa del part-time (v. le condivisibili osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente, poi recepite dal CTU in sede di elaborazione del secondo conteggio).
Tanto chiarito, sulla base di tali premesse, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di , il CP_4
totale dell'IVO percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare (ma non i giorni di riposo o di riserva, che invece sono pagina 27 di 37 in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano una diverso computo della retribuzione) specificandone il titolo, se risultanti dalle buste paga in atti. È stata inoltre fornita l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non fosse stato possibile effettuare tale calcolo per mancanza di tutte le buste paga, non andasse effettuato alcun calcolo.
Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga relative ad un anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (sul punto, è appena il caso di rilevare, con riferimento alle considerazioni svolte dai ricorrenti nelle note di trattazione scritta conclusionali, che evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese).
Il lavoratore che domandi il pagamento di differenze retributive ha infatti l'onere di fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio. Limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga, la domanda di pagamento deve essere pertanto respinta. La presenza in atti di tutte le buste paga al momento delle operazioni peritali, o la mancanza di alcune di esse, è stata accertata dal CTU, nella sua qualità di ausiliario del giudice, e rappresenta un fatto dallo stesso personalmente riscontrato, non una mera valutazione, incontestabile dunque fino a querela di falso. Né può dirsi che la parte resistente avesse l'onere di contestare specificamente la mancata produzione di alcune buste paga, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito, esistendo semmai quello di contestare la documentazione depositata dalla controparte. Non sono infine esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in relazione alle buste paga non depositate, poiché come è noto tale potere non può essere utilizzato per sopperire alle decadenze in cui la parte sia incorsa, omettendo di allegare al ricorso la documentazione – già disponibile –
a supporto dei fatti da cui la pretesa trae fondamento.
pagina 28 di 37 Con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono state prodotte tutte le buste paga, invece, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito (ed alle successive indicazioni fornite in sede di rigetto ad istanza di modifica del quesito, tutte idonee a superare le osservazioni delle parti, ed alle quali si rimanda), provvedendo a determinare l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale ed a moltiplicarlo A) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, sommando il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga, e B) altresì per 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), sommando anche in tal caso il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga. La somma inferiore tra le due sarà quella da riconoscere a ciascun ricorrente, poiché corrisponderà alla retribuzione dovuta (secondo la summenzionata nozione europea di retribuzione del periodo di ferie) per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge ovvero per il minor periodo di ferie effettivamente fruito (oggetto della domanda), nell'arco di tutto il periodo dedotto in giudizio.
Va precisato poi che, per quanto innanzi detto sulla trasformazione del rapporto da full- time in part-time, l'importo medio dell'IVO va conteggiato in proporzione ai giorni lavorati (274 e non 365).
Sulla base dell'IVO media calcolata al ricorrente spetta la seguente somma a titolo di
IVO per i giorni di ferie goduti, ovvero (se inferiori) per 28 giorni di ferie annui nell'arco temporale oggetto della domanda: euro 22.712,55 (come da secondo conteggio elaborato dal CTU).
Sulle richieste di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.
Con riguardo, infine, alle censure mosse dalla all'interpretazione della norma CP_4
nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria osserva il Tribunale che viene, in primo luogo, eccepita l'incostituzionalità degli articoli 10 Dlgs 66/03 e 4 Dlgs 185/05 di attuazione della Direttiva 2003/88/CE e 2000/79/CE ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie pagina 29 di 37 annuali, dell'art. 2 della legge130/08 che ordina l'esecuzione del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona
(TFUE) nella parte in cui impone di applicare le predette Direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011 AM e altri per violazione degli articoli 1,2, 3,18, 36,39 e 41 Costituzione. In sostanza gli articoli 10 del
Dlgs 66/2003 e 4 del Dlgs 185/ 2005, ove interpretati nel senso su esposto, sarebbero in contrasto con le norme costituzionali indicate e con particolare riguardo ai principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. L'eccezione di incostituzionalità poi sarebbe estesa anche all'articolo 2 della L 130/2008 che ordinava l'esecuzione del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare le predette direttive come interpretate dalla Corte di Giustizia, in quanto solo tramite tale disposizione nel nostro ordinamento avevano avuto ingresso le direttive censurate. Contro In subordine la difesa della ha chiesto al Tribunale di sottoporre alla Corte di
Giustizia una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. In ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale avesse ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso sent. CGUE, 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, la società ha Per_1
chiesto di promuovere, in via pregiudiziale, questione di validità delle pertinenti direttive, ai sensi dell'art. 267 TFUE perché qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di pagina 30 di 37 là del singolo caso del Regno Unito, “si porrebbe un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione” (come riportata la censura mossa anche nel presente giudizio dalla Cassazione nella sentenza n
20216/22, essendo la predetta censura reiterata anche nel ricorso per Cassazione di cui alla sentenza indicata) Contro Tali censure sono state proposte da el ricorso per Cassazione avverso la sentenza
175/21 del Tribunale di Civitavecchia sopra indicata.
Si condividono le argomentazioni usate dalla Suprema Corte nella sentenza n 20216/22 che ha così statuito:
“33. Entrambe le questioni (di illegittimità costituzionale) sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle
pagina 31 di 37 prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di
Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del
pagina 32 di 37 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente
a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della
Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39.
D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni
Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15,
23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, e, per la giurisprudenza di questa Parte_4
Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n.
4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da
pagina 33 di 37 ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43.
Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia
UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. 45.
Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle
pagina 34 di 37 Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli
Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli
Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009,
C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-
569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika
pagina 35 di 37 e , cause C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la CP_8 Controparte_9
giurisprudenza ivi citata)"”( Cass 20216/22).
Conclusioni.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità delle clausole dei contratti collettivi 8 e 11
AL AI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT, sopra indicate, nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, escludono dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa e condannarsi la
[...]
al pagamento in favore della somma sopra indicata, maggiorate di rivalutazione ed CP_4
interessi dalle scadenze al saldo. Cont Segue anche la condanna di alla regolarizzazione della posizione contributiva, mediante il versamento, nei limiti della prescrizione, della contribuzione relativa alle differenze retributive come accertate, rimettendosi all' l'esercizio della prerogativa CP_2
di quantificare quanto a tale titolo dovuto. Contr La statuizione sulle spese tra il ricorrente e previa compensazione per metà sulla scorta dell'esito dell'accoglimento solo parziale della domanda, segue la soccombenza residua della società convenuta, con liquidazione come in dispositivo. Cont Tra ed può disporsi invece l'integrale compensazione delle spese di lite, non CP_2
avendo l provveduto nella presente sede all'esatta quantificazione dell'importo CP_2
dovutole, in difetto persino della indicazione della misura in cui sia maturata l'eventuale prescrizione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicate in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, si prevede l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel pagina 36 di 37 periodo feriale della componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa;
- per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma di euro 22.712,55, maggiorata di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna altresì a regolarizzare la posizione Controparte_1
contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione;
- condanna la alla rifusione in favore del ricorrente Controparte_1
di metà delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
metà liquidata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando la restante metà;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra d;
CP_2
- pone definitivamente a carico della le spese di Controparte_1
CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 37 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Amalia Savignano all'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 972/2024, promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 237, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Angelo Russo, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 10, presso lo studio degli avv.ti Raffaele
De LU TA, DE TE, NC LO e MA AR RI, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_2
Roma, Via Cesare Beccaria 29, unitamente all'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta in forza di procura generale alle liti allegata in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 37 OGGETTO: indennità ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, già dipendente di Parte_1 [...]
con inquadramento nella categoria “Piloti”, poi transitato dal Controparte_1
1°.1.2015, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_3
, presso la quale, al tempo del deposito del ricorso, prestava servizio, dedotta
[...]
l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie prevista dal AL AI prima e dal Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo dal 16 luglio 2014 (in quanto determinante il valore economico di un giorno di ferie assumendo come base di calcolo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita
(IVMG), senza tenere conto delle voci variabili e in particolare dell'indennità di volo giornaliera (IVO), nonché di ogni altra voce retributiva di cui è composta la parte variabile della retribuzioni, rientranti comunque nella retribuzione ordinaria), per contrasto al diritto dell'Unione Europea come interpretato in materia dalla Corte di
Giustizia; ha convenuto avanti l'intestato Tribunale la Controparte_1
per ivi sentir “accertare e dichiarare tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, per gli anni dal 2009 al dicembre incluso del 2014, nella misura pari alla somma complessiva di € 51.236,54, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CAL AI “sezione A
Piloti” disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Personale
Navigante Tecnico, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita),
pagina 2 di 37 ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare , al pagamento di tutte le Controparte_1
differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 54.236,54, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della
CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
accertare e dichiarare che è CP_4
od era tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva, con pagamento in favore dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze CP_2
retributive a titolo di ferie, purché non prescritte, quantificate nella misura di Euro
22.139,35, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, anche solo al fine di facoltizzare la domanda di costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 1, nonché l'azione del lavoratore tesa ad ottenere lo stesso trattamento dal datore di lavoro inadempiente ex art. 2116 c.c.” Contro Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti, la Controparte_1
quale, eccepita preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere (invocando al proposito il termine prescrizionale quinquennale e, in subordine, quello biennale -
pagina 3 di 37 decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto - previsto dall'art. 937 Codice della
Navigazione), ha resistito nel merito al ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
Formulate in via subordinata le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa invocata da ricorrenti (per dubbio di legittimità costituzionale “degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali” nonché “dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41
Cost.) e alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE per individuati profili, ha concluso, chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art.
2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva
2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, Per_1
pagina 4 di 37 causa C- 155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”; in ogni caso, alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, respingere le pretese e le domande relative al periodo 13.1.2009-1.1.2012 nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso altro datore di lavoro”.
Si è costituito in giudizio l , che ha chiesto “ove siano ritenute fondate le domande CP_2
della ricorrente”, di “dichiarare … l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi e alle retribuzioni accertandi e non prescritti nei confronti dell' rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di CP_2
quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile per il calcolo delle spettanze del ricorrente.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, il ricorrente lamenta che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti sia inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la pagina 5 di 37 materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa
Annua, nonché di altre voci retributive accessorie.
Sull'eccezione di prescrizione.
Ritiene il Tribunale – conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale Civitavecchia n.
16/2021, 21/2021, 409/2021, 28/2022, che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono – la pacifica applicabilità, al caso di specie, dell'art. 937 del Codice della
Navigazione in relazione alla prescrizione dei crediti fatti valere con l'odierno ricorso.
La norma in questione, inserita nel titolo IV del Codice (“contratto di lavoro del personale di volo”, artt. 900 e ss.) prevede che “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Già con sentenza n. 354/2006 la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in parola in riferimento all'art. 3
Cost, nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro del personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di rapporto e nella parte in cui prevede il termine di prescrizione biennale. Il giudice a quo
(in un giudizio che vedeva tra le parti aveva osservato che, a Controparte_5
differenza di quanto previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma censurata non consentiva il decorso della prescrizione in costanza di rapporto neanche nei rapporti assistiti dalla cd. “stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (applicabile anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41 del 1991 della stessa Corte Cost.), come appunto quello dell'odierno ricorrente.
Anche la Corte Costituzionale, in occasione di tale pronuncia, aveva espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola
pagina 6 di 37 generale: opera sempre e comunque. Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale”. Tale disposizione, aveva osservato la Corte, trova, però, la sua ratio nella peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, considerata, in particolare, la circostanza che le prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Ha quindi riconosciuto la specialità del regime prescrizionale nel rapporto del personale di volo, ed ha affermato che “in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa”.
Orbene, dette argomentazioni sono state ribadite dalla Consulta con la recente sentenza n. 143/2023 del 13.7.2023, nella quale, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 17.5.2023 (con la quale il Giudice ha dubitato della legittimità della norma in ragione del nuovo regime di decorrenza – al termine del rapporto - della prescrizione alla luce della novità normative – legge Fornero - intervenute nelle more e dell'intervenuto mutamento della situazione per effetto della molteplicità degli strumenti informatici e postali attualmente disponibili, che consentirebbero al lavoratore addetto alla navigazione aerea di far valere le proprie pretese anche durante lo svolgimento del rapporto, oltre che per la disciplina
“privilegiata” dei riposi del personale aeronautico che, avendo diritto a più giorni annui di riposo di quelli spettanti alla generalità dei lavoratori, avrebbe il tempo per attendere alle proprie esigenze extra-lavorative) ha espressamente affermato che “10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con
pagina 7 di 37 la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per
l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che
l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. 11.– La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto CP_4
potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria.
In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”
Deve pertanto ritenersi applicabile, al caso concreto, l'art. 937 cod. nav., con la conseguenza che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto.
pagina 8 di 37 E' circostanza pacifica quella relativa al fatto che il ricorrente sia rimasto in forza alle Contro dipendenze di ino al dicembre 2014. Sebbene, poi, la resistente abbia contestato che il rapporto di lavoro sia proseguito alle dipendenze della cessionaria CP_6
ai sensi dell'art. 2112 c.c., il ricorrente in allegato al ricorso (v. doc. 11), ha
[...]
depositato Accordo Sindacale del 26.11.2014, attestante la cessione di ramo di azienda.
Da ciò consegue che per il ricorrente, a prescindere dall'invio della lettera di messa in mora, il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Per completezza, è bene precisare che la predetta cessione di azienda rende evidente la legittimazione passiva della resistente, che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., risponde dei crediti maturati dai lavoratori alle dipendenze della cedente.
Sulla fondatezza nel merito.
Giova qui ripercorrere brevemente il quadro normativo in materia di ferie annuali retribuite, quale diritto di rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non indicandone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella
Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.
157 e dalla Carta Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n.
183/2010) all' art. 10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni pagina 9 di 37 minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva
93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
a. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
b. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali non rientra l'art. 7.
Per lo specifico settore del personale di volo la disciplina delle ferie è inoltre contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), che analogamente prevede che “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
I principi espressamente previsti dalla legislazione interna e sovranazionale (rilevanti ai fini del presente giudizio) possono dunque essere così riassunti:
- il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito di 4 settimane ogni anno di lavoro (con la precisazione che la Corte Cost. con sent. n. 66/1963, ha ritenuto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite); - tale diritto è irrinunciabile e non può essere monetizzato se non al termine del rapporto.
Occorre dunque valutare se le clausole del contratto collettivo censurate dal ricorrente, relative alla retribuzione dei periodi di ferie dei piloti e degli assistenti di volo siano conformi a tali principi. La fonte negoziale collettiva non può avere forza derogatoria pagina 10 di 37 della legge in pejus, salvo quando sia la stessa legge ad attribuirgliela, tanto più rispetto ai principi in esame, consideratone il rango e la natura attuativa di fonti sovranazionali della legislazione che li disciplina.
La clausola contrattuale contrastante con il diritto positivo - e in particolare con la norma di legge da interpretarsi in maniera costituzionalmente orientata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui principi in materia di ferie retribuite contenuti nelle citate direttive (direttiva 2003/88 e 2000/79, le “Direttive”) - deve considerarsi nulla per contrarietà alla legge ed essere sostituita dalla norma imperativa.
Ove invece possibile la disciplina contrattuale deve essere interpretata in senso conforme alle norme di legge.
Si riportano di seguito le clausole contrattuali relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società resistente, contenute nel
AL AI (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16.7.2014) e nel CCNL
Assaereo, sezione speciale Vettori, Personale navigante tecnico (applicato a partire dal
16.7.2014).
AL AI Sezione B Assistenti di Volo: art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”; art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
AL AI Sezione Piloti art. 11: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita”; art. 32: “La retribuzione mensile, ovvero la normale retribuzione, è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla pagina 11 di 37 determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”. irigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante: CP_7
Art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Comandante la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”
Art. 23: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”
CCNL ASSAEREO, Sezione Vettori, Personale Navigante Tecnico:
Art. 11 (per Piloti e Comandanti): “durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.”
CCNL ASSAEREO, Sez. II Assistenti di Volo art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”; art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti
(Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie: la tesi dei ricorrenti è dunque di ritenere illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
pagina 12 di 37 Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa che ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai e e Pt_2 Parte_3
l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista (Pilota, Comandante) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 AL AI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore - ovvero la principale mansione del lavoratore navigante - rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo pagina 13 di 37 le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità
(come emerge dalle buste paga in atti).
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congegnato dalle parti sociali
è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie
è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla pagina 14 di 37 struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura
(essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
È lecito, dunque, chiedersi se sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Orbene, pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva
2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003).
In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono pagina 15 di 37 vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, causa C- Per_1
155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1
all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n.
1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore pagina 16 di 37 di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Poste tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Che debba essere proprio questa, dunque, l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato recentemente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ha evidenziato che altri sono i criteri che valgono per l'individuazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali secondo il diritto dell'Unione, facendo riferimento in particolare alla sentenza AM et al. vs. British Airways plc, ma anche ad altre successive: “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a pagina 17 di 37 titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza
To.He, C-385/17).”
Ciò ha portato la Cassazione a ritenere, in sostanza, che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali ai sensi della Direttiva e della sua interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia fruisca di una disciplina particolare, ed inderogabile, rispetto ad altri istituti la cui determinazione può essere rimessa dall'ordinamento interno alla contrattazione collettiva.
Secondo la Cassazione “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.”
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Da tale conclusione deriva ulteriormente che: 1) il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle
Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo;
2) ciò vale solo per il periodo minimo previsto dall' art. 7 di quattro settimane annuali, cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di pagina 18 di 37 lavoro effettivo;
3) i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
E' fatta salva, ovviamente, la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno però ciò non è (al momento) avvenuto, poiché sia l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 che l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 fanno riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per i giorni di ferie eccedenti tale periodo quindi la “nozione europea di retribuzione del periodo di ferie” non è applicabile, poiché il legislatore non ha esteso il periodo minimo, né ha esteso l'obbligo di parametrare ad esso eventuali periodi di ferie aggiuntivi.
Al contrario nel nostro ordinamento, come ha rilevato la parte resistente, non è presente un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (es. dirigenza pubblica, ex art. 24 c.3 d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi.
Giova a questo punto richiamare la recente sentenza n 20216/22 resa dalla Suprema
Corte di Cassazione su ricorso avverso la sentenza n 175/21 resa dal Tribunale di
Civitavecchia pronunciata ai sensi dell'art. 420 bis cpc, con cui si decideva la questione pregiudiziale ritenendo che le clausole collettive debbano essere sostituite di diritto dalle norme imperative che imponevano di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godevano delle ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza richiamata (punto 21 e ss.) “ai punti 29,
30, 31, 32, 33 e 34 (della sentenza della CGUE del 13/1/22) è, poi, precisato:
"...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare
pagina 19 di 37 per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C- Controparte_8 Controparte_9
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, CP_10
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_3
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Per_4
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha
pagina 20 di 37 dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".”
Sulla base di tali assunti la Suprema Corte con la sentenza da ultimo citata è arrivata a dichiarare la nullità dell'art 10 CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, “nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs.
n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Pertanto secondo la Suprema Corte l'art 4 Dlgs 185/2005 deve essere applicato conformemente al diritto dell'Unione, così che al lavoratore in ferie deve essere data una retribuzione corrispondente alla nozione europea di retribuzione ed è la stessa Suprema
Corte che ritiene contrario all' art 4 del Dlgs 185/05 l' art 10 CCNL Trasporto Aereo che esclude dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di volo integrativa corrispondendo solo lo stipendio e l'indennità di volo minima garantita . Si ritiene quindi che la Suprema Corte abbia valutato come retribuzione l'indennità di cui si discute, infatti le norme contrattuali del CCNL AI e del CCNL Trasporto Aereo prevedono la corresponsione ai piloti e comandanti dell'indennità di volo minima garantita nell'importo modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle, nonché un'indennità oraria di volo integrativa, il cui importo è rapportato all'anzianità di servizio, alla tipologia di volo secondo quanto stabilito dalle apposite tabelle: detta indennità viene erogata nel mese successivo a quello in cui sono pagina 21 di 37 state effettuate le ore di volo cui la stessa è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti riflessi e differiti.
Ribadito che entrambe le componenti dell'indennità di volo (costituita da una parte fissa e da una parte legata alle ore di volo svolte) sono volte a compensare l'attività di volo, che è la principale mansione svolta dal personale navigante, e che l'indennità (nel suo complesso), compensa il disagio derivante dall'esercizio di tale attività, deve concludersi che tale indennità costituisce elemento della retribuzione collegato allo status professionale personale del lavoratore, considerato peraltro che la corresponsione durante le ferie della sola retribuzione base e della indennità di volo minima garantita fa sì che la retribuzione corrisposta durante le ferie sia inferiore alla media della retribuzione spettante negli altri giorni del mese.
Da tutto quanto detto emerge che l'IVO integrativa è legata alla mansione ed incide in maniera considerevole sul trattamento retributivo, tanto che la mancata percezione può dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie e tale dissuasione interviene anche se il lavoratore decida di godere delle ferie in modo per esempio discontinuo, così da accusare meno la minore retribuzione percepita. Ciò posto si ritiene che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 20216/22, la predetta indennità rientri nella nozione europea di retribuzione che deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando lavora.
Ne deriva che le clausole contrattuali indicate sopra escludendo dalla retribuzione del periodo feriale detta indennità contrastano con l'art 4 Dlgs 185//05 che nel garantire al personale le ferie annuali retribuite si riferisce alla nozione di retribuzione europea.
In detti termini deve intendersi la domanda di parte ricorrente nella parte in cui chiede di dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 CE, alle Direttive
Comunitarie ed alle ulteriori norme di legge tra cui appunto l'art 4 Dlgs 184/05,
l'illegittimità delle clausole contrattuali che escludono l'IVO integrativa dalla retribuzione dei giorni di ferie.
pagina 22 di 37 Tale illegittimità comporta la sostituzione di diritto delle stesse con la conseguenza che la retribuzione del periodo feriale deve comprendere l'indennità di volo integrativa. Contro Né può ritenersi fondato quanto dedotto da in ordine al fatto che la normativa comunitaria sarebbe rispettata in quanto nelle ferie viene corrisposta oltre alla retribuzione mensile anche la indennità di volo minima garantita, in quanto se l'indennità minima garantita ha incidenza sulla retribuzione, del pari la ha l'indennità di volo integrativa, così che il mancato pagamento durante le ferie non rende tale retribuzione uguale o paragonabile a quella percepita nei mesi di lavoro.
Tale effetto non si verifica neanche con la perequazione delle ore di volo secondo cui la società ha sempre fatto in modo che al personale di volo fosse attribuita un'equa distribuzione delle ore di volo non solo nell'ambito dei 12 mesi ma anche nell'arco dello stesso mese, così che nel mese in cui il lavoratore beneficia delle ferie il meccanismo della perequazione assicura comunque al lavoratore l'effettuazione di un congruo numero di ore di volo analogo alla media annuale, in quanto tale sistema ha come conseguenza che per poter perequare le ore, il lavoratore è costretto a lavorare di più nei periodi precedenti e successivi a quelli feriali, traducendosi tale meccanismo in un disincentivo al godimento delle ferie.
L'erogazione di detta indennità deve essere limitata, tuttavia, a sole 4 settimane individuate in 28 giorni dalla Suprema Corte con la citata sentenza 20216/2022.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti
pagina 23 di 37 legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22)”.
Ne consegue che la legge impone specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie. Tali criteri non sono applicabili per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto ai quali continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
Al di fuori dei vincoli imposti dalla legge, la contrattazione collettiva può prevedere pagina 24 di 37 modalità di calcolo, rispettose dell'art. 36 Costituzione, che demandano alla volontà delle parti nell'ambito della Contrattazione collettiva la possibilità di includere determinate indennità contrattuali correlate alla effettiva presenza al lavoro e che il
Giudice potrà verificare non rappresentare retribuzione insufficiente o irrisoria secondo i parametri previsti dalla Costituzione (che, nulla avendo a che fare con la parte variabile della retribuzione, prescindono dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie, che non pongono alcun limite alla retribuzione minima – tanto esulando dalla competenza del legislatore dell'Unione – ma prevedono che nella retribuzione delle ferie per il periodo minimo di quattro settimane sia incluso qualsiasi incomodo funzionalmente connesso allo svolgimento delle mansioni).
Poiché nel caso che ci occupa non vi sono ragioni per ritenere che stipendio base e
IVMG non soddisfino il requisito costituzionale della proporzionalità della retribuzione, le disposizioni della contrattazione collettiva che escludono l'IVO dalla retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il periodo minimo non possono considerarsi illegittime poiché non contrastano né con la norma di legge e le Direttive né con l'art. 36 Costituzione in assenza di elementi che inducano a ritenere la sola retribuzione di base non proporzionata e non sufficiente.
Sulle altre voci retributive accessorie.
In ricorso è stato allegato che “La parte variabile della retribuzione è composta da varie indennità di volo: Indennità di volo oraria (IVO); Indennità di volo Ristrutturazione
(IVR per naviganti ex ); Indennità di Volo Integrativa Annua (IVIA per naviganti CP_3
ex ); Indennità di Volo Integrativa (IVI per naviganti provenienti da Airone); CP_3
Provvigioni Vendite (per assistenti di volo); Maggiorazione Indennità di
Volo Controllore/Istruttore” (v. punto 7 della premessa), senza invero specificare quali di tali ulteriori voci siano in concreto percepite dal ricorrente ed in presenza di quali presupposti e condizioni esse gli siano eventualmente erogate.
pagina 25 di 37 In sede di conclusioni, è stato poi richiesto che nella base di calcolo della retribuzione per le ferie fosse inserita “ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente”.
Trattasi però di richiesta formulata in termini assolutamente generici e non sorretta da adeguate allegazioni sul punto, posto che l'Indennità di Volo Ristrutturazione e l'Indennità di Volo Integrativa Annua spetta, per ammissione della stessa parte ricorrente (v. note autorizzate), solo ai piloti provenienti da laddove in CP_5
ricorso neppure è dedotta tale provenienza del ricorrente;
la Maggiorazione Indennità di
Volo Istruttore spetta, per ammissione della stessa parte ricorrente (v. note autorizzate), per le mansioni di istruttore, laddove in ricorso manca ogni allegazione in merito all'eventuale svolgimento di tale attività; la Maggiorazione Indennità di Volo spetta per attività sindacale, laddove in ricorso manca ogni allegazione in ordine allo svolgimento di tale attività (v. note autorizzate); l'Indennità di Volo Integrativa, per ammissione della stessa parte ricorrente, spetta solo ai piloti provenienti da Airone, laddove in ricorso neppure è dedotta tale provenienza del ricorrente (v. note autorizzate); le altre voci indicate nelle note di trattazione scritta neppure sono menzionate in ricorso;
sicché di tutte le suddette voci non si può tenere conto.
Sui criteri di calcolo e la ctu.
Tanto premesso, appurato che l'indennità integrativa deve essere ricompresa nella retribuzione corrisposta nei periodi feriali, ritiene il Tribunale non condivisibili i criteri della quantificazione usati da parte ricorrente, che partono da un monte ore annuo massimo pari a 900 ore senza tener conto delle ore effettive prestate negli anni dai ricorrenti.
Si ritiene, invece, che occorre seguire quanto stabilito dalla Corte di Giustizia al punto
26 della sentenza del 15/9/11 AM e altri secondo cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione pagina 26 di 37 deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
IN e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60)”. Occorrerà pertanto tener conto dell'indennità integrativa di volo percepita in media in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo che può essere individuato nell'anno solare. Per cui occorrerà calcolare il totale delle somme percepite a tale titolo in un anno solare diviso un numero di giorni pari a 365 giorni dell'anno, meno i giorni di ferie goduti nel singolo anno, meno i giorni in cui il lavoratore è stato assente per verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parietale e così via, solo in tal modo si può calcolare la corretta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore.
In merito alla specifica situazione lavorativa del ricorrente, va precisato però che, a decorrere da dicembre 2011, il suo contratto è stato trasformato da full-time in part-time, con una riduzione lavorativa che prevedeva alternanza di tre settimane di attività e una di inattività. E' evidente quindi che non può farsi riferimento a 365 giorni, al fine di determinare l'esatto divisore, ma da 356 vanno sottratti i giorni di interruzione del rapporto di lavoro a causa del part-time (v. le condivisibili osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente, poi recepite dal CTU in sede di elaborazione del secondo conteggio).
Tanto chiarito, sulla base di tali premesse, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di , il CP_4
totale dell'IVO percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare (ma non i giorni di riposo o di riserva, che invece sono pagina 27 di 37 in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano una diverso computo della retribuzione) specificandone il titolo, se risultanti dalle buste paga in atti. È stata inoltre fornita l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non fosse stato possibile effettuare tale calcolo per mancanza di tutte le buste paga, non andasse effettuato alcun calcolo.
Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga relative ad un anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (sul punto, è appena il caso di rilevare, con riferimento alle considerazioni svolte dai ricorrenti nelle note di trattazione scritta conclusionali, che evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese).
Il lavoratore che domandi il pagamento di differenze retributive ha infatti l'onere di fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio. Limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga, la domanda di pagamento deve essere pertanto respinta. La presenza in atti di tutte le buste paga al momento delle operazioni peritali, o la mancanza di alcune di esse, è stata accertata dal CTU, nella sua qualità di ausiliario del giudice, e rappresenta un fatto dallo stesso personalmente riscontrato, non una mera valutazione, incontestabile dunque fino a querela di falso. Né può dirsi che la parte resistente avesse l'onere di contestare specificamente la mancata produzione di alcune buste paga, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito, esistendo semmai quello di contestare la documentazione depositata dalla controparte. Non sono infine esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in relazione alle buste paga non depositate, poiché come è noto tale potere non può essere utilizzato per sopperire alle decadenze in cui la parte sia incorsa, omettendo di allegare al ricorso la documentazione – già disponibile –
a supporto dei fatti da cui la pretesa trae fondamento.
pagina 28 di 37 Con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono state prodotte tutte le buste paga, invece, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito (ed alle successive indicazioni fornite in sede di rigetto ad istanza di modifica del quesito, tutte idonee a superare le osservazioni delle parti, ed alle quali si rimanda), provvedendo a determinare l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale ed a moltiplicarlo A) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, sommando il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga, e B) altresì per 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), sommando anche in tal caso il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga. La somma inferiore tra le due sarà quella da riconoscere a ciascun ricorrente, poiché corrisponderà alla retribuzione dovuta (secondo la summenzionata nozione europea di retribuzione del periodo di ferie) per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge ovvero per il minor periodo di ferie effettivamente fruito (oggetto della domanda), nell'arco di tutto il periodo dedotto in giudizio.
Va precisato poi che, per quanto innanzi detto sulla trasformazione del rapporto da full- time in part-time, l'importo medio dell'IVO va conteggiato in proporzione ai giorni lavorati (274 e non 365).
Sulla base dell'IVO media calcolata al ricorrente spetta la seguente somma a titolo di
IVO per i giorni di ferie goduti, ovvero (se inferiori) per 28 giorni di ferie annui nell'arco temporale oggetto della domanda: euro 22.712,55 (come da secondo conteggio elaborato dal CTU).
Sulle richieste di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.
Con riguardo, infine, alle censure mosse dalla all'interpretazione della norma CP_4
nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria osserva il Tribunale che viene, in primo luogo, eccepita l'incostituzionalità degli articoli 10 Dlgs 66/03 e 4 Dlgs 185/05 di attuazione della Direttiva 2003/88/CE e 2000/79/CE ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie pagina 29 di 37 annuali, dell'art. 2 della legge130/08 che ordina l'esecuzione del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona
(TFUE) nella parte in cui impone di applicare le predette Direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011 AM e altri per violazione degli articoli 1,2, 3,18, 36,39 e 41 Costituzione. In sostanza gli articoli 10 del
Dlgs 66/2003 e 4 del Dlgs 185/ 2005, ove interpretati nel senso su esposto, sarebbero in contrasto con le norme costituzionali indicate e con particolare riguardo ai principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. L'eccezione di incostituzionalità poi sarebbe estesa anche all'articolo 2 della L 130/2008 che ordinava l'esecuzione del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare le predette direttive come interpretate dalla Corte di Giustizia, in quanto solo tramite tale disposizione nel nostro ordinamento avevano avuto ingresso le direttive censurate. Contro In subordine la difesa della ha chiesto al Tribunale di sottoporre alla Corte di
Giustizia una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. In ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale avesse ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso sent. CGUE, 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, la società ha Per_1
chiesto di promuovere, in via pregiudiziale, questione di validità delle pertinenti direttive, ai sensi dell'art. 267 TFUE perché qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di pagina 30 di 37 là del singolo caso del Regno Unito, “si porrebbe un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione” (come riportata la censura mossa anche nel presente giudizio dalla Cassazione nella sentenza n
20216/22, essendo la predetta censura reiterata anche nel ricorso per Cassazione di cui alla sentenza indicata) Contro Tali censure sono state proposte da el ricorso per Cassazione avverso la sentenza
175/21 del Tribunale di Civitavecchia sopra indicata.
Si condividono le argomentazioni usate dalla Suprema Corte nella sentenza n 20216/22 che ha così statuito:
“33. Entrambe le questioni (di illegittimità costituzionale) sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle
pagina 31 di 37 prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di
Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del
pagina 32 di 37 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente
a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della
Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39.
D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni
Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15,
23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, e, per la giurisprudenza di questa Parte_4
Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n.
4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da
pagina 33 di 37 ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43.
Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia
UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. 45.
Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle
pagina 34 di 37 Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli
Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli
Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009,
C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-
569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika
pagina 35 di 37 e , cause C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la CP_8 Controparte_9
giurisprudenza ivi citata)"”( Cass 20216/22).
Conclusioni.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità delle clausole dei contratti collettivi 8 e 11
AL AI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT, sopra indicate, nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, escludono dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa e condannarsi la
[...]
al pagamento in favore della somma sopra indicata, maggiorate di rivalutazione ed CP_4
interessi dalle scadenze al saldo. Cont Segue anche la condanna di alla regolarizzazione della posizione contributiva, mediante il versamento, nei limiti della prescrizione, della contribuzione relativa alle differenze retributive come accertate, rimettendosi all' l'esercizio della prerogativa CP_2
di quantificare quanto a tale titolo dovuto. Contr La statuizione sulle spese tra il ricorrente e previa compensazione per metà sulla scorta dell'esito dell'accoglimento solo parziale della domanda, segue la soccombenza residua della società convenuta, con liquidazione come in dispositivo. Cont Tra ed può disporsi invece l'integrale compensazione delle spese di lite, non CP_2
avendo l provveduto nella presente sede all'esatta quantificazione dell'importo CP_2
dovutole, in difetto persino della indicazione della misura in cui sia maturata l'eventuale prescrizione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicate in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, si prevede l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel pagina 36 di 37 periodo feriale della componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa;
- per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma di euro 22.712,55, maggiorata di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna altresì a regolarizzare la posizione Controparte_1
contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione;
- condanna la alla rifusione in favore del ricorrente Controparte_1
di metà delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
metà liquidata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando la restante metà;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra d;
CP_2
- pone definitivamente a carico della le spese di Controparte_1
CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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