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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 promossa da:
(CF: ) e per essa (CF: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Mannocchi (CF: P.IVA_2
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell''Avv. (CF: C.F._3 Parte_3
) APPELLATI-APPELLANTI C.F._4
INCIDENTALI
nonché
), CP_3 C.F._5 Controparte_4
), inC.F._6 Controparte_5 C.F._7 qualità di eredi dell'Avv. Andrea De Cesaris, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
) TERZI INTERVENUTIParte_3 C.F._4
AVVERSO la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
12.2.2022, integrata con correzione errore materiale il 23.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 9.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 131 /2022 del Tribunale di Siena per i motivi esposti: 1) Accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi opponenti e di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dagli opponenti dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc;
per
l'effetto di quanto sopra chiede che venga confermato il decreto ingiuntivo n.
43/2020 (RG n. 95/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Siena in data 23.1.2020 notificato il 08 giugno 2020, revocato nei confronti dei sigg.ri e o, in subordine condannare i Sig.ri CP_1 Controparte_2 [...]
e in solido tra loro al pagamento dell'importo di € CP_2 CP_1
84.000,00, oltre gli interessi al tasso convenzionale dal 14.7.2016. 3)
Accertare e dichiarare, la nullità l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il
Tribunale confermato la conclusione della nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 del contratto di fideiussione non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando l'operatività dell'art.
1957 cc alla garanzia autonoma. Per l'effetto di quanto sopra dichiarare che
e, per essa non è incorsa in alcuna decadenza Parte_1 Parte_2 ex art. 1957 cc e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n. 43/2020 (RG n.
95/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Siena in data
23.1.2020 notificato il 08 giugno 2020, revocato nei confronti dei sigg.ri CP_1
e o, in subordine condannare i Sig.ri e
[...] Controparte_2 Controparte_2
in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 84.000,00, oltre CP_1 gli interessi al tasso convenzionale dal 14.7.2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita: - in via principale: respingere l'appello proposto da essendo i motivi di impugnazione di Parte_1 controparte del tutto infondati per come dedotto in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- In subordine: in caso di accoglimento dell'appello di controparte, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti con l'opposizione di primo grado e riproposti con l'impugnazione incidentale. Col favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 131/2022, pubblicata il 12.2.2022, il Tribunale di Siena ha così deciso: “Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 43/2020;
b. Condanna altresì la parte opposta a rimborsare a e CP_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 9.785,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva.”
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, il giudice di prime cure disponeva la seguente correzione: “Condanna altresì la parte opposta a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Controparte_2
406,50 per spese ed € 9.785,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva con distrazione al procuratore antistatario”. Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta dai sigg.ri e CP_1
dinanzi al Tribunale di Siena con citazione notificata a Controparte_2 [...] quale procuratrice di a sua volta mandataria di CP_6 Parte_2
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2020, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto agli opponenti, quali garanti di Pelletterie e Calzature Senesi S.r.l., il pagamento di € 84.000,00, oltre spese del procedimento. Gli opponenti deducevano il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della e, per Controparte_6 essa, di e di la nullità totale, o in subordine Parte_2 Parte_1 parziale, della fideiussione sottoscritta dai sigg.ri e;
CP_1 Controparte_2 la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante i gravi motivi sopra rilevati, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e comunque estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, dichiarando quindi i medesimi liberati da ogni obbligazione dedotta ed esistente per le causali indicate in atti e che quindi nessuna somma è dovuta dai medesimi
per questi motivi
; in ogni caso, accertare e dichiarare
l'inesigibilità delle somme richieste con il decreto opposto stante la nullità del titolo per cui si procede;
revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatatrio”.
Si costituiva contestando le domande avversarie in quanto Controparte_6 generiche, prive di riferimento al caso concreto, limitandosi ad una rassegna di principi e, pertanto, inammissibili.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e per Parte_1 essa (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_2 innanzi a questa Corte di Appello e (di CP_1 Controparte_2 seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) PRIMO MOTIVONullità ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti-opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi soggetti e, di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione su fatti storici non specificamente contestati dagli opponenti, dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc;
2) SECONDO MOTIVO
Illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il Tribunale confermato la nullità parziale delle fideiussioni con particolare riferimento all'art. 6 del citato contratto non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando quindi l'[…]art. 1957 cc alla garanzia autonoma in questione.
3) TERZO MOTIVO
Reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, al contempo proponendo appello incidentale per il caso di accoglimento di quello principale, affidato ai seguenti motivi:
1) nullità della procura, difetto di legittimazione attiva di e di e, CP_6 Pt_2 quindi, nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, difetto di titolarità attiva del credito;
2) mancata prova della pretesa monitoriamente azionata.
Sono intervenuti in giudizio gli eredi del difensore antistatario degli appellati in primo grado, al fine di ottenere l'apposizione della formula esecutiva in proprio favore della declaratoria di distrazione delle spese processuali contenuta nella sentenza gravata, come successivamente corretta. In data 9.7.2024, la causa, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame principale, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo è fondata.
Con il primo motivo di appello (Nullità ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti-opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi soggetti e di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione su fatti storici non specificamente contestati dagli opponenti dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc)
l'appellante deduce che la pronuncia ha violato il criterio generale della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc, secondo il quale debbono considerarsi come non contestati e quindi provati i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio;
il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento non contestata o disporre ex art 101 c.p.c. il contraddittorio sul punto;
la “clausola a prima richiesta”, peraltro, consente alla banca di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, inviata in data 16.9.2016 contestualmente alla revoca degli affidamenti e quindi entro i sei mesi dal primo dedotto inadempimento, risalente all'agosto 2016. Parte appellata eccepisce che con l'opposizione proposta ha da subito eccepito sia il mancato rispetto del termine semestrale che la non continuazione diligente del recupero del credito e, pertanto, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; la prova della ricezione delle diffide non è rilevante, avendo il
Tribunale fondato la decisione sulla circostanza che la non ha promosso CP_7 alcuna attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi, avendo notificato il decreto ingiuntivo trascorsi oltre tre anni dalla presunta lettera di diffida, ma sul punto l'appellante non ha esposto censure.
Il motivo di appello è fondato nei termini di cui appresso.
Il Tribunale ha ritenuto che, attesa la nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 del contratto,
(doc. 15 fasc. monitorio), nonché le successive lettere raccomandate di messa in mora del 16.9.2016 (doc. 16, 17 e 18). Orbene, tali atti si palesano insufficienti a ritenere compiutamente adempiuti gli oneri previsti ex art. 1957 cc, qualora il contratto fosse qualificato come “fideiussione”. In particolare, non risulta provato che le citate raccomandate siano pervenute ai fideiussori: segnatamente, non è stato prodotto alcun documento attestante la trasmissione e la ricezione di tali atti>.
L'art. 1957 comma I c.c. dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La diffida del 16.9.2016, indirizzata alla società debitrice e per conoscenza ai fideiussori, successiva alla comunicazione del 9.8.2016 di revoca degli affidamenti e recesso dai rapporti con trasferimento a sofferenza, non è stata specificamente contestata dai garanti, che hanno tuttavia eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c.
Nell'atto di citazione in opposizione gli odierni appellati hanno eccepito:” In ogni caso, anche se per ipotesi valesse la nullità parziale, la fideiussione sarebbe estinta per l'avvenuta decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Infatti, la nullità della clausola n. 6 determina la ripresa di vigore della norma di cui all'art. 1957 c.c.. La Banca non ha proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e non le ha diligentemente coltivate. A comprova di ciò si indicano le stesse lettere prodotte dalla controparte ai docc. 15, 16, 17 e
18, di revoca affidamenti, trasferimento a sofferenza e messa in mora, tutte comunicazion[i] dell'anno 2016”.
I documenti n. 15, 16, 17 e 18 del fascicolo monitorio corrispondono rispettivamente alle comunicazioni di revoca affidamenti e recesso, messa in mora inviata alla società, messa in mora comunicata al messa in mora CP_1 comunicata alla CP_2
Nel giudizio in primo grado, pertanto, non è stata oggetto di discussione la ricezione delle diffide e messa in mora, richiamate a sostegno della tesi di decadenza ex art. 1957 c.c.; non può quindi ritenersi che la loro ricezione, non espressamente negata, sia stata contestata, nulla gli opponenti eccependo specificamente al riguardo.
La ricezione delle diffide appare allora dato pacifico acquisito al processo, sicchè sul punto la sentenza va riformata.
Detta conclusione assorbe la censura relativa alla violazione dell'art. 101 c.p.c., circa il rilievo officioso della questione.
Ad ogni buon conto, la questione è assorbita dalla fondatezza del secondo motivo di gravame.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata. Con il secondo motivo (Illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il
Tribunale confermato la nullità parziale delle fideiussioni con particolare riferimento all'art. 6 del citato contratto non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando quindi l'operatività dell'art. 1957 cc alla garanzia autonoma in questione.) l'appellante deduce che nel caso in esame si tratta di contratto autonomo di garanzia, così dichiarato dal primo giudice e non censurato con appello incidentale;
a tali tipi di contratto non si applicherebbe l'art. 1957 c.c., come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di recente confermato con le ordinanze della S.C. n. 26380 e
26383 del 10.10.2024.
Parte appellata eccepisce che è passato in giudicato il punto della sentenza in cui si afferma che il termine di decadenza deve considerarsi decorso per non aver la banca posto in essere alcun atto di tutela giurisdizionale del credito;
che è passato in giudicato anche il punto della sentenza in cui il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola conforme allo schema ABI;
che in ogni caso si tratta di fideiussioni omnibus, quindi rientranti nelle fattispecie per le quali le
S.U. hanno dichiarato l'invalidità della clausola;
che comunque la Suprema
Corte ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia (sentenza n. 5598 del 28 febbraio 2020).
La Corte ritiene che non possa condividersi l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza quantomeno in merito all'applicabilità del dettato dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, risultando inequivoca l'impugnazione sul punto con specifico motivo di gravame.
Tanto premesso, si rammenta che «[i]l giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il “petitum” e la “causa petendi” ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente» (Cass. n. 12875/2019).
Il Tribunale ha espressamente qualificato come autonoma la garanzia rilasciata dagli appellati – a prescindere dalla correttezza dell'applicazione a essa dei principi espressi dalla Corte di cassazione, in funzione nomofilattica, con riguardo alle fideiussioni omnibus (Cass., sez. un., n. 41994/2021) – qualificazione presupposta dall'appellante e che gli appellati non hanno contestato con specifico motivo d'appello incidentale, ciò che la rende incontrovertibile.
Riguardo l'applicabilità dell'art. 1957 cpc alle fideiussioni con clausola “a prima richiesta”, la giurisprudenza continua ad avere due diversi orientamenti, anche a seguito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
L'orientamento maggioritario ritiene che “la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., caratterizzandosi il rapporto per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (tra tante e di recente, Cass.
Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509, Cass. Sez. 3, 3/11/2021 n. 31313)” (Cass. n.
29810/2024). In particolare, “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art.
1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”. (Cass. SS.UU. n. 3947/2010, Cass. n. 7883/2017). Nella fattispecie non v'è ragione di discostarsi dal citato orientamento, considerato che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. sarebbe la pretesa conseguenza della nullità della clausola di deroga, non più operante, e non il frutto di specifica pattuizione tra le parti: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. 7883 del 2017).
La sentenza va pertanto riformata anche su tale punto.
III. La terza censura alla sentenza impugnata non può essere accolta.
Il rinvio alle richieste formulate in primo grado è formulato in termini talmente generici da non consentire di individuare l'oggetto della richiesta e delle parti del provvedimento impugnate, di conseguenza va dichiarato inammissibile.
IV. Passando alla disamina dell'appello incidentale condizionato, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo (Difetto legittimazione attiva e titolarità del diritto) gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
e per essa e della titolarità del credito di CP_6 Parte_2 [...]
Deducono che la procura “madre” rilasciata da a sia Parte_1 Parte_1 Pt_2 del medesimo tenore di quella censurata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22735/2019 e sarebbe quindi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non conterrebbe neppure l'indicazione – che sarebbe comunque insufficiente – del “tipo” di credito per cui è conferita, da cui conseguirebbe il difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per d.i. Deducono inoltre il difetto di legittimazione attiva di
[...] per la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, atteso Pt_1 che ai fini della prova di rituale cessione del credito non sarebbe sufficiente l'esibizione dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, essendo essenziale anche l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge 130/90; inoltre, la prova della cessione dovrebbe essere offerta tramite la produzione del contratto di cessione (v. Cass. 24798/2020). eccepisce che la sentenza della S.C. invocata dalla controparte ha Parte_1 scrutinato una procura avente ad oggetto i “crediti anomali” e/o “in default”, mentre nel caso in esame l'oggetto della procura conferita da a Pt_1 Pt_2 sarebbe ben delineato e corrispondente al perimetro della cessione dei crediti cartolarizzati con avviso sulla G.U, come emerge dal tenore letterale delle premesse A) e B) della procura rep. 57298/29003. Evidenzia inoltre che già in sede di costituzione in primo grado aveva dato prova dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della cessione, producendo la visura camerale della cessionaria (doc. 8, pag. 4 comparsa primo grado).
Sulla legittimazione attiva il Tribunale ha ritenuto: “Preliminarmente va rilevata
l'infondatezza della eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di
e . Dalla documentazione in atti (cfr atto di Controparte_6 Parte_2 fusione del 6.6.2019, atto Notaio emerge chiaramente l'esistenza e Per_1 la regolarità delle procure. Dagli atti si evince infatti: a) che Controparte_6
è derivata da una operazione di fusione per incorporazione nella società
“ , con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, della Controparte_6 società “ , con sede legale in Roma, piazza dei Santi Apostoli n. 73 CP_8
(doc. 1 fasc. monitorio); b) in data 12.3.2019 , in qualità di CP_9
Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Parte_2 che ha agito non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
ha conferito a (successivamente incorporata nella Parte_1 CP_8
la procura affinché essa svolgesse ogni attività, Controparte_6 adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di volta in volta individuati dalla Società (doc. 3 fasc. monitorio); c) in data 31.8.2018 ha rilasciato a una procura Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto le medesime attività sopra menzionate;
d) in forza di procura del 23.7.2019 la ha conferito a il Controparte_6 Parte_4 potere di agire in rappresentanza di detta società (doc. 2 fasc. monitorio). [….]
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di difetto di titolarità del credito da parte di Detta società risulta titolare del credito vantato Parte_1 nei confronti della Calzature Senesi S.r.l., e CP_10 Controparte_2 CP_1
(in qualità di garanti) a seguito di intervenuta cessione dello stesso da
[...] parte della il contratto di cessione di Controparte_11 crediti è stato stipulato in data 20.12.2017 e l'avviso di cessione è stato pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del
30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n.151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 23 fasc. monitorio).”
La Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale sia corretta. Ed infatti:
Con rogito del 31.8.2018 – rep. N. 57298 racc. n. 29003- (doc.1 appellante) il legale rappresentante di “PREMESSO che (A) nel contesto Parte_1 di un'operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 – parte II – del
23 dicembre 2017, la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari rivenienti da contratti di finanziamenti conclusi sotto diverse forme tecniche (collettivamente, i “Crediti”)”; B) la Società intende conferire idonea procura a al fine di consentire alla stessa al fine di porre in CP_12 essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati conferendo mandato alla predetta ….] al fine di Parte_2 recuperare, riscuotere e gestire i Crediti ed i diritti ad essi associati (inclusi, a puro titolo esemplificativo, i pagamenti da fideiussori o i pagamenti da assicuratori degli immobili ipotecati a garanzia di uno dei Crediti) nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali, il tutto come meglio specificato nel prosieguo”. Con rogito del 12.3.2019 rep. n. 548 racc. n. 396 (doc. 4) il legale rappresentante di " in nome e per conto di Parte_2 Parte_1 ha conferito idonea procura alle infra indicate società mandatarie
[...] [...]
CP_8 CP_13 Controparte_14 [...]
, disgiuntamente nelle persone dei loro legali rappresentanti tempo CP_15 per tempo in carica e dei procuratori e mandatari da questi tempo per tempo designati, al fine di consentire alle stesse di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati, al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Crediti e i diritti ad essi, nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali.
Con rogito del 6.6.2019 rep. N. 4740 racc. n. 1057 (doc. 5) è stata formalizzata la fusione tra – società incorporante - e Controparte_6 [...] società incorporata. CP_8
era quindi legittimata a promuovere il giudizio monitorio, Controparte_6 attesa la regolarità delle procure da a da Parte_1 Parte_2 questa in nome e per conto di a che Parte_1 CP_8 successivamente è stata incorporata in Controparte_6
La Corte rileva che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 – parte II – del 23 dicembre 2017, Parte_1 ha comunicato “di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della
Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare
(ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da FI Toscana S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno
a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto rientrano tutti nelle categorie sopra indicate, atteso che erano già “in sofferenza” alla data del 31.12.2016
(c/c 94213/89 saldo debitore 13.7.2016, c/c 94216/68 saldo debitore
12.7.2016, finanziamento 05800 saldo debitore 3.8.2016; lettera
“trasferimento a sofferenza” 9.8.2016- doc. n.15 fascicolo monitorio).
Il principio fissato dalla S.C. nella pronuncia n. 22735/2019, richiamato da parte appellata, essendo riferito all'uso di espressioni quali “credito anomalo”
“crediti in default” o simili, non si attaglia alla fattispecie in esame, in cui l'oggetto della procura è chiaramente delineato ed i crediti azionati hanno tutte le caratteristiche descritte nell'oggetto: “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che
l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi
e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188 del 2017, in motiv.)” (Cass. n. 21821/2023). L'eccezione di nullità per indeterminatezza e difetto di legittimazione attiva va pertanto rigettata.
Riguardo l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto, la S.C. ha più volte evidenziato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Dlgs n.
385/1993 – quale quello in esame, alla luce di quanto poc'anzi riportato –
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha l'effetto di esentare il creditore dalla notifica della cessione al debitore ceduto;
affinché l'avviso possa fungere anche da prova della cessione deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo da potersi affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. fra le altre Cass. n. 21821/2023); ciò che, nella specie, deve ritenersi avvenuto, considerata, in particolare, l'elencazione nel sito sopra indicato.
Infine gli appellati deducono la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, quale presupposto di efficacia ai sensi dell'art. 58, comma 2,
t.u.b.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che «la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto» (Cass. n.
5617/2020, in motivazione).
V. Con il secondo motivo (Mancata prova del credito) gli appellanti incidentali deducono che la controparte, quale prova della propria domanda, avrebbe depositato solo le certificazioni ex art. 50 TUB, sufficienti per ottenere il decreto ingiuntivo ma inidonee quale prova nel successivo giudizio di opposizione. evidenzia di aver depositato in sede di costituzione in primo grado Parte_1 tutti gli estratti conto a far data dall'inizio dei rapporti di conto corrente, mentre il credito riveniente dal finanziamento è stato documentato dal contratto stesso e dal piano di ammortamento, in assenza di prova da parte degli opponenti dell'avvenuto pagamento della rate scadute.
Il Tribunale ha ritenuto la censura assorbita, avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo. Il Collegio rileva che la documentazione del credito prodotta nel procedimento monitorio da appare completa, risultando prodotti i contratti di Parte_1 apertura di c/c, di affido, di fideiussione, di finanziamento, nonché gli estratti conto per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente.
Il motivo va pertanto rigettato.
VI. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, la sentenza gravata deve essere riformata e, poiché “[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (Cass. n. 20868/2017), gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento dell'importo di euro 84.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio.
*
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri e CP_3 Controparte_4
in qualità di eredi dell'avv. Andrea De Cesaris, ai soli fini Controparte_5 di richiedere l'apposizione della formula esecutiva in proprio favore sulla sentenza n. 131/2022 pubblicata il 12.02.2022 resa dal Tribunale di Siena a conclusione del giudizio R.G. n. 1346/2020; deducono a tal fine che l'Avv.
Andrea De Cesaris, difensore di e , si era dichiarato CP_1 Controparte_2 antistatario ed il Tribunale di Siena aveva liquidato le spese legali in suo favore con provvedimento del 23.3.2022, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 131/2022 pubblicata il 12.2.2022.
A seguito della riforma della sentenza gravata, la domanda non può senz'altro essere accolta.
L'accoglimento dell'appello comporta un nuovo regolamento delle spese;
in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa tramite la mandataria , Parte_1 Parte_2 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico solidale degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, non essendosi svolta;
Tale pronuncia produce i suoi effetti anche nei confronti del difensore antistatario – e, nella specie, dei suoi eredi – atteso che “il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale” (Cass.
n. 25247/2017).
Nulla sulle spese per i terzi intervenuti essendosi limitati a costituirsi al solo fine dell'applicazione della formula esecutiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 131/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il
12.2.2022, integrata con correzione di errore materiale il 23.3.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna e CP_1
in solido tra loro, a pagare a in Controparte_2 Parte_1 giudizio tramite la somma di euro 84.000,00, oltre interessi Parte_2 come richiesti nel ricorso monitorio.
Rigetta l'appello incidentale.
Rigetta la domanda degli intervenuti.
Condanna gli appellati e con vincolo di solidarietà CP_1 Controparte_2 passiva, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio:
- quanto al primo grado in euro 9.785,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- quanto al presente grado in euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Nulla sulle spese dei terzi intervenuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellati e dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13. Firenze, Camera di consiglio del 3.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 promossa da:
(CF: ) e per essa (CF: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Massimo Mannocchi (CF: P.IVA_2
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell''Avv. (CF: C.F._3 Parte_3
) APPELLATI-APPELLANTI C.F._4
INCIDENTALI
nonché
), CP_3 C.F._5 Controparte_4
), inC.F._6 Controparte_5 C.F._7 qualità di eredi dell'Avv. Andrea De Cesaris, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
) TERZI INTERVENUTIParte_3 C.F._4
AVVERSO la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
12.2.2022, integrata con correzione errore materiale il 23.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 9.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 131 /2022 del Tribunale di Siena per i motivi esposti: 1) Accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi opponenti e di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dagli opponenti dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc;
per
l'effetto di quanto sopra chiede che venga confermato il decreto ingiuntivo n.
43/2020 (RG n. 95/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Siena in data 23.1.2020 notificato il 08 giugno 2020, revocato nei confronti dei sigg.ri e o, in subordine condannare i Sig.ri CP_1 Controparte_2 [...]
e in solido tra loro al pagamento dell'importo di € CP_2 CP_1
84.000,00, oltre gli interessi al tasso convenzionale dal 14.7.2016. 3)
Accertare e dichiarare, la nullità l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il
Tribunale confermato la conclusione della nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 del contratto di fideiussione non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando l'operatività dell'art.
1957 cc alla garanzia autonoma. Per l'effetto di quanto sopra dichiarare che
e, per essa non è incorsa in alcuna decadenza Parte_1 Parte_2 ex art. 1957 cc e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n. 43/2020 (RG n.
95/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Siena in data
23.1.2020 notificato il 08 giugno 2020, revocato nei confronti dei sigg.ri CP_1
e o, in subordine condannare i Sig.ri e
[...] Controparte_2 Controparte_2
in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 84.000,00, oltre CP_1 gli interessi al tasso convenzionale dal 14.7.2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita: - in via principale: respingere l'appello proposto da essendo i motivi di impugnazione di Parte_1 controparte del tutto infondati per come dedotto in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- In subordine: in caso di accoglimento dell'appello di controparte, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti con l'opposizione di primo grado e riproposti con l'impugnazione incidentale. Col favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 131/2022, pubblicata il 12.2.2022, il Tribunale di Siena ha così deciso: “Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 43/2020;
b. Condanna altresì la parte opposta a rimborsare a e CP_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 9.785,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva.”
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, il giudice di prime cure disponeva la seguente correzione: “Condanna altresì la parte opposta a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Controparte_2
406,50 per spese ed € 9.785,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva con distrazione al procuratore antistatario”. Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta dai sigg.ri e CP_1
dinanzi al Tribunale di Siena con citazione notificata a Controparte_2 [...] quale procuratrice di a sua volta mandataria di CP_6 Parte_2
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2020, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto agli opponenti, quali garanti di Pelletterie e Calzature Senesi S.r.l., il pagamento di € 84.000,00, oltre spese del procedimento. Gli opponenti deducevano il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della e, per Controparte_6 essa, di e di la nullità totale, o in subordine Parte_2 Parte_1 parziale, della fideiussione sottoscritta dai sigg.ri e;
CP_1 Controparte_2 la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante i gravi motivi sopra rilevati, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e comunque estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, dichiarando quindi i medesimi liberati da ogni obbligazione dedotta ed esistente per le causali indicate in atti e che quindi nessuna somma è dovuta dai medesimi
per questi motivi
; in ogni caso, accertare e dichiarare
l'inesigibilità delle somme richieste con il decreto opposto stante la nullità del titolo per cui si procede;
revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatatrio”.
Si costituiva contestando le domande avversarie in quanto Controparte_6 generiche, prive di riferimento al caso concreto, limitandosi ad una rassegna di principi e, pertanto, inammissibili.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e per Parte_1 essa (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_2 innanzi a questa Corte di Appello e (di CP_1 Controparte_2 seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) PRIMO MOTIVONullità ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti-opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi soggetti e, di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione su fatti storici non specificamente contestati dagli opponenti, dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc;
2) SECONDO MOTIVO
Illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il Tribunale confermato la nullità parziale delle fideiussioni con particolare riferimento all'art. 6 del citato contratto non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando quindi l'[…]art. 1957 cc alla garanzia autonoma in questione.
3) TERZO MOTIVO
Reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, al contempo proponendo appello incidentale per il caso di accoglimento di quello principale, affidato ai seguenti motivi:
1) nullità della procura, difetto di legittimazione attiva di e di e, CP_6 Pt_2 quindi, nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, difetto di titolarità attiva del credito;
2) mancata prova della pretesa monitoriamente azionata.
Sono intervenuti in giudizio gli eredi del difensore antistatario degli appellati in primo grado, al fine di ottenere l'apposizione della formula esecutiva in proprio favore della declaratoria di distrazione delle spese processuali contenuta nella sentenza gravata, come successivamente corretta. In data 9.7.2024, la causa, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame principale, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo è fondata.
Con il primo motivo di appello (Nullità ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cpc, 112 cpc, 115 cpc e 116 cpc 167 cpc e 1957 cc per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della diffida stragiudiziale inviata ai garanti-opponenti in assenza di contestazione sul punto da parte dei medesimi soggetti e di contro, per non avere il Tribunale fondato la sua decisione su fatti storici non specificamente contestati dagli opponenti dichiarando erroneamente decaduta la banca per non avere assolto l'onere previsto dall'art. 1957 cc)
l'appellante deduce che la pronuncia ha violato il criterio generale della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc, secondo il quale debbono considerarsi come non contestati e quindi provati i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio;
il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento non contestata o disporre ex art 101 c.p.c. il contraddittorio sul punto;
la “clausola a prima richiesta”, peraltro, consente alla banca di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, inviata in data 16.9.2016 contestualmente alla revoca degli affidamenti e quindi entro i sei mesi dal primo dedotto inadempimento, risalente all'agosto 2016. Parte appellata eccepisce che con l'opposizione proposta ha da subito eccepito sia il mancato rispetto del termine semestrale che la non continuazione diligente del recupero del credito e, pertanto, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; la prova della ricezione delle diffide non è rilevante, avendo il
Tribunale fondato la decisione sulla circostanza che la non ha promosso CP_7 alcuna attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi, avendo notificato il decreto ingiuntivo trascorsi oltre tre anni dalla presunta lettera di diffida, ma sul punto l'appellante non ha esposto censure.
Il motivo di appello è fondato nei termini di cui appresso.
Il Tribunale ha ritenuto che, attesa la nullità parziale con particolare riferimento all'art. 6 del contratto,
(doc. 15 fasc. monitorio), nonché le successive lettere raccomandate di messa in mora del 16.9.2016 (doc. 16, 17 e 18). Orbene, tali atti si palesano insufficienti a ritenere compiutamente adempiuti gli oneri previsti ex art. 1957 cc, qualora il contratto fosse qualificato come “fideiussione”. In particolare, non risulta provato che le citate raccomandate siano pervenute ai fideiussori: segnatamente, non è stato prodotto alcun documento attestante la trasmissione e la ricezione di tali atti>.
L'art. 1957 comma I c.c. dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La diffida del 16.9.2016, indirizzata alla società debitrice e per conoscenza ai fideiussori, successiva alla comunicazione del 9.8.2016 di revoca degli affidamenti e recesso dai rapporti con trasferimento a sofferenza, non è stata specificamente contestata dai garanti, che hanno tuttavia eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c.
Nell'atto di citazione in opposizione gli odierni appellati hanno eccepito:” In ogni caso, anche se per ipotesi valesse la nullità parziale, la fideiussione sarebbe estinta per l'avvenuta decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Infatti, la nullità della clausola n. 6 determina la ripresa di vigore della norma di cui all'art. 1957 c.c.. La Banca non ha proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e non le ha diligentemente coltivate. A comprova di ciò si indicano le stesse lettere prodotte dalla controparte ai docc. 15, 16, 17 e
18, di revoca affidamenti, trasferimento a sofferenza e messa in mora, tutte comunicazion[i] dell'anno 2016”.
I documenti n. 15, 16, 17 e 18 del fascicolo monitorio corrispondono rispettivamente alle comunicazioni di revoca affidamenti e recesso, messa in mora inviata alla società, messa in mora comunicata al messa in mora CP_1 comunicata alla CP_2
Nel giudizio in primo grado, pertanto, non è stata oggetto di discussione la ricezione delle diffide e messa in mora, richiamate a sostegno della tesi di decadenza ex art. 1957 c.c.; non può quindi ritenersi che la loro ricezione, non espressamente negata, sia stata contestata, nulla gli opponenti eccependo specificamente al riguardo.
La ricezione delle diffide appare allora dato pacifico acquisito al processo, sicchè sul punto la sentenza va riformata.
Detta conclusione assorbe la censura relativa alla violazione dell'art. 101 c.p.c., circa il rilievo officioso della questione.
Ad ogni buon conto, la questione è assorbita dalla fondatezza del secondo motivo di gravame.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata. Con il secondo motivo (Illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cc. per avere il
Tribunale confermato la nullità parziale delle fideiussioni con particolare riferimento all'art. 6 del citato contratto non ritenendo valida la clausola di deroga di cui all'art. 1957 cc ed applicando quindi l'operatività dell'art. 1957 cc alla garanzia autonoma in questione.) l'appellante deduce che nel caso in esame si tratta di contratto autonomo di garanzia, così dichiarato dal primo giudice e non censurato con appello incidentale;
a tali tipi di contratto non si applicherebbe l'art. 1957 c.c., come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di recente confermato con le ordinanze della S.C. n. 26380 e
26383 del 10.10.2024.
Parte appellata eccepisce che è passato in giudicato il punto della sentenza in cui si afferma che il termine di decadenza deve considerarsi decorso per non aver la banca posto in essere alcun atto di tutela giurisdizionale del credito;
che è passato in giudicato anche il punto della sentenza in cui il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola conforme allo schema ABI;
che in ogni caso si tratta di fideiussioni omnibus, quindi rientranti nelle fattispecie per le quali le
S.U. hanno dichiarato l'invalidità della clausola;
che comunque la Suprema
Corte ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia (sentenza n. 5598 del 28 febbraio 2020).
La Corte ritiene che non possa condividersi l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza quantomeno in merito all'applicabilità del dettato dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, risultando inequivoca l'impugnazione sul punto con specifico motivo di gravame.
Tanto premesso, si rammenta che «[i]l giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il “petitum” e la “causa petendi” ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente» (Cass. n. 12875/2019).
Il Tribunale ha espressamente qualificato come autonoma la garanzia rilasciata dagli appellati – a prescindere dalla correttezza dell'applicazione a essa dei principi espressi dalla Corte di cassazione, in funzione nomofilattica, con riguardo alle fideiussioni omnibus (Cass., sez. un., n. 41994/2021) – qualificazione presupposta dall'appellante e che gli appellati non hanno contestato con specifico motivo d'appello incidentale, ciò che la rende incontrovertibile.
Riguardo l'applicabilità dell'art. 1957 cpc alle fideiussioni con clausola “a prima richiesta”, la giurisprudenza continua ad avere due diversi orientamenti, anche a seguito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
L'orientamento maggioritario ritiene che “la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., caratterizzandosi il rapporto per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (tra tante e di recente, Cass.
Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509, Cass. Sez. 3, 3/11/2021 n. 31313)” (Cass. n.
29810/2024). In particolare, “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art.
1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”. (Cass. SS.UU. n. 3947/2010, Cass. n. 7883/2017). Nella fattispecie non v'è ragione di discostarsi dal citato orientamento, considerato che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. sarebbe la pretesa conseguenza della nullità della clausola di deroga, non più operante, e non il frutto di specifica pattuizione tra le parti: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. 7883 del 2017).
La sentenza va pertanto riformata anche su tale punto.
III. La terza censura alla sentenza impugnata non può essere accolta.
Il rinvio alle richieste formulate in primo grado è formulato in termini talmente generici da non consentire di individuare l'oggetto della richiesta e delle parti del provvedimento impugnate, di conseguenza va dichiarato inammissibile.
IV. Passando alla disamina dell'appello incidentale condizionato, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo (Difetto legittimazione attiva e titolarità del diritto) gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
e per essa e della titolarità del credito di CP_6 Parte_2 [...]
Deducono che la procura “madre” rilasciata da a sia Parte_1 Parte_1 Pt_2 del medesimo tenore di quella censurata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22735/2019 e sarebbe quindi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non conterrebbe neppure l'indicazione – che sarebbe comunque insufficiente – del “tipo” di credito per cui è conferita, da cui conseguirebbe il difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per d.i. Deducono inoltre il difetto di legittimazione attiva di
[...] per la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, atteso Pt_1 che ai fini della prova di rituale cessione del credito non sarebbe sufficiente l'esibizione dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, essendo essenziale anche l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge 130/90; inoltre, la prova della cessione dovrebbe essere offerta tramite la produzione del contratto di cessione (v. Cass. 24798/2020). eccepisce che la sentenza della S.C. invocata dalla controparte ha Parte_1 scrutinato una procura avente ad oggetto i “crediti anomali” e/o “in default”, mentre nel caso in esame l'oggetto della procura conferita da a Pt_1 Pt_2 sarebbe ben delineato e corrispondente al perimetro della cessione dei crediti cartolarizzati con avviso sulla G.U, come emerge dal tenore letterale delle premesse A) e B) della procura rep. 57298/29003. Evidenzia inoltre che già in sede di costituzione in primo grado aveva dato prova dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della cessione, producendo la visura camerale della cessionaria (doc. 8, pag. 4 comparsa primo grado).
Sulla legittimazione attiva il Tribunale ha ritenuto: “Preliminarmente va rilevata
l'infondatezza della eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di
e . Dalla documentazione in atti (cfr atto di Controparte_6 Parte_2 fusione del 6.6.2019, atto Notaio emerge chiaramente l'esistenza e Per_1 la regolarità delle procure. Dagli atti si evince infatti: a) che Controparte_6
è derivata da una operazione di fusione per incorporazione nella società
“ , con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, della Controparte_6 società “ , con sede legale in Roma, piazza dei Santi Apostoli n. 73 CP_8
(doc. 1 fasc. monitorio); b) in data 12.3.2019 , in qualità di CP_9
Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Parte_2 che ha agito non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
ha conferito a (successivamente incorporata nella Parte_1 CP_8
la procura affinché essa svolgesse ogni attività, Controparte_6 adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di volta in volta individuati dalla Società (doc. 3 fasc. monitorio); c) in data 31.8.2018 ha rilasciato a una procura Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto le medesime attività sopra menzionate;
d) in forza di procura del 23.7.2019 la ha conferito a il Controparte_6 Parte_4 potere di agire in rappresentanza di detta società (doc. 2 fasc. monitorio). [….]
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di difetto di titolarità del credito da parte di Detta società risulta titolare del credito vantato Parte_1 nei confronti della Calzature Senesi S.r.l., e CP_10 Controparte_2 CP_1
(in qualità di garanti) a seguito di intervenuta cessione dello stesso da
[...] parte della il contratto di cessione di Controparte_11 crediti è stato stipulato in data 20.12.2017 e l'avviso di cessione è stato pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del
30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n.151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 23 fasc. monitorio).”
La Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale sia corretta. Ed infatti:
Con rogito del 31.8.2018 – rep. N. 57298 racc. n. 29003- (doc.1 appellante) il legale rappresentante di “PREMESSO che (A) nel contesto Parte_1 di un'operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 – parte II – del
23 dicembre 2017, la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari rivenienti da contratti di finanziamenti conclusi sotto diverse forme tecniche (collettivamente, i “Crediti”)”; B) la Società intende conferire idonea procura a al fine di consentire alla stessa al fine di porre in CP_12 essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati conferendo mandato alla predetta ….] al fine di Parte_2 recuperare, riscuotere e gestire i Crediti ed i diritti ad essi associati (inclusi, a puro titolo esemplificativo, i pagamenti da fideiussori o i pagamenti da assicuratori degli immobili ipotecati a garanzia di uno dei Crediti) nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali, il tutto come meglio specificato nel prosieguo”. Con rogito del 12.3.2019 rep. n. 548 racc. n. 396 (doc. 4) il legale rappresentante di " in nome e per conto di Parte_2 Parte_1 ha conferito idonea procura alle infra indicate società mandatarie
[...] [...]
CP_8 CP_13 Controparte_14 [...]
, disgiuntamente nelle persone dei loro legali rappresentanti tempo CP_15 per tempo in carica e dei procuratori e mandatari da questi tempo per tempo designati, al fine di consentire alle stesse di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati, al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Crediti e i diritti ad essi, nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali.
Con rogito del 6.6.2019 rep. N. 4740 racc. n. 1057 (doc. 5) è stata formalizzata la fusione tra – società incorporante - e Controparte_6 [...] società incorporata. CP_8
era quindi legittimata a promuovere il giudizio monitorio, Controparte_6 attesa la regolarità delle procure da a da Parte_1 Parte_2 questa in nome e per conto di a che Parte_1 CP_8 successivamente è stata incorporata in Controparte_6
La Corte rileva che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 – parte II – del 23 dicembre 2017, Parte_1 ha comunicato “di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della
Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare
(ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da FI Toscana S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno
a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto rientrano tutti nelle categorie sopra indicate, atteso che erano già “in sofferenza” alla data del 31.12.2016
(c/c 94213/89 saldo debitore 13.7.2016, c/c 94216/68 saldo debitore
12.7.2016, finanziamento 05800 saldo debitore 3.8.2016; lettera
“trasferimento a sofferenza” 9.8.2016- doc. n.15 fascicolo monitorio).
Il principio fissato dalla S.C. nella pronuncia n. 22735/2019, richiamato da parte appellata, essendo riferito all'uso di espressioni quali “credito anomalo”
“crediti in default” o simili, non si attaglia alla fattispecie in esame, in cui l'oggetto della procura è chiaramente delineato ed i crediti azionati hanno tutte le caratteristiche descritte nell'oggetto: “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che
l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi
e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188 del 2017, in motiv.)” (Cass. n. 21821/2023). L'eccezione di nullità per indeterminatezza e difetto di legittimazione attiva va pertanto rigettata.
Riguardo l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto, la S.C. ha più volte evidenziato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Dlgs n.
385/1993 – quale quello in esame, alla luce di quanto poc'anzi riportato –
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha l'effetto di esentare il creditore dalla notifica della cessione al debitore ceduto;
affinché l'avviso possa fungere anche da prova della cessione deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo da potersi affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. fra le altre Cass. n. 21821/2023); ciò che, nella specie, deve ritenersi avvenuto, considerata, in particolare, l'elencazione nel sito sopra indicato.
Infine gli appellati deducono la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, quale presupposto di efficacia ai sensi dell'art. 58, comma 2,
t.u.b.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che «la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto» (Cass. n.
5617/2020, in motivazione).
V. Con il secondo motivo (Mancata prova del credito) gli appellanti incidentali deducono che la controparte, quale prova della propria domanda, avrebbe depositato solo le certificazioni ex art. 50 TUB, sufficienti per ottenere il decreto ingiuntivo ma inidonee quale prova nel successivo giudizio di opposizione. evidenzia di aver depositato in sede di costituzione in primo grado Parte_1 tutti gli estratti conto a far data dall'inizio dei rapporti di conto corrente, mentre il credito riveniente dal finanziamento è stato documentato dal contratto stesso e dal piano di ammortamento, in assenza di prova da parte degli opponenti dell'avvenuto pagamento della rate scadute.
Il Tribunale ha ritenuto la censura assorbita, avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo. Il Collegio rileva che la documentazione del credito prodotta nel procedimento monitorio da appare completa, risultando prodotti i contratti di Parte_1 apertura di c/c, di affido, di fideiussione, di finanziamento, nonché gli estratti conto per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente.
Il motivo va pertanto rigettato.
VI. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, la sentenza gravata deve essere riformata e, poiché “[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (Cass. n. 20868/2017), gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento dell'importo di euro 84.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio.
*
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri e CP_3 Controparte_4
in qualità di eredi dell'avv. Andrea De Cesaris, ai soli fini Controparte_5 di richiedere l'apposizione della formula esecutiva in proprio favore sulla sentenza n. 131/2022 pubblicata il 12.02.2022 resa dal Tribunale di Siena a conclusione del giudizio R.G. n. 1346/2020; deducono a tal fine che l'Avv.
Andrea De Cesaris, difensore di e , si era dichiarato CP_1 Controparte_2 antistatario ed il Tribunale di Siena aveva liquidato le spese legali in suo favore con provvedimento del 23.3.2022, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 131/2022 pubblicata il 12.2.2022.
A seguito della riforma della sentenza gravata, la domanda non può senz'altro essere accolta.
L'accoglimento dell'appello comporta un nuovo regolamento delle spese;
in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa tramite la mandataria , Parte_1 Parte_2 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico solidale degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, non essendosi svolta;
Tale pronuncia produce i suoi effetti anche nei confronti del difensore antistatario – e, nella specie, dei suoi eredi – atteso che “il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale” (Cass.
n. 25247/2017).
Nulla sulle spese per i terzi intervenuti essendosi limitati a costituirsi al solo fine dell'applicazione della formula esecutiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 131/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il
12.2.2022, integrata con correzione di errore materiale il 23.3.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna e CP_1
in solido tra loro, a pagare a in Controparte_2 Parte_1 giudizio tramite la somma di euro 84.000,00, oltre interessi Parte_2 come richiesti nel ricorso monitorio.
Rigetta l'appello incidentale.
Rigetta la domanda degli intervenuti.
Condanna gli appellati e con vincolo di solidarietà CP_1 Controparte_2 passiva, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio:
- quanto al primo grado in euro 9.785,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- quanto al presente grado in euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Nulla sulle spese dei terzi intervenuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellati e dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13. Firenze, Camera di consiglio del 3.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.