Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA0 674 3 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10811/99 Cron.19203 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA DE FALCO ANDREA, elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FEZZI MARIO, FRANCESCHINIS LORENZO, FRANCESCHINIS GIANCARLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A., TRASPORTO E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato 2001 LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta 4295 -1- delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 4655/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 777/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da De FA AN nei confronti della SOC. Ferrovie dello Stato, per l'inquadramento nel sesto livello, con il profilo di 1° tecnico di stazione, con decorrenza dal 17 settembre 1995, con le conseguenze di legge. Riteneva il Tribunale che dovendosi avere riguardo all'accordo dell'otto settembre 1995, quale accordo che nell'adottare un nuovo modello organizzativo aveva previsto il posto di primo tecnico di stazione e quindi valorizzato il posto medesimo, e non ai precedenti accordi dello stesso anno da quello sostituiti, ancorchè contenesse disposizioni meno favorevoli, non poteva dubitarsi del fatto che gli effetti della nuova organizzazione decorressero dal 1 agosto 1995: con la conseguenza che, per l'inquadramento superiore richiesto dal De FA, l'applicazione a quella mansione nel periodo precedente a tale data non poteva essere utilmente invocata né utilmente potevasi invocare il periodo successivo che non raggiungeva il termine stabilito dalla legge. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il De FA censurandola per violazione di legge e 3 vizio di motivazione. Si è costituita con
contro
- ricorso la Società intimata resistendo alle avver- sarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2103 C.C. e dell'art. 1362 e seg. C.C. rilevando che errata deve ritenersi la interpretazione data dal tribunale della disciplina contrattuale posto che, di fatto, mai le organiz- zazioni sindacali avevano accettato la posti- cipazione del termine 16 giugno 1995, di cui allo accordo del maggio 1995, al 1 agosto successivo, quale decorrenza del nuovo modello organizzativo e valorizzazione delle mansioni quindi della superiori di fatto svolte dal ricorrente. Con il secondo motivo si deduce violazione delle stesse disposizioni, sotto altro profilo, considerando che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 29 del c.c.n.l. oltre che per la sussistenza di impedimenti al decorso del termine di tre mesi, in relazione alla decorrenza degli effetti del nuovo assetto organizzativo, anche per aver ritenuto non computabili nel trimestre i giorni in cui vi era stata sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto. Con il terzo motivo 4 deduce altresì il ricorrente vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, non avendo deciso il Tribunale sulla più volte eccepita inefficacia delle comunicazione effettuate al De FA dei motivi della sostituzione e del nominativo del lavoratore sostituito. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso devono essere rigettati: quanto al primo, posto che si tratta di censura in fatto divergente da quanto accertato dal tribunale circa il formarsi dell'intesa, ovvero dell'accordo in data 8 settembre, con il quale univocamente se ne stabili la decorrenza degli effetti dal 1 agosto 1995; quanto al secondo, posto che, questo accertato, non potendosi tener conto del periodo precedente ed essendo decorso nel periodo successivo un numero di giorni inferiore ai 90 previsti dall'art. 2013 C.C., come altrettanto accertato dal Tribunale, non poteva ritenersi maturato il diritto oggetto di causa;
quanto al terzo, posto che alcun vizio di interpretazione del disposto di cui all'art. 29, punto 2, del c.c.n.l. può ravvisarsi nell'impugnata decisione, essendosi la Società attenuta alla norma contrattuale comunicando sia i motivi della sostituzione sia il nominativo del lavoratore sostituito. 5 Pertanto la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di questo giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma 1'11 novembre 2001 il Presidents: Vinelpuro Miler Cons. Estensore: IL CANCE знаё mcelleria 10 IL CANCELLERE 106