Articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 474
Articolo 1
Versione
12 maggio 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Entrata in vigore il 12 maggio 1968