Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7717
CASS
Sentenza 23 aprile 2004

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Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a)la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b)la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c)la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio, considerando non compatibili gli orari dei mezzi pubblici rispetto all'orario di lavoro, sia in relazione al disagio costituito dal prolungamento dell'assenza del lavoratore dalla sua famiglia, sia in riferimento alla possibilità di spostare l'orario di entrata ed uscita dal lavoro, valutato come meramente ipotetico, perché non vi era stato alcun accordo tra le parti e perché non si poteva ravvisare un obbligo in tal senso in capo al lavoratore).

Commentari5

  • 1Infortunio sul lavoro
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

    dell'Avv. Daniela Sodo Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una vera e propria definizione del concetto di infortunio sul lavoro, ovviamente da intendersi nella sua effettiva specificazione anche terminologica. Nel Codice Civile, infatti, un riferimento testuale a detto termine si ha nell'art. 1916 4° comma ma solo con riguardo al diritto di surrogazione dell'assicuratore per tali eventi, mentre nel Codice Penale si parla di infortunio sul lavoro nell'art. 437 in materia di responsabilità per la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro lo stesso, nell'art. 451 in tema ancora di responsabilità per l'omissione colposa di cautele o difese sempre contro lo stesso e …

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  • 2Infortunio sul lavoro
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    dell'Avv. Daniela Sodo Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una vera e propria definizione del concetto di infortunio sul lavoro, ovviamente da intendersi nella sua effettiva specificazione anche terminologica. Nel Codice Civile, infatti, un riferimento testuale a detto termine si ha nell'art. 1916 4° comma ma solo con riguardo al diritto di surrogazione dell'assicuratore per tali eventi, mentre nel Codice Penale si parla di infortunio sul lavoro nell'art. 437 in materia di responsabilità per la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro lo stesso, nell'art. 451 in tema ancora di responsabilità per l'omissione colposa di cautele o difese sempre contro lo stesso e …

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  • 3Infortunio sul lavoro
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    dell'Avv. Daniela Sodo Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una vera e propria definizione del concetto di infortunio sul lavoro, ovviamente da intendersi nella sua effettiva specificazione anche terminologica. Nel Codice Civile, infatti, un riferimento testuale a detto termine si ha nell'art. 1916 4° comma ma solo con riguardo al diritto di surrogazione dell'assicuratore per tali eventi, mentre nel Codice Penale si parla di infortunio sul lavoro nell'art. 437 in materia di responsabilità per la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro lo stesso, nell'art. 451 in tema ancora di responsabilità per l'omissione colposa di cautele o difese sempre contro lo stesso e …

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  • 4L’infortunio in bici fra casa e lavoro è indennizzabileAccesso limitato
    Giuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016

  • 5L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012

    Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7717
Data del deposito : 23 aprile 2004

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