CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1504/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6121/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10085/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240115048380000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017 per un importo di euro 415,35, deducendo:
1) nullità della cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2) omessa notifica degli atti interruttivi e, pertanto, intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria;
3) invito all'esercizio del potere di autotutela per mancanza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione.
Si costituivano in giudizio sia Agenzia Entrate-SC che la Regione Campania, le quali impugnavano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello il Ricorrente_1, il quale lamenta l'errata compensazione delle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-SC, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Non si è costituita la Regione Campania, nonostante la sua regolare evocazione.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto, atteso che non sono rinvenibili gravi ed eccezionali ragioni che conducano alla compensazione delle spese di lite del primo grado, in presenza dell'accoglimento integrale del ricorso. La motivazione fornita dal giudice di primo grado appare meramente apparente, facendo riferimento ad una non meglio precisata “peculiarità” della controversia. Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellante, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e la Regione Campania alla refusione delle spese del primo grado in favore di Ricorrente_1, che si liquidano in euro 200,00, oltre accessori, per ciascuno degli enti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e la Regione Campania alla refusione delle spese del presente grado in favore di Ricorrente_1, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori, per ciascuno degli enti, con attribuzione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6121/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10085/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240115048380000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017 per un importo di euro 415,35, deducendo:
1) nullità della cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2) omessa notifica degli atti interruttivi e, pertanto, intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria;
3) invito all'esercizio del potere di autotutela per mancanza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione.
Si costituivano in giudizio sia Agenzia Entrate-SC che la Regione Campania, le quali impugnavano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello il Ricorrente_1, il quale lamenta l'errata compensazione delle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-SC, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Non si è costituita la Regione Campania, nonostante la sua regolare evocazione.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto, atteso che non sono rinvenibili gravi ed eccezionali ragioni che conducano alla compensazione delle spese di lite del primo grado, in presenza dell'accoglimento integrale del ricorso. La motivazione fornita dal giudice di primo grado appare meramente apparente, facendo riferimento ad una non meglio precisata “peculiarità” della controversia. Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellante, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e la Regione Campania alla refusione delle spese del primo grado in favore di Ricorrente_1, che si liquidano in euro 200,00, oltre accessori, per ciascuno degli enti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e la Regione Campania alla refusione delle spese del presente grado in favore di Ricorrente_1, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori, per ciascuno degli enti, con attribuzione.