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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5485/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Catello Di Capua (C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Agerola (NA) alla Via F.S. C.F._2
Acampora n. 4
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Claudio Sansò (C.F. C.F._3
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno (SA) al Via San C.F._4
EN AR n. 5
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni:
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare:
- il difensore di , si riportava all'accordo raggiunto tra le parti e chiedeva Parte_1
l'accoglimento integrale delle condizioni ivi concordate. Chiedeva altresì che, ove sussistessero i presupposti di legge e decorso il termine previsto, venisse fissata una nuova udienza affinché, alle medesime condizioni, si possa procedere a dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agerola il 31.03.2019, come da relativo atto di matrimonio. Chiedeva infine che l'Ill.mo Tribunale ordinasse alla Cancelleria di comunicare il provvedimento al Comune di Agerola per gli adempimenti di competenza;
- il difensore di si riportava all'accordo raggiunto con il marito, Controparte_1 Pt_1
, e chiedeva l'accoglimento integrale delle condizioni in esso contenute. Chiedeva,
[...] altresì, decorsi i termini di legge e verificata la sussistenza dei presupposti normativi, che venisse fissata una nuova udienza affinché l'On.le Tribunale adito, alle medesime condizioni, dichiarasse con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31.03.2019 in Agerola (NA), ordinando alla Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Agerola (NA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.12.2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 con rito civile in Agerola (NA) in data 31.03.2019 (atto n. 1, parte I, anno 2019). Dall'unione delle parti, in data 10.02.2020, nasceva la figlia Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'infedeltà della moglie, che, dopo i primi anni di matrimonio, caratterizzati dall' amore e dal rispetto reciproco, a partire dal mese di aprile 2024 aveva assunto un atteggiamento di progressivo allontanamento dalla vita familiare e dalla figlia minore in particolare la era solita Per_1 CP_1 uscire la mattina presto per poi rientrare a tarda notte, noncurante delle esigenze della famiglia e della piccola giustificando le sue assenze per esigenze di lavoro;
di aver, quindi, appreso che la Per_1 moglie stava intrattenendo una relazione extraconiugale ed aveva iniziato a fare uso di sostanze alcoliche.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei Parte_1 coniugi con addebito alla moglie;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre cui assegnare la casa coniugale sita in Agerola alla Via Pino
2 trav n. 3; di porre a carico di un assegno mensile di mantenimento per la Controparte_1 figlia di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio, in data 28.03.2025, rappresentando di aver Controparte_1 raggiunto, in data 18.03.2025, un accordo con il marito in ordine alle condizioni della separazione e chiedendo di fissare una nuova udienza, decorsi i termini di legge e verificata la sussistenza dei presupposti normativi, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 28.05.2025 il giudice delegato dal Presidente dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dava lettura delle relative condizioni.
Sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473-bis 22
c.p.c. adottava i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e, dunque, disponeva che rapporti tra le parti venissero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale d'udienza e rinviava per la discussione all'udienza del 22.10.2025.
Dunque, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza del 29.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Quest'ultimo, in data 04.11.2025, esprimeva parere favorevole.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi abbiano fissato da tempo il proprio domicilio in città differenti, il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare la ferma e comune volontà di mettere fine all'unione coniugale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. In ordine alle statuizioni accessorie, come già anticipato, in data 18.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo poi formalizzato e depositato all'udienza del 28.05.2025 il quale, non contrastando con norme inderogabili e, dunque, essendo conforme agli interessi della minore ed al suo diritto alla bigenitorialità, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione, nei termini riportati in dispositivo.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti, ascoltate congiuntamente all'udienza del 28.05.2025, non sono emerse criticità nella relazione della minore con ciascun genitore, ed i genitori hanno entrambi dichiarato di avere un dialogo tra loro nell'interesse della bambina;
in particolare è emerso che quest'ultima stava già vivendo con il padre dal mese di marzo 2025 ed in merito la madre dichiarava
“non ci sono problemi con la gestione di abbiamo raggiunto un equilibrio”. Per_1
In ordine alle rispettive posizioni economiche il dichiarava di lavorare come magazziniere Pt_1 per la società Dogi s.r.l., e di guadagnare euro 1.000,00 mensili, di non avere altre fonti di reddito, ma di essere aiutato dai suoi genitori;
di vivere con la figlia in una casa di proprietà e di percepire al 100% l'assegno unico per i euro 124,00 mensili;
la dichiarava di lavorare Per_1 CP_1 come supervisore per la Hilton Torino, con un contratto stagionale, rinnovato sempre alla scadenza e con uno stipendio di circa euro 1.400,00 mensili, o maggiore in caso di incentivi;
di aver preso in locazione una casa a Furore al canone di euro 600,00 mensili (cfr verbale di udienza del 28.05.2025).
In atti risultano versate anche copia delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni relative al;
Pt_1 in particolare dalla denunzia redditi per l'anno 2023 risulta un reddito imponibile del ricorrente di euro 19.255,00 e da quella congiunta dei coniugi per l'anno 2022 risulta un reddito complessivo lordo di euro 14.004,00 per il e di euro 17.059,00 per la Pt_1 CP_1
Ritiene il Tribunale che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., sia del criterio della proporzionalità alla capacità economico reddituale dei genitori complessivamente intesa sia degli altri criteri previsti dall'indicata disposizione (Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299; Cass. Sez. V-
I 1.3.2018 n. 4811) gli accordi raggiunti possano ritenersi adeguati anche sotto il profilo economico;
entrambi i genitori, infatti, godono di una capacità reddituale e patrimoniale, per come accertata in giudizio, adeguata a farsi carico direttamente delle esigenze della figlia, in modo da assicurare alla stessa equivalenti condizioni di vita in entrambi i contesti familiari, tenuto conto anche dei tempi di permanenza presso la madre, con conseguente incremento del mantenimento diretto da parte di quest'ultima e riduzione degli oneri diretti in capo al padre, nonché della circostanza che quest'ultimo, presso il quale è fissata la residenza privilegiata della minore, percepisce in maniera integrale l'assegno unico universale.
Si dà atto che in sede di accordi sottoscritti dalle parti e confermati in udienza il , per la serena Pt_1 crescita psico- fisica della piccola propone alla sig.ra che entrambi i genitori si Per_1 CP_1 impegnino reciprocamente acchè prima di convivere con i rispettivi compagno/compagna, la frequentazione con la terza persona sia consolidata attraverso un anno di relazione stabile e continuativa.
Con comparsa di costituzione del 28.03.2025 la resistente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il ricorrente non si è opposto;
infatti, sia nel corso dell'udienza del 28.05.2025 sia con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente richiesto la fissazione di una nuova udienza affinché, alle medesime condizioni di cui all'accordo di separazione, venisse dichiarata con sentenza anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sul punto, si rammenta che l'art. 473-bis 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Dunque, la proposizione di ricorso per separazione giudiziale unitamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio non esclude l'ammissibilità e la procedibilità delle spiegate domande.
Orbene, giàcchè le parti hanno chiesto sia la pronuncia di separazione che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi -dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 28.05.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va pertanto rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale proposto da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 C.F._3 con rito civile in Agerola (NA) in data 31.03.2019 (atto n. 1, parte I, anno 2019);
- i coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, e con obbligo reciproco di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza o domicilio;
- la casa familiare, sita in Agerola alla via Pino II trav. n. 7, di proprietà del sig. , Parte_1 resta a lui assegnata per essere abitata unitamente alla figlia minore Persona_2 sostenendo tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile;
- la sig.ra si impegna a ritirare dalla casa coniugale tutti i mobili e le suppellettili CP_1 di sua proprietà nonché il vestiario e gli effetti personali. Tutti i mobili, suppellettili e beni personali specificati, verranno ritirati entro il 21 marzo 2025 ed ella avrà cura di comunicare la sua nuova residenza al sig. ; Pt_1
- la figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 residenza privilegiata presso il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa attualmente svolta dalla madre;
- la madre starà con la bambina quando vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore. In mancanza di accordo, la madre starà con la figlia, con le seguenti modalità:
- nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00 – mentre il giovedì e il martedì dalle ore 17.00 alle 18.00 prelevandola da scuola o dall' abitazione e riaccompagnandola alla casa paterna (dove il padre provvederà a farla cenare)
- - a w.e. alterni dal sabato alle ore 17.00 sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà la bambina a scuola o dal padre;
- dal 10 novembre al 30 novembre di ogni anno (periodo in cui la madre non avrà impegni lavorativi) la bambina pernotterà con la madre ogni giorno salvo che per due w.e. (dal sabato pomeriggio al lunedì mattina) in cui la bambina pernotterà dal padre;
- altresì entrambi i genitori, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, potranno stare con la figlia per 7 giorni consecutivi da comunicare un mese prima all'altro genitore;
- le festività saranno alternate e derogheranno rispetto al precedente regime di visita:
a) durante le festività natalizie, qualora non si decida di trascorrerle insieme: il 24, il 25 e il 31 dicembre, nonché il 1° gennaio dalle ore 9,00 alle ore 16 la bambina starà con la madre, mentre la sera con il padre. Il giorno dell'Epifania sarà alternato di anno in anno con pernotto della minore presso il genitore con cui starà quel giorno;
b) durante le festività pasquali, qualora non si decida di trascorrerle insieme:
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Sabato Santo alle ore 21,30 del giorno di Pasqua e dalle ore 9 del lunedì in Albis alle ore 10 del giorno dopo.
c) ogni anno: la figlia minore, sempre in deroga al regime ordinario, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del medesimo nonché la Festa del Papà (19 marzo), dall'uscita di scuola sino al giorno dopo allorquando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre. Allo stesso modo per la madre con la quale rascorrerà, ogni anno, il giorno del compleanno della medesima Per_1 nonché la Festa della Mamma;
- i genitori si obbligano, ancora, a favorire, costantemente, i contatti telefonici della figlia con il genitore temporaneamente “non affidatario di fatto”. Le parti si obbligano a favorire il rapporto della minore con entrambi i genitori ed a salvaguardare il diritto dei predetti a
“mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
- per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della figlia, gli stessi verranno festeggiati preferibilmente congiuntamente da entrambi i genitori (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi), ovvero disgiuntamente nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile o non vi fosse accordo. Tali pattuizioni potranno essere, comunque derogate dai genitori i quali si rilasciano ampio e illimitato impegno al reciproco rispetto, sempre nel preminente interesse della minore;
- le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore - riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale - saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
- entrambi e coniugi sono economicamente autonomi e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- per la figlia minore entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto per il periodo in cui la stessa coabiterà con la madre o con il padre;
- i coniugi, inoltre, si impegnano ed obbligano a pagare, in ragione del 50%, le spese ordinarie necessarie per il vestiario della figlia e quelle scolastiche;
- entrambi i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie per la minore
(scolastiche, ludico-ricreative, di studio e medico specialistiche non coperte dal SSN) che sono quelle indicate nel protocollo del CNF sulle spese straordinarie a cui si fa riferimento.
Tali spese straordinarie dovranno essere valutate, concordate e previamente autorizzate di volta in volta da entrambi i genitori.
- tali spese saranno rimborsate, per la quota del 50%, al genitore che le avesse integralmente anticipate, entro il mese successivo, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, oppure compensate – ove possibile - con quelle sostenute e, documentate, dall'altro genitore;
- in merito all' Assegno Unico Universale, l'INPS verserà direttamente al sig. la quota Pt_1 di assegno unico dei figli, per rinuncia della sig.ra CP_1
- i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché per quello della figlia minore, con obbligo di ripetere la siffatta volontà dinanzi alle autorità competenti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Agerola per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
- dispone rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano