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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2190/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018
All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Mariani Alessandro ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 23.1.2025;
- Per l'avv. Limatola Alessandro ha concluso come da note sostitutive Controparte_1
di udienza depositate in data 23.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Filzi n. 19, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mirko Di Biase sito in Latina, Viale Dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
d.i. n. 428/2018 del Tribunale di Latina, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di in quanto creditrice Controparte_1
per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi).
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta Controparte_1
pagina 2 di 10 prescrizione per le fattura che aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza CP_1
di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa.
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta
(allegati nel fascicolo monitorio della stessa – doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio.
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale.
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione Controparte_1
per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di;
non CP_1
metteva in discussione la fornitura del servizio idrico;
si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Servizio Idrico Integrato fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento;
evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad pagina 3 di 10 una richiesta di rateizzo (documento protocollato da con n. Controparte_1 Controparte_1
prot. 2011I – 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito.
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: Controparte_1
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di Latina ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre Parte_1
interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.”
Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI,
12/10/2018, n. 25584).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il pagina 4 di 10 principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova
(ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n.
19896).
Nel caso di specie, dunque, ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, Controparte_1
producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
L'opposta ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di
(allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di Parte_1
intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta).
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente.
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736).
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
pagina 5 di 10 Una volta dimostrata da l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe CP_1
stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante.
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da Controparte_1
l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore.
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 638/2020; Tribunale di Latina n. 1066 del
19.4.2018; Tribunale di Latina n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate.
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: -
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021,
n. 836).
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da , con CP_1
pagina 6 di 10 conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte.
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito.
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il Legislatore, esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. n.
205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. 0000774086 emessa in data 19/10/2007; fattura n. 0000042310 emessa in data 18.01.2008; fattura n. 0000291915 emessa in data 18.04.2008; fattura n. 0000284071 emessa in data 15.04.2011; fattura n.
0000546355 emessa in data 15.07.2011; fattura n. 0000284687 emessa in data 13.04.2012; fattura n. 0000549080 emessa in data 13.07.2012; fattura n. 0000815667 emessa in data
12.10.2012; fattura n. 1/2013/00022295/0/C del 11.01.2013; fattura n. 0000293088/2013 emessa in data 12.04.2013; fattura n. 1/2013/00832988/0/C emessa in data 15.10.2013; fattura n.
0000022330/2014 emessa in data 14.01.2014; fattura n. 1/2014/00292170/0/C emessa in data
15.04.2014; fattura n. 0000562736/2014 emessa in data 15.07.2014; fattura n. 0000833643/2014 emessa in data 14.10.2014; fattura n. 1/2015/00021851/0/C emessa in data 13.01.2015; fattura n.
0000307666/2015 emessa in data 14.04.2015; fattura n. 0000605062/2015 emessa in data
14.07.2015; fattura n. 0000920498/2015 emessa in data 13.10.2015; fattura n. 12.01.2016; fattura n. 0000320590/2016 emessa in data 12.04.2016; fattura n. 00599503/2016 emessa in data
15.07.2016; fattura n. 00884863/2016 emessa in data 20.10.2016).
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data 1.12.2016, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011.
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione pagina 7 di 10 che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura n.
774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024,
n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
In aggiunta, con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, Controparte_1
provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. 00293088/2013 - 00022295/2013 – 00815667/2012 – 00549080/2012 –
00284687/2012 – 00546355/2011 – 00284071/2011 – 00774086/2007 – 00042310/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. 00774086/2007 – 00042310/2008 – 00291915/2008 –
00284071/2011 – 00546355/2011 – 00284687/2012 - 00549080/2012 – 00815667/2012 –
00022295/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 – 284071 – 546355 –
284687 – 549080 – 815667 – 22295 – 293088 – 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 – 963239/2017 – 48104/2018 – 357564/2018 – 660034/2018 -
965015/2018).
Dunque, ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della Controparte_1
prescrizione.
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la si è limitata a disconoscere Pt_1
genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti pagina 8 di 10 difensivi, la non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle Pt_1
avverse diffide (prodotte da con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a CP_1
svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento;
per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre,
l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte
è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità
pagina 9 di 10 all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, n.
2908).
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di Latina il
17.01.2018, che dichiara definitivamente esecutivo
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018
All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Mariani Alessandro ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 23.1.2025;
- Per l'avv. Limatola Alessandro ha concluso come da note sostitutive Controparte_1
di udienza depositate in data 23.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Filzi n. 19, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mirko Di Biase sito in Latina, Viale Dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
d.i. n. 428/2018 del Tribunale di Latina, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di in quanto creditrice Controparte_1
per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi).
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta Controparte_1
pagina 2 di 10 prescrizione per le fattura che aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza CP_1
di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa.
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta
(allegati nel fascicolo monitorio della stessa – doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio.
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale.
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione Controparte_1
per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di;
non CP_1
metteva in discussione la fornitura del servizio idrico;
si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Servizio Idrico Integrato fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento;
evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad pagina 3 di 10 una richiesta di rateizzo (documento protocollato da con n. Controparte_1 Controparte_1
prot. 2011I – 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito.
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: Controparte_1
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di Latina ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre Parte_1
interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.”
Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI,
12/10/2018, n. 25584).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il pagina 4 di 10 principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova
(ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n.
19896).
Nel caso di specie, dunque, ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, Controparte_1
producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
L'opposta ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di
(allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di Parte_1
intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta).
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente.
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736).
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
pagina 5 di 10 Una volta dimostrata da l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe CP_1
stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante.
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da Controparte_1
l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore.
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 638/2020; Tribunale di Latina n. 1066 del
19.4.2018; Tribunale di Latina n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate.
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: -
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021,
n. 836).
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da , con CP_1
pagina 6 di 10 conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte.
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito.
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il Legislatore, esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. n.
205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. 0000774086 emessa in data 19/10/2007; fattura n. 0000042310 emessa in data 18.01.2008; fattura n. 0000291915 emessa in data 18.04.2008; fattura n. 0000284071 emessa in data 15.04.2011; fattura n.
0000546355 emessa in data 15.07.2011; fattura n. 0000284687 emessa in data 13.04.2012; fattura n. 0000549080 emessa in data 13.07.2012; fattura n. 0000815667 emessa in data
12.10.2012; fattura n. 1/2013/00022295/0/C del 11.01.2013; fattura n. 0000293088/2013 emessa in data 12.04.2013; fattura n. 1/2013/00832988/0/C emessa in data 15.10.2013; fattura n.
0000022330/2014 emessa in data 14.01.2014; fattura n. 1/2014/00292170/0/C emessa in data
15.04.2014; fattura n. 0000562736/2014 emessa in data 15.07.2014; fattura n. 0000833643/2014 emessa in data 14.10.2014; fattura n. 1/2015/00021851/0/C emessa in data 13.01.2015; fattura n.
0000307666/2015 emessa in data 14.04.2015; fattura n. 0000605062/2015 emessa in data
14.07.2015; fattura n. 0000920498/2015 emessa in data 13.10.2015; fattura n. 12.01.2016; fattura n. 0000320590/2016 emessa in data 12.04.2016; fattura n. 00599503/2016 emessa in data
15.07.2016; fattura n. 00884863/2016 emessa in data 20.10.2016).
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data 1.12.2016, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011.
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione pagina 7 di 10 che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura n.
774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024,
n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
In aggiunta, con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, Controparte_1
provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. 00293088/2013 - 00022295/2013 – 00815667/2012 – 00549080/2012 –
00284687/2012 – 00546355/2011 – 00284071/2011 – 00774086/2007 – 00042310/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. 00774086/2007 – 00042310/2008 – 00291915/2008 –
00284071/2011 – 00546355/2011 – 00284687/2012 - 00549080/2012 – 00815667/2012 –
00022295/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 – 284071 – 546355 –
284687 – 549080 – 815667 – 22295 – 293088 – 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 – 963239/2017 – 48104/2018 – 357564/2018 – 660034/2018 -
965015/2018).
Dunque, ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della Controparte_1
prescrizione.
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la si è limitata a disconoscere Pt_1
genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti pagina 8 di 10 difensivi, la non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle Pt_1
avverse diffide (prodotte da con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a CP_1
svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento;
per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre,
l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte
è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità
pagina 9 di 10 all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, n.
2908).
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di Latina il
17.01.2018, che dichiara definitivamente esecutivo
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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