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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 7 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Vincenzo BUONO, presso il cui studio, in Salerno (Sa), alla
Via XX Settembre n 38, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2
Sassano (Sa), alla via Colombo n 7
APPELLATO CONTUMACE
nonché
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Bologna (Bo), via Stalingrado n 45, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandro COSMA, presso il cui studio in
Salerno (Sa), alla via R. Conforti n 17, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 473/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, la SI. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
e la società per sentirli condannare in solido
[...] Controparte_2
a risarcire i danni materiali subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 07.01.2020 alle ore 15.30 in Salerno – località Brignano- Via Casa Gallo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'attrice adduceva a sostegno della domanda che in dette circostanze di tempo e luogo, la propria autovettura Audi A3 tg. DC901SD stava percorrendo via
Casa Gallo con direzione di marcia Giovi, quando veniva tamponata dalla BMW Serie
1 tg. EA315HA condotta dal SI. il quale percorreva la strada nello stesso senso CP_1 di marcia;
che in seguito all'urto, l'Audi A3 veniva sospinta contro il guard rail e riportava danni per cui la riparazione occorrevano € 2.998,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale, nel merito, impugnava e contestava Controparte_2
integralmente la domanda chiedendone il rigetto, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Non si costituiva il convenuto , pertanto nell'udienza del Controparte_1
19.10.2020 veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e mediante produzione della CTU tecnico- modale con incarico affidato al Dott. della Corte, la stessa veniva decisa Per_1
con sentenza n. 473/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 13.09.2021, con la quale la domanda veniva rigettata perché riteneva che il report della scatola nera dal quale non risultava alcun sinistro e l'iscrizione di attore e convenuta nella Banca dati sinistri istituita dall'Ivass per la prevenzione delle truffe erano elementi prevalenti su tutti gli altri anche in virtù della mancata contestazione degli stessi e del valore probatorio riconosciuto dall'art. 145 bis cda con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, la SI. proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione dell'art 112 c.p.c. dato che il giudice di prime cure aveva statuito unicamente in ordine al presunto malfunzionamento dell'apparecchiatura della black – box relativa al veicolo AUDI A3 targato DC901SD.
Inoltre, lamentava la lacunosità della consulenza tecnica d'ufficio nonché la tendenziosità del Giudice di pace verso il comportamento del convenuto
[...]
CP_1
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “In via principale: in riforma totale della sentenza appellata, condannare la
Compagnia in p.l.r. p.t. in solido con il convenuto Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della SI.ra , come da atto Controparte_1 Parte_1
di citazione notificato, della somma di € 2.998,00 oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
per l'effetto condannare , altresì i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di acconto CTU tecnica pari
a € 250,00;
- condannarli, infine, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CNAP, rimborso spese generali come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
“In via meramente subordinata:
- in riforma totale della sentenza appellata, condannare la compagnia
[...]
in p.l.r. p.t. in solido con il convenuto al CP_3 Controparte_1
pagamento in favore della SI.ra , come da CTU depositata nel Parte_1
giudizio di primo grado , della somma di € 1.575,00 oltre 3 giorni di sosta tecnica, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
per l'effetto condannare, altresì, i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di acconto CTU pari a € 250,00;
- condannarli, infine, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CNAP, rimborso spese generali come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia.”
In data 21.01.2022 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 25.02.2022, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e Controparte_2
contestando integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, la predetta società appellata contestava la veridicità del sinistro evidenziando che la scatola nera aveva localizzato il veicolo in via casa Gallo, ma non aveva rilevato alcun sinistro, che essa funzionava correttamente e che i dati della scatola nera erano attendibili. Inoltre, la già menzionata società appellata contestava le assunzioni di responsabilità del convenuto , che non aveva messo a disposizione il suo veicolo per gli CP_1
opportuni riscontri e che aveva 20 ricorrenze nel casellario sinistri IVASS.
Sulla compatibilità tecnica dei danni verificatisi in seguito al sinistro, anche la consulenza tecnica d'ufficio individuava solo alcuni particolari come compatibili in astratto con il sinistro.
Infine, ulteriori dubbi sulla veridicità del sinistro derivavano dal mancato intervento di autorità nel luogo dell'incidente, dal luogo stesso in cui l'incidente sarebbe avvenuto e dalla circostanza che i soggetti coinvolti risultano censiti nella banca dati sinistri istituita dall'IVASS per la prevenzione delle truffe assicurative.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di causa.
Mutata la persona fisica del giudicante e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno
2023, concedendo termine per note conclusive.
Dopo ulteriori rinvii per eSIenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_1
citato in giudizio e non costituito.
Passando al merito della res controversa, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Com'è noto, la scatola nera è un dispositivo di sicurezza composto da diversi circuiti elettronici e da un localizzatore GPS, che permette di rintracciare la posizione del veicolo. Attraverso l'incrocio di tali dati, quali la posizione, la velocità dell'autovettura e l'intensità di eventuali urti, la scatola nera consente una dettagliata ricostruzione del sinistro.
Con riferimento all'attendibilità dei dati derivanti dalla scatola nera, l'art 145 bis c.da. quanto al valore probatorio da attribuire al report fornito, stabilisce: “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
Dall'esegesi del dato normativo emerge il valore probatorio privilegiato attribuito dalla legge alle risultanze estratte dalle cosiddette black box, dati che sono idonei a prevalere anche sulle prove testimoniali.
Ebbene l'unica strada per controvertere rispetto ai dati della scatola nera è quella di provare il malfunzionamento o la manomissione.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata in atti dalla Controparte_2
risultava che il dispositivo installato sull'AUDI A3 TG targ. DC 901 SD di
[...]
proprietà della SI. rilevava alle ore 15.30 del giorno 7/01/2020 la Parte_1
presenza dell'autovettura nel luogo dell'incidente, ma nessun evento di crash o mini crash.
Nel caso in esame, deve osservarsi che l'appellante nel libello introduttivo aveva contestato il malfunzionamento del dispositivo elettronico, asserendo che l'ultimo certificato di funzionalità dell'apparecchio riguardava il giorno 13.03.2019, quindi in un tempo ben distante dal giorno del presunto incidente.
Tale circostanza non risultava provata in quanto dal Report che fornisce
[...]
depositato in atti dalla compagnia assicurativa, si riscontrava che Controparte_4
“nei giorni dal 6/01/2020 ore 00.00.00 al 8/01/2020 ore 00.00.00 il dispositivo era regolarmente attivo e non erano rilevate anomalie di funzionamento “, nonché dalla nota della società in risposta alla CTU del dott. Controparte_4 Per_1
della Corte ove diceva “ i dispositivi, una volta installati, sono controllati da remoto”.
Sempre nel Report fornito dalla società nella fascia Controparte_4
oraria dell'incidente 15.31.49 e 15.47.17 vi “erano elencate voci relative ad accensioni
e spegnimenti con una qualità di GPS di classe 2 e una con qualità di GPS di classe
3”. Quindi, il dispositivo, non aveva rilevato alcun evento crash o mini-crash, mentre altre misurazioni come la localizzazione, l'orario, il moto, l'accensione e lo spegnimento venivano rilevate per tutta la giornata. A fronte del valore probatorio da attribuirsi alle risultanze della scatola nera, gli elementi probatori offerti dall'attrice nel giudizio di primo grado e le altre prove non appaiono idonei a superare tali risultanze.
Quanto al modulo CAI a cui fa riferimento l'art 143 secondo comma del Codice delle
Assicurazioni private, il quale dispone che quando “il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
In merito, secondo una recente sentenza della Cassazione il modulo CAI a doppia firma
“pur non avendo valore di prova piena, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.” (Cass.civ. n 25468 del
2020).
Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel CAI la Corte di Cassazione ha affermato che in ogni caso “ il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e il materiale audio- video a disposizione “ ( Cass. n 3875/2014).
Nel caso in esame, non è stato redatto alcun verbale da parte delle Autorità in quanto sul luogo dell'incidente non vi era stato alcun intervento nonostante la parte attrice lamentava che “a seguito dell'urto patito, il veicolo riportava ingenti danni “(atto di citazione per appello, pag. 3) così come “gli occupanti riportavano lesioni” (atto di citazione).
Nella consulenza tecnica d'ufficio il dott. della Corte precisa che “dal rapporto Per_1
fotografico in atti, si rileva che i danni riportati dall'AUDI sull'anteriore destro, corrispondono parzialmente alla dinamica descritta, sia per dislocazione da terra con il guardrail, per andamento longitudinale sia per deformazione plastica “. Ancora “il danneggiamento sul posteriore sinistro più verosimilmente, giustificabile è costituito dalle abrasioni rilevate sulla parte più sporgente del paraurti, mentre la rottura dello spoiler paraurti inferiore non è imputabile alla stessa modalità di applicazione dell'urto”.
In ordine al comportamento tenuto dall'appellato contumace, il quale risultava iscritto così come l'appellante nella banca dati sinistri IVASS, va rilevato che la Banca dati
IVASS costituisce un archivio di “indicatori di possibili eventi fraudolenti” a danno delle compagnie di assicurazione.
La Banca dati, al fine di istituire e di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., regolata dall'art. 135 C.d.a. raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione e dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Trib. Nap. sent.
n 219/2022, Trib. Nap. Nord sent. N 118/2020, n. 256/2020, n 2486/2021, Trib.
Avellino sent. N. 387/2020).
Nel caso di cui si occupa, l'appellato contumace ha 20 ricorrenze, così come a carico dell'appellante risultano 24 ricorrenze per 20 sinistri negli ultimi 5 anni.
Ciò porta il Tribunale a ritenere insieme ad altri elementi di prova che l'incidente non si sia verificato nelle modalità descritte.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della SI.ra e vengono Parte_1
liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte. Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 473/2021 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro €
1701,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 7 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Vincenzo BUONO, presso il cui studio, in Salerno (Sa), alla
Via XX Settembre n 38, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2
Sassano (Sa), alla via Colombo n 7
APPELLATO CONTUMACE
nonché
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Bologna (Bo), via Stalingrado n 45, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandro COSMA, presso il cui studio in
Salerno (Sa), alla via R. Conforti n 17, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 473/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, la SI. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
e la società per sentirli condannare in solido
[...] Controparte_2
a risarcire i danni materiali subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 07.01.2020 alle ore 15.30 in Salerno – località Brignano- Via Casa Gallo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'attrice adduceva a sostegno della domanda che in dette circostanze di tempo e luogo, la propria autovettura Audi A3 tg. DC901SD stava percorrendo via
Casa Gallo con direzione di marcia Giovi, quando veniva tamponata dalla BMW Serie
1 tg. EA315HA condotta dal SI. il quale percorreva la strada nello stesso senso CP_1 di marcia;
che in seguito all'urto, l'Audi A3 veniva sospinta contro il guard rail e riportava danni per cui la riparazione occorrevano € 2.998,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale, nel merito, impugnava e contestava Controparte_2
integralmente la domanda chiedendone il rigetto, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Non si costituiva il convenuto , pertanto nell'udienza del Controparte_1
19.10.2020 veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e mediante produzione della CTU tecnico- modale con incarico affidato al Dott. della Corte, la stessa veniva decisa Per_1
con sentenza n. 473/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 13.09.2021, con la quale la domanda veniva rigettata perché riteneva che il report della scatola nera dal quale non risultava alcun sinistro e l'iscrizione di attore e convenuta nella Banca dati sinistri istituita dall'Ivass per la prevenzione delle truffe erano elementi prevalenti su tutti gli altri anche in virtù della mancata contestazione degli stessi e del valore probatorio riconosciuto dall'art. 145 bis cda con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, la SI. proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione dell'art 112 c.p.c. dato che il giudice di prime cure aveva statuito unicamente in ordine al presunto malfunzionamento dell'apparecchiatura della black – box relativa al veicolo AUDI A3 targato DC901SD.
Inoltre, lamentava la lacunosità della consulenza tecnica d'ufficio nonché la tendenziosità del Giudice di pace verso il comportamento del convenuto
[...]
CP_1
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “In via principale: in riforma totale della sentenza appellata, condannare la
Compagnia in p.l.r. p.t. in solido con il convenuto Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della SI.ra , come da atto Controparte_1 Parte_1
di citazione notificato, della somma di € 2.998,00 oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
per l'effetto condannare , altresì i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di acconto CTU tecnica pari
a € 250,00;
- condannarli, infine, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CNAP, rimborso spese generali come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
“In via meramente subordinata:
- in riforma totale della sentenza appellata, condannare la compagnia
[...]
in p.l.r. p.t. in solido con il convenuto al CP_3 Controparte_1
pagamento in favore della SI.ra , come da CTU depositata nel Parte_1
giudizio di primo grado , della somma di € 1.575,00 oltre 3 giorni di sosta tecnica, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
per l'effetto condannare, altresì, i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di acconto CTU pari a € 250,00;
- condannarli, infine, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CNAP, rimborso spese generali come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia.”
In data 21.01.2022 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 25.02.2022, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e Controparte_2
contestando integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, la predetta società appellata contestava la veridicità del sinistro evidenziando che la scatola nera aveva localizzato il veicolo in via casa Gallo, ma non aveva rilevato alcun sinistro, che essa funzionava correttamente e che i dati della scatola nera erano attendibili. Inoltre, la già menzionata società appellata contestava le assunzioni di responsabilità del convenuto , che non aveva messo a disposizione il suo veicolo per gli CP_1
opportuni riscontri e che aveva 20 ricorrenze nel casellario sinistri IVASS.
Sulla compatibilità tecnica dei danni verificatisi in seguito al sinistro, anche la consulenza tecnica d'ufficio individuava solo alcuni particolari come compatibili in astratto con il sinistro.
Infine, ulteriori dubbi sulla veridicità del sinistro derivavano dal mancato intervento di autorità nel luogo dell'incidente, dal luogo stesso in cui l'incidente sarebbe avvenuto e dalla circostanza che i soggetti coinvolti risultano censiti nella banca dati sinistri istituita dall'IVASS per la prevenzione delle truffe assicurative.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di causa.
Mutata la persona fisica del giudicante e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno
2023, concedendo termine per note conclusive.
Dopo ulteriori rinvii per eSIenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_1
citato in giudizio e non costituito.
Passando al merito della res controversa, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Com'è noto, la scatola nera è un dispositivo di sicurezza composto da diversi circuiti elettronici e da un localizzatore GPS, che permette di rintracciare la posizione del veicolo. Attraverso l'incrocio di tali dati, quali la posizione, la velocità dell'autovettura e l'intensità di eventuali urti, la scatola nera consente una dettagliata ricostruzione del sinistro.
Con riferimento all'attendibilità dei dati derivanti dalla scatola nera, l'art 145 bis c.da. quanto al valore probatorio da attribuire al report fornito, stabilisce: “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
Dall'esegesi del dato normativo emerge il valore probatorio privilegiato attribuito dalla legge alle risultanze estratte dalle cosiddette black box, dati che sono idonei a prevalere anche sulle prove testimoniali.
Ebbene l'unica strada per controvertere rispetto ai dati della scatola nera è quella di provare il malfunzionamento o la manomissione.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata in atti dalla Controparte_2
risultava che il dispositivo installato sull'AUDI A3 TG targ. DC 901 SD di
[...]
proprietà della SI. rilevava alle ore 15.30 del giorno 7/01/2020 la Parte_1
presenza dell'autovettura nel luogo dell'incidente, ma nessun evento di crash o mini crash.
Nel caso in esame, deve osservarsi che l'appellante nel libello introduttivo aveva contestato il malfunzionamento del dispositivo elettronico, asserendo che l'ultimo certificato di funzionalità dell'apparecchio riguardava il giorno 13.03.2019, quindi in un tempo ben distante dal giorno del presunto incidente.
Tale circostanza non risultava provata in quanto dal Report che fornisce
[...]
depositato in atti dalla compagnia assicurativa, si riscontrava che Controparte_4
“nei giorni dal 6/01/2020 ore 00.00.00 al 8/01/2020 ore 00.00.00 il dispositivo era regolarmente attivo e non erano rilevate anomalie di funzionamento “, nonché dalla nota della società in risposta alla CTU del dott. Controparte_4 Per_1
della Corte ove diceva “ i dispositivi, una volta installati, sono controllati da remoto”.
Sempre nel Report fornito dalla società nella fascia Controparte_4
oraria dell'incidente 15.31.49 e 15.47.17 vi “erano elencate voci relative ad accensioni
e spegnimenti con una qualità di GPS di classe 2 e una con qualità di GPS di classe
3”. Quindi, il dispositivo, non aveva rilevato alcun evento crash o mini-crash, mentre altre misurazioni come la localizzazione, l'orario, il moto, l'accensione e lo spegnimento venivano rilevate per tutta la giornata. A fronte del valore probatorio da attribuirsi alle risultanze della scatola nera, gli elementi probatori offerti dall'attrice nel giudizio di primo grado e le altre prove non appaiono idonei a superare tali risultanze.
Quanto al modulo CAI a cui fa riferimento l'art 143 secondo comma del Codice delle
Assicurazioni private, il quale dispone che quando “il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
In merito, secondo una recente sentenza della Cassazione il modulo CAI a doppia firma
“pur non avendo valore di prova piena, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.” (Cass.civ. n 25468 del
2020).
Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel CAI la Corte di Cassazione ha affermato che in ogni caso “ il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e il materiale audio- video a disposizione “ ( Cass. n 3875/2014).
Nel caso in esame, non è stato redatto alcun verbale da parte delle Autorità in quanto sul luogo dell'incidente non vi era stato alcun intervento nonostante la parte attrice lamentava che “a seguito dell'urto patito, il veicolo riportava ingenti danni “(atto di citazione per appello, pag. 3) così come “gli occupanti riportavano lesioni” (atto di citazione).
Nella consulenza tecnica d'ufficio il dott. della Corte precisa che “dal rapporto Per_1
fotografico in atti, si rileva che i danni riportati dall'AUDI sull'anteriore destro, corrispondono parzialmente alla dinamica descritta, sia per dislocazione da terra con il guardrail, per andamento longitudinale sia per deformazione plastica “. Ancora “il danneggiamento sul posteriore sinistro più verosimilmente, giustificabile è costituito dalle abrasioni rilevate sulla parte più sporgente del paraurti, mentre la rottura dello spoiler paraurti inferiore non è imputabile alla stessa modalità di applicazione dell'urto”.
In ordine al comportamento tenuto dall'appellato contumace, il quale risultava iscritto così come l'appellante nella banca dati sinistri IVASS, va rilevato che la Banca dati
IVASS costituisce un archivio di “indicatori di possibili eventi fraudolenti” a danno delle compagnie di assicurazione.
La Banca dati, al fine di istituire e di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., regolata dall'art. 135 C.d.a. raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione e dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Trib. Nap. sent.
n 219/2022, Trib. Nap. Nord sent. N 118/2020, n. 256/2020, n 2486/2021, Trib.
Avellino sent. N. 387/2020).
Nel caso di cui si occupa, l'appellato contumace ha 20 ricorrenze, così come a carico dell'appellante risultano 24 ricorrenze per 20 sinistri negli ultimi 5 anni.
Ciò porta il Tribunale a ritenere insieme ad altri elementi di prova che l'incidente non si sia verificato nelle modalità descritte.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della SI.ra e vengono Parte_1
liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte. Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 473/2021 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro €
1701,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco