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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 627/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
( , nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
Cles (TN) - Via G.B. Lampi n. 91, cittadina italiana e
( , nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._2
Cles (TN) - Via G.B. Lampi n. 91, cittadino italiano entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Flavia Torresani ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso
Ricorrenti
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11 febbraio 2025.
All'udienza del 03 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Persona_1
residenza anagrafica presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Cles (TN) - Via G.B.
Lampi n. 91, con i mobili che la arredano, a che vi continuerà ad abitare unitamente Parte_1
al figlio;
dare atto che i costi delle utenze della casa familiare vengono assunte, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, integralmente da , la quale si impegna a provvedere Parte_1
alla voltura delle stesse a proprio nome;
3) dare atto che le rate di mutuo ipotecario n.
001/01609489/03 contratto con la e gravante l'appartamento già casa familiare, Controparte_2
cointestato tra i ricorrenti, continueranno ad essere pagate da il quale rinuncia Controparte_1 sin d'ora a chiedere la ripetizione della quota di fatto a carico di (doc. 6); 4) dare Parte_1
atto che si è già trasferito in un altro appartamento locato sito in Cles (TN); 5) il Controparte_1
figlio minore incontrerà il padre liberamente, sulla base dei turni di lavoro del genitore, garantendo allo stesso un fine settimana alternato e/o altri incontri infrasettimanali anche con pernotto presso l'appartamento del padre, al fine di permettere una continuazione del rapporto padre/figlio.
Verranno garantite ai genitori almeno due settimane anche non consecutive durante l'estate da trascorrere con il figlio minore, stabilendo che per la restante parte delle vacanze estive rimarrà valido il protocollo ordinario. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise in parti uguali tra i genitori, alternando le festività principali. Eventuali ponti (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre ed eventuali altri) verranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
6) dichiarare tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio con versamento dell'importo Controparte_1
mensile di euro 300,00.=, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a Parte_1 decorrere dall'1.01.2026; 7) porre le spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del
50% a carico di ciascun genitore, con rinvio alle Linee Guida del C.N.F. per quanto concerne la loro individuazione e le modalità di concertazione;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio dovranno recare i dati dello stesso e l'indicazione del suo codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi i genitori le detrazioni fiscali;
8) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
9) le Parte_1
detrazioni fiscali per le spese straordinarie del figlio competeranno a ciascun genitore sulla base della percentuale di spesa effettivamente sostenuta;
10) i ricorrenti dichiarano che, alla luce delle condizioni pattuite con il presente atto, non sussistono i presupposti di legge per riconoscere a favore dell'uno o dell'altra un contributo nel mantenimento;
11) e Parte_1 Controparte_1 sosterranno ciascuno ed in eguale misura le competenze e spese dell'avv. Flavia Torresani”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11.02.2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19 dicembre 2008 a Palermo, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 171 - P. II – Serie C- Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 07 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi