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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3896 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 11/04/1995, titolare Parte_1
del CPF (códice fiscale) n. C.F. 1 ed ivi residente in [...], n° 260, Bairro
Armação, município de Penha/SC; rappresentato e difeso all'avv. Lara Perrotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 (c.f.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Conclusioni: all'udienza del 23 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato chiedendo che venga ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
,
dichiarato il suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, di Persona_1
(doc. n. 1), il quale non aveva mai perduto la padre Persona_2 e madre Persona_3 cittadinanza italiana (doc. n. 2) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare in data 13.09.1880 in Aparecida, Brasile, Persona_1 noto anche come Persona 4 , contraeva matrimonio con Persona 5 (doc. n. 3).
[...]
decedeva n data 01.09.1927 in Guaratinguetá,Persona_1
Stato di São Paulo, Brasile (doc. n. 4).
con Persona_5 nasceva il Dall'unione di Persona_1 02.03.1893 Persona_6 (doc. n. 5).
In data 08.07.1920 in Guaratinguetá, Stato di São Paulo, Brasile, Persona_6 contraeva matrimonio con Persona_7 (doc. n. 6)
decedeva in data 15.05.1957 in Jardim America, Stato di São Paulo, Brasile Persona_6
(doc. n. 7). Dall'unione di Persona_6 con Persona_7 nasceva il 02.10.1921 [...] Persona_8 (doc. n. 8), il quale in data 13.09.1947 contraeva matrimonio con Persona_9
[...] (doc. n. 9).
Dall'unione di Persona 8 con Persona_9 nasceva il 07.03.1948 Per_10
(doc. n. 10) la quale in data 21.10.1967 contraeva matrimonio con Persona_11
[...]
[...] (doc. n. 11).
Persona_11 nasceva il 24.01.1970 Dall'unione di Persona_10 con
[...]
(doc. n. 12) la quale in data 03.11.1989 contraeva matrimonio con [...] Parte_2
Persona_12 (doc. n. 13).
Parte_2 con Persona_12 nasceva il Dall'unione di
(doc. n. 14) la quale in data 11.09.2019 in Penha, Stato di 11.04.1995 Parte_1
Santa Catarina, Brasile, contraeva matrimonio con Persona_13 (doc. n. 15). Il Controparte_1 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese. Con successiva costituzione depositata in data 20.02.2025 il
Controparte_1 ha chiesto, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni. Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Paola, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_3.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 4 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento non sono garantiti posti disponibili per la prenotazione (cfr. doc. n. 17).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulterioriPersona_1
atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori costituzionali deve ritenersi
-
applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Va, però, esaminata una criticità. ,Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio Persona_6 il quale la trasmetteva al figlio Persona_8
trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia Persona_10 nata il Persona_8 Persona_1107.03.1948 e sposatasi in data 21.10.1967 con
Persona_10 occorre mettere in evidenza che tale Con riferimento alla posizione di circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali
-
unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
e la complessità delle questioniLa mancata opposizione da parte del Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente.
B) Ordina al Controparte_1 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3896 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 11/04/1995, titolare Parte_1
del CPF (códice fiscale) n. C.F. 1 ed ivi residente in [...], n° 260, Bairro
Armação, município de Penha/SC; rappresentato e difeso all'avv. Lara Perrotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 (c.f.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Conclusioni: all'udienza del 23 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato chiedendo che venga ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
,
dichiarato il suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, di Persona_1
(doc. n. 1), il quale non aveva mai perduto la padre Persona_2 e madre Persona_3 cittadinanza italiana (doc. n. 2) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare in data 13.09.1880 in Aparecida, Brasile, Persona_1 noto anche come Persona 4 , contraeva matrimonio con Persona 5 (doc. n. 3).
[...]
decedeva n data 01.09.1927 in Guaratinguetá,Persona_1
Stato di São Paulo, Brasile (doc. n. 4).
con Persona_5 nasceva il Dall'unione di Persona_1 02.03.1893 Persona_6 (doc. n. 5).
In data 08.07.1920 in Guaratinguetá, Stato di São Paulo, Brasile, Persona_6 contraeva matrimonio con Persona_7 (doc. n. 6)
decedeva in data 15.05.1957 in Jardim America, Stato di São Paulo, Brasile Persona_6
(doc. n. 7). Dall'unione di Persona_6 con Persona_7 nasceva il 02.10.1921 [...] Persona_8 (doc. n. 8), il quale in data 13.09.1947 contraeva matrimonio con Persona_9
[...] (doc. n. 9).
Dall'unione di Persona 8 con Persona_9 nasceva il 07.03.1948 Per_10
(doc. n. 10) la quale in data 21.10.1967 contraeva matrimonio con Persona_11
[...]
[...] (doc. n. 11).
Persona_11 nasceva il 24.01.1970 Dall'unione di Persona_10 con
[...]
(doc. n. 12) la quale in data 03.11.1989 contraeva matrimonio con [...] Parte_2
Persona_12 (doc. n. 13).
Parte_2 con Persona_12 nasceva il Dall'unione di
(doc. n. 14) la quale in data 11.09.2019 in Penha, Stato di 11.04.1995 Parte_1
Santa Catarina, Brasile, contraeva matrimonio con Persona_13 (doc. n. 15). Il Controparte_1 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese. Con successiva costituzione depositata in data 20.02.2025 il
Controparte_1 ha chiesto, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni. Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Paola, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_3.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 4 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento non sono garantiti posti disponibili per la prenotazione (cfr. doc. n. 17).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulterioriPersona_1
atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori costituzionali deve ritenersi
-
applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Va, però, esaminata una criticità. ,Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio Persona_6 il quale la trasmetteva al figlio Persona_8
trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia Persona_10 nata il Persona_8 Persona_1107.03.1948 e sposatasi in data 21.10.1967 con
Persona_10 occorre mettere in evidenza che tale Con riferimento alla posizione di circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali
-
unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
e la complessità delle questioniLa mancata opposizione da parte del Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente.
B) Ordina al Controparte_1 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro