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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024 ( riunisce 1344/2024 ; 82/2025; 192/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 19 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.112/2024 del Tribunale di
ON ( giudice dr.ssa Marchini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. POLITI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO e dell'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Grosotto C.F._3
(SO ) via Statale n. 83;
c.f. con il patrocinio dell'avv. GIULIO Parte_2 C.F._4
SPEZIALE e dell'avv. ALICE PICCAPIETRA , CodiceFiscale_5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Morbegno , Piazza Marconi n. 3 ; con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._7
BRAGAGNI e dell'avv. MARCO ESPOSITO , elettivamente C.F._8 domiciliata presso il loro studio in Bologna Strada Maggiore n. 31 ;
con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._9
FRANCESCO NOTARI , presso il cui studio è elettivamente C.F._10 domiciliato in via Attilio Friggeri n. 96 Roma
APPELLANTI
CONTRO
– Controparte_2 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_3 P.IVA_2
TA NO . ADS97021490152 elettivamente domiciliato in Milano via
Freguglia n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come dai rispettivi ricorsi nei procedimenti riuniti
PER PARTE APPELLATA
Come dalle rispettive memorie nei procedimenti riuniti
Fatto e diritto
Con sentenza n. 112 /2024 il Tribunale di ON pronunciando sul ricorso proposto da , , , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 dirigenti scolastici, e , docente di scuola primaria, ha così deciso : Parte_2
“ rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 8.288,80 oltre
15% per spese generali. “ I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del procedimento disciplinare avviato a carico dei ricorrenti dall'
[...]
dirigente scolastico , Controparte_4
con contestazione di addebito del 29.12.2023 per e del 2.1.2024 per Parte_2
e ed in ogni caso , dichiarare la nullità e/o Parte_1 Parte_3 CP_1 comunque annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio emesso dalla Generale dell' CP_5 Controparte_3
a carico dei ricorrenti.
[...]
Tali provvedimenti erano stati disposti in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio dei ricorrenti nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 261/2022 – Procura di
ON nel quale al sig. erano contestati i reati di cui agli artt. 81 Parte_1 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110, 353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; al sig. Parte_3
erano contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110,
353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; alla sig.ra erano contestati i reati di cui agli artt. CP_1
110 e 317 c.p., nonché di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110,
353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; al sig. erano contestati i reati di cui agli artt. 110, Parte_2
353 co.1 e 61 n. 9 c.p.
Tutti i ricorrenti, attraverso l'impugnazione dei provvedimenti, avevano dedotto in primo luogo la tardività del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis. cc. 4 e 9-ter TUPI, in quanto lo stesso era stato avviato nei loro confronti solo tra le date 29.12.2023-2.1.2024 a seguito della comunicazione in data 19.12.2023 della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di ON;
ciò malgrado la P.A. avesse avuto piena conoscenza dei fatti potenzialmente rilevanti disciplinarmente già da aprile
2023, quando i ricorrenti avevano ricevuto l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e lo avevano trasmesso alla Direzione Generale dell presieduta peraltro dal Parte_4 medesimo presidente dell'UPD.
I ricorrenti avevano inoltre dedotto : il conseguente difetto dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare dal servizio ( a fronte del vizio dedotto che inficiava il procedimento disciplinare ) e la carenza di motivazione del provvedimento in questione , che si riferiva ad esigenze di tutela non più attuali;
l'infondatezza delle accuse del procedimento penale.
Il solo deduceva altresì : la nullità del procedimento disciplinare anche per Parte_2 assenza di motivazione in ordine alla decisione di sospensione del procedimento;
il grave pregiudizio derivante dalla riduzione dello stipendio in relazione alla possibilità di far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondati i ricorsi dei lavoratori rilevando quanto segue.
Per quanto riguarda l'asserita tardività, il Giudice ha ritenuto pacifiche le seguenti circostanze: l'Amministrazione era stata posta a conoscenza della notifica ex art. 415-bis c.p.p. nell'aprile del 2023; l' aveva ricevuto la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica di ON avente ad oggetto la notizia dell'avvenuto esercizio dell'azione penale in data 19.12.2023; l'avvio del procedimento disciplinare avveniva per il lavoratore il 29.12.2023, mentre Parte_2 per gli altri ricorrenti il 2.1.2024.
Il Tribunale ha dunque rilevato che, pur essendo documentale che i capi di imputazione ascritti ai ricorrenti nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e in sede di richiesta di rinvio a giudizio coincidano, la mera identità del loro contenuto non costituirebbe un elemento determinante ai fini dell'individuazione del momento in cui l'Amministrazione abbia avuto piena conoscenza dei fatti rilevanti richiesta dall'art. 55-bis TUPI, dovendosi considerare anche la diversa natura dei due atti.
Infatti, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è un atto posto a garanzia dell'indagato che consente di esercitare attività difensiva tale da condurre il PM a diverse determinazioni (potendo anche disporre l'archiviazione). Viceversa, con la richiesta di rinvio a giudizio si determina l'esercizio dell'azione penale, con la cristallizzazione dell'accusa.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la piena conoscenza dei fatti da parte della PA non potesse essere ricondotta alla mera notizia dell'esistenza dei fatti storici addebitati ai ricorrenti, ma dovesse essere intesa quale conoscenza di fatti qualificati da requisiti di gravità e serietà tali da fondare l'esercizio dell'azione penale.
Tanto è vero che la legge (art. 129 disp. att. c.p.p.) prevede che il Pubblico Ministero informi il datore di lavoro pubblico solo in occasione dell'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente individuato nella data dell'avvenuta conoscenza, da parte dell'Amministrazione , dell'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio dei ricorrenti (19/12/2023).
Il Tribunale ha ritenuto infondati anche i motivi successivi relativi al difetto dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare , in quanto dedotti in ragione dell'asserita nullità del procedimento disciplinare per tardività di avvio dello stesso.
La censura inerente l''infondatezza delle accuse rivolte ai ricorrenti è stata ritenuta inconferente. In particolare, il Giudice ha evidenziato che i fatti contestati in sede penale ai ricorrenti rilevano esclusivamente quali presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare e per l'applicazione della sospensione cautelare, non in quanto posti a fondamento di una sanzione disciplinare.
Per l'effetto, secondo il Tribunale , l 'oggetto del giudizio non può ricomprendere il vaglio di merito in ordine alla fondatezza o meno dei fatti in questione, in assenza di provvedimenti disciplinari adottati dal datore di lavoro sulla base degli stessi, con conseguente irrilevanza delle deduzioni svolte sul punto dai ricorrenti.
Il Tribunale ha poi ritenuto , per vari profili , la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare adottato dall'Amministrazione .
Con separati ricorsi hanno proposto appello ( proc. . n. Parte_1
1099/2024 ) , ( proc. 1344/2024 ) , ( proc. n. Parte_2 Controparte_1
82/2025 ) , ( proc. 192/2025 ) chiedendo , in riforma della Parte_3 sentenza appellata , l'accoglimenti delle domande proposte .
Costituitasi in tutti i procedimenti , il appellato ha chiesto il rigetto degli CP_2
appelli proposti;
in relazione alla posizione ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza dell'interesse ad agire osservando che
“ a far data dall'anno scolastico 2024/2025 risulta essere stata trasferita CP_1 in Emilia GN , con incarico nella provincia di Modena , ma non risulta che sia stata rinnovata nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio “ .
Riuniti i procedimenti , all'udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°° Gli appelli proposti da ( proc. . n. 1099/2024 ) , Parte_1 Parte_2
( proc. 1344/2024 ) , ( proc. n. 82/2025 ) ,
[...] Controparte_1 Parte_3
( proc. 192/2025 ) vanno rigettati per le considerazioni che seguono .
[...]
Appello proposto da Parte_1
Di seguito i motivi di appello proposti .
Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs.
30/03/2001 n. 165.
Con la prima censura, l'appellante lamenta il difetto, l'apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione in relazione alla tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare.
In particolare, il Giudice avrebbe omesso di illustrare perché l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non costituisse notizia idonea a integrare la conoscenza del fatto e quindi momento dal quale dar corso all'azione disciplinare.
L'appellante rileva che la giurisprudenza di legittimità pone in luce due aspetti fondamentali in materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera “notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
Secondo non potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non Parte_1
rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già nell'aprile 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti.
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9 ter TUPI. Inoltre, l'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui individua Parte_1
il dies a quo per la decorrenza del termine nella richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività.
In forza del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, l'appellante rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il
GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
°°°
Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo, censura il capo della sentenza relativo alla Parte_1 sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso il lavoratore contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 era eseguita una perquisizione presso l'Istituto Alberti di Bormio, del quale il lavoratore era dirigente scolastico.
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico e che la stessa Amministrazione a gennaio 2023, ossia dopo i primi atti di perquisizione e sequestro, aveva attribuito al lavoratore la Reggenza dell'Istituto
Comprensivo Martino Anzi di Bormio fino al 31.8.2023.
Di conseguenza, sarebbe stato il dirigente scolastico a subire un danno all'immagine.
Chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi AOODRLO.REGISTRO DECRETI.
U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione Generale dell'
[...]
. Controparte_3
°°°°
Appello proposto da Parte_2
Con atto dell'11.12.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2 di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
I) Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Con la prima censura, l'appellante lamenta il difetto, l'apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione in relazione alla tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare.
Innanzitutto, l'appellante rileva la tardività dell'avvio dell'azione disciplinare da parte dell' , dal momento che lo stesso avrebbe contestato Controparte_7
l'addebito sulla base della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio(
19.12.2023 ) e non dalla comunicazione PEC del 20.5.2023, con la quale il Parte_2
aveva tempestivamente comunicato all l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Inoltre, l'appellante sottolinea che il Giudice avrebbe omesso di illustrare perché
l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non costituisse notizia idonea a integrare la conoscenza del fatto e quindi momento dal quale dar corso all'azione disciplinare.
rileva che la giurisprudenza pone in luce due aspetti fondamentali in Parte_2
materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera
“notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
Secondo . non potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non Parte_2 rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già da maggio 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti.
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, co. 4 TUPI.
Inoltre, l'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui individua il Parte_2 dies a quo per la decorrenza del termine nella comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività. In forza del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale,
l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
II) Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, . censura il capo della sentenza relativo alla Parte_2 sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso il lavoratore contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data dal mese di maggio 2023 -se non prima, a seguito delle perquisizioni operate dalla GdF nei confronti di altri imputati- si sarebbe verificato quello strepitus fori che avrebbe richiesto l'esercizio dei poteri dell'
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante osserva che in nessuna notizia di cronaca sia mai apparso il nominativo “ . Di conseguenza, non corrisponderebbe al Parte_2 vero quanto indicato nell'atto di sospensione: “le condotte attribuite al dott.
[…] siano note al pubblico”. Parte_2
Altresì, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico. Di conseguenza, sarebbe stato il docente a subire un danno all'immagine.
A pag. 13 dell'atto di appello, si duole della carenza totale di motivazione Parte_2
sull'esistenza del periculum in mora;
ribadisce ed evidenzia che egli , a differenza dei dirigenti e è un mero docente di scuola Parte_1 Parte_3 CP_1 primaria che , nel periodo di cui è causa , era stato distaccato e applicato a funzioni amministrative;
che il Tribunale nulla ha detto “ circa il nucleo familiare dell'appellante , i mutui di cui è gravato e le conseguenze che la sospensione dal servizio comportano ( dimezzamento dello stipendio fino a data da destinarsi ).
Chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi AOODRLO.REGISTRO DECRETI.
U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione Generale dell'
[...]
. Controparte_3
°°°°°°°°
APPELLO PROPOSTO DA
[...] ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_3 chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del provvedimento di riunione e errata applicazione dell'art. 274
c.p.c.
Con la prima censura, l'appellante contesta la sentenza impugnata nel capo in cui ha disposto la riunione delle cause e sostiene che la riunione possa essere disposta nel caso in cui dalla trattazione, istruzione e decisione delle cause ne possa derivare un concreto vantaggio, purché non si ritardi il processo oppure questo non sia reso più gravoso. Nel caso di specie, il Tribunale di ON avrebbe disposto la riunione dei vari giudizi precludendo ai vari soggetti interessati di tutelare individualmente e personalmente i propri interessi.
2) Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs.
30/03/2001 n. 165.
Con il secondo motivo, . Antonazzo rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la piena conoscenza dei fatti potenzialmente integranti l'illecito disciplinare in capo alla e all dovrebbe Parte_5 essere ricondotta a diversi mesi precedenti alla data della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del 19.12.2023.
Infatti, già in data 22.2.2023 la Guardia di Finanza aveva provveduto a perquisire gli
Uffici dell' in Valtellina, mentre l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è datato Parte_6
19.4.2023. Conseguentemente, il provvedimento emesso nei confronti del sig.
sarebbe tardivo ex art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165 del 2001. Parte_3
Del resto, sostiene l'appellante, come riconosciuto anche dall il c.d. clamor fori della vicenda sarebbe riferibile proprio ad aprile 2023.
Sarebbe stato dunque violato da parte dell'UPD il termine perentorio di 30 giorni di avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis comma 4 del TUPI. Tale tardività determinerebbe pertanto la nullità dell'intero procedimento disciplinare. Infatti, per aprire un procedimento disciplinare sarebbe necessaria una mera
“notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine o la celebrazione del procedimento penale.
3) Difetto di motivazione rispetto alla valutazione della "piena conoscenza" dei fatti disciplinari.
Con la terza censura, l'appellante si duole dell'insufficiente motivazione rispetto alla valutazione concreta della “piena conoscenza” dei fatti rilevanti per l'avvio del procedimento disciplinare. La decisione non fornirebbe una spiegazione approfondita delle ragioni per cui la conoscenza dei fatti acquisita attraverso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non sia sufficiente a costituire la "piena conoscenza" ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare
4) Mancata considerazione della coincidenza dei capi di imputazione come elemento rilevante.
Con il quarto motivo, il sig. lamenta l'erroneità della sentenza anche in Parte_3
considerazione del fatto che i capi di imputazione non siano cambiati dal momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a quello della richiesta di rinvio a giudizio, rilevando, ancora una volta, la tardività dell'esercizio del potere disciplinare.
5) Errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare dal servizio - difetto di motivazione.
Con la quinta censura, l'appellante rileva che, in presenza della nullità del procedimento disciplinare per le ragioni esposte nei precedenti motivi, tale procedimento non potrà essere riattivato, neppure nell'ipotesi di sentenza di condanna in sede penale. Mancherebbero dunque i presupposti giustificativi della sospensione cautelare del D.S., il quale avrebbe quindi diritto alla riammissione in servizio e alla restitutio in integrum.
Inoltre, nel caso in esame mancherebbe il requisito dell'immediatezza dell'irrogazione della sospensione cautelare, dal momento che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione circa l'esigenza della sospensione già al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. 6) Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'omessa motivazione della sentenza in riferimento al rigetto della domanda di annullamento della sospensione cautelare e ribadisce la violazione dei principi di immediatezza e di necessaria motivazione del provvedimento di sospensione.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta come il vero danno all'immagine non possa che ricadere su di lui, considerato il clamore mediatico della vicenda e l'assenza di qualsivoglia precedente disciplinare a lui imputabile. Il Giudice avrebbe omesso di motivare la propria decisione anche in relazione a quest'ultima questione.
°°°°°°°°.
APPELLO PROPOSTO DA
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Controparte_1 chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
SULLA TARDIVITÀ DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha ritenuto tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare, datato 2.1.2024 (che ha fatto seguito alla comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del
19/12/2023), nonostante l'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato trasmesso dagli indagati nel mese di aprile 2023.
L'appellante osserva, peraltro, come il contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quello del decreto di rinvio a giudizio fossero identici.
Secondo la sig.ra on potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non CP_1 rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già nell'aprile 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari si sostanziava in un documento esaustivo, che enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti. Altresì, l'appellante sostiene che l'archiviazione o il rinvio a giudizio sarebbero irrilevanti per quanto concerne il procedimento disciplinare: solo le notizie di infrazioni – e quindi la conoscenza dei fatti da parte dell – potrebbero avere rilievo. A sostegno, richiama la giurisprudenza che ha affermato i principi di separazione e indipendenza tra azione penale e disciplinare
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, co. 9 ter,
TUPI.
La sig.ra ileva che la giurisprudenza di legittimità pone in luce due aspetti CP_1 fondamentali in materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera “notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
L'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, la sig.ra lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui CP_1
individua il dies a quo per la decorrenza del termine nella comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività. In forza del principio della separazione del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale,
l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
CAUTELARE DAL SERVIZIO - DIFETTO INTEGRALE DI MOTIVAZIONE
Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati. L'illegittimità del procedimento disciplinare determinerebbe l'illegittimità anche della sospensione cautelare facoltativa adottata nel caso in esame.
Peraltro, sserva che la nullità del procedimento disciplinare impedirebbe CP_1
l'irrogazione di successivi provvedimenti sanzionatori e priverebbe di qualunque giustificazione la sospensione cautelare.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso la lavoratrice contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 erano state eseguite perquisizioni presso diversi istituti scolastici della CP_3
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico. Di conseguenza, sarebbe stato il dirigente scolastico a subire un danno all'immagine.
La sig.ra allega, altresì, di essere stata trasferita a seguito di mobilità CP_1 interregionale dalla all'Emilia-GN, più specificamente da ON a CP_3
San Felice Sul Panaro (MO). Conseguentemente il provvedimento di trasferimento si porrebbe in antitesi rispetto a quello di sospensione cautelare e smentirebbe i presupposti della sospensione stessa.
La lavoratrice chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi
AOODRLO.REGISTRO DECRETI. U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione
Generale dell' . Controparte_3
°°°°°°
I motivi così esposti nei quattro procedimenti riuniti inerenti l'appello avverso la stessa sentenza n. 112/2024 del Tribunale di ON possono essere trattati congiuntamente attesa la loro oggettiva connessione .
Appaiono in primo luogo infondate le censure proposte dal solo avverso Parte_3 il provvedimento di riunione delle cause disposto dal Tribunale .
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “ i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio privi di contenuto decisorio sulla competenza ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono “ ( Cass. 24496/2014 ; Cass. Sez. Un. 2245/2015 ; Cass.
1194/2007 ).
Appare inoltre infondata la questione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire proposta dall'amministrazione in relazione alla posizione
CP_1
Ed infatti all'udienza del 10 Aprile 2025 , il procuratore di senza alcuna CP_1 contestazione di parte appellata , ha dichiarato che “ la sua assistita , signora
, è tuttora sospesa , avendo la CP_1 Controparte_8 attuato il provvedimento già adottato dalla Direzione Lombarda….”. Ciò premesso , gli analoghi motivi di appello proposti con argomentazioni pure sovrapponibili da tutti gli appellanti in ordine alla tardività del procedimento disciplinare ed alla illegittimità della sospensione cautelare non sono , ad avviso del collegio, fondati.
Nella fattispecie è in discussione l'interpretazione dell'art. 55 , bis comma 4 d.lgs.
165/2001 laddove prevede che “ ….il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente , segnala immediatamente e comunque entro 10 giorni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni per l'audizione in contraddittorio a sua difesa … “
IL successivo comma 9 ter del medesimo articolo qualifica come perentorio il predetto termine per la contestazione dell'addebito.
Gli appellanti , riproponendo quanto già affermato in primo grado , lamentano la violazione del termine di trenta di cui all'art. 55 bis , comma 4 d.Lgs. 165/2001 poiché , secondo la prospettazione del gravame , erroneamente fatto decorrere dall'amministrazione dal momento della conoscenza dell'avvenuto rinvio a giudizio (
19.12.2023 ) nonostante la stessa avesse piena conoscenza dei fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare già dall'aprile 2023 quando aveva avuto notizia della notifica ai ricorrenti dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. , recante identici capi di imputazione rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha affermato : “ …Per come costantemente interpretato da questa Corte , anche la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis. , comma 4 del d.lgs. n. 165del 2001 – nel testo anteriore alla c.d. riforma Madia per la conclusione del procedimento disciplinare – ricollegata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione , presuppone
l'acquisizione di una notizia “ qualificata ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione ( in tal senso fra le molte ( Cass. Sez. L.
4.5.2021 n. 11635 ) ; nello stesso senso anche Cass. Sez. L. 7.4.2021 n. 9313 , che ha sottolineato come la formulazione di una contestazione disciplinare deve essere basata su una autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa e renda necessaria “ una notizia circostanziata dell'illecito , ovvero una conoscenza certa da parte dei titolari dell'azione disciplinare , di tutti gli elementi costitutivi dello stesso .
In quest' ottica è stato pure affermato che “ ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento dall'acquisizione della notizia dell'infrazione ….assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione , da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento , riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire , in modo corretto , l'avvio del procedimento disciplinare , nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito , dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione .
Tale principio , sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento , è stato ritenuto applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione , poiché quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e , quindi , non proceda ad avviare il procedimento , pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio , dovendosi pertanto concludere che “ il termine , invece , non può decorrere a fronte di una notizia che , per la sua genericità , non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito “ ( Cass.
Sez. Lav. 11,9.2018 n. 22075 ) ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. L. sent.
18362/2023 punto 2.5.1 ; in senso conforme Cass. Sez. L. ord. N. 14896/2024 , punti 1.3 ed 1.4 della motivazione ). .
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che ai fini della contestazione è necessaria una notizia “ qualificata ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione “ ; “ una notizia circostanziata dell'illecito , ovvero una conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso “ ; “una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire , in modo corretto , l'avvio del procedimento disciplinare , nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito , dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione “ ; che
“ . qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione , quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e , quindi , non proceda ad avviare il procedimento “. Tenuto conto di tali principi , ritiene il collegio che le censure mosse dagli appellanti
, per avere l'Amministrazione appellata ricollegato, nella pendenza del procedimento penale , l'avvio del procedimento disciplinare alla data di conoscenza della richiesta rinvio a giudizio anziché a quello dell'avviso di conclusione delle indagini , non siano condivisibili .
Ritiene il Collegio che in tal caso non possa concludersi che l'Amministrazione sia rimasta ingiustificatamente inerte per aver, nella pendenza di un procedimento penale, formulato la contestazione solo dopo la conoscenza dell'atto che , come è noto , segna l'inizio dell'azione penale ed attribuisce all'indagato la qualità di imputato
Si tratta dell'atto con il quale inoltre il PM formula l' imputazione, con “
l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto delle circostanze aggravanti e l'indicazione dei relativi articoli di legge “ ( art. 417 c.p.p. ) e con il quale il PM ritenendo che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna , chiede al giudice di valutare ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato la sussistenza di un compendio probatorio così caratterizzato ( cfr. artt. 407 bis, 408 , 425 comma 3 c.p.p. ) .
Si tratta quindi di un atto che integra , ad avviso del collegio, una notizia circostanziata , qualificata ed idonea a supportare , nella pendenza del procedimento penale , l'avvio in modo corretto del procedimento disciplinare .
Nella fattispecie – si ripete – l'amministrazione non può considerarsi allora ingiustificatamente inerte per aver formulato la contestazione solo quando i fatti sono apparsi ragionevolmente sussistenti , dovendo valere anche nel pubblico impiego contrattualizzato , nel rispetto anche dei criteri di correttezza e buona fede
, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il datore di lavoro privato e per il quale “ la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro , che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da sufficiente certezza “ ( Cass. Sez. Lav. sent.
109/2024 ).
Il Collegio ritiene che nel senso così prospettato debba essere interpretata l'espressione “ piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare “ di cui all'art. 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001. Il collegio ritiene che solo dalla piena conoscenza , così come prospettata , debba essere valutata nell'impiego pubblico contrattualizzato la tempestività dell'azione disciplinare;
e ciò pur nella considerazione che in tale ambito tale principio di tempestività tutela non solo l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato ma anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
La notizia contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p non può invece ritenersi di per sé idonea a supportare una contestazione fondata su una ragionevole sussistenza dei fatti ai fini di un corretto avvio del procedimento disciplinare.
Va ricordato che già l'art. 415 bis prevede che l'atto debba contenere solo “ la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede , delle norme di legge che si assumono violate “.
Si tratta inoltre dell'atto con il quale si avvisa l'indagato che “ ha facoltà di presentare memorie , produrre documenti , produrre documentazione relativa ad investigazioni del difensore , richiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine , nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio “.
Si tratta quindi di un atto che consente una facoltà difensiva articolata dell'indagato prima delle determinazioni conclusive del PM in ordine all'esercizio dell'azione penale con la richiesta del rinvio a giudizio e la formulazione dell'imputazione in modo chiaro e preciso ( art. 417 c.p.p ).
In senso contrario non appare decisivo il rilievo degli appellanti, svolto con argomentazioni sostanzialmente analoghe , secondo il quale “ nel caso de quo l'avviso di conclusione delle indagini è particolarmente ricco di fatti descrittivi ( conta 59 pagine ) e il suo contenuto è esattamente identico a quanto indicato nel rinvio a giudizio “. ( cfr. pag. 9 atto di appello proposto da . CP_1
Osserva infatti il collegio, in punto di diritto , che tale rilievo si fonda , ai fini della determinazione del dies a quo del termine perentorio in esame, su una non corretta valutazione ex post e non – come invece correttamente si reputa - ex ante degli esiti delle facoltà istruttorie previste e consentite dall'art. 415 bis c.p.p..
Inoltre , anche in punto di fatto , va ribadito che nella fattispecie non può considerarsi che l'amministrazione sia rimasta ingiustificatamente inerte per aver formulato la contestazione , nella pendenza del procedimento penale, solo dopo la conoscenza dell'atto che , ex art. 417 c.p.p. , deve contenere , per espressa disposizione normativa , in forma chiara e precisa l'imputazione .
Va considerato che nella fattispecie dall'avviso di conclusioni delle indagini emergevano : la complessità delle diverse vicende oggetto delle indagini penali;
la pluralità ( 125 ) delle condotte delittuose configurate per vicende anche temporalmente diverse per i numerosi indagati;
la pluralità delle condotte ascritte a ciascun indagato ( compresi gli attuali appellanti ) in concorso con altri per vicende temporalmente diverse .
In tale contesto fattuale , nella pendenza del procedimento penale, ai fini di una ponderata , responsabile e autonoma valutazione dell'amministrazione in ordine alla rilevanza disciplinare, alla formulazione della contestazione e di un corretto avvio del procedimento disciplinare, con l'individuazione del ruolo effettivo avuto da ciascun soggetto nelle condotte ascritte in concorso con altri;
ai fini di una ponderata e responsabile valutazione dell'amministrazione anche in ordine alla facoltà di sospendere o meno il procedimento disciplinare ex art. 55 ter comma 1
d.lgs. 165/2001; ritiene il Collegio che la piena conoscenza di cui all'art. 55 bis comma 4 in discussione debba essere correlata alla notizia qualificata ed idonea a supportare l'avvio in modo corretto del procedimento disciplinare desumibile dalla richiesta di rinvio a giudizio .
A sostegno di tale interpretazione , il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ricollega il dies a quo del termine ritenuto perentorio e previsto dall' art 55 ter comma 4 del d.lgs. 165 /2001 per il riavvio del procedimento disciplinare sospeso ( che pur persegue la medesima finalità del termine previsto per la contestazione di avvio di garantire la tempestività del procedimento disciplinare ), solo - pur nella possibilità dell'amministrazione di riattivare il procedimento prima della sentenza definitiva - alla comunicazione integrale di un atto penale qualificato costituito della sentenza penale passata in giudicato ( cfr. Cass.
18362/2023: Cass.12662/2019 ).
°°°°°
Il Collegio ritiene infondate anche le censure mosse dagli appellanti avverso i provvedimenti , testualmente ed integralmente trascritti dal Tribunale nella sentenza appellata , con il quali l'Amministrazione ha disposto nei loro confronti la sospensione cautelare dal servizio.
In particolare nei provvedimenti di sospensione cautelare l'Amministrazione dato atto dell'avvio del procedimento disciplinare , della sua contestuale sospensione e delle risultanze della richiesta di rinvio a giudizio comunicata dalla Procura della
Repubblica ON ha così motivato la sospensione cautelare :
per – “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del Parte_1
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio del dr. rischierebbe di Parte_1 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ :
per “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del CP_1
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio della dr.ssa rischierebbe di CP_1 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ :
per : “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del Parte_3
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio del dr. rischierebbe di Parte_3 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ : per : “ Visto il CCNL comparto scuola che dispone , per il personale Parte_2 docente della scuola , il rinvio alle norme del titolo I , capo IV della parte III del D.lgs n. 297/1994 ; preso atto della natura e gravità delle condotte attribuite al dr.
, adottate dal medesimo in occasione del servizio e peraltro note al Parte_2 pubblico , tali da poter compromettere il sereno svolgimento dell'attività in ambito scolastico;
visto il d.lgs. 165/2001, art. 55 ter c.1 ; vista la circolare del
[...]
n. 88/2010 ; ritenuto ricorrano i presupposti per Controparte_9 adottare a carico del su nominato dr. il provvedimento di sospensione Parte_2 cautelativa facoltativa ….” .
Ciò premesso, le censure mosse dagli appellanti ai suddetti provvedimenti in conseguenza dell'asserito vizio di tardività dell'avvio del procedimento disciplinare che, inficiando la validità dell'intero procedimento disciplinare attualmente sospeso, ne precluderebbe in futuro un legittimo riavvio , appaiono all'evidenza superate dalle argomentazioni svolte in precedenza circa la asserita tardività dell'avvio del procedimento.
Gli appellanti rilevano la illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare per violazione del principio di immediatezza in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 erano state eseguite perquisizioni presso diversi istituti scolastici della e che, peraltro, le CP_3 testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis..
L'assunto non è condiviso dal collegio.
In senso contrario si deve anzi , ad avviso del collegio , ritenere che le esigenze poste dall'Amministrazione a fondamento della sospensione cautelare divengono , dopo la richiesta del rinvio a giudizio , ancor più pregnanti per i soggetti coinvolti in una inchiesta penale che , per il numero degli indagati , per le numerose condotte delittuose in discussione, per l'ambito pubblico in cui le condotte si sono realizzate , ha già avuto in precedenza una risonanza mediatica .
In altri termini , si vuol dire che quelle esigenze divengono ancor più pregnanti allorchè i soggetti indagati acquisiscono , dopo l'esercizio dell'azione penale . la qualità di imputati ( art. 60 c.p.p. )
Osserva il collegio che la condotta dell'Amministrazione appare , anche in tal caso , ispirata a canoni di correttezza e buona fede . Infatti il potere discrezionale di sospensione cautelare del lavoratore concesso all'amministrazione è stato ancorato al concreto esercizio dell'azione penale ed alla riscontrata , pur dopo la richiesta di rinvio a giudizio , complessità di accertamento dei fatti che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.
La sospensione cautelare , come è noto , “ in quanto misura di autotutela cui l'amministrazione può ricorrere quando l'allontanamento del lavoratore sia funzionale all'esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati , è istituto che non ha natura propriamente disciplinare , in quanto solo strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare “ ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. ord.
29683 /2024 , che richiama in senso conforme Cass. 989/2024 ).
Ciò chiarito in ordine alla natura dell'istituto , ritiene il Collegio che i provvedimenti di sospensione cautelare oggetto del presente procedimento , presentino, contrariamente agli assunti sostanzialmente sovrapponibili degli appellanti , una motivazione legittima, congrua , ragionevole, sufficiente .
In tal senso i provvedimento fanno correttamente riferimento alla gravità dei reati contestati , commessi in occasione dell'attività pubblica esercitata.
Si tratta infatti dei numerosi reati contro la già in precedenza ricordati .
Si tratta di condotte delittuose per vicende diverse , non uniche ed isolate ( 18 i capi di imputazione ascritti a 6 i capi ascritti a 3 quelli CP_1 Parte_1 ascritti ad;
2 a per condotte diverse integranti la violazione Parte_3 Parte_2
dell'art. 353 c.p. , commesse a distanza di pochi mesi l'una dall'altra ) e che si inseriscono in una indagine che ha investito i vertici della scuola di ON.
La vicenda - per il numero dei soggetti coinvolti ( 38 ) , per il numero dei capi di imputazione ( 125 ) , per la qualità anche di vertice dei soggetti convolti , per l'ambito pubblico in cui sono state realizzate le condotte delittuose ipotizzate - ha avuto un clamore mediatico ( v. doc. 6,7,8 prodotti da parte appellata ).
In tale contesto , appare allora corretto il riferimento nei provvedimenti di sospensione alla finalità di preservare l'immagine interna ed esterna della pubblica amministrazione , di assicurare il sereno svolgimento dell'attività scolastica, così garantendo esigenze ritenute preminenti ricollegabili al buon andamento , nel complesso, dei pubblici uffici. Ritiene il Collegio che in tal senso non siano allora decisivi in senso contrario da un lato il trasferimento di n altro ambito territoriale e dall'altro l 'assunto di CP_1
di essere “ un mero docente di scuola primaria che , nel periodo per cui è Parte_2
causa , era stato distaccato a funzioni amministrative “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , gli appelli vanno rigettati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 112/2024 del Tribunale di ON;
condanna gli appellati al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 6650,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per gli appellanti i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 19 Giugno 2025
Il Presidente .
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 19 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.112/2024 del Tribunale di
ON ( giudice dr.ssa Marchini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. POLITI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO e dell'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Grosotto C.F._3
(SO ) via Statale n. 83;
c.f. con il patrocinio dell'avv. GIULIO Parte_2 C.F._4
SPEZIALE e dell'avv. ALICE PICCAPIETRA , CodiceFiscale_5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Morbegno , Piazza Marconi n. 3 ; con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._7
BRAGAGNI e dell'avv. MARCO ESPOSITO , elettivamente C.F._8 domiciliata presso il loro studio in Bologna Strada Maggiore n. 31 ;
con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._9
FRANCESCO NOTARI , presso il cui studio è elettivamente C.F._10 domiciliato in via Attilio Friggeri n. 96 Roma
APPELLANTI
CONTRO
– Controparte_2 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_3 P.IVA_2
TA NO . ADS97021490152 elettivamente domiciliato in Milano via
Freguglia n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come dai rispettivi ricorsi nei procedimenti riuniti
PER PARTE APPELLATA
Come dalle rispettive memorie nei procedimenti riuniti
Fatto e diritto
Con sentenza n. 112 /2024 il Tribunale di ON pronunciando sul ricorso proposto da , , , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 dirigenti scolastici, e , docente di scuola primaria, ha così deciso : Parte_2
“ rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 8.288,80 oltre
15% per spese generali. “ I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del procedimento disciplinare avviato a carico dei ricorrenti dall'
[...]
dirigente scolastico , Controparte_4
con contestazione di addebito del 29.12.2023 per e del 2.1.2024 per Parte_2
e ed in ogni caso , dichiarare la nullità e/o Parte_1 Parte_3 CP_1 comunque annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio emesso dalla Generale dell' CP_5 Controparte_3
a carico dei ricorrenti.
[...]
Tali provvedimenti erano stati disposti in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio dei ricorrenti nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 261/2022 – Procura di
ON nel quale al sig. erano contestati i reati di cui agli artt. 81 Parte_1 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110, 353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; al sig. Parte_3
erano contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110,
353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; alla sig.ra erano contestati i reati di cui agli artt. CP_1
110 e 317 c.p., nonché di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. e di cui agli artt. 110,
353 co.1 e 61 n. 9 c.p. ; al sig. erano contestati i reati di cui agli artt. 110, Parte_2
353 co.1 e 61 n. 9 c.p.
Tutti i ricorrenti, attraverso l'impugnazione dei provvedimenti, avevano dedotto in primo luogo la tardività del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis. cc. 4 e 9-ter TUPI, in quanto lo stesso era stato avviato nei loro confronti solo tra le date 29.12.2023-2.1.2024 a seguito della comunicazione in data 19.12.2023 della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di ON;
ciò malgrado la P.A. avesse avuto piena conoscenza dei fatti potenzialmente rilevanti disciplinarmente già da aprile
2023, quando i ricorrenti avevano ricevuto l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e lo avevano trasmesso alla Direzione Generale dell presieduta peraltro dal Parte_4 medesimo presidente dell'UPD.
I ricorrenti avevano inoltre dedotto : il conseguente difetto dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare dal servizio ( a fronte del vizio dedotto che inficiava il procedimento disciplinare ) e la carenza di motivazione del provvedimento in questione , che si riferiva ad esigenze di tutela non più attuali;
l'infondatezza delle accuse del procedimento penale.
Il solo deduceva altresì : la nullità del procedimento disciplinare anche per Parte_2 assenza di motivazione in ordine alla decisione di sospensione del procedimento;
il grave pregiudizio derivante dalla riduzione dello stipendio in relazione alla possibilità di far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondati i ricorsi dei lavoratori rilevando quanto segue.
Per quanto riguarda l'asserita tardività, il Giudice ha ritenuto pacifiche le seguenti circostanze: l'Amministrazione era stata posta a conoscenza della notifica ex art. 415-bis c.p.p. nell'aprile del 2023; l' aveva ricevuto la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica di ON avente ad oggetto la notizia dell'avvenuto esercizio dell'azione penale in data 19.12.2023; l'avvio del procedimento disciplinare avveniva per il lavoratore il 29.12.2023, mentre Parte_2 per gli altri ricorrenti il 2.1.2024.
Il Tribunale ha dunque rilevato che, pur essendo documentale che i capi di imputazione ascritti ai ricorrenti nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e in sede di richiesta di rinvio a giudizio coincidano, la mera identità del loro contenuto non costituirebbe un elemento determinante ai fini dell'individuazione del momento in cui l'Amministrazione abbia avuto piena conoscenza dei fatti rilevanti richiesta dall'art. 55-bis TUPI, dovendosi considerare anche la diversa natura dei due atti.
Infatti, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è un atto posto a garanzia dell'indagato che consente di esercitare attività difensiva tale da condurre il PM a diverse determinazioni (potendo anche disporre l'archiviazione). Viceversa, con la richiesta di rinvio a giudizio si determina l'esercizio dell'azione penale, con la cristallizzazione dell'accusa.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la piena conoscenza dei fatti da parte della PA non potesse essere ricondotta alla mera notizia dell'esistenza dei fatti storici addebitati ai ricorrenti, ma dovesse essere intesa quale conoscenza di fatti qualificati da requisiti di gravità e serietà tali da fondare l'esercizio dell'azione penale.
Tanto è vero che la legge (art. 129 disp. att. c.p.p.) prevede che il Pubblico Ministero informi il datore di lavoro pubblico solo in occasione dell'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente individuato nella data dell'avvenuta conoscenza, da parte dell'Amministrazione , dell'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio dei ricorrenti (19/12/2023).
Il Tribunale ha ritenuto infondati anche i motivi successivi relativi al difetto dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare , in quanto dedotti in ragione dell'asserita nullità del procedimento disciplinare per tardività di avvio dello stesso.
La censura inerente l''infondatezza delle accuse rivolte ai ricorrenti è stata ritenuta inconferente. In particolare, il Giudice ha evidenziato che i fatti contestati in sede penale ai ricorrenti rilevano esclusivamente quali presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare e per l'applicazione della sospensione cautelare, non in quanto posti a fondamento di una sanzione disciplinare.
Per l'effetto, secondo il Tribunale , l 'oggetto del giudizio non può ricomprendere il vaglio di merito in ordine alla fondatezza o meno dei fatti in questione, in assenza di provvedimenti disciplinari adottati dal datore di lavoro sulla base degli stessi, con conseguente irrilevanza delle deduzioni svolte sul punto dai ricorrenti.
Il Tribunale ha poi ritenuto , per vari profili , la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare adottato dall'Amministrazione .
Con separati ricorsi hanno proposto appello ( proc. . n. Parte_1
1099/2024 ) , ( proc. 1344/2024 ) , ( proc. n. Parte_2 Controparte_1
82/2025 ) , ( proc. 192/2025 ) chiedendo , in riforma della Parte_3 sentenza appellata , l'accoglimenti delle domande proposte .
Costituitasi in tutti i procedimenti , il appellato ha chiesto il rigetto degli CP_2
appelli proposti;
in relazione alla posizione ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza dell'interesse ad agire osservando che
“ a far data dall'anno scolastico 2024/2025 risulta essere stata trasferita CP_1 in Emilia GN , con incarico nella provincia di Modena , ma non risulta che sia stata rinnovata nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio “ .
Riuniti i procedimenti , all'udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
°°°°°°°° Gli appelli proposti da ( proc. . n. 1099/2024 ) , Parte_1 Parte_2
( proc. 1344/2024 ) , ( proc. n. 82/2025 ) ,
[...] Controparte_1 Parte_3
( proc. 192/2025 ) vanno rigettati per le considerazioni che seguono .
[...]
Appello proposto da Parte_1
Di seguito i motivi di appello proposti .
Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs.
30/03/2001 n. 165.
Con la prima censura, l'appellante lamenta il difetto, l'apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione in relazione alla tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare.
In particolare, il Giudice avrebbe omesso di illustrare perché l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non costituisse notizia idonea a integrare la conoscenza del fatto e quindi momento dal quale dar corso all'azione disciplinare.
L'appellante rileva che la giurisprudenza di legittimità pone in luce due aspetti fondamentali in materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera “notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
Secondo non potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non Parte_1
rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già nell'aprile 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti.
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9 ter TUPI. Inoltre, l'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui individua Parte_1
il dies a quo per la decorrenza del termine nella richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività.
In forza del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, l'appellante rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il
GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
°°°
Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo, censura il capo della sentenza relativo alla Parte_1 sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso il lavoratore contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 era eseguita una perquisizione presso l'Istituto Alberti di Bormio, del quale il lavoratore era dirigente scolastico.
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico e che la stessa Amministrazione a gennaio 2023, ossia dopo i primi atti di perquisizione e sequestro, aveva attribuito al lavoratore la Reggenza dell'Istituto
Comprensivo Martino Anzi di Bormio fino al 31.8.2023.
Di conseguenza, sarebbe stato il dirigente scolastico a subire un danno all'immagine.
Chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi AOODRLO.REGISTRO DECRETI.
U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione Generale dell'
[...]
. Controparte_3
°°°°
Appello proposto da Parte_2
Con atto dell'11.12.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2 di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
I) Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Con la prima censura, l'appellante lamenta il difetto, l'apparenza o comunque l'insufficienza della motivazione in relazione alla tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare.
Innanzitutto, l'appellante rileva la tardività dell'avvio dell'azione disciplinare da parte dell' , dal momento che lo stesso avrebbe contestato Controparte_7
l'addebito sulla base della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio(
19.12.2023 ) e non dalla comunicazione PEC del 20.5.2023, con la quale il Parte_2
aveva tempestivamente comunicato all l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Inoltre, l'appellante sottolinea che il Giudice avrebbe omesso di illustrare perché
l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non costituisse notizia idonea a integrare la conoscenza del fatto e quindi momento dal quale dar corso all'azione disciplinare.
rileva che la giurisprudenza pone in luce due aspetti fondamentali in Parte_2
materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera
“notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
Secondo . non potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non Parte_2 rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già da maggio 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti.
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, co. 4 TUPI.
Inoltre, l'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui individua il Parte_2 dies a quo per la decorrenza del termine nella comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività. In forza del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale,
l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
II) Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relaziona alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, . censura il capo della sentenza relativo alla Parte_2 sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso il lavoratore contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data dal mese di maggio 2023 -se non prima, a seguito delle perquisizioni operate dalla GdF nei confronti di altri imputati- si sarebbe verificato quello strepitus fori che avrebbe richiesto l'esercizio dei poteri dell'
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante osserva che in nessuna notizia di cronaca sia mai apparso il nominativo “ . Di conseguenza, non corrisponderebbe al Parte_2 vero quanto indicato nell'atto di sospensione: “le condotte attribuite al dott.
[…] siano note al pubblico”. Parte_2
Altresì, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico. Di conseguenza, sarebbe stato il docente a subire un danno all'immagine.
A pag. 13 dell'atto di appello, si duole della carenza totale di motivazione Parte_2
sull'esistenza del periculum in mora;
ribadisce ed evidenzia che egli , a differenza dei dirigenti e è un mero docente di scuola Parte_1 Parte_3 CP_1 primaria che , nel periodo di cui è causa , era stato distaccato e applicato a funzioni amministrative;
che il Tribunale nulla ha detto “ circa il nucleo familiare dell'appellante , i mutui di cui è gravato e le conseguenze che la sospensione dal servizio comportano ( dimezzamento dello stipendio fino a data da destinarsi ).
Chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi AOODRLO.REGISTRO DECRETI.
U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione Generale dell'
[...]
. Controparte_3
°°°°°°°°
APPELLO PROPOSTO DA
[...] ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_3 chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del provvedimento di riunione e errata applicazione dell'art. 274
c.p.c.
Con la prima censura, l'appellante contesta la sentenza impugnata nel capo in cui ha disposto la riunione delle cause e sostiene che la riunione possa essere disposta nel caso in cui dalla trattazione, istruzione e decisione delle cause ne possa derivare un concreto vantaggio, purché non si ritardi il processo oppure questo non sia reso più gravoso. Nel caso di specie, il Tribunale di ON avrebbe disposto la riunione dei vari giudizi precludendo ai vari soggetti interessati di tutelare individualmente e personalmente i propri interessi.
2) Sul capo della sentenza concernente il mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. art. 55 bis, commi 4 e 9-ter D.Lgs.
30/03/2001 n. 165.
Con il secondo motivo, . Antonazzo rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la piena conoscenza dei fatti potenzialmente integranti l'illecito disciplinare in capo alla e all dovrebbe Parte_5 essere ricondotta a diversi mesi precedenti alla data della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del 19.12.2023.
Infatti, già in data 22.2.2023 la Guardia di Finanza aveva provveduto a perquisire gli
Uffici dell' in Valtellina, mentre l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è datato Parte_6
19.4.2023. Conseguentemente, il provvedimento emesso nei confronti del sig.
sarebbe tardivo ex art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165 del 2001. Parte_3
Del resto, sostiene l'appellante, come riconosciuto anche dall il c.d. clamor fori della vicenda sarebbe riferibile proprio ad aprile 2023.
Sarebbe stato dunque violato da parte dell'UPD il termine perentorio di 30 giorni di avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis comma 4 del TUPI. Tale tardività determinerebbe pertanto la nullità dell'intero procedimento disciplinare. Infatti, per aprire un procedimento disciplinare sarebbe necessaria una mera
“notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine o la celebrazione del procedimento penale.
3) Difetto di motivazione rispetto alla valutazione della "piena conoscenza" dei fatti disciplinari.
Con la terza censura, l'appellante si duole dell'insufficiente motivazione rispetto alla valutazione concreta della “piena conoscenza” dei fatti rilevanti per l'avvio del procedimento disciplinare. La decisione non fornirebbe una spiegazione approfondita delle ragioni per cui la conoscenza dei fatti acquisita attraverso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non sia sufficiente a costituire la "piena conoscenza" ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare
4) Mancata considerazione della coincidenza dei capi di imputazione come elemento rilevante.
Con il quarto motivo, il sig. lamenta l'erroneità della sentenza anche in Parte_3
considerazione del fatto che i capi di imputazione non siano cambiati dal momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a quello della richiesta di rinvio a giudizio, rilevando, ancora una volta, la tardività dell'esercizio del potere disciplinare.
5) Errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sospensione cautelare dal servizio - difetto di motivazione.
Con la quinta censura, l'appellante rileva che, in presenza della nullità del procedimento disciplinare per le ragioni esposte nei precedenti motivi, tale procedimento non potrà essere riattivato, neppure nell'ipotesi di sentenza di condanna in sede penale. Mancherebbero dunque i presupposti giustificativi della sospensione cautelare del D.S., il quale avrebbe quindi diritto alla riammissione in servizio e alla restitutio in integrum.
Inoltre, nel caso in esame mancherebbe il requisito dell'immediatezza dell'irrogazione della sospensione cautelare, dal momento che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione circa l'esigenza della sospensione già al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. 6) Sul capo della sentenza concernente il mancato annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio: nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente e comunque insufficiente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'omessa motivazione della sentenza in riferimento al rigetto della domanda di annullamento della sospensione cautelare e ribadisce la violazione dei principi di immediatezza e di necessaria motivazione del provvedimento di sospensione.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta come il vero danno all'immagine non possa che ricadere su di lui, considerato il clamore mediatico della vicenda e l'assenza di qualsivoglia precedente disciplinare a lui imputabile. Il Giudice avrebbe omesso di motivare la propria decisione anche in relazione a quest'ultima questione.
°°°°°°°°.
APPELLO PROPOSTO DA
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Controparte_1 chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
SULLA TARDIVITÀ DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha ritenuto tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare, datato 2.1.2024 (che ha fatto seguito alla comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del
19/12/2023), nonostante l'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato trasmesso dagli indagati nel mese di aprile 2023.
L'appellante osserva, peraltro, come il contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quello del decreto di rinvio a giudizio fossero identici.
Secondo la sig.ra on potrebbe sostenersi che l'avviso ex art. 415-bis non CP_1 rappresenti una notizia sufficientemente completa e qualificata tale da consentire l'avvio dell'azione disciplinare già nell'aprile 2023. Infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari si sostanziava in un documento esaustivo, che enumerava tutti i fatti poi considerati idonei dall'Amministrazione alla formulazione della contestazione di addebiti. Altresì, l'appellante sostiene che l'archiviazione o il rinvio a giudizio sarebbero irrilevanti per quanto concerne il procedimento disciplinare: solo le notizie di infrazioni – e quindi la conoscenza dei fatti da parte dell – potrebbero avere rilievo. A sostegno, richiama la giurisprudenza che ha affermato i principi di separazione e indipendenza tra azione penale e disciplinare
Di conseguenza, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55-bis, co. 9 ter,
TUPI.
La sig.ra ileva che la giurisprudenza di legittimità pone in luce due aspetti CP_1 fondamentali in materia: al fine di aprire un procedimento disciplinare – e, di conseguenza, ai fini del decorso del termine di 30 giorni ex art. 55-bis TUPI – sarebbe necessaria una mera “notizia d'infrazione” e non lo svolgimento integrale di atti di indagine;
la fase istruttoria è successiva all'apertura del procedimento.
L'appellante rileva che la giurisprudenza avrebbe chiarito che la piena conoscenza dei fatti può essere raggiunta anche con atti che non determinano necessariamente l'esercizio dell'azione penale. Il fatto che i capi d'imputazione fossero già conosciuti nella fase di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e che la loro natura non fosse cambiata, avrebbe dovuto essere valutato come un elemento indicativo di piena conoscenza. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe specificato perché questo elemento non fosse determinante.
Ancora, la sig.ra lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui CP_1
individua il dies a quo per la decorrenza del termine nella comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che esso dovrebbe decorrere da quando il datore ha conoscenza di fatti concreti e specifici che possano avere rilevanza disciplinare.
L'appellante rileva che l'attesa del rinvio a giudizio rappresenterebbe una condotta inerte della P.A., in violazione del principio di tempestività. In forza del principio della separazione del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale,
l'Amministrazione avrebbe dovuto istruire autonomamente il primo acquisendo tutti gli atti del secondo.
Inoltre, rileva che neppure la richiesta di rinvio a giudizio esprimerebbe di per sé la cristallizzazione del fatto, poiché all'esito dell'udienza preliminare sarà il GUP a stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio o se il procedimento debba essere archiviato.
Di conseguenza, per attendere l'effettiva cristallizzazione dell'accusa, l' avrebbe dovuto rinviare le proprie determinazioni all'esito dell'udienza preliminare.
Anche in tal caso si configurerebbe dunque un vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di fatti rilevanti.
SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
CAUTELARE DAL SERVIZIO - DIFETTO INTEGRALE DI MOTIVAZIONE
Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla sospensione cautelare dal servizio, il quale, riferendosi al rigetto dell'eccezione di tardività dall'avvio del procedimento disciplinare, incorrerebbe negli stessi vizi di motivazione sopra evidenziati. L'illegittimità del procedimento disciplinare determinerebbe l'illegittimità anche della sospensione cautelare facoltativa adottata nel caso in esame.
Peraltro, sserva che la nullità del procedimento disciplinare impedirebbe CP_1
l'irrogazione di successivi provvedimenti sanzionatori e priverebbe di qualunque giustificazione la sospensione cautelare.
Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di considerare che con gli altri motivi del ricorso la lavoratrice contestava la violazione del principio di immediatezza, che connota l'istituto della sospensione cautelare, in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 erano state eseguite perquisizioni presso diversi istituti scolastici della CP_3
Peraltro, le testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
La stessa controparte avrebbe affermato nel proprio atto difensivo (pagg.
5-6 memoria I grado) che lo strepitus fori si era già prodotto da molto tempo prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte della P.A. dei contrapposti interessi, evidenziando l'assenza di precedenti di rilevanza disciplinare a suo carico. Di conseguenza, sarebbe stato il dirigente scolastico a subire un danno all'immagine.
La sig.ra allega, altresì, di essere stata trasferita a seguito di mobilità CP_1 interregionale dalla all'Emilia-GN, più specificamente da ON a CP_3
San Felice Sul Panaro (MO). Conseguentemente il provvedimento di trasferimento si porrebbe in antitesi rispetto a quello di sospensione cautelare e smentirebbe i presupposti della sospensione stessa.
La lavoratrice chiede dunque di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio prot. n. m.pi
AOODRLO.REGISTRO DECRETI. U.000004 del 02/01/2024 emesso dalla Direzione
Generale dell' . Controparte_3
°°°°°°
I motivi così esposti nei quattro procedimenti riuniti inerenti l'appello avverso la stessa sentenza n. 112/2024 del Tribunale di ON possono essere trattati congiuntamente attesa la loro oggettiva connessione .
Appaiono in primo luogo infondate le censure proposte dal solo avverso Parte_3 il provvedimento di riunione delle cause disposto dal Tribunale .
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “ i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio privi di contenuto decisorio sulla competenza ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono “ ( Cass. 24496/2014 ; Cass. Sez. Un. 2245/2015 ; Cass.
1194/2007 ).
Appare inoltre infondata la questione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire proposta dall'amministrazione in relazione alla posizione
CP_1
Ed infatti all'udienza del 10 Aprile 2025 , il procuratore di senza alcuna CP_1 contestazione di parte appellata , ha dichiarato che “ la sua assistita , signora
, è tuttora sospesa , avendo la CP_1 Controparte_8 attuato il provvedimento già adottato dalla Direzione Lombarda….”. Ciò premesso , gli analoghi motivi di appello proposti con argomentazioni pure sovrapponibili da tutti gli appellanti in ordine alla tardività del procedimento disciplinare ed alla illegittimità della sospensione cautelare non sono , ad avviso del collegio, fondati.
Nella fattispecie è in discussione l'interpretazione dell'art. 55 , bis comma 4 d.lgs.
165/2001 laddove prevede che “ ….il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente , segnala immediatamente e comunque entro 10 giorni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni per l'audizione in contraddittorio a sua difesa … “
IL successivo comma 9 ter del medesimo articolo qualifica come perentorio il predetto termine per la contestazione dell'addebito.
Gli appellanti , riproponendo quanto già affermato in primo grado , lamentano la violazione del termine di trenta di cui all'art. 55 bis , comma 4 d.Lgs. 165/2001 poiché , secondo la prospettazione del gravame , erroneamente fatto decorrere dall'amministrazione dal momento della conoscenza dell'avvenuto rinvio a giudizio (
19.12.2023 ) nonostante la stessa avesse piena conoscenza dei fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare già dall'aprile 2023 quando aveva avuto notizia della notifica ai ricorrenti dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. , recante identici capi di imputazione rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha affermato : “ …Per come costantemente interpretato da questa Corte , anche la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis. , comma 4 del d.lgs. n. 165del 2001 – nel testo anteriore alla c.d. riforma Madia per la conclusione del procedimento disciplinare – ricollegata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione , presuppone
l'acquisizione di una notizia “ qualificata ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione ( in tal senso fra le molte ( Cass. Sez. L.
4.5.2021 n. 11635 ) ; nello stesso senso anche Cass. Sez. L. 7.4.2021 n. 9313 , che ha sottolineato come la formulazione di una contestazione disciplinare deve essere basata su una autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa e renda necessaria “ una notizia circostanziata dell'illecito , ovvero una conoscenza certa da parte dei titolari dell'azione disciplinare , di tutti gli elementi costitutivi dello stesso .
In quest' ottica è stato pure affermato che “ ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento dall'acquisizione della notizia dell'infrazione ….assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione , da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento , riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire , in modo corretto , l'avvio del procedimento disciplinare , nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito , dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione .
Tale principio , sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento , è stato ritenuto applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione , poiché quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e , quindi , non proceda ad avviare il procedimento , pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio , dovendosi pertanto concludere che “ il termine , invece , non può decorrere a fronte di una notizia che , per la sua genericità , non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito “ ( Cass.
Sez. Lav. 11,9.2018 n. 22075 ) ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. L. sent.
18362/2023 punto 2.5.1 ; in senso conforme Cass. Sez. L. ord. N. 14896/2024 , punti 1.3 ed 1.4 della motivazione ). .
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che ai fini della contestazione è necessaria una notizia “ qualificata ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione “ ; “ una notizia circostanziata dell'illecito , ovvero una conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso “ ; “una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire , in modo corretto , l'avvio del procedimento disciplinare , nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito , dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione “ ; che
“ . qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione , quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e , quindi , non proceda ad avviare il procedimento “. Tenuto conto di tali principi , ritiene il collegio che le censure mosse dagli appellanti
, per avere l'Amministrazione appellata ricollegato, nella pendenza del procedimento penale , l'avvio del procedimento disciplinare alla data di conoscenza della richiesta rinvio a giudizio anziché a quello dell'avviso di conclusione delle indagini , non siano condivisibili .
Ritiene il Collegio che in tal caso non possa concludersi che l'Amministrazione sia rimasta ingiustificatamente inerte per aver, nella pendenza di un procedimento penale, formulato la contestazione solo dopo la conoscenza dell'atto che , come è noto , segna l'inizio dell'azione penale ed attribuisce all'indagato la qualità di imputato
Si tratta dell'atto con il quale inoltre il PM formula l' imputazione, con “
l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto delle circostanze aggravanti e l'indicazione dei relativi articoli di legge “ ( art. 417 c.p.p. ) e con il quale il PM ritenendo che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna , chiede al giudice di valutare ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato la sussistenza di un compendio probatorio così caratterizzato ( cfr. artt. 407 bis, 408 , 425 comma 3 c.p.p. ) .
Si tratta quindi di un atto che integra , ad avviso del collegio, una notizia circostanziata , qualificata ed idonea a supportare , nella pendenza del procedimento penale , l'avvio in modo corretto del procedimento disciplinare .
Nella fattispecie – si ripete – l'amministrazione non può considerarsi allora ingiustificatamente inerte per aver formulato la contestazione solo quando i fatti sono apparsi ragionevolmente sussistenti , dovendo valere anche nel pubblico impiego contrattualizzato , nel rispetto anche dei criteri di correttezza e buona fede
, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il datore di lavoro privato e per il quale “ la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro , che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da sufficiente certezza “ ( Cass. Sez. Lav. sent.
109/2024 ).
Il Collegio ritiene che nel senso così prospettato debba essere interpretata l'espressione “ piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare “ di cui all'art. 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001. Il collegio ritiene che solo dalla piena conoscenza , così come prospettata , debba essere valutata nell'impiego pubblico contrattualizzato la tempestività dell'azione disciplinare;
e ciò pur nella considerazione che in tale ambito tale principio di tempestività tutela non solo l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato ma anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
La notizia contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p non può invece ritenersi di per sé idonea a supportare una contestazione fondata su una ragionevole sussistenza dei fatti ai fini di un corretto avvio del procedimento disciplinare.
Va ricordato che già l'art. 415 bis prevede che l'atto debba contenere solo “ la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede , delle norme di legge che si assumono violate “.
Si tratta inoltre dell'atto con il quale si avvisa l'indagato che “ ha facoltà di presentare memorie , produrre documenti , produrre documentazione relativa ad investigazioni del difensore , richiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine , nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio “.
Si tratta quindi di un atto che consente una facoltà difensiva articolata dell'indagato prima delle determinazioni conclusive del PM in ordine all'esercizio dell'azione penale con la richiesta del rinvio a giudizio e la formulazione dell'imputazione in modo chiaro e preciso ( art. 417 c.p.p ).
In senso contrario non appare decisivo il rilievo degli appellanti, svolto con argomentazioni sostanzialmente analoghe , secondo il quale “ nel caso de quo l'avviso di conclusione delle indagini è particolarmente ricco di fatti descrittivi ( conta 59 pagine ) e il suo contenuto è esattamente identico a quanto indicato nel rinvio a giudizio “. ( cfr. pag. 9 atto di appello proposto da . CP_1
Osserva infatti il collegio, in punto di diritto , che tale rilievo si fonda , ai fini della determinazione del dies a quo del termine perentorio in esame, su una non corretta valutazione ex post e non – come invece correttamente si reputa - ex ante degli esiti delle facoltà istruttorie previste e consentite dall'art. 415 bis c.p.p..
Inoltre , anche in punto di fatto , va ribadito che nella fattispecie non può considerarsi che l'amministrazione sia rimasta ingiustificatamente inerte per aver formulato la contestazione , nella pendenza del procedimento penale, solo dopo la conoscenza dell'atto che , ex art. 417 c.p.p. , deve contenere , per espressa disposizione normativa , in forma chiara e precisa l'imputazione .
Va considerato che nella fattispecie dall'avviso di conclusioni delle indagini emergevano : la complessità delle diverse vicende oggetto delle indagini penali;
la pluralità ( 125 ) delle condotte delittuose configurate per vicende anche temporalmente diverse per i numerosi indagati;
la pluralità delle condotte ascritte a ciascun indagato ( compresi gli attuali appellanti ) in concorso con altri per vicende temporalmente diverse .
In tale contesto fattuale , nella pendenza del procedimento penale, ai fini di una ponderata , responsabile e autonoma valutazione dell'amministrazione in ordine alla rilevanza disciplinare, alla formulazione della contestazione e di un corretto avvio del procedimento disciplinare, con l'individuazione del ruolo effettivo avuto da ciascun soggetto nelle condotte ascritte in concorso con altri;
ai fini di una ponderata e responsabile valutazione dell'amministrazione anche in ordine alla facoltà di sospendere o meno il procedimento disciplinare ex art. 55 ter comma 1
d.lgs. 165/2001; ritiene il Collegio che la piena conoscenza di cui all'art. 55 bis comma 4 in discussione debba essere correlata alla notizia qualificata ed idonea a supportare l'avvio in modo corretto del procedimento disciplinare desumibile dalla richiesta di rinvio a giudizio .
A sostegno di tale interpretazione , il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ricollega il dies a quo del termine ritenuto perentorio e previsto dall' art 55 ter comma 4 del d.lgs. 165 /2001 per il riavvio del procedimento disciplinare sospeso ( che pur persegue la medesima finalità del termine previsto per la contestazione di avvio di garantire la tempestività del procedimento disciplinare ), solo - pur nella possibilità dell'amministrazione di riattivare il procedimento prima della sentenza definitiva - alla comunicazione integrale di un atto penale qualificato costituito della sentenza penale passata in giudicato ( cfr. Cass.
18362/2023: Cass.12662/2019 ).
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Il Collegio ritiene infondate anche le censure mosse dagli appellanti avverso i provvedimenti , testualmente ed integralmente trascritti dal Tribunale nella sentenza appellata , con il quali l'Amministrazione ha disposto nei loro confronti la sospensione cautelare dal servizio.
In particolare nei provvedimenti di sospensione cautelare l'Amministrazione dato atto dell'avvio del procedimento disciplinare , della sua contestuale sospensione e delle risultanze della richiesta di rinvio a giudizio comunicata dalla Procura della
Repubblica ON ha così motivato la sospensione cautelare :
per – “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del Parte_1
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio del dr. rischierebbe di Parte_1 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ :
per “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del CP_1
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio della dr.ssa rischierebbe di CP_1 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ :
per : “ Visti l'art. 55-ter comma 1 del d.lgs 165/2001 e l'art. 30 del Parte_3
CCNL per il personale dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2009 , che disciplinano la sospensione in caso di procedimento penale;
Considerata la particolare gravità delle condotte addebitate al dirigente in parola , per giunta verificatesi in occasione del servizio, e tenuto conto che le medesime condotte sono note al pubblico , in quanto oggetto di comunicati stampa;
considerato che la permanenza in servizio del dr. rischierebbe di Parte_3 danneggiare l'immagine dell'amministrazione , rendendo di fatto impossibile il sereno svolgimento dell'attività scolastica …. “ : per : “ Visto il CCNL comparto scuola che dispone , per il personale Parte_2 docente della scuola , il rinvio alle norme del titolo I , capo IV della parte III del D.lgs n. 297/1994 ; preso atto della natura e gravità delle condotte attribuite al dr.
, adottate dal medesimo in occasione del servizio e peraltro note al Parte_2 pubblico , tali da poter compromettere il sereno svolgimento dell'attività in ambito scolastico;
visto il d.lgs. 165/2001, art. 55 ter c.1 ; vista la circolare del
[...]
n. 88/2010 ; ritenuto ricorrano i presupposti per Controparte_9 adottare a carico del su nominato dr. il provvedimento di sospensione Parte_2 cautelativa facoltativa ….” .
Ciò premesso, le censure mosse dagli appellanti ai suddetti provvedimenti in conseguenza dell'asserito vizio di tardività dell'avvio del procedimento disciplinare che, inficiando la validità dell'intero procedimento disciplinare attualmente sospeso, ne precluderebbe in futuro un legittimo riavvio , appaiono all'evidenza superate dalle argomentazioni svolte in precedenza circa la asserita tardività dell'avvio del procedimento.
Gli appellanti rilevano la illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare per violazione del principio di immediatezza in quanto le esigenze di tutela non sarebbero state più attuali, atteso che già in data 13.10.2022 erano state eseguite perquisizioni presso diversi istituti scolastici della e che, peraltro, le CP_3 testate giornalistiche avevano dato risalto alla notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis..
L'assunto non è condiviso dal collegio.
In senso contrario si deve anzi , ad avviso del collegio , ritenere che le esigenze poste dall'Amministrazione a fondamento della sospensione cautelare divengono , dopo la richiesta del rinvio a giudizio , ancor più pregnanti per i soggetti coinvolti in una inchiesta penale che , per il numero degli indagati , per le numerose condotte delittuose in discussione, per l'ambito pubblico in cui le condotte si sono realizzate , ha già avuto in precedenza una risonanza mediatica .
In altri termini , si vuol dire che quelle esigenze divengono ancor più pregnanti allorchè i soggetti indagati acquisiscono , dopo l'esercizio dell'azione penale . la qualità di imputati ( art. 60 c.p.p. )
Osserva il collegio che la condotta dell'Amministrazione appare , anche in tal caso , ispirata a canoni di correttezza e buona fede . Infatti il potere discrezionale di sospensione cautelare del lavoratore concesso all'amministrazione è stato ancorato al concreto esercizio dell'azione penale ed alla riscontrata , pur dopo la richiesta di rinvio a giudizio , complessità di accertamento dei fatti che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.
La sospensione cautelare , come è noto , “ in quanto misura di autotutela cui l'amministrazione può ricorrere quando l'allontanamento del lavoratore sia funzionale all'esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati , è istituto che non ha natura propriamente disciplinare , in quanto solo strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare “ ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. ord.
29683 /2024 , che richiama in senso conforme Cass. 989/2024 ).
Ciò chiarito in ordine alla natura dell'istituto , ritiene il Collegio che i provvedimenti di sospensione cautelare oggetto del presente procedimento , presentino, contrariamente agli assunti sostanzialmente sovrapponibili degli appellanti , una motivazione legittima, congrua , ragionevole, sufficiente .
In tal senso i provvedimento fanno correttamente riferimento alla gravità dei reati contestati , commessi in occasione dell'attività pubblica esercitata.
Si tratta infatti dei numerosi reati contro la già in precedenza ricordati .
Si tratta di condotte delittuose per vicende diverse , non uniche ed isolate ( 18 i capi di imputazione ascritti a 6 i capi ascritti a 3 quelli CP_1 Parte_1 ascritti ad;
2 a per condotte diverse integranti la violazione Parte_3 Parte_2
dell'art. 353 c.p. , commesse a distanza di pochi mesi l'una dall'altra ) e che si inseriscono in una indagine che ha investito i vertici della scuola di ON.
La vicenda - per il numero dei soggetti coinvolti ( 38 ) , per il numero dei capi di imputazione ( 125 ) , per la qualità anche di vertice dei soggetti convolti , per l'ambito pubblico in cui sono state realizzate le condotte delittuose ipotizzate - ha avuto un clamore mediatico ( v. doc. 6,7,8 prodotti da parte appellata ).
In tale contesto , appare allora corretto il riferimento nei provvedimenti di sospensione alla finalità di preservare l'immagine interna ed esterna della pubblica amministrazione , di assicurare il sereno svolgimento dell'attività scolastica, così garantendo esigenze ritenute preminenti ricollegabili al buon andamento , nel complesso, dei pubblici uffici. Ritiene il Collegio che in tal senso non siano allora decisivi in senso contrario da un lato il trasferimento di n altro ambito territoriale e dall'altro l 'assunto di CP_1
di essere “ un mero docente di scuola primaria che , nel periodo per cui è Parte_2
causa , era stato distaccato a funzioni amministrative “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , gli appelli vanno rigettati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti , ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 112/2024 del Tribunale di ON;
condanna gli appellati al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 6650,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per gli appellanti i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 19 Giugno 2025
Il Presidente .
Giovanni Picciau