Art. 1. 1. All' articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".
Nota al titolo:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 , reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si veda in nota al titolo.
- Il testo dell' art. 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il seguente:
"5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.".
Nota al titolo:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 , reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si veda in nota al titolo.
- Il testo dell' art. 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il seguente:
"5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.".