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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3260 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Natale presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce alla via P.E. Stasi n. 7;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SU ER con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 rappresentava di Parte_1
aver ricevuto comunicazione datata 25.10.2023 con la quale l accoglieva CP_1
la sua domanda volta a ottenere la pensione d'invalidità civile inoltrata il
29.4.2022 con decorrenza dal mese successivo alla stessa, quindi, da maggio
2022 ma - ponendo in compensazione la somma spettante a tale titolo per gli arretrati (appunto da maggio 2022 a ottobre 2023 e segnatamente per l'importo complessivo di 12.779,59 €) con la somma indebitamente percepita in passato a titolo di assegno d'invalidità civile (segnatamente per il periodo da gennaio
2018 a ottobre 2021 per mancata comunicazione dei redditi a partire dall'anno
2017) - non le liquidava alcunchè. Sostenendo l'illegittimità di detta trattenuta per assenza di dolo (segnatamente - ammesso di non aver trasmesso la comunicazione dei redditi - sosteneva, però, che non sarebbe stata tenuta a tale adempimento avendo percepito in quel periodo soltanto l'assegno d'invalidità civile) nonché, in ogni caso, per il legittimo affidamento sulla spettanza di detta provvidenza ormai maturato a causa del lungo arco temporale (segnatamente da gennaio 2018 a ottobre 2021) in cui l senza CP_1
una tempestiva verifica (segnatamente di volta in volta, entro l'anno successivo) ha comunque continuato a erogarla, chiedeva che l' fosse CP_1
condannato a corrisponderle detti 12.779,59 € trattenuti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'obbligo per il titolare di provvidenze collegate al reddito di renderlo edotto di anno in anno circa la propria situazione reddituale (e anche in caso di mancata percezione di alcun reddito) per consentirgli di verificare in maniera continuativa il mancato sforamento dei limiti reddituali e l'impossibilità
d'invocare il legittimo affidamento essendosi l'intera situazione venutasi a creare per un inadempimento della sola ricorrente nonostante, tra l'altro,
plurimi inviti alla regolarizzazione. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a indicare.
In limine litis giova precisare che l'esame sarà incentrato sui vizi del provvedimento d'indebito fatti valere in sede di ricorso con irrilevanza di altre doglianze che pure la ricorrente sembra tratteggiare in qualche modo nelle note di trattazione scritta (segnatamente laddove sottolinea che l' non le CP_1 avrebbe mai comunicato le pur allegate sospensioni della prestazione con invito a comunicare i redditi percepiti provvedendo direttamente alla sua revoca).
Vero è che non vi sono termini specifici per far valere vizi dell'indebito ma ciò
non significa che detti vizi, una volta depositato il ricorso, possano poi essere fatti valere nel corso del processo senza decadenze. E ciò tanto più nel rito del lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale, il thema decidendum e il thema
probandum, senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine
litis, sin dall'inizio, cioè, della causa.
Né può ritenersi che si tratti d'una eccezione resa possibile soltanto dall'allegazione di parte resistente nella sua memoria difensiva in quanto l'eventuale diretta revoca della prestazione non preceduta dall'invito a porsi in regola con la comunicazione dei redditi entro sessanta giorni come invece imposto dall'art. 35, comma 10 bis, del Decreto Legge n. 207 del 2008 era una circostanza nell'eventualità ben conosciuta dalla ricorrente ancor prima della costituzione in giudizio di controparte e che quindi al più andava fatta valere in sede di ricorso introduttivo del giudizio. Tanto chiarito, giova ribadire anche qui che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che "Il regime dell'indebito
previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della
ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione
dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari
propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost., - un
principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...)
addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). In
ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano
applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito
assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza,
il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977
(secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a
favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la
sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo
la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge n. 173
del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui
"con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti
per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate
nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti,
con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v.
in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può
desumersi dal disposto del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità
tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede
alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali",
senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019
n. 26036).
In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è
ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall dopo il CP_1
momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza ormai unanime (Cass. civ., sez. lav.,
9 novembre 2018, n. 28771) il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
La questione relativa al dolo dell'accipiens è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini: l'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza CP_1
e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986);
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato
è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede,
non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito; principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993).
Tanto è vero che Io stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che,
quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996,
l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991
- secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto,
indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, deve dunque ritenersi,
tenuto conto della portata innovativa dell'art. 13, comma 1, L. n. 412/1991, che il titolare della prestazione previdenziale o assistenziale abbia un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla
misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente
competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c.. Va altresì aggiunto che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione,
prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente.
Ed allora, può effettivamente sostenersi che, se un soggetto che percepisce una pensione d'invalidità civile o - come nel caso di specie - l'assegno d'invalidità civile ed è in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali (modello 730 o modello Unico), non vi sia alcun dolo idoneo ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta.
Nella fattispecie in esame è pacifico la non abbia mai presentato Pt_1
all' il c.d. Modello Red (dichiarazione reddituale che il pensionato deve CP_1
annualmente presentare per informare l' circa i redditi posseduti oltre ai CP_1
trattamenti pensionistici percepiti dall' ). CP_2
Sostiene la ricorrente che tale trasmissione all non sarebbe dovuta, CP_1
spettando tale incombente solo a coloro che posseggano altri redditi oltre all'assegno mensile di assistenza: ella infatti non era titolare di altri redditi. Ma il punto è che, anche ad ammettere che la non fosse tenuta ad Pt_1
inviare all' tali comunicazioni, questa per sua stessa ammissione non ha CP_1
inviato all'Agenzia delle Entrate nessun modello 730.
Sostiene ancora la ricorrente che il provvedimento di recupero dell CP_1
sarebbe comunque illegittimo perché intervenuto dopo vari anni dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione e,
quindi, lesivo del principio di affidamento del beneficiario, anche alla luce della normativa di cui all'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
E invero, non avendo la per sua stessa ammissione presentato le Pt_1
dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017, pare evidente che l' non è CP_2
stato posto nella situazione di poter verificare i dati reddituali.
Va quindi applicato alla fattispecie in esame il principio sancito dalla giurisprudenza sopra citata (Cass. sentenza 15.10.2019 n. 26036 invocata dalla stessa appellante), in forza del quale l'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Pertanto, anche a voler ritenere applicabile tale normativa anche in campo assistenziale, nessuna decadenza nella fattispecie in esame si è verificata. Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per intero.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione a firma personale della ricorrente. E invero, il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica anche alle controversie sulla ripetizione dei ratei di assegno di invalidità civile,
poiché oggetto del giudizio non è solo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell , ma anche l'accertamento del diritto del prestatore a CP_1
trattenere i ratei stessi e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3260 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3260 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Natale presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce alla via P.E. Stasi n. 7;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SU ER con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 rappresentava di Parte_1
aver ricevuto comunicazione datata 25.10.2023 con la quale l accoglieva CP_1
la sua domanda volta a ottenere la pensione d'invalidità civile inoltrata il
29.4.2022 con decorrenza dal mese successivo alla stessa, quindi, da maggio
2022 ma - ponendo in compensazione la somma spettante a tale titolo per gli arretrati (appunto da maggio 2022 a ottobre 2023 e segnatamente per l'importo complessivo di 12.779,59 €) con la somma indebitamente percepita in passato a titolo di assegno d'invalidità civile (segnatamente per il periodo da gennaio
2018 a ottobre 2021 per mancata comunicazione dei redditi a partire dall'anno
2017) - non le liquidava alcunchè. Sostenendo l'illegittimità di detta trattenuta per assenza di dolo (segnatamente - ammesso di non aver trasmesso la comunicazione dei redditi - sosteneva, però, che non sarebbe stata tenuta a tale adempimento avendo percepito in quel periodo soltanto l'assegno d'invalidità civile) nonché, in ogni caso, per il legittimo affidamento sulla spettanza di detta provvidenza ormai maturato a causa del lungo arco temporale (segnatamente da gennaio 2018 a ottobre 2021) in cui l senza CP_1
una tempestiva verifica (segnatamente di volta in volta, entro l'anno successivo) ha comunque continuato a erogarla, chiedeva che l' fosse CP_1
condannato a corrisponderle detti 12.779,59 € trattenuti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'obbligo per il titolare di provvidenze collegate al reddito di renderlo edotto di anno in anno circa la propria situazione reddituale (e anche in caso di mancata percezione di alcun reddito) per consentirgli di verificare in maniera continuativa il mancato sforamento dei limiti reddituali e l'impossibilità
d'invocare il legittimo affidamento essendosi l'intera situazione venutasi a creare per un inadempimento della sola ricorrente nonostante, tra l'altro,
plurimi inviti alla regolarizzazione. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a indicare.
In limine litis giova precisare che l'esame sarà incentrato sui vizi del provvedimento d'indebito fatti valere in sede di ricorso con irrilevanza di altre doglianze che pure la ricorrente sembra tratteggiare in qualche modo nelle note di trattazione scritta (segnatamente laddove sottolinea che l' non le CP_1 avrebbe mai comunicato le pur allegate sospensioni della prestazione con invito a comunicare i redditi percepiti provvedendo direttamente alla sua revoca).
Vero è che non vi sono termini specifici per far valere vizi dell'indebito ma ciò
non significa che detti vizi, una volta depositato il ricorso, possano poi essere fatti valere nel corso del processo senza decadenze. E ciò tanto più nel rito del lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale, il thema decidendum e il thema
probandum, senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine
litis, sin dall'inizio, cioè, della causa.
Né può ritenersi che si tratti d'una eccezione resa possibile soltanto dall'allegazione di parte resistente nella sua memoria difensiva in quanto l'eventuale diretta revoca della prestazione non preceduta dall'invito a porsi in regola con la comunicazione dei redditi entro sessanta giorni come invece imposto dall'art. 35, comma 10 bis, del Decreto Legge n. 207 del 2008 era una circostanza nell'eventualità ben conosciuta dalla ricorrente ancor prima della costituzione in giudizio di controparte e che quindi al più andava fatta valere in sede di ricorso introduttivo del giudizio. Tanto chiarito, giova ribadire anche qui che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che "Il regime dell'indebito
previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della
ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione
dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari
propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost., - un
principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...)
addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). In
ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano
applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito
assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza,
il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977
(secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a
favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la
sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo
la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge n. 173
del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui
"con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti
per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate
nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti,
con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v.
in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può
desumersi dal disposto del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità
tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede
alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali",
senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019
n. 26036).
In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è
ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall dopo il CP_1
momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza ormai unanime (Cass. civ., sez. lav.,
9 novembre 2018, n. 28771) il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
La questione relativa al dolo dell'accipiens è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini: l'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza CP_1
e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986);
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato
è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede,
non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito; principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993).
Tanto è vero che Io stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che,
quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996,
l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991
- secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto,
indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, deve dunque ritenersi,
tenuto conto della portata innovativa dell'art. 13, comma 1, L. n. 412/1991, che il titolare della prestazione previdenziale o assistenziale abbia un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla
misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente
competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c.. Va altresì aggiunto che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione,
prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente.
Ed allora, può effettivamente sostenersi che, se un soggetto che percepisce una pensione d'invalidità civile o - come nel caso di specie - l'assegno d'invalidità civile ed è in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali (modello 730 o modello Unico), non vi sia alcun dolo idoneo ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta.
Nella fattispecie in esame è pacifico la non abbia mai presentato Pt_1
all' il c.d. Modello Red (dichiarazione reddituale che il pensionato deve CP_1
annualmente presentare per informare l' circa i redditi posseduti oltre ai CP_1
trattamenti pensionistici percepiti dall' ). CP_2
Sostiene la ricorrente che tale trasmissione all non sarebbe dovuta, CP_1
spettando tale incombente solo a coloro che posseggano altri redditi oltre all'assegno mensile di assistenza: ella infatti non era titolare di altri redditi. Ma il punto è che, anche ad ammettere che la non fosse tenuta ad Pt_1
inviare all' tali comunicazioni, questa per sua stessa ammissione non ha CP_1
inviato all'Agenzia delle Entrate nessun modello 730.
Sostiene ancora la ricorrente che il provvedimento di recupero dell CP_1
sarebbe comunque illegittimo perché intervenuto dopo vari anni dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione e,
quindi, lesivo del principio di affidamento del beneficiario, anche alla luce della normativa di cui all'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
E invero, non avendo la per sua stessa ammissione presentato le Pt_1
dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017, pare evidente che l' non è CP_2
stato posto nella situazione di poter verificare i dati reddituali.
Va quindi applicato alla fattispecie in esame il principio sancito dalla giurisprudenza sopra citata (Cass. sentenza 15.10.2019 n. 26036 invocata dalla stessa appellante), in forza del quale l'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Pertanto, anche a voler ritenere applicabile tale normativa anche in campo assistenziale, nessuna decadenza nella fattispecie in esame si è verificata. Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per intero.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione a firma personale della ricorrente. E invero, il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica anche alle controversie sulla ripetizione dei ratei di assegno di invalidità civile,
poiché oggetto del giudizio non è solo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell , ma anche l'accertamento del diritto del prestatore a CP_1
trattenere i ratei stessi e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3260 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
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2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente