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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1738/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1
MONTIROSSO MARIA ASSUNTA ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GRANDIZIO VALERIA resistente
Oggetto: annullamento del provvedimento di recupero indebito su pensione di CP_1
invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2019, gli eredi della sig.ra Pt_1 hanno impugnato il provvedimento dell' del 18 ottobre 2018, con
[...] CP_1 il quale l'Istituto ha disposto la restituzione della somma di euro 35.433,54, ritenuta indebitamente percepita dalla sig.ra a titolo di Parte_1
pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n.07016850) per il periodo dall'1 agosto 2006 al 31 gennaio 2009, a seguito della sua eliminazione per decesso.
1 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la somma richiesta si riferirebbe a un periodo (2006–2009) già oggetto di accertamento con la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale avrebbe accertato il diritto alla prestazione.
3. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 precisando che l'importo richiesto in restituzione riguarda in realtà un diverso arco temporale, ossia dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 2006. Tale indebita percezione sarebbe stata definitivamente accertata con sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato e depositata in data 2 dicembre 2008, con la quale è stata esclusa la spettanza della prestazione per il suddetto periodo.
In attuazione di tale pronuncia, l' ha comunicato agli eredi, con nota del 18 CP_2 ottobre 2018, l'obbligo di restituzione della somma pari a euro 45.433,54, sollecitato successivamente con ulteriore comunicazione del 2 aprile 2019.
4. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo da parte del Provinciale CP_3
in data 5 giugno 2019, gli odierni ricorrenti hanno adito l'Autorità CP_1
giudiziaria.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
6. Il ricorso non merita accoglimento.
7. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la somma oggetto della richiesta di ripetizione dell' riguarda il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 CP_1 luglio 2006, come indicato nelle comunicazioni inviate dall'Istituto alla ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che l' , nella propria costituzione in giudizio, ha CP_1
erroneamente fatto riferimento al diverso periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio
2006. In ogni caso, con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro depositata in data 2 dicembre 2008, divenuta definitiva, è stato accertato il difetto dei requisiti per il riconoscimento del trattamento di invalidità civile con riguardo all'intero arco temporale considerato. L' , in ossequio a tale giudicato, ha quindi CP_1
legittimamente attivato la procedura di recupero delle somme indebitamente erogate
2 8. Né risulta che i ricorrenti abbiano addotto circostanze tali da escludere la ripetibilità dell'indebito in base all'art. 13 della legge n. 412/1991, non essendo provata la buona fede né la non conoscibilità dell'indebito stesso.
9. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dagli eredi della sig.ra ogni contraria istanza disattesa, Parte_1
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1738/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1
MONTIROSSO MARIA ASSUNTA ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GRANDIZIO VALERIA resistente
Oggetto: annullamento del provvedimento di recupero indebito su pensione di CP_1
invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2019, gli eredi della sig.ra Pt_1 hanno impugnato il provvedimento dell' del 18 ottobre 2018, con
[...] CP_1 il quale l'Istituto ha disposto la restituzione della somma di euro 35.433,54, ritenuta indebitamente percepita dalla sig.ra a titolo di Parte_1
pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n.07016850) per il periodo dall'1 agosto 2006 al 31 gennaio 2009, a seguito della sua eliminazione per decesso.
1 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la somma richiesta si riferirebbe a un periodo (2006–2009) già oggetto di accertamento con la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale avrebbe accertato il diritto alla prestazione.
3. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 precisando che l'importo richiesto in restituzione riguarda in realtà un diverso arco temporale, ossia dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 2006. Tale indebita percezione sarebbe stata definitivamente accertata con sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato e depositata in data 2 dicembre 2008, con la quale è stata esclusa la spettanza della prestazione per il suddetto periodo.
In attuazione di tale pronuncia, l' ha comunicato agli eredi, con nota del 18 CP_2 ottobre 2018, l'obbligo di restituzione della somma pari a euro 45.433,54, sollecitato successivamente con ulteriore comunicazione del 2 aprile 2019.
4. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo da parte del Provinciale CP_3
in data 5 giugno 2019, gli odierni ricorrenti hanno adito l'Autorità CP_1
giudiziaria.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
6. Il ricorso non merita accoglimento.
7. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la somma oggetto della richiesta di ripetizione dell' riguarda il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 CP_1 luglio 2006, come indicato nelle comunicazioni inviate dall'Istituto alla ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che l' , nella propria costituzione in giudizio, ha CP_1
erroneamente fatto riferimento al diverso periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio
2006. In ogni caso, con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro depositata in data 2 dicembre 2008, divenuta definitiva, è stato accertato il difetto dei requisiti per il riconoscimento del trattamento di invalidità civile con riguardo all'intero arco temporale considerato. L' , in ossequio a tale giudicato, ha quindi CP_1
legittimamente attivato la procedura di recupero delle somme indebitamente erogate
2 8. Né risulta che i ricorrenti abbiano addotto circostanze tali da escludere la ripetibilità dell'indebito in base all'art. 13 della legge n. 412/1991, non essendo provata la buona fede né la non conoscibilità dell'indebito stesso.
9. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dagli eredi della sig.ra ogni contraria istanza disattesa, Parte_1
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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