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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
RS IS LA, TO
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1949/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D061B02233/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01118/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01119/2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01120/2022 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D061B02236/2022 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento riferiti agli anni dal 2016 al 2020 (notificati il 16.11.2022), l'Agenzia delle
Entrate -Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli, contestava al Ricorrente_1 l'indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti.
La contestazione scaturiva dalle indagini avviate dalla Procura di Milano e dalla perquisizione a carico di
Società_1 PA e del Ricorrente_1 e dalla verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai rapporti tra dette società ed, in particolare, in merito all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti riferite ai contratti di appalto e sub appalto dissimulanti contratti di somministrazione di manodopera stipulati tra Società_1 PA ed il Ricorrente_1
e nonché tra quest'ultimo e le società cooperative.
L'Ufficio aveva ricostruito il sistema fraudolento caratterizzato dalla presenza di soggetti giuridici (cooperative, consorzi o società di capitali) che disponevano di un'ingente forza lavoro e che fungevano da meri "serbatoi" di manodopera: dall'analisi della documentazione extracontabile era emerso che il Ricorrente_1
faceva capo ad un gruppo più ampio che offriva prestazioni di servizio a condizioni particolarmente vantaggiose, per poi affidare la realizzazione delle stesse a società/cooperative, costituite ad hoc e risultate società cartiera (caratterizzate da una mancanza di autonoma struttura operativa, da assenza di immobilizzazioni apprezzabili;
da costi di produzione determinati quasi esclusivamente dagli esborsi per il personale;
da una mancanza di autonomia economica, finanziaria e gestionale, in quanto parte di una struttura organizzativa gestita secondo un disegno e una regia operativa unica;
da una ingente forza lavoro;
da omessi versamenti del debito Iva risultante dalle dichiarazioni periodiche;
dalla presenza di compensazioni di imposte;
da sedi legali presso i medesimi studi di commercialisti;
dai medesimi rappresentanti legali;
dalla breve durata della vita di tali enti e transito del personale da una società all'altra).
L'Ufficio, con i citati avvisi di accertamento, contestava al Ricorrente_1:
- l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed indebita detrazione Iva (art. 19 DPR 633/1972) con riferimento alle fatture emesse dalle cooperative subappaltatrici nei confronti del Ricorrente_1;
- l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed Iva a debito (art. 21, comma 7, DPR 633/1972) con riferimento, invece, alle fatture emesse dal Ricorrente_1 a carico di Società_1
PA per le prestazioni fornite ed a carico delle cooperative, quali riaddebiti di costi.
Con un unico ricorso, il Ricorrente_1 impugnava detti atti impositivi premettendo che il procedimento penale a carico di Società_1 PA era stato archiviato, con provvedimento del 9.11.2022, in quanto la società:
- aveva provveduto alla stabilizzazione di 1200 lavoratori che in precedenza svolgevano le rispettive mansioni come prestatori d'opera alle dipendenze delle plurime cooperative sub-appaltatrici;
- aveva pagato integralmente l'imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, per il corrispondente illecito tributario (€ 37.608.561,00); - aveva attuato un'importante attività di implementazione del proprio modello organizzativo, anche per quanto attiene al monitoraggio degli adempimenti fiscali da parte dei fornitori.
Secondo il Ricorrente_1, l'accertata nullità del contratto di appalto concluso tra il Ricorrente_1 e Società_1 PA e l'avvenuto integrale pagamento da parte di quest'ultima dell'imposta illegittimamente detratta, aveva comportato anche l'estinzione dell'obbligazione tributaria a carico del Ricorrente_1 e che, diversamente opinando, vi sarebbe stata una duplicazione di imposta;
in ogni caso, l'assunzione e regolarizzazione, da parte di Società_1 PA, dei lavoratori forniti dal Ricorrente_1/cooperative, rappresentava una condotta riparatrice dei danni subiti dall'Erario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate evidenziava la solidità del proprio impianto accusatorio e l'infondatezza delle tesi difensive del Ricorrente_1 non essendoci alcuna duplicazione di imposta e/o di responsabilità solidale tra più soggetti “in quanto il recupero a tassazione dell'Iva a credito, indebitamente detratta dal Consorzio, deriva dall'utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dalle Cooperative”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso, condividendo integralmente le argomentazioni dell'Ufficio e condannava la società alla rifusione delle spese di lite (€. 10.000,00).
Il Ricorrente_1 proponeva appello ribadendo i motivi di primo grado e ritenendo sussistente un vizio di motivazione apparente della sentenza gravata, non avendo i primi giudici valutato le prove e le argomentazioni offerte dal ricorrente, nonché l'assenza di danno erariale. Riteneva irrilevante il giudicato penale (sentenza n° 16302/2022 Corte di Cassazione) riferito a Società_1 PA ed infine chiedeva la rideterminazione dell'importo delle spese di lite, non essendo stato specificato in sentenza, se fosse stata applicata la riduzione del 20% per costituzione dell'Ufficio tramite proprio funzionario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedeva il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
All'udienza del 13.8.2024 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza formulata dal Ricorrente_1, che veniva anche condannato alla rifusione delle spese (€. 2.000,00).
Con memoria difensiva il Ricorrente_1 insisteva nelle proprie tesi difensive e ribadiva che non fosse in discussione l'esistenza del sistema fraudolento, bensì la partecipazione dolosa e/o la consapevolezza dello stesso di farne parte, così respingendo l'eccezione dell'Ufficio secondo cui, solo in sede di gravame, l'appellante avrebbe contestato la natura fittizia delle fatture in violazione dell'art. 57 D. lgs n° 546/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Il primo motivo d'impugnazione da esaminare riguarda l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di primo grado: in particolare, secondo l'appellante, i giudici di primo grado avrebbero formulato una motivazione apparente, costituita da affermazioni “apodittiche ed inesplicate”, senza esaminare gli elementi peculiari della fattispecie, ragione per la quale risulterebbe impossibile procedere ad un vaglio sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dalla Corte ( pag. 14 e ss. atto di appello).
Il motivo non appare fondato.
Non sarà inutile ricordare che, per giurisprudenza costante, il vizio di carente/apparente motivazione della sentenza ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per la formazione del convincimento, tali da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del sottostante ragionamento del giudice (Cass. n° 283/2024; Cass. n°
25761/2024; Cass. n° 24199/2023; Cass. n° 16958/2023).
Nella sentenza impugnata è, invece, individuabile la ratio decidendi che è stata analiticamente sviluppata dal giudice di primo grado essendo riconoscibili le fonti di cognizione del proprio ragionamento e la ricostruzione in iure et in facto.
Invero, la Corte di primo grado ha compiutamente esaminato le tesi difensive svolte dal Ricorrente_1
non ritenendole idonee a contrastare le conclusioni dell'Ufficio che, invece, risultano basate su plurimi elementi, esaustivamente indicati in sentenza. Essa è, dunque, adeguatamente motivata e non può neppure ritenersi nulla per il solo fatto che i giudici di primo grado non abbiano fatto espresso riferimento ai documenti prodotti dal contribuente, posto che non significa che non li abbiano esaminati e considerati al fine della decisione. Infatti i primi giudici non erano tenuti a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente, dopo averli vagliati nel loro complesso, l'indicazione degli elementi sui quali hanno basato il proprio convincimento e l'iter logico-giuridico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti o le prove incompatibili con la decisione adottata.
Neppure è motivo di nullità la circostanza che la Corte abbia condiviso le difese dell'Ufficio: invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata” (sentenza n° 642/2015).
Anche sotto il profilo probatorio, la sentenza non appare carente di motivazione, avendo i giudici di prime cure esaminato dettagliatamente le prove versate in atti e rispettato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto del relativo onere tre le parti.
I giudici di primo grado si sono, infatti, soffermati sugli elementi probatori posti dall'Ufficio a fondamento delle contestazioni, ponendo in evidenza, sia l'esistenza di un sistema fraudolente, sia il ruolo in esso svolto dal
Consorzio appellante, l'assenza di buona fede da parte di quest'ultimo, nonché l'esistenza di fittizi contratti di appalto e subappalto che dissimulavano la somministrazione di manodopera a favore della committenza al fine di usufruire di vantaggi, non solo di natura fiscale.
I giudici di primo grado hanno altresì valutato le prove offerte e le argomentazioni formulate dalla ricorrente che, nella sostanza, erano finalizzate a dimostrare, non tanto la propria buona fede ed inconsapevolezza di essere parte di tale sistema illecito, quanto, come evidenziato nella sentenza censurata, l'eccepita estinzione di ogni pretesa erariale a seguito dell'avvenuta corresponsione da parte di Società_1
PA dell'imposta dovuta, interessi e sanzioni.
Le tesi difensive dell'appellante sono state espressamente disattese dalla Corte di primo grado la quale ha escluso, sia la presunta doppia imposizione, sia la liberazione del Ricorrente_1 a seguito della predetta condotta riparatrice di Società_1 PA (c.fr. sentenza pag. 6-7).
Nella sentenza gravata è stata inoltre data rilevanza alla diretta partecipazione del Ricorrente_1
al sistema fraudolento (“il sistema è stato realizzato sotto la regia di Nominativo_1, Presidente del Consorzio, che si è avvalso, a vari livelli, di prestanomi intestatari delle cooperative riferibili al Consorzio ricorrente, …, nonché di personale amministrativo alle dirette dipendenze del Consorzio, deputato alla gestione delle cooperative", pag. 6 sentenza) ed alla mancanza di buona fede (“la ricostruzione dei fatti porta ad escludere la buona fede del Consorzio ricorrente e ad affermare il suo ruolo di parte attiva nella realizzazione della frode fiscale” pag. 6).
In conclusione, le argomentazioni espresse dai giudici di prime cure, oltre che condivisibili per le ragioni che verranno esposte, appaiono anche motivate.
b) Non possono trovare accoglimento neppure gli ulteriori motivi di censura (avvenuta estinzione della pretesa tributaria e violazione dell'art. 67 D.p.r. n° 600/1973) perché anch'essi infondati.
L'Ufficio ha esaminato i rapporti intercorsi tra Società_1 PA, il Ricorrente_1 e le cooperative, i cui contratti di appalto e di subappalto sono stati ritenuti nulli perché simulati (come ammesso pacificamente dalla stessa appellante), recuperando a tassazione l'Iva a credito indebitamente detratta da quest'ultima, derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dalle cooperative;
è certo che, tale recupero a tassazione, nulla abbia a che vedere con quanto versato all'erario da Società_1 PA al fine di regolarizzare la relativa posizione fiscale, ossia l'Iva illegittimamente portata in detrazione con riferimento alle fatture emesse dal Ricorrente_1.
Si è, infatti, in presenza di due distinte ed illegittime condotte contestate al Ricorrente_1 che derivano da altrettanto indipendenti rapporti contrattuali:
- l'una, riguardante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente illegittima detrazione Iva di cui alle fatture ricevute dalle cooperative: in tale ipotesi, vige, come è noto, il divieto di detrazione dell'Iva, la cui deroga è prevista a condizione che il soggetto passivo fornisca la prova della propria buona fede o inconsapevolezza di essere parte del sistema fraudolento. Nel caso specifico, l'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato, con plurimi elementi di cui sopra si è detto, la fittizietà delle cooperative e la partecipazione attiva e consapevole del Ricorrente_1 che, oltre a gestire le varie cooperative, tratteneva rapporti diretti con Società_1 PA (per la descrizione puntuale e dettagliata di detto schema illecito si rinvia integralmente al PVC e alle motivazioni degli accertamenti); d'altra parte, l'appellante non ha dato dimostrazione della propria buona fede, o non consapevolezza di farne parte;
- l'altra, inerente l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: tale condotta si differenzia dalla prima, sia dal punto di vista soggettivo (Società_1 PA e Ricorrente_1), sia oggettivo (diverse le prestazioni contrattuali sottostanti), sia normativo, trovando applicazione l'art. 21, comma 7, D.p.r. n° 633/1972 e non l'art. 19.
Secondo il citato art. 21, comma 7, il soggetto che emette fattura è obbligato a versare l'Iva anche se l'operazione sottostante sia risultata inesistente, in ragione del principio di cartolarità del debito tributario.
Va da sé che, all'obbligo di pagamento dell'imposta risultante in fattura, si affianchi il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa solo se l'operazione sia esistente (principio di effettività - ex art. 19 D.p.r. n°
633/1972), con la conseguenza che la combinazione delle due disposizioni (art. 21 e 19) assicura la neutralità dell'imposta.
Sostenere, come pretende l'odierno appellante che l'avvenuto pagamento delle pendenze fiscali da parte di Società_1, avrebbe estinto anche quelle del Ricorrente_1 appare erroneo per le ragioni poco sopra esposte;
inoltre, ammesso e non concesso che tale tesi sia corretta (ciò che, invece, il Collegio ritiene di escludere), in ogni caso, non riguarderebbe l'annualità 2016, posto che l'avvenuta definizione effettuata da Società_1, con il pagamento del relativo carico tributario, comprendeva gli anni dal 2017 al 2020.
Tirando le fila di quanto fin ora argomentato, deve concludersi che non sussiste alcuna duplicazione d'imposta e l'operato dell'Ufficio appare del tutto legittimo, avendo assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'impianto fraudolento e la consapevolezza del Ricorrente_1 di esserne parte, a differenza di quest'ultimo che, invece, non ha provato la propria buona fede, nel senso che la frode fiscale non fosse conosciuta, né conoscibile con l'ordinaria diligenza.
Non fondato, infine, è il richiamo al principio del divieto di doppia imposizione di cui al citato art. 67, in quanto, in considerazione anche del tenore letterale della norma che vieta l'applicazione della stessa imposta “in dipendenza dello stesso presupposto”, per giurisprudenza costante “la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi” (Cass. n° 31634/2019 ed anche Cass. n° 27625/2018; Cass. n° 18917/2015).
c) Per quanto infine attiene le spese di lite determinate nel precedente grado di giudizio, la censura del
Ricorrente_1 non appare, ancora una volta, accoglibile.
I primi giudici hanno, invero, liquidato un importo estremamente contenuto (€. 10.000,00) se commisurato all'elevato valore della causa (superiore ad €. 47.000.000,00), ai parametri ministeriali e alla somma indicata dall'Ufficio nella propria nota spese (oltre €. 68.000,00). Si ritiene pertanto di confermare la predetta liquidazione stante il modesto importo quantificato in via equitativa dalla Corte di primo grado, da considerarsi al netto della riduzione del 20%.
Alla luce di quanto esposto la sentenza impugnata viene integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ricorrente_1. Le stesse sono liquidate considerando quale valore della causa l'importo di €. 47.000.000,00 ed applicando i parametri minimi per tutte le fasi, ridotti del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate, al netto della riduzione ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n° 546/1992, in €. 34.856,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS AR SA OM IO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
RS IS LA, TO
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1949/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D061B02233/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01118/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01119/2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06CE01120/2022 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D061B02236/2022 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento riferiti agli anni dal 2016 al 2020 (notificati il 16.11.2022), l'Agenzia delle
Entrate -Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli, contestava al Ricorrente_1 l'indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti.
La contestazione scaturiva dalle indagini avviate dalla Procura di Milano e dalla perquisizione a carico di
Società_1 PA e del Ricorrente_1 e dalla verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai rapporti tra dette società ed, in particolare, in merito all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti riferite ai contratti di appalto e sub appalto dissimulanti contratti di somministrazione di manodopera stipulati tra Società_1 PA ed il Ricorrente_1
e nonché tra quest'ultimo e le società cooperative.
L'Ufficio aveva ricostruito il sistema fraudolento caratterizzato dalla presenza di soggetti giuridici (cooperative, consorzi o società di capitali) che disponevano di un'ingente forza lavoro e che fungevano da meri "serbatoi" di manodopera: dall'analisi della documentazione extracontabile era emerso che il Ricorrente_1
faceva capo ad un gruppo più ampio che offriva prestazioni di servizio a condizioni particolarmente vantaggiose, per poi affidare la realizzazione delle stesse a società/cooperative, costituite ad hoc e risultate società cartiera (caratterizzate da una mancanza di autonoma struttura operativa, da assenza di immobilizzazioni apprezzabili;
da costi di produzione determinati quasi esclusivamente dagli esborsi per il personale;
da una mancanza di autonomia economica, finanziaria e gestionale, in quanto parte di una struttura organizzativa gestita secondo un disegno e una regia operativa unica;
da una ingente forza lavoro;
da omessi versamenti del debito Iva risultante dalle dichiarazioni periodiche;
dalla presenza di compensazioni di imposte;
da sedi legali presso i medesimi studi di commercialisti;
dai medesimi rappresentanti legali;
dalla breve durata della vita di tali enti e transito del personale da una società all'altra).
L'Ufficio, con i citati avvisi di accertamento, contestava al Ricorrente_1:
- l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed indebita detrazione Iva (art. 19 DPR 633/1972) con riferimento alle fatture emesse dalle cooperative subappaltatrici nei confronti del Ricorrente_1;
- l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed Iva a debito (art. 21, comma 7, DPR 633/1972) con riferimento, invece, alle fatture emesse dal Ricorrente_1 a carico di Società_1
PA per le prestazioni fornite ed a carico delle cooperative, quali riaddebiti di costi.
Con un unico ricorso, il Ricorrente_1 impugnava detti atti impositivi premettendo che il procedimento penale a carico di Società_1 PA era stato archiviato, con provvedimento del 9.11.2022, in quanto la società:
- aveva provveduto alla stabilizzazione di 1200 lavoratori che in precedenza svolgevano le rispettive mansioni come prestatori d'opera alle dipendenze delle plurime cooperative sub-appaltatrici;
- aveva pagato integralmente l'imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, per il corrispondente illecito tributario (€ 37.608.561,00); - aveva attuato un'importante attività di implementazione del proprio modello organizzativo, anche per quanto attiene al monitoraggio degli adempimenti fiscali da parte dei fornitori.
Secondo il Ricorrente_1, l'accertata nullità del contratto di appalto concluso tra il Ricorrente_1 e Società_1 PA e l'avvenuto integrale pagamento da parte di quest'ultima dell'imposta illegittimamente detratta, aveva comportato anche l'estinzione dell'obbligazione tributaria a carico del Ricorrente_1 e che, diversamente opinando, vi sarebbe stata una duplicazione di imposta;
in ogni caso, l'assunzione e regolarizzazione, da parte di Società_1 PA, dei lavoratori forniti dal Ricorrente_1/cooperative, rappresentava una condotta riparatrice dei danni subiti dall'Erario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate evidenziava la solidità del proprio impianto accusatorio e l'infondatezza delle tesi difensive del Ricorrente_1 non essendoci alcuna duplicazione di imposta e/o di responsabilità solidale tra più soggetti “in quanto il recupero a tassazione dell'Iva a credito, indebitamente detratta dal Consorzio, deriva dall'utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dalle Cooperative”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso, condividendo integralmente le argomentazioni dell'Ufficio e condannava la società alla rifusione delle spese di lite (€. 10.000,00).
Il Ricorrente_1 proponeva appello ribadendo i motivi di primo grado e ritenendo sussistente un vizio di motivazione apparente della sentenza gravata, non avendo i primi giudici valutato le prove e le argomentazioni offerte dal ricorrente, nonché l'assenza di danno erariale. Riteneva irrilevante il giudicato penale (sentenza n° 16302/2022 Corte di Cassazione) riferito a Società_1 PA ed infine chiedeva la rideterminazione dell'importo delle spese di lite, non essendo stato specificato in sentenza, se fosse stata applicata la riduzione del 20% per costituzione dell'Ufficio tramite proprio funzionario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedeva il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
All'udienza del 13.8.2024 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza formulata dal Ricorrente_1, che veniva anche condannato alla rifusione delle spese (€. 2.000,00).
Con memoria difensiva il Ricorrente_1 insisteva nelle proprie tesi difensive e ribadiva che non fosse in discussione l'esistenza del sistema fraudolento, bensì la partecipazione dolosa e/o la consapevolezza dello stesso di farne parte, così respingendo l'eccezione dell'Ufficio secondo cui, solo in sede di gravame, l'appellante avrebbe contestato la natura fittizia delle fatture in violazione dell'art. 57 D. lgs n° 546/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Il primo motivo d'impugnazione da esaminare riguarda l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di primo grado: in particolare, secondo l'appellante, i giudici di primo grado avrebbero formulato una motivazione apparente, costituita da affermazioni “apodittiche ed inesplicate”, senza esaminare gli elementi peculiari della fattispecie, ragione per la quale risulterebbe impossibile procedere ad un vaglio sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dalla Corte ( pag. 14 e ss. atto di appello).
Il motivo non appare fondato.
Non sarà inutile ricordare che, per giurisprudenza costante, il vizio di carente/apparente motivazione della sentenza ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per la formazione del convincimento, tali da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del sottostante ragionamento del giudice (Cass. n° 283/2024; Cass. n°
25761/2024; Cass. n° 24199/2023; Cass. n° 16958/2023).
Nella sentenza impugnata è, invece, individuabile la ratio decidendi che è stata analiticamente sviluppata dal giudice di primo grado essendo riconoscibili le fonti di cognizione del proprio ragionamento e la ricostruzione in iure et in facto.
Invero, la Corte di primo grado ha compiutamente esaminato le tesi difensive svolte dal Ricorrente_1
non ritenendole idonee a contrastare le conclusioni dell'Ufficio che, invece, risultano basate su plurimi elementi, esaustivamente indicati in sentenza. Essa è, dunque, adeguatamente motivata e non può neppure ritenersi nulla per il solo fatto che i giudici di primo grado non abbiano fatto espresso riferimento ai documenti prodotti dal contribuente, posto che non significa che non li abbiano esaminati e considerati al fine della decisione. Infatti i primi giudici non erano tenuti a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente, dopo averli vagliati nel loro complesso, l'indicazione degli elementi sui quali hanno basato il proprio convincimento e l'iter logico-giuridico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti o le prove incompatibili con la decisione adottata.
Neppure è motivo di nullità la circostanza che la Corte abbia condiviso le difese dell'Ufficio: invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata” (sentenza n° 642/2015).
Anche sotto il profilo probatorio, la sentenza non appare carente di motivazione, avendo i giudici di prime cure esaminato dettagliatamente le prove versate in atti e rispettato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto del relativo onere tre le parti.
I giudici di primo grado si sono, infatti, soffermati sugli elementi probatori posti dall'Ufficio a fondamento delle contestazioni, ponendo in evidenza, sia l'esistenza di un sistema fraudolente, sia il ruolo in esso svolto dal
Consorzio appellante, l'assenza di buona fede da parte di quest'ultimo, nonché l'esistenza di fittizi contratti di appalto e subappalto che dissimulavano la somministrazione di manodopera a favore della committenza al fine di usufruire di vantaggi, non solo di natura fiscale.
I giudici di primo grado hanno altresì valutato le prove offerte e le argomentazioni formulate dalla ricorrente che, nella sostanza, erano finalizzate a dimostrare, non tanto la propria buona fede ed inconsapevolezza di essere parte di tale sistema illecito, quanto, come evidenziato nella sentenza censurata, l'eccepita estinzione di ogni pretesa erariale a seguito dell'avvenuta corresponsione da parte di Società_1
PA dell'imposta dovuta, interessi e sanzioni.
Le tesi difensive dell'appellante sono state espressamente disattese dalla Corte di primo grado la quale ha escluso, sia la presunta doppia imposizione, sia la liberazione del Ricorrente_1 a seguito della predetta condotta riparatrice di Società_1 PA (c.fr. sentenza pag. 6-7).
Nella sentenza gravata è stata inoltre data rilevanza alla diretta partecipazione del Ricorrente_1
al sistema fraudolento (“il sistema è stato realizzato sotto la regia di Nominativo_1, Presidente del Consorzio, che si è avvalso, a vari livelli, di prestanomi intestatari delle cooperative riferibili al Consorzio ricorrente, …, nonché di personale amministrativo alle dirette dipendenze del Consorzio, deputato alla gestione delle cooperative", pag. 6 sentenza) ed alla mancanza di buona fede (“la ricostruzione dei fatti porta ad escludere la buona fede del Consorzio ricorrente e ad affermare il suo ruolo di parte attiva nella realizzazione della frode fiscale” pag. 6).
In conclusione, le argomentazioni espresse dai giudici di prime cure, oltre che condivisibili per le ragioni che verranno esposte, appaiono anche motivate.
b) Non possono trovare accoglimento neppure gli ulteriori motivi di censura (avvenuta estinzione della pretesa tributaria e violazione dell'art. 67 D.p.r. n° 600/1973) perché anch'essi infondati.
L'Ufficio ha esaminato i rapporti intercorsi tra Società_1 PA, il Ricorrente_1 e le cooperative, i cui contratti di appalto e di subappalto sono stati ritenuti nulli perché simulati (come ammesso pacificamente dalla stessa appellante), recuperando a tassazione l'Iva a credito indebitamente detratta da quest'ultima, derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dalle cooperative;
è certo che, tale recupero a tassazione, nulla abbia a che vedere con quanto versato all'erario da Società_1 PA al fine di regolarizzare la relativa posizione fiscale, ossia l'Iva illegittimamente portata in detrazione con riferimento alle fatture emesse dal Ricorrente_1.
Si è, infatti, in presenza di due distinte ed illegittime condotte contestate al Ricorrente_1 che derivano da altrettanto indipendenti rapporti contrattuali:
- l'una, riguardante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente illegittima detrazione Iva di cui alle fatture ricevute dalle cooperative: in tale ipotesi, vige, come è noto, il divieto di detrazione dell'Iva, la cui deroga è prevista a condizione che il soggetto passivo fornisca la prova della propria buona fede o inconsapevolezza di essere parte del sistema fraudolento. Nel caso specifico, l'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato, con plurimi elementi di cui sopra si è detto, la fittizietà delle cooperative e la partecipazione attiva e consapevole del Ricorrente_1 che, oltre a gestire le varie cooperative, tratteneva rapporti diretti con Società_1 PA (per la descrizione puntuale e dettagliata di detto schema illecito si rinvia integralmente al PVC e alle motivazioni degli accertamenti); d'altra parte, l'appellante non ha dato dimostrazione della propria buona fede, o non consapevolezza di farne parte;
- l'altra, inerente l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: tale condotta si differenzia dalla prima, sia dal punto di vista soggettivo (Società_1 PA e Ricorrente_1), sia oggettivo (diverse le prestazioni contrattuali sottostanti), sia normativo, trovando applicazione l'art. 21, comma 7, D.p.r. n° 633/1972 e non l'art. 19.
Secondo il citato art. 21, comma 7, il soggetto che emette fattura è obbligato a versare l'Iva anche se l'operazione sottostante sia risultata inesistente, in ragione del principio di cartolarità del debito tributario.
Va da sé che, all'obbligo di pagamento dell'imposta risultante in fattura, si affianchi il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa solo se l'operazione sia esistente (principio di effettività - ex art. 19 D.p.r. n°
633/1972), con la conseguenza che la combinazione delle due disposizioni (art. 21 e 19) assicura la neutralità dell'imposta.
Sostenere, come pretende l'odierno appellante che l'avvenuto pagamento delle pendenze fiscali da parte di Società_1, avrebbe estinto anche quelle del Ricorrente_1 appare erroneo per le ragioni poco sopra esposte;
inoltre, ammesso e non concesso che tale tesi sia corretta (ciò che, invece, il Collegio ritiene di escludere), in ogni caso, non riguarderebbe l'annualità 2016, posto che l'avvenuta definizione effettuata da Società_1, con il pagamento del relativo carico tributario, comprendeva gli anni dal 2017 al 2020.
Tirando le fila di quanto fin ora argomentato, deve concludersi che non sussiste alcuna duplicazione d'imposta e l'operato dell'Ufficio appare del tutto legittimo, avendo assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'impianto fraudolento e la consapevolezza del Ricorrente_1 di esserne parte, a differenza di quest'ultimo che, invece, non ha provato la propria buona fede, nel senso che la frode fiscale non fosse conosciuta, né conoscibile con l'ordinaria diligenza.
Non fondato, infine, è il richiamo al principio del divieto di doppia imposizione di cui al citato art. 67, in quanto, in considerazione anche del tenore letterale della norma che vieta l'applicazione della stessa imposta “in dipendenza dello stesso presupposto”, per giurisprudenza costante “la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi” (Cass. n° 31634/2019 ed anche Cass. n° 27625/2018; Cass. n° 18917/2015).
c) Per quanto infine attiene le spese di lite determinate nel precedente grado di giudizio, la censura del
Ricorrente_1 non appare, ancora una volta, accoglibile.
I primi giudici hanno, invero, liquidato un importo estremamente contenuto (€. 10.000,00) se commisurato all'elevato valore della causa (superiore ad €. 47.000.000,00), ai parametri ministeriali e alla somma indicata dall'Ufficio nella propria nota spese (oltre €. 68.000,00). Si ritiene pertanto di confermare la predetta liquidazione stante il modesto importo quantificato in via equitativa dalla Corte di primo grado, da considerarsi al netto della riduzione del 20%.
Alla luce di quanto esposto la sentenza impugnata viene integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ricorrente_1. Le stesse sono liquidate considerando quale valore della causa l'importo di €. 47.000.000,00 ed applicando i parametri minimi per tutte le fasi, ridotti del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate, al netto della riduzione ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n° 546/1992, in €. 34.856,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS AR SA OM IO