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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MAGISTRO MARIA CARMELA e FUSARO MAURO NICOLA VINCENZO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentate in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato MARGARI LEONARDO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente della società resistente, ha dedotto: - di essere stato assunto dalla società convenuta con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con decorrenza dal 23.4.2020 per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; - di essere stato assunto “in qualità di ausiliare – pulitore” e di essere stato addetto al Servizio Logistica-movimentazioni farmaci, svolgendo mansioni inerenti il trasporto dei farmaci e degli attrezzi dalla sala operatoria al reparto di sterilizzazione.; - che il predetto contratto era stato prorogato per quattro volte, l'ultima sino al 31.12.2021; - che solo in occasione della quarta proroga del 30/06/2021 era stata apposta una clausola (accettata dal lavoratore) secondo cui la proroga era prevista sino al 31.12.2021
“ovvero sino alla data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione da parte della committente , qualora la Pt_2 stessa dovesse essere prima del 31.12.2021”; - che con telegramma del 28.10.2021 la società gli aveva comunicato che “… nel rispetto della proroga di contratto da lei accettata essendo stata fissata la data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione della
, il rapporto di lavoro con la Sanitaservuice ASL BR s.r.l. si CP_1 conclude in data 31.10.2021. La invitiamo inoltre a consegnare gli indumenti e il budge entro e non oltre il 3.11.2021 all'attuale referente”;
- che le mansioni espletate dal ricorrente sino al 30.10.2021 erano state attribuite ad altro lavoratore che, sino a tale data, era stato assegnato al servizio Pulizia e Sanificazione, servizio al quale invece l'istante non era mai stato adibito;
- che l'apposizione del termine nonché la determinazione assunta da con nota del 28.10.2021 era CP_1 illegittima perché disancorata sia dalle ragioni che avevano determinato l'assunzione dell'istante sia dalle causali sottese alle proroghe, ad eccezione dell'ultima; - che la risoluzione del rapporto di lavoro era priva di giusta causa in quanto l'istante non era mai stata assegnata al servizio per il quale era intervenuta la revoca dell'affidamento, laddove invece il servizio logistica, alla data di risoluzione del contratto, era stato confermato per altri sei anni. Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1.accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di lavoro oggetto di causa e della relativa risoluzione intervenuta alla data del 31/10/2021, nonché delle clausole appositive dei termini e delle proroghe, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa che precede;
2. dichiarare la conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, oggetto di causa, in contratto a tempo indeterminato,
2 sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, con ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e riammissione in servizio dell'istante, assegnazione dei medesimi compiti e mansioni svolti alle dipendenze della resistente e contestuale erogazione di un'indennità risarcitoria da computarsi sulla base dei parametri fissati nell'art. 28, D.Lgs.vo n. 81/2015, da quantificare nella misura di 12 mensilità, assumendo a parametro di computo quelli indicati in atti;
il tutto, con decorrenza (come esposto ai capi 107 e ss. del ricorso): a. in via principale, dalla data di relativa insorgenza;
b. in via subordinata, dal 22/7/2020 (data della seconda proroga); c. in via gradata, dal 23/4/2021 (assunzione intervenuta con decorrenza dal 23/4/2020), ex artt. 19, comma 1 bis, D. Lgs.vo n. 81/2015 e 24, C.C.N.L. di categoria, stante la stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di legge;
d. da quell'altra data che verrà accertata di giustizia;
3. in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute non accoglibili le richieste di conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo accertamento della illegittimità del contratto a termine, delle clausole appositive dei termini e delle proroghe, nonché della intervenuta risoluzione, il lavoratore avrà diritto, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, al riconoscimento delle retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione 31/10/2021 e il 23/4/2022 (data in cui sarebbe spirato il periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, ex lege e ex contractu previsto);
4. in via ancor più gradata, ferme restando le declaratorie di cui al capo che precede, l'istante avrà diritto, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, quantomeno, alle retribuzioni maturate sino alla data del 31/12/2021, per risoluzione anticipata del contratto a termine, in assenza di una giusta causa e di un giustificato motivo;
5. in ogni caso, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, accertare e dichiarare che la resistente, nel CP_2 rapporto oggetto di causa, ha tenuto un comportamento illegittimo ed inadempiente, contrario agli obblighi di legge e di contratto, anche in palese violazione dei precetti di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare controparte al ristoro dei danni patrimoniali e non patiti dal ricorrente a causa ed in conseguenza di tanto, ivi incluso il danno da perdita di chance, con riconoscimento, in favore del medesimo, di un importo a titolo risarcitorio sulla base, anche in via analogica, dei criteri fissati dall'art. 28, D.Lgs.vo n. 81/2015; danni da quantificare, quindi, nella misura di 12 mensilità o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, del caso mediante una liquidazione in via equitativa
3 ex artt. 2056, 1223, 1226 e 1227, con ristoro - comunque ed in ogni caso
- del danno patrimoniale patito, pari a € 567,45, per ogni mensilità, dalla data di risoluzione del rapporto a quella di riammissione alle dipendenze di o per il periodo maggiore o minore che sarà CP_1 ritenuto di giustizia”. Costituitasi in giudizio la società resistente ha contestato gli avversi assunti eccependo l'inammissibilità della domanda di assunzione a tempo indeterminato - atteso che nell'ambito del reclutamento del personale delle società in house, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, era necessario l'esperimento di procedure concorsuali o selettive - e deducendo nel merito, in relazione alle mansioni asseritamente svolte l'applicabilità alla Società resistente del principio sancito dall'art. 52 del D.lgs 30-03-2001 n. 165 come modificato dall'art. 62, co. 1 del D.lgs 27- 10-2009 n. 150, in base al quale “l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”. La causa è stata discussa con il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in data odierna il Giudice ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
*** Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato previo accertamento dell'illegittimità del contratto a termine. Ebbene, è incontestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta, con la qualifica di AUSILIARIO PULITORE posizione A del ccnl case di cura private personale non medico, in virtù di quattro contratti a termine dal 23.4.2020 al 31.10.2021. E' altresì incontestato che la società resistente sia una società a partecipazione pubblica (in house), rientrando nel novero delle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo”, alle quali si applica l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica. Con riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 19 del predetto decreto richiama al comma 1 le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi, facendo salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che impongono alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei
4 principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo altresì espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento. Pertanto, dal rinvio ai principi di cui all'art. 35 comma 3 TUPI, al pari di quanto già previsto dall'art. 18 dl 112/2008, consegue che non può trovare accoglimento la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del contratto di lavoro oggetto di causa e la conversione dello stesso in tempo indeterminato. Invero, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza 28921/2020 in fattispecie analoga alla presente “in tema di società partecipate, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017); nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza da Cass. n. 3621/2018 e Cass. n. 3662/19, intervenuta in materia di società "in house", è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1, estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare "con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità", prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che "le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5; la violazione di tali disposizioni, di
5 carattere imperativo, comporta che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive, richiamate nel comma 2, impedisce la conversione dei rapporti dedotti in giudizio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 21378/18)” (vedasi da ultimo, Cass., sez. lav., n. 1244/24). Alla luce di tali principi, deve essere esclusa la possibilità di conversione del contratto di lavoro del ricorrente non assumendo alcun rilievo giuridico la circostanza che in altre ipotesi enti che svolgevano le medesime attività sul piano regionale (Sanitaservice Taranto) avessero in via conciliativa assunto a tempo indeterminato altri operatori a tempo determinato, trattandosi di situazioni giuridiche non sovrapponibili inerenti soggetti giuridici distinti da quelli oggetto della presente causa. In merito alle domande di natura risarcitoria formulate da parte ricorrente, occorre valutare la fondatezza della asserita illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto nell'aprile 2020, delle relative proroghe e della risoluzione ante tempus dello stesso Il contratto a tempo determinato, per 36 ore settimanali e avente decorrenza iniziale di 3 mesi, dal 23.4.2020, stipulato per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria che determinano la necessità di nuova forza lavoro per i servizi di ausiliariato/pulitore”, prevedeva che “il lavoratore è assunto in qualità di Ausiliario – Pulitore ..con assegnazione delle mansioni che rientrano nella posizione A, da intendersi come comprensive della mansioni connesse ed equivalenti con inquadramento deli livello A del CCNL Case di Cure Private-Personale non medico” e che “il lavoratore è assegnato al Presidio Ospedaliero Perrino di Brindisi con mansioni inerenti il servizio di Ausiliariato o Pulimento a seconda delle necessità aziendali”. Nelle successive proroghe veniva specificato che “… il rapporto di lavoro proseguirà alla scadenza senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione delle proprie caratteristiche qualitativo-quantitative per ciascuno degli istituti legali e contrattuali applicati”. Con riferimento alle mansioni concretamente svolte, parte ricorrente ha allegato di essersi occupato di “riordino dispositivi sanitari e farmaci;
attività di rifornimento del Reparto, con invio degli ordini necessari all'approvvigionamento; smistamento e ritiro esami, documenti e farmaci;
attività di supporto al personale medico e non, durante il ricovero dei degenti.”, rappresentando quindi di essere stato sin dall'origine del rapporto assegnato al servizio logistica- movimentazione farmaci e mai al servizio di pulizia. Anche nel contratto di assunzione a tempo determinato stipulato in data 22.4.2020 all'art 3 veniva precisato che “il lavoratore è assegnato al
6 Presidio Ospedaliero Perrino di Brindisi con mansioni inerenti il servizio di Ausiliariato o Pulimento a seconda delle necessità aziendali.” Nelle successive proroghe veniva indicato “… il rapporto di lavoro proseguirà alla scadenza senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione delle proprie caratteristiche qualitativo-quantitative per ciascuno degli istituti legali e contrattuali applicati”. Di conseguenza, rilevato che il ricorrente era stato assunto per espletare le attività o di ausiliariato o di pulitore e che è pacifico che lo stesso avesse svolto sempre le stesse mansioni, emerge che il lavoratore, di fatto, avesse svolto le proprie mansioni nell'ambito del servizio di ausiliariato. Invero parte resistente non ha contestato tali circostanze di fatto, limitandosi a rilevare come le stesse non determinino “in alcun modo l'unicità l'esclusività della mansione… Il ricorrente, al pari di tutti gli operatori assunti in Categoria A, sono sempre rimasti AUSILIARI- PULITORI”, soggiungendo che “l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”. Ciò posto, è pacifico che tra i servizi affidati in house dall'
[...] alla società resistente vi fosse quello di “ausiliariato e logistica”, CP_3 quello di “logistica integrata”, quello di “fornitura prodotti uso igienico sanitario” e fino al 31.10.2021 anche quello di “pulizia e sanificazione”. Tale ultimo servizio, era stato affidato alla società convenuta per 6 anni a decorrere dall'1.10.2014, in attuazione della delibera d.G.R. n. 2271 del 2013 e della delibera n. 1487/2014, con la quale era stata CP_1 prevista l'internalizzazione del servizio e la successiva assunzione a tempo indeterminato e alle dipendenze della convenuta dei lavoratori della ditta cui era stato originariamente esternalizzato il suddetto servizio. Il processo di internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione venne poi annullato in esecuzione della pronuncia n. 2291 del 2015 con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato l'illegittimità delle suindicate delibere. Da qui, il procedimento di esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione e la conseguente revoca dell'affidamento dello stesso a far data dal mese di ottobre 2021, con ricollocazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato adibiti al servizio Pulizia in altri servizi di medesimo livello (ausiliariato, logistica etc). In tale prospettiva, in data 24.3.2021 avviava una CP_1 procedura di raccolta di manifestazioni di interesse riservata ai dipendenti del servizio pulimento assunti a tempo indeterminato da almeno 12 mesi (nell'ambito del processo di internalizzazione del servizio di pulizie) per l'assegnazione presso attività di ausiliariato-supporto logistico, portierato, piccola manutenzione, facchinaggio, e disinfezione e decontaminazione.
7 Tale essendo l'incontestato dispiegarsi degli eventi, occorre evidenziare che, a fronte della sottoscrizione del contratto nell'aprile del 2020 per lo svolgimento di attività di “ausiliario-pulitore” e delle proroghe succedutesi sino a giugno 2021, solo in occasione della quarta proroga, disposta sempre per “esigenze tecnico-aziendali, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, veniva apposta la clausola concernente il termine finale del contratto ovvero “sino alla data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione da parte della committente , qualora la Pt_2 stessa dovesse essere prima del 31.12.2021”. Il contratto di lavoro a termine del ricorrente si risolveva dunque in data 31.10.2021 a causa dell'intervenuta revoca dell'affidamento del servizio di pulizie. Ebbene, come osservato in maniera condivisibile dal Tribunale di Brindisi nelle sentenze in atti - motivazione che può richiamarsi in questa sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc - “dall'esame del materiale istruttorio offerto così come innanzi ricostruito emerge come
attraverso la stipula del contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato sottoscritto ad aprile 2020, avesse programmato la copertura dei Servizi Ausiliarato e Pulizia ben sapendo che l'affidamento del servizio di pulizia, prossimo alla scadenza, doveva esser esternalizzato, mentre il servizio di Ausiliariato le sarebbe stato confermato con affidamento in house per altri 6 anni (fatto non contestato). Pertanto appare illegittima la risoluzione del rapporto a termine della lavoratrice in ragione della <> del Servizio di pulizie, specie laddove si consideri il contenuto delle ragioni che avevano determinato l'assunzione, le causali sottese alle proroghe dei contratti in questione e le mansioni effettivamente svolte dalla stessa, che non avevano alcun collegamento con tale servizio. A conferma di tanto sovviene, poi, il fatto incontestato che “nel corso dell'incontro del 17/12/2021, la resistente dichiarava la necessità di procedere al reclutamento di personale al fine di colmare la carenza di operatori inquadrati nei profili A e B, del C.C.N.L. di categoria, rispetto a quanto programmato nel business plan approvato con la delibera di luglio;
… - quindi - confermava la necessità di reclutare nuovo personale, altresì confermando una carenza di organico rispetto al piano di fabbisogno del personale approvato con la delibera del luglio 2021….in data 13/1/2022, ha pubblicato il seguente avviso (All.to 17):
“Al fine di rispettare quanto previsto dal business plan adottato con Con delibera numero 1949 del 20/07/2021, la Società comunica che darà corso al reclutamento del personale degli operatori cat. A- Ausiliari nel rispetto dell'art. 24 del dlgs 81/2015 (diritto di precedenza) con assunzione part-time di 18 ore settimanali. Pertanto, si invitano tutti gli
8 interessati a presentare, se non già fatto, entro e non oltre la data di lunedì 17 gennaio p.v. la propria disponibilità all'assunzione via pec…”. E' evidente, quindi, che già all'atto della stipula della prima proroga, l'incremento delle attività non poteva di certo dirsi correlato a esigenze aziendali 'transitorie' essendo stato oggetto di programmazione, per i successivi sei anni. Non solo. Anche dopo la risoluzione del contratto la resistente manifestava la necessità di assumere personale da adibire all'attività di ausiliariato”. Ne consegue che, la proroga dei contratti e la successiva risoluzione anticipata erano state predisposte dalla resistente in violazione delle regole di buona fede e correttezza. Alla luce di quanto esposto, essendo illegittima la risoluzione anticipata del contratto, parte ricorrente ha diritto a titolo di risarcimento (per carenza di giusta causa del recesso anticipato) alle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato fino alla scadenza del contratto al 31.12.2021. Non è di contro condivisibile la tesi della resistente secondo cui allo stesso sarebbero spettate le retribuzioni fino ad aprile 2022 (data fino alla quale sarebbe potuto essere prorogato il contratto), in assenza di prova dell'esistenza di successive assunzioni a tempo determinato nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine, occorre rilevare che secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte:
“in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), talché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass., Sez. U, n. 5072/2016, cit.). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, accertata la sussistenza dell'illegittimità della reiterazione del contratto, parte ricorrente avrà diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del tfr, tenuto conto della durata complessiva del rapporto (complessivamente non superiore ai limiti di legge) e della circostanza che il ricorrente all'esito della risoluzione del
9 rapporto di lavoro con la resistente aveva trovato occupazione presso la società affidataria del contratto di pulizia a condizioni deteriori. Di contro non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno rivendicato per perdita di chance, non trattandosi di un maggior pregiudizio sofferto a causa dell'illegittima reiterazione del contratto ed essendo stato tale tipo di pregiudizio già liquidato in via forfettaria come innanzi precisato. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso merita parziale accoglimento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore del decisum (desumibile dall'importo risultate dal prospetto paga in atti) e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 14/04/2022 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per effetto dichiara l'illegittimità della reiterazione del contratto a termine impugnato;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
- dichiara illegittima la risoluzione del contratto, disposta con nota del 28.10.2021 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto il ricorrente avrebbe percepito, a titolo di retribuzione, sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge. Brindisi, 22/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MAGISTRO MARIA CARMELA e FUSARO MAURO NICOLA VINCENZO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentate in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato MARGARI LEONARDO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente della società resistente, ha dedotto: - di essere stato assunto dalla società convenuta con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con decorrenza dal 23.4.2020 per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; - di essere stato assunto “in qualità di ausiliare – pulitore” e di essere stato addetto al Servizio Logistica-movimentazioni farmaci, svolgendo mansioni inerenti il trasporto dei farmaci e degli attrezzi dalla sala operatoria al reparto di sterilizzazione.; - che il predetto contratto era stato prorogato per quattro volte, l'ultima sino al 31.12.2021; - che solo in occasione della quarta proroga del 30/06/2021 era stata apposta una clausola (accettata dal lavoratore) secondo cui la proroga era prevista sino al 31.12.2021
“ovvero sino alla data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione da parte della committente , qualora la Pt_2 stessa dovesse essere prima del 31.12.2021”; - che con telegramma del 28.10.2021 la società gli aveva comunicato che “… nel rispetto della proroga di contratto da lei accettata essendo stata fissata la data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione della
, il rapporto di lavoro con la Sanitaservuice ASL BR s.r.l. si CP_1 conclude in data 31.10.2021. La invitiamo inoltre a consegnare gli indumenti e il budge entro e non oltre il 3.11.2021 all'attuale referente”;
- che le mansioni espletate dal ricorrente sino al 30.10.2021 erano state attribuite ad altro lavoratore che, sino a tale data, era stato assegnato al servizio Pulizia e Sanificazione, servizio al quale invece l'istante non era mai stato adibito;
- che l'apposizione del termine nonché la determinazione assunta da con nota del 28.10.2021 era CP_1 illegittima perché disancorata sia dalle ragioni che avevano determinato l'assunzione dell'istante sia dalle causali sottese alle proroghe, ad eccezione dell'ultima; - che la risoluzione del rapporto di lavoro era priva di giusta causa in quanto l'istante non era mai stata assegnata al servizio per il quale era intervenuta la revoca dell'affidamento, laddove invece il servizio logistica, alla data di risoluzione del contratto, era stato confermato per altri sei anni. Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1.accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di lavoro oggetto di causa e della relativa risoluzione intervenuta alla data del 31/10/2021, nonché delle clausole appositive dei termini e delle proroghe, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa che precede;
2. dichiarare la conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, oggetto di causa, in contratto a tempo indeterminato,
2 sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, con ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e riammissione in servizio dell'istante, assegnazione dei medesimi compiti e mansioni svolti alle dipendenze della resistente e contestuale erogazione di un'indennità risarcitoria da computarsi sulla base dei parametri fissati nell'art. 28, D.Lgs.vo n. 81/2015, da quantificare nella misura di 12 mensilità, assumendo a parametro di computo quelli indicati in atti;
il tutto, con decorrenza (come esposto ai capi 107 e ss. del ricorso): a. in via principale, dalla data di relativa insorgenza;
b. in via subordinata, dal 22/7/2020 (data della seconda proroga); c. in via gradata, dal 23/4/2021 (assunzione intervenuta con decorrenza dal 23/4/2020), ex artt. 19, comma 1 bis, D. Lgs.vo n. 81/2015 e 24, C.C.N.L. di categoria, stante la stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di legge;
d. da quell'altra data che verrà accertata di giustizia;
3. in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute non accoglibili le richieste di conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo accertamento della illegittimità del contratto a termine, delle clausole appositive dei termini e delle proroghe, nonché della intervenuta risoluzione, il lavoratore avrà diritto, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, al riconoscimento delle retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione 31/10/2021 e il 23/4/2022 (data in cui sarebbe spirato il periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, ex lege e ex contractu previsto);
4. in via ancor più gradata, ferme restando le declaratorie di cui al capo che precede, l'istante avrà diritto, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, quantomeno, alle retribuzioni maturate sino alla data del 31/12/2021, per risoluzione anticipata del contratto a termine, in assenza di una giusta causa e di un giustificato motivo;
5. in ogni caso, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto esposte in atti, accertare e dichiarare che la resistente, nel CP_2 rapporto oggetto di causa, ha tenuto un comportamento illegittimo ed inadempiente, contrario agli obblighi di legge e di contratto, anche in palese violazione dei precetti di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare controparte al ristoro dei danni patrimoniali e non patiti dal ricorrente a causa ed in conseguenza di tanto, ivi incluso il danno da perdita di chance, con riconoscimento, in favore del medesimo, di un importo a titolo risarcitorio sulla base, anche in via analogica, dei criteri fissati dall'art. 28, D.Lgs.vo n. 81/2015; danni da quantificare, quindi, nella misura di 12 mensilità o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, del caso mediante una liquidazione in via equitativa
3 ex artt. 2056, 1223, 1226 e 1227, con ristoro - comunque ed in ogni caso
- del danno patrimoniale patito, pari a € 567,45, per ogni mensilità, dalla data di risoluzione del rapporto a quella di riammissione alle dipendenze di o per il periodo maggiore o minore che sarà CP_1 ritenuto di giustizia”. Costituitasi in giudizio la società resistente ha contestato gli avversi assunti eccependo l'inammissibilità della domanda di assunzione a tempo indeterminato - atteso che nell'ambito del reclutamento del personale delle società in house, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, era necessario l'esperimento di procedure concorsuali o selettive - e deducendo nel merito, in relazione alle mansioni asseritamente svolte l'applicabilità alla Società resistente del principio sancito dall'art. 52 del D.lgs 30-03-2001 n. 165 come modificato dall'art. 62, co. 1 del D.lgs 27- 10-2009 n. 150, in base al quale “l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”. La causa è stata discussa con il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in data odierna il Giudice ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
*** Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato previo accertamento dell'illegittimità del contratto a termine. Ebbene, è incontestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta, con la qualifica di AUSILIARIO PULITORE posizione A del ccnl case di cura private personale non medico, in virtù di quattro contratti a termine dal 23.4.2020 al 31.10.2021. E' altresì incontestato che la società resistente sia una società a partecipazione pubblica (in house), rientrando nel novero delle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo”, alle quali si applica l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica. Con riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 19 del predetto decreto richiama al comma 1 le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi, facendo salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che impongono alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei
4 principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo altresì espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento. Pertanto, dal rinvio ai principi di cui all'art. 35 comma 3 TUPI, al pari di quanto già previsto dall'art. 18 dl 112/2008, consegue che non può trovare accoglimento la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del contratto di lavoro oggetto di causa e la conversione dello stesso in tempo indeterminato. Invero, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza 28921/2020 in fattispecie analoga alla presente “in tema di società partecipate, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017); nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza da Cass. n. 3621/2018 e Cass. n. 3662/19, intervenuta in materia di società "in house", è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1, estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare "con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità", prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che "le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5; la violazione di tali disposizioni, di
5 carattere imperativo, comporta che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive, richiamate nel comma 2, impedisce la conversione dei rapporti dedotti in giudizio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 21378/18)” (vedasi da ultimo, Cass., sez. lav., n. 1244/24). Alla luce di tali principi, deve essere esclusa la possibilità di conversione del contratto di lavoro del ricorrente non assumendo alcun rilievo giuridico la circostanza che in altre ipotesi enti che svolgevano le medesime attività sul piano regionale (Sanitaservice Taranto) avessero in via conciliativa assunto a tempo indeterminato altri operatori a tempo determinato, trattandosi di situazioni giuridiche non sovrapponibili inerenti soggetti giuridici distinti da quelli oggetto della presente causa. In merito alle domande di natura risarcitoria formulate da parte ricorrente, occorre valutare la fondatezza della asserita illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto nell'aprile 2020, delle relative proroghe e della risoluzione ante tempus dello stesso Il contratto a tempo determinato, per 36 ore settimanali e avente decorrenza iniziale di 3 mesi, dal 23.4.2020, stipulato per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria che determinano la necessità di nuova forza lavoro per i servizi di ausiliariato/pulitore”, prevedeva che “il lavoratore è assunto in qualità di Ausiliario – Pulitore ..con assegnazione delle mansioni che rientrano nella posizione A, da intendersi come comprensive della mansioni connesse ed equivalenti con inquadramento deli livello A del CCNL Case di Cure Private-Personale non medico” e che “il lavoratore è assegnato al Presidio Ospedaliero Perrino di Brindisi con mansioni inerenti il servizio di Ausiliariato o Pulimento a seconda delle necessità aziendali”. Nelle successive proroghe veniva specificato che “… il rapporto di lavoro proseguirà alla scadenza senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione delle proprie caratteristiche qualitativo-quantitative per ciascuno degli istituti legali e contrattuali applicati”. Con riferimento alle mansioni concretamente svolte, parte ricorrente ha allegato di essersi occupato di “riordino dispositivi sanitari e farmaci;
attività di rifornimento del Reparto, con invio degli ordini necessari all'approvvigionamento; smistamento e ritiro esami, documenti e farmaci;
attività di supporto al personale medico e non, durante il ricovero dei degenti.”, rappresentando quindi di essere stato sin dall'origine del rapporto assegnato al servizio logistica- movimentazione farmaci e mai al servizio di pulizia. Anche nel contratto di assunzione a tempo determinato stipulato in data 22.4.2020 all'art 3 veniva precisato che “il lavoratore è assegnato al
6 Presidio Ospedaliero Perrino di Brindisi con mansioni inerenti il servizio di Ausiliariato o Pulimento a seconda delle necessità aziendali.” Nelle successive proroghe veniva indicato “… il rapporto di lavoro proseguirà alla scadenza senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione delle proprie caratteristiche qualitativo-quantitative per ciascuno degli istituti legali e contrattuali applicati”. Di conseguenza, rilevato che il ricorrente era stato assunto per espletare le attività o di ausiliariato o di pulitore e che è pacifico che lo stesso avesse svolto sempre le stesse mansioni, emerge che il lavoratore, di fatto, avesse svolto le proprie mansioni nell'ambito del servizio di ausiliariato. Invero parte resistente non ha contestato tali circostanze di fatto, limitandosi a rilevare come le stesse non determinino “in alcun modo l'unicità l'esclusività della mansione… Il ricorrente, al pari di tutti gli operatori assunti in Categoria A, sono sempre rimasti AUSILIARI- PULITORI”, soggiungendo che “l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”. Ciò posto, è pacifico che tra i servizi affidati in house dall'
[...] alla società resistente vi fosse quello di “ausiliariato e logistica”, CP_3 quello di “logistica integrata”, quello di “fornitura prodotti uso igienico sanitario” e fino al 31.10.2021 anche quello di “pulizia e sanificazione”. Tale ultimo servizio, era stato affidato alla società convenuta per 6 anni a decorrere dall'1.10.2014, in attuazione della delibera d.G.R. n. 2271 del 2013 e della delibera n. 1487/2014, con la quale era stata CP_1 prevista l'internalizzazione del servizio e la successiva assunzione a tempo indeterminato e alle dipendenze della convenuta dei lavoratori della ditta cui era stato originariamente esternalizzato il suddetto servizio. Il processo di internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione venne poi annullato in esecuzione della pronuncia n. 2291 del 2015 con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato l'illegittimità delle suindicate delibere. Da qui, il procedimento di esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione e la conseguente revoca dell'affidamento dello stesso a far data dal mese di ottobre 2021, con ricollocazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato adibiti al servizio Pulizia in altri servizi di medesimo livello (ausiliariato, logistica etc). In tale prospettiva, in data 24.3.2021 avviava una CP_1 procedura di raccolta di manifestazioni di interesse riservata ai dipendenti del servizio pulimento assunti a tempo indeterminato da almeno 12 mesi (nell'ambito del processo di internalizzazione del servizio di pulizie) per l'assegnazione presso attività di ausiliariato-supporto logistico, portierato, piccola manutenzione, facchinaggio, e disinfezione e decontaminazione.
7 Tale essendo l'incontestato dispiegarsi degli eventi, occorre evidenziare che, a fronte della sottoscrizione del contratto nell'aprile del 2020 per lo svolgimento di attività di “ausiliario-pulitore” e delle proroghe succedutesi sino a giugno 2021, solo in occasione della quarta proroga, disposta sempre per “esigenze tecnico-aziendali, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, veniva apposta la clausola concernente il termine finale del contratto ovvero “sino alla data di revoca dell'affidamento del servizio di pulimento e sanificazione da parte della committente , qualora la Pt_2 stessa dovesse essere prima del 31.12.2021”. Il contratto di lavoro a termine del ricorrente si risolveva dunque in data 31.10.2021 a causa dell'intervenuta revoca dell'affidamento del servizio di pulizie. Ebbene, come osservato in maniera condivisibile dal Tribunale di Brindisi nelle sentenze in atti - motivazione che può richiamarsi in questa sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc - “dall'esame del materiale istruttorio offerto così come innanzi ricostruito emerge come
attraverso la stipula del contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato sottoscritto ad aprile 2020, avesse programmato la copertura dei Servizi Ausiliarato e Pulizia ben sapendo che l'affidamento del servizio di pulizia, prossimo alla scadenza, doveva esser esternalizzato, mentre il servizio di Ausiliariato le sarebbe stato confermato con affidamento in house per altri 6 anni (fatto non contestato). Pertanto appare illegittima la risoluzione del rapporto a termine della lavoratrice in ragione della <
… - quindi - confermava la necessità di reclutare nuovo personale, altresì confermando una carenza di organico rispetto al piano di fabbisogno del personale approvato con la delibera del luglio 2021….in data 13/1/2022, ha pubblicato il seguente avviso (All.to 17):
“Al fine di rispettare quanto previsto dal business plan adottato con Con delibera numero 1949 del 20/07/2021, la Società comunica che darà corso al reclutamento del personale degli operatori cat. A- Ausiliari nel rispetto dell'art. 24 del dlgs 81/2015 (diritto di precedenza) con assunzione part-time di 18 ore settimanali. Pertanto, si invitano tutti gli
8 interessati a presentare, se non già fatto, entro e non oltre la data di lunedì 17 gennaio p.v. la propria disponibilità all'assunzione via pec…”. E' evidente, quindi, che già all'atto della stipula della prima proroga, l'incremento delle attività non poteva di certo dirsi correlato a esigenze aziendali 'transitorie' essendo stato oggetto di programmazione, per i successivi sei anni. Non solo. Anche dopo la risoluzione del contratto la resistente manifestava la necessità di assumere personale da adibire all'attività di ausiliariato”. Ne consegue che, la proroga dei contratti e la successiva risoluzione anticipata erano state predisposte dalla resistente in violazione delle regole di buona fede e correttezza. Alla luce di quanto esposto, essendo illegittima la risoluzione anticipata del contratto, parte ricorrente ha diritto a titolo di risarcimento (per carenza di giusta causa del recesso anticipato) alle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato fino alla scadenza del contratto al 31.12.2021. Non è di contro condivisibile la tesi della resistente secondo cui allo stesso sarebbero spettate le retribuzioni fino ad aprile 2022 (data fino alla quale sarebbe potuto essere prorogato il contratto), in assenza di prova dell'esistenza di successive assunzioni a tempo determinato nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine, occorre rilevare che secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte:
“in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), talché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass., Sez. U, n. 5072/2016, cit.). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, accertata la sussistenza dell'illegittimità della reiterazione del contratto, parte ricorrente avrà diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del tfr, tenuto conto della durata complessiva del rapporto (complessivamente non superiore ai limiti di legge) e della circostanza che il ricorrente all'esito della risoluzione del
9 rapporto di lavoro con la resistente aveva trovato occupazione presso la società affidataria del contratto di pulizia a condizioni deteriori. Di contro non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno rivendicato per perdita di chance, non trattandosi di un maggior pregiudizio sofferto a causa dell'illegittima reiterazione del contratto ed essendo stato tale tipo di pregiudizio già liquidato in via forfettaria come innanzi precisato. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso merita parziale accoglimento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore del decisum (desumibile dall'importo risultate dal prospetto paga in atti) e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 14/04/2022 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per effetto dichiara l'illegittimità della reiterazione del contratto a termine impugnato;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
- dichiara illegittima la risoluzione del contratto, disposta con nota del 28.10.2021 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto il ricorrente avrebbe percepito, a titolo di retribuzione, sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge. Brindisi, 22/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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