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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/09/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10. 2024, parte ricorrente esponeva:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in ragione di contratti a tempo CP_2 determinato e, precisamente, per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'IC PETRONE dal
6.10-05.06 per 24 ore settimanali e per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'IC MONTINI dal
22.09 al 6.07, per 13 ore settimanali;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, non aveva percepito la
“Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del
15.03.2001, quale voce stipendiale spettante per le giornate di lavoro effettivamente svolte, anche in ragione delle previsioni di cui all'art. 25 del CCNL del 31.8.1999.
Tanto premesso, deduceva che il mancato riconoscimento di tale emolumento integrava una violazione del principio europeo di non discriminazione ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
pagina 1 di 6 quadro allegato alla direttiva 70/1999/CE, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: accertare e statuire il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente;
conseguentemente, condannare il resistente al pagamento in CP_1 CP_1 suo favore delle differenze retributive, commisurate alla somma di euro 2.292,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Rimaneva contumace il resistente.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è pervenuta alla udienza indicata per discussione, svolta con modalità cartolare.
1. Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento anche in favore del docente che abbia stipulato contratti di supplenza breve della retribuzione professionale di cui all'art. 7, CCNL
15.3.2001, che richiama l'art. 25 CCNL 31.08.1999.
Così delineati i termini della controversia, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n.
20015; Cass. Sez. Lav. nr. 33140/19 e nr. 34546/19) che di merito (cfr. Tribunale di Reggio
Emilia, n. 371 del 30.09.2024, Tribunale di Bari, n. 3227 del 23.09.2024, Tribunale di Ferrara,
n. 189 del 19.09.2024) le cui argomentazioni sono pienamente condivisibili e che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
pagina 2 di 6 individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo
25 del CCNL del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” , precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tanto premesso, e conformemente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord.
20015 del 27 luglio 2018), deve ritenersi che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (articolo 81 del
CCNL 24.7.2003, articolo 83 del CCNL 29.11.2007), l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26 novembre 2015 n.
24173 e Cass. 11 gennaio 2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17 febbraio 2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. pagina 3 di 6 In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'articolo 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Come noto, l'interpretazione delle norme euro-unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468).
Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione pagina 4 di 6 di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate, ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro unitario.
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe, dunque, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
2. Pertanto, in applicazione di tali condivisibili principi di diritto, l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti da parte ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente, dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Nel caso in esame, può affermarsi (anche perché alcun fatto impeditivo è stato eccepito dal resistente, rimasto contumace) che parte ricorrente, assunta per supplenze brevi e CP_1 saltuarie, abbia reso una prestazione qualitativamente sovrapponibile a quelle dei colleghi assunti per l'intero anno scolastico.
Circa la quantificazione degli emolumenti oggetto di domanda, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio di parte ricorrente, che appare immune da vizi o errori.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna del al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma dovuta a titolo pagina 5 di 6 di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi CCNL in relazione ai servizi prestati in virtù dei singoli contratti a tempo determinato allegati al ricorso.
Sulle somme spettanti a parte ricorrente spetta anche la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, sono adeguate alla serialità della materia trattata, al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria e seguono la soccombenza del resistente, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e conseguentemente condanna il CP_1 resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.292,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Campobasso, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10. 2024, parte ricorrente esponeva:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in ragione di contratti a tempo CP_2 determinato e, precisamente, per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'IC PETRONE dal
6.10-05.06 per 24 ore settimanali e per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'IC MONTINI dal
22.09 al 6.07, per 13 ore settimanali;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, non aveva percepito la
“Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del
15.03.2001, quale voce stipendiale spettante per le giornate di lavoro effettivamente svolte, anche in ragione delle previsioni di cui all'art. 25 del CCNL del 31.8.1999.
Tanto premesso, deduceva che il mancato riconoscimento di tale emolumento integrava una violazione del principio europeo di non discriminazione ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
pagina 1 di 6 quadro allegato alla direttiva 70/1999/CE, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: accertare e statuire il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente;
conseguentemente, condannare il resistente al pagamento in CP_1 CP_1 suo favore delle differenze retributive, commisurate alla somma di euro 2.292,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Rimaneva contumace il resistente.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è pervenuta alla udienza indicata per discussione, svolta con modalità cartolare.
1. Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento anche in favore del docente che abbia stipulato contratti di supplenza breve della retribuzione professionale di cui all'art. 7, CCNL
15.3.2001, che richiama l'art. 25 CCNL 31.08.1999.
Così delineati i termini della controversia, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n.
20015; Cass. Sez. Lav. nr. 33140/19 e nr. 34546/19) che di merito (cfr. Tribunale di Reggio
Emilia, n. 371 del 30.09.2024, Tribunale di Bari, n. 3227 del 23.09.2024, Tribunale di Ferrara,
n. 189 del 19.09.2024) le cui argomentazioni sono pienamente condivisibili e che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
pagina 2 di 6 individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo
25 del CCNL del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” , precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tanto premesso, e conformemente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord.
20015 del 27 luglio 2018), deve ritenersi che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (articolo 81 del
CCNL 24.7.2003, articolo 83 del CCNL 29.11.2007), l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26 novembre 2015 n.
24173 e Cass. 11 gennaio 2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17 febbraio 2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. pagina 3 di 6 In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'articolo 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Come noto, l'interpretazione delle norme euro-unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468).
Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione pagina 4 di 6 di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate, ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro unitario.
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe, dunque, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
2. Pertanto, in applicazione di tali condivisibili principi di diritto, l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti da parte ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente, dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Nel caso in esame, può affermarsi (anche perché alcun fatto impeditivo è stato eccepito dal resistente, rimasto contumace) che parte ricorrente, assunta per supplenze brevi e CP_1 saltuarie, abbia reso una prestazione qualitativamente sovrapponibile a quelle dei colleghi assunti per l'intero anno scolastico.
Circa la quantificazione degli emolumenti oggetto di domanda, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio di parte ricorrente, che appare immune da vizi o errori.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna del al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma dovuta a titolo pagina 5 di 6 di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi CCNL in relazione ai servizi prestati in virtù dei singoli contratti a tempo determinato allegati al ricorso.
Sulle somme spettanti a parte ricorrente spetta anche la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, sono adeguate alla serialità della materia trattata, al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria e seguono la soccombenza del resistente, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e conseguentemente condanna il CP_1 resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.292,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Campobasso, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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