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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1643/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Margherita La Mattina (pec domiciliazione: Email_1
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), con l'Avv. Maria Ignazia Lipari (pec domiciliazione: C.F._2
Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi ex art.473 bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, con cui le parti si riportano al ricorso congiunto, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.4.2007 in Alcamo (TP) – atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del detto Comune, dell'anno 2007, al n°20, parte II, serie C - dalla cui unione è
nato il figlio il 23.9.2007 (studente), hanno chiesto omologarsi la propria Persona_1
separazione personale alle seguenti condizioni:
i) che la casa coniugale sita in Alcamo (TP) nella via Baldassare Massa n. 14, di proprietà di , continuerà ad essere abitata da entrambi, in Parte_2
quanto è stata strutturata con un unico ingresso ma con due zone indipendenti, che comprendono due camere da letto, due cucine abitabili e due wc, oltre la camera per il di loro figlio che le utenze del superiore Per_1
immobile saranno a carico di;
che i coniugi saranno sempre a Parte_2
conoscenza degli eventuali cambi di residenza e/o degli spostamenti in località
diversa da quella conosciuta, quando hanno con sé il figlio minore;
ii) che il figlio minore continuerà a vivere con entrambi i genitori, Per_1
sfruttando l'appartamento suddiviso in due parti e che, nell'eventualità in cui un giorno decida di lasciare la casa coniugale, il minore vivrà Parte_1
prevalentemente con la madre, mentre il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé quando lo desidera e sarà possibile, anche in considerazione dell'età del figlio, che ha appena compiuto 17 anni;
iii) che per le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre e 8
Dicembre, il figlio rimarrà affidato, alternativamente, ai genitori, in Per_1
modo tale che non potrà mai essere affidato consecutivamente per due medesime festività, dovendosi rispettare il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale fra i coniugi;
che i giorni di compleanno del figlio potranno essere festeggiati tutti insieme fuori casa ovvero in famiglia, dividendosi in tutti i casi a metà tra i genitori le spese necessarie, secondo accordi che verranno assunti di volta in volta;
iv) che il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in maniera Per_1
“condivisa”, secondo il regime dell'affidamento “congiunto” dei figli minori ai genitori, come regime prioritario da prediligersi, così da consentire che i figli abbiano, ai sensi dell'art.337 ter c.c., il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
sicché, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e tutte le decisioni riguardanti il di loro figlio, sia quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo ed alla salute, sia quelle su questioni di ordinaria amministrazione, verranno prese di comune accordo tra gli stessi, mentre, in caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice competente;
v) che si obbliga a corrispondere a , entro il Parte_2 Parte_1
giorno cinque di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e che siffatto assegno unico verrà
percepito al 100% da che le spese mediche non Parte_1
convenzionabili, di qualunque genere e natura, eventualmente necessarie per il figlio minore, nonché quelle per eventuali interventi chirurgici cui lo stesso dovesse sottoporsi, le spese di vestiario e quelle per l'acquisto dei libri di testo,
le tasse scolastiche ed in generale tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori, nella Per_1
misura del 50% per ciascuno;
vi) che provvede autonomamente ai suoi bisogni, posto che ha Parte_1
dichiarato di svolgere piccoli lavori saltuari e di non aver redatto, pertanto,
nessuna dichiarazione dei redditi, come risulta dalle autocertificazioni allegate alle istanze di ammissione al patrocinio spese dello Stato;
vii) che , inabile al lavoro, percepisce esclusivamente l'assegno Parte_2
mensile di assistenza erogato dall'INPS e dal modello redditi delle persone fisiche anno 2024 risulta che l'unico reddito deriva dalla casa di abitazione.
I ricorrenti hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, confermando nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate la propria volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti. Inoltre, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e risultano conformi al superiore interesse della prole minore,
le condizioni concordate possono essere poste a fondamento della pronuncianda separazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 4 Parte_1
dicembre 1976 (C.F.: ) e , nato in [...] il 14 CodiceFiscale_3 Parte_2
settembre 1964 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_4
concordatario in data 20.4.2007 in Alcamo (TP) ed il relativo atto è stato trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune, dell'anno 2007, al n°20, parte II, serie C,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e sopra riportate in parte motiva;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 15.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Margherita La Mattina (pec domiciliazione: Email_1
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), con l'Avv. Maria Ignazia Lipari (pec domiciliazione: C.F._2
Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi ex art.473 bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, con cui le parti si riportano al ricorso congiunto, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.4.2007 in Alcamo (TP) – atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del detto Comune, dell'anno 2007, al n°20, parte II, serie C - dalla cui unione è
nato il figlio il 23.9.2007 (studente), hanno chiesto omologarsi la propria Persona_1
separazione personale alle seguenti condizioni:
i) che la casa coniugale sita in Alcamo (TP) nella via Baldassare Massa n. 14, di proprietà di , continuerà ad essere abitata da entrambi, in Parte_2
quanto è stata strutturata con un unico ingresso ma con due zone indipendenti, che comprendono due camere da letto, due cucine abitabili e due wc, oltre la camera per il di loro figlio che le utenze del superiore Per_1
immobile saranno a carico di;
che i coniugi saranno sempre a Parte_2
conoscenza degli eventuali cambi di residenza e/o degli spostamenti in località
diversa da quella conosciuta, quando hanno con sé il figlio minore;
ii) che il figlio minore continuerà a vivere con entrambi i genitori, Per_1
sfruttando l'appartamento suddiviso in due parti e che, nell'eventualità in cui un giorno decida di lasciare la casa coniugale, il minore vivrà Parte_1
prevalentemente con la madre, mentre il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé quando lo desidera e sarà possibile, anche in considerazione dell'età del figlio, che ha appena compiuto 17 anni;
iii) che per le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre e 8
Dicembre, il figlio rimarrà affidato, alternativamente, ai genitori, in Per_1
modo tale che non potrà mai essere affidato consecutivamente per due medesime festività, dovendosi rispettare il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale fra i coniugi;
che i giorni di compleanno del figlio potranno essere festeggiati tutti insieme fuori casa ovvero in famiglia, dividendosi in tutti i casi a metà tra i genitori le spese necessarie, secondo accordi che verranno assunti di volta in volta;
iv) che il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in maniera Per_1
“condivisa”, secondo il regime dell'affidamento “congiunto” dei figli minori ai genitori, come regime prioritario da prediligersi, così da consentire che i figli abbiano, ai sensi dell'art.337 ter c.c., il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
sicché, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e tutte le decisioni riguardanti il di loro figlio, sia quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo ed alla salute, sia quelle su questioni di ordinaria amministrazione, verranno prese di comune accordo tra gli stessi, mentre, in caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice competente;
v) che si obbliga a corrispondere a , entro il Parte_2 Parte_1
giorno cinque di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e che siffatto assegno unico verrà
percepito al 100% da che le spese mediche non Parte_1
convenzionabili, di qualunque genere e natura, eventualmente necessarie per il figlio minore, nonché quelle per eventuali interventi chirurgici cui lo stesso dovesse sottoporsi, le spese di vestiario e quelle per l'acquisto dei libri di testo,
le tasse scolastiche ed in generale tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori, nella Per_1
misura del 50% per ciascuno;
vi) che provvede autonomamente ai suoi bisogni, posto che ha Parte_1
dichiarato di svolgere piccoli lavori saltuari e di non aver redatto, pertanto,
nessuna dichiarazione dei redditi, come risulta dalle autocertificazioni allegate alle istanze di ammissione al patrocinio spese dello Stato;
vii) che , inabile al lavoro, percepisce esclusivamente l'assegno Parte_2
mensile di assistenza erogato dall'INPS e dal modello redditi delle persone fisiche anno 2024 risulta che l'unico reddito deriva dalla casa di abitazione.
I ricorrenti hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, confermando nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate la propria volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti. Inoltre, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e risultano conformi al superiore interesse della prole minore,
le condizioni concordate possono essere poste a fondamento della pronuncianda separazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 4 Parte_1
dicembre 1976 (C.F.: ) e , nato in [...] il 14 CodiceFiscale_3 Parte_2
settembre 1964 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_4
concordatario in data 20.4.2007 in Alcamo (TP) ed il relativo atto è stato trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune, dell'anno 2007, al n°20, parte II, serie C,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e sopra riportate in parte motiva;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 15.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo