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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 108/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
De Gasperi, 9, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Letizia e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis,
Davide Catalano ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
04.01.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 09.11.2022, alla sede di competenza domanda per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di
ATPO con perizia negativa, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della perizia da parte del
CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di integrazione della relazione medico-legale, depositata in data 12.02.2025, sulla scorta di nuova documentazione clinica e a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “Cardiopatia ipertensiva in II classe Persona_1
NYHA. Esiti di intervento per ernia discale L5-S1 con attualità di radicolite persistente agli arti inferiori. Depressione reattiva. Bronchite cronica asmatica moderata non controllata” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti. Essi comportano una compromissione dell'attività lavorativa e, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini personali, determinano una invalidità nella misura superiore a due terzi, con decorrenza dal luglio 2024; circa la decorrenza, infatti, il consulente osserva che
“considerando inoltre che l'aggravamento delle condizione osteoarticolari sono certificate nel Gennaio
2024 e che quello a carico dell'apparato respiratorio è stato certificato ed accertato nell'Ottobre 2024, ritengo equo che il soggetto possa essere considerato invalido a decorrere dal Luglio 2024” (cfr. consulenza).
Invero, il CTU evidenzia che “Già la cardiopatia ipertensiva è causa di dispnea da sforzo a causa del maggiore impegno del muscolo miocardico, tale sintomo è attualmente aggravato da una bronchite cronica ostruttiva con componente asmatica. Lo sforzo fisico è vieppiù compromesso da una situazione osteo-articolare della colonna vertebrale lombare, laddove il soggetto, già operato per ernia discale L5-
S1, presenta un risentimento sciatalgico bilaterale che è causa di parestesie agli arti inferiori, franco dolore con alcune manovre, facile stancabilità alla stazione eretta.
Considerato che
il soggetto svolge attività di manutentore di motori elettrici industriali, quindi di dimensioni e peso considerevoli, ritengo che la sua attività lavorativa, per la presenza di dette infermità, ne risulti particolarmente compromessa, in misura sicuramente superiore a due terzi” (cfr. consulenza).
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato del ricorrente di riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini a decorrere dal 01.07.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 13.06.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico