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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9284 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 16302/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Parte_1
Belli 27, presso lo studio dell'avv. BERSANI MASSIMO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo Controparte_1
degli Ubaldi 210, presso lo studio dell'avv. CUPELLINI SERGIO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data
15.3.2024 nei suoi confronti ed in favore di . Controparte_1
Esponeva l'opponente che l'ingiungente, già sua dipendente, aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione per il pagamento di emolumenti non percepiti ma sosteneva l'erroneità del conteggio posto a base della richiesta avanzata in sede monitoria, per essere state ivi indicate le somme al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto come dovute.
Precisava di non avere adempiuto al proprio obbligo di sostituto d'imposta a causa del mancato pagamento in suo favore di quanto dovutole in virtù di un contratto di appalto ormai cessato e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la CP_1
che evidenziava che nella sostanza la differenza di importi consisteva nella differenza tra importi al lordo e al netto delle ritenute di legge;
richiamava la costante giurisprudenza relativa alla liquidazione al lordo delle ritenute contributive e fiscali dei crediti retributivi non onorati;
sottolineava come non fosse stato contestato il mancato pagamento delle voci richieste e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
All'udienza dell'11.12.2024, tentata vanamente la conciliazione, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
alla
2 odierna udienza la causa, non necessitando di alcuna attività istruttoria, veniva quindi discussa oralmente e decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'opponente non ha contestato la dovutezza delle voci reclamate nel ricorso per ingiunzione;
non ha tuttavia dimostrato di aver provveduto al relativo pagamento, limitandosi a sostenere di non avervi provveduto per ragioni del tutto estranee al rapporto di lavoro.
Quanto poi al computo delle somme dovute per detti titoli, va ricordato che per giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte (v. anche pronunce richiamate nella memoria difensiva) i crediti retributivi vanno calcolati e liquidati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che ai relativi versamenti la parte datoriale può provvedere solo in relazione alla retribuzione corrisposta alla scadenza;
circostanza, quella dell'avvenuto versamento, del tutto indimostrata nel caso di specie, nonostante l'onere incombente sulla società che ne sostiene la non dovutezza all'ex dipendente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi dovuto alla opposta l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, sul quale sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da
3 calcolarsi (sul lordo) dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Il ricorso in opposizione va dunque respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del comportamento anche processuale della società (che a distanza di mesi non aveva ancora corrisposto neppure gli importi netti riconosciuti dovuti ed ha proposto una opposizione meramente dilatoria), seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: respinge il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1702/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la società opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.230,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 16302/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Parte_1
Belli 27, presso lo studio dell'avv. BERSANI MASSIMO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo Controparte_1
degli Ubaldi 210, presso lo studio dell'avv. CUPELLINI SERGIO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data
15.3.2024 nei suoi confronti ed in favore di . Controparte_1
Esponeva l'opponente che l'ingiungente, già sua dipendente, aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione per il pagamento di emolumenti non percepiti ma sosteneva l'erroneità del conteggio posto a base della richiesta avanzata in sede monitoria, per essere state ivi indicate le somme al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto come dovute.
Precisava di non avere adempiuto al proprio obbligo di sostituto d'imposta a causa del mancato pagamento in suo favore di quanto dovutole in virtù di un contratto di appalto ormai cessato e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la CP_1
che evidenziava che nella sostanza la differenza di importi consisteva nella differenza tra importi al lordo e al netto delle ritenute di legge;
richiamava la costante giurisprudenza relativa alla liquidazione al lordo delle ritenute contributive e fiscali dei crediti retributivi non onorati;
sottolineava come non fosse stato contestato il mancato pagamento delle voci richieste e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
All'udienza dell'11.12.2024, tentata vanamente la conciliazione, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
alla
2 odierna udienza la causa, non necessitando di alcuna attività istruttoria, veniva quindi discussa oralmente e decisa come da dispositivo in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'opponente non ha contestato la dovutezza delle voci reclamate nel ricorso per ingiunzione;
non ha tuttavia dimostrato di aver provveduto al relativo pagamento, limitandosi a sostenere di non avervi provveduto per ragioni del tutto estranee al rapporto di lavoro.
Quanto poi al computo delle somme dovute per detti titoli, va ricordato che per giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte (v. anche pronunce richiamate nella memoria difensiva) i crediti retributivi vanno calcolati e liquidati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che ai relativi versamenti la parte datoriale può provvedere solo in relazione alla retribuzione corrisposta alla scadenza;
circostanza, quella dell'avvenuto versamento, del tutto indimostrata nel caso di specie, nonostante l'onere incombente sulla società che ne sostiene la non dovutezza all'ex dipendente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi dovuto alla opposta l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, sul quale sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da
3 calcolarsi (sul lordo) dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Il ricorso in opposizione va dunque respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del comportamento anche processuale della società (che a distanza di mesi non aveva ancora corrisposto neppure gli importi netti riconosciuti dovuti ed ha proposto una opposizione meramente dilatoria), seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: respinge il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1702/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la società opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.230,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4