TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392 /2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti IOELE LORENZO e IOELE PAOLO, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.01.2022 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020210003850373000, notificato a mezzo pec in data 15.12.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 53.537,20 di cui € 39.857,31 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 13.679,89 per somme aggiuntive e sanzioni, in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019010936 del 5.09.2019 scaturente a sua volta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00001/2019-744-01 del 04.09.2019 prot. n. 29493 del 4.09.2019 emesso dall'Ispettorato del Lavoro . Rappresentava di aver appaltato, nel 2012, – dopo le CP_2
opportune verifiche sulla sua affidabilità - i servizi di pulizia, movimentazione e facchinaggio ad una società esterna, la , la quale poi, nell'ottobre 2017, aveva affidato in CP_3 subappalto parte dei servizi oggetto dell'appalto alla Anni Società Cooperativa, autorizzando espressamente per iscritto siffatto sub appalto in deroga ed a modifica dell'art. 5 del contratto di appalto originario. Assumeva che, nel corso del rapporto, la e la Anni CP_3
avessero sempre fornito la documentazione comprovante la loro regolarità contributiva e assicurativa e la sussistenza dei rapporti in essere con il proprio personale;
che l'Ispettorato,
a conclusione degli accertamenti, aveva ipotizzato una somministrazione illecita effettuata da un appaltatore che, senza essere iscritto in apposito albo presso il Ministero del lavoro, si poneva quale intermediario di manodopera per un numero di 5 lavoratori, per cui sub- appaltatore e Committente sarebbero stati responsabili delle violazioni di cui all'art. 18 del d. lgs. 276/2003. Lamentava dunque la nullità del verbale in oggetto per carenza e/o difetto e/o contraddittorietà della motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa del trasgressore, ribadendo la legittimità dell'appalto in presenza di tutti gli elementi idonei alla sua individuazione. Sosteneva che il verbale fosse viziato anche sulla quantificazione delle giornate di esecuzione dell'appalto le uniche per le quali poteva ipotizzarsi la responsabilità in solido e diretta derivante dalla asserita illiceità dell'appalto. Da ultimo eccepiva la CP_ decadenza dell' ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Per tali motivi la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “in via immediata sospendere l'avviso di addebito opposto sussistendo le ragioni di legge in base agli esposti motivi di opposizione - nel merito dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n.
400 2021 00038503 73 000, formato il 9 dicembre 2021, notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2021, ore 11.09 emesso nei confronti della ricorrente dall' di ed CP_1 CP_2 intimante il pagamento della somma complessiva di euro di € 67.330,00, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione e/o la sua illegittimità comunque per la insussistenza del credito vantato e per l'effetto annullarlo, e/o revocarlo;
in via ancora più subordinata ridurre l'importo; - in ogni caso con vittoria di spese e con attribuzione”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l eccependo il Controparte_4 difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro di CP_2
e, nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che nel corso dell'accesso degli Ispettori erano stati trovati a svolgere mansioni inerenti all'attività della società alcuni Parte_1
lavoratori dipendenti della Anni società cooperativa. Deduceva dunque la sussistenza di un fittizio contratto di appalto -in presenza peraltro di un divieto esplicito di sub-appalto tra la e la che in realtà celava una interposizione illecita di manodopera con Pt_1 CP_3
uno pseudo appaltatore che si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le prestazioni lavorative dei propri dipendenti che finiscono con l'essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro da seguire, come peraltro confermato dai dipendenti della e della Anni ed anche dal legale rappresentante p.t. Pt_1 di quest'ultima che, nelle more, aveva posto in liquidazione la cooperativa, nominando quale liquidatore un cittadino extracomunitario di difficile reperibilità. Precisava che il calcolo degli imponibili era stato effettuato sulla scorta del CCNL di categoria inquadrando i lavoratori nei rispondenti livelli in relazione alle mansioni svolte, all'orario ed alle giornate di lavoro CP_ risultanti dalle dichiarazioni assunte e da quelle denunciate all' dalla cooperativa con la trasmissione dei flussi , con riferimento al periodo ottobre 2017- febbraio 2019. Pt_2
Chiedeva pertanto la conferma del verbale ispettivo opposto con vittoria di spese, ed in via subordinata e riconvenzionale, la condanna della parte opponente in qualità di appaltante alla corresponsione delle somme quantificate a titolo di contributi e sanzioni nell'opposto verbale o ad una eventuale somma inferiore accertata in corso di causa.
Terminata l'istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.01.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, occorre evidenziare che l nella Controparte_5
fattispecie che ci occupa non assume in alcun modo la veste di litisconsorte necessario. Ed invero, la pretesa creditoria di cui al verbale alla base dell'opposto avviso di addebito involge esclusivamente la corretta applicazione di norme previdenziali, con conseguente
CP_ legittimazione passiva dell' , unico legittimato al recupero delle somme asserite come dovute, a nulla rilevando che tale verbale abbia recepito le risultanze del precedente verbale dell'Ispettorato del Lavoro di con cui è stata accertata una interposizione illecita di CP_2
manodopera.
1. SUI FATTI DI CAUSA
Ciò chiarito, come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, l'opposto avviso di addebito è fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019010936/DDL del 05.09.2019, scaturente – a sua volta - dal verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00001/2019 -744 -01 del 04.09.2019 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno.
Con il suddetto verbale,l richiedeva alla odierna opponente l'importo di euro 53.537,20 CP_1 di cui € 39.857,31 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 10/2017 al
02/2019 ed € 13.679,89 a titolo di somme aggiuntive e sanzioni, assumendo a fondamento della propria pretesa le risultanze dell'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro di cui al citato verbale del 4 settembre 2019.
L' Ispettorato del lavoro, a conclusione degli accertamenti iniziati il 28.03.2019 , ha ritenuto sussistere una somministrazione illecita/abusiva effettuata da un appaltatore che - senza essere iscritto in apposito albo presso il Ministero del Lavoro, si pone quale semplice intermediario di manodopera per un numero di lavoratori pari a 5 unità, con conseguente responsabilità del sub – appaltatore e committente per le violazioni di cui all'art.18 d.lgs
276/2003, in mancanza dei requisiti di appalto genuino previsti dalla legge.
Con il verbale alla base dell'opposto avviso di addebito è stata dunque ipotizzata una fattispecie interpositoria relativamente al contratto di appalto stipulato con Natana.Doc spa e al sub appalto con . Gli organi accertatori hanno infatti ritenuto che, alla Controparte_6
luce dei pochi elementi forniti dalla Anni società cooperativa, dovesse considerarsi come simulato il contratto di affidamento intercorso tra la e la Parte_1 [...]
. , con sub appalto tra la società e la società Anni , e successivamente tra CP_3 CP_3
la e la società cooperativa NN e sostanzialmente fittizi i rapporti di Parte_1
lavoro denunciati dalla suddetta cooperativa , poiché il rapporto realmente posto in essere dalle due società si sarebbe tradotto in una somministrazione da parte di un soggetto non autorizzato. E' stata prospettata una fattispecie interpositoria che ha condotto l ad CP_1
imputare il rapporto di lavoro di n. 5 lavoratori per il periodo 20.10.2017- 28.02.2019 direttamente in capo alla committente, odierna opponente, in uno alla conseguente contribuzione previdenziale ed assicurativa relativa ai detti lavoratori della Anni società cooperativa.
Dagli atti di causa risulta che la società – avente ad oggetto attività Parte_1
di produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato e di semilavorati - ha inteso affidare, giusto contratto di appalto dell'1.10.2012 e succ. mod. (cfr all. 8 parte opponente), i servizi di "pulizia, facchinaggio, lavori di movimentazione merci, imballaggi e prodotti finiti etc..." con la società "Natana.Doc Spa" quale appaltatore, che ha, poi, subappaltato nel mese di ottobre 2017 parte di tali servizi oggetto dell'appalto alla "Anni
Società Cooperativa".
2. SUI VERBALI ISPETTIVI: MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA
Ciò premesso, per quel che riguarda l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in generale, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte e della giurisprudenza amministrativa:
a) la motivazione - che, dal punto di vista formale, deve essere considerata come un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo - dal punto di vista sostanziale è un requisito posto a garanzia del diritto di difesa, il comporta che la valutazione dell'entità e della struttura della motivazione necessaria al suddetto ultimo fine deve essere effettuata, caso per caso, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa- effetto (vedi per tutte: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. 4^, n. 5257);
b) in particolare, la sufficienza del corredo motivazionale è un aspetto dell'atto amministrativo che va valutato caso per caso, non essendo possibile riferirsi ad uno schema rigido, fisso ed immutabile, adottando il quale può dirsi assolto, da parte dell'Amministrazione, l'onere della motivazione. Infatti, la profondità dell'impianto giustificativo varia in ragione del variare degli effetti dell'atto, dei suoi destinatari e dell'incidenza dell'interesse pubblico perseguito sugli interessi privati. Tuttavia, ciò da cui non si può prescindere perchè un provvedimento impugnato resista alle censure concernenti la parte motiva è che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione assunta in concreto, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche
(TAR Campania, Napoli, sez. 1^, 4 dicembre 2012, n. 4889).
La valutazione "calibrata" della motivazione comporta che il difetto di motivazione assume rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento (vedi tra le altre: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. 4^, n. 5257). Ma tale valutazione prescinde dalla lunghezza della motivazione, che può anche essere succinta, se sia sufficiente a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dalla PA procedente. Tanto più che la congruità della motivazione non può valutarsi in astratto, esigendo piuttosto una verifica da compiersi volta per volta e, specialmente, da calibrare in relazione alle peculiari caratteristiche del singolo provvedimento emanato (mutando sensibilmente l'obbligo di motivazione, a seconda della natura vincolata, o no, dell'atto finale del procedimento), delle particolari circostanze della vicenda amministrativa su cui esso incide e dei "fatti" pienamente conosciuti sia dal destinatario dell'atto sia dall'amministrazione adottante, in ordine ai quali non s'impone quindi un onere di puntuale indicazione (Cons. Stato, sez. 5^, 11 novembre
2005, n. 6347).
Gli stessi principi si applicano anche ai verbali ispettivi degli Istituti previdenziali, la cui motivazione deve essere, di volta in volta, "calibrata" in modo tale da assicurare il rispetto del diritto di difesa del destinatario, cui si collegano i canoni di imparzialità e trasparenza della PA, sanciti dall'art. 97 Cost.. (cfr sul punto Cass. 22724/2013).
Giova tuttavia precisare che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis Sez. L - , Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024; Cassazione civile sez. lav.,
15/12/2024, n.32615).
Ne consegue che un eventuale difetto di motivazione potrà incidere sull'attendibilità del verbale come fonte di prova.
Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' , ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che CP_1
tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che - come sarà di seguito precisato - gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ.
Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso
Cass. 26706/2023; Cass. 33833/2023).
In merito poi alla questione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a verbale di
CP_ accertamento , la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo CP_ contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr Cass. n. 12108/2010; Cass. n.22862 del 10/11/2010).
Tale principio va tuttavia raccordato con il valore, probatorio o meno, che si intende attribuire ai verbali ispettivi.
Sul punto, va, in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass.
23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass.
20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass.
24.11.2017, n. 28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass.
5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18). Pertanto, nel caso in cui venga contestata l'esistenza di un appalto genuino, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante l'offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (cfr Cass. 2487, 27655 e 35548 del 2022;
Cass. 25814/2019 ; Cass. 12001 e 13677 del 2018, Cass. 22686/15).
3. SULL'INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA
Ebbene, la disamina della questione che ci occupa implica un necessario breve richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità onde individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, con particolare riguardo poi alle ipotesi di appalti cd leggeri.
Quanto alla regola di diritto applicabile alla fattispecie, rileva evidenziare che il d.lgs. 276 del 2003, art. 29, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che «ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già sotto la vigenza dell'art. 3 della legge n. 1369/1960, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto soccorrono alcuni indici quali l'esistenza di una organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Quando l'impresa non sia “ autentica”, essendo priva di una reale autonomia produttiva ed organizzativa (anche sotto il profilo della gestione del personale) i lavoratori addetti allo svolgimento dell'appalto finiscono con l'essere utilizzati di fatto dall'impresa appaltante. In tali ipotesi non si è di fronte ad un vero appalto ex art. 1655 c.c., bensì ad una mera fornitura o somministrazione di manodopera, e quindi ad una interposizione di un datore di lavoro puramente fittizio, in un rapporto che in realtà intercorre tra i lavoratori e l'appaltante, vero datore di lavoro. A ben vedere, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Cass. nn. 15557/2019, 27213 del
26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Al contrario, invece, deve ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
Sono dunque leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, volto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compili di < gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (cfr anche Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024).
Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tenendo conto che, a tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 (cfr. Cass. Sez. L, n. 18455 del 28/06/2023), mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
4. SULL'ISTRUTTORIA
L' sostiene innanzitutto che la società opponente avrebbe sottoscritto contratti di CP_1 appalto aventi ad oggetto “pulizia, facchinaggio, lavori di movimentazione, merci, imballaggi e prodotti finiti con la società Natana.Doc S.p.A., e che questa, nonostante l'esplicito divieto di sub-appalto, avrebbe subappaltato e/o affidato tali servizi a varie società succedutesi nel tempo e, da ultimo , alla Controparte_6
Tale assunto è destituito di fondamento.
Vero è che il contratto di appalto stipulato il 01.10.2012 tra e Parte_1
. vietava all'art. 5 qualsiasi forma di subappalto o cessione del contratto, CP_3 CP_3 ma è altresì vero che lo stesso all'art. 19 prevedeva che il detto contratto poteva essere modificato, previo accordo delle parti in forma scritta. E proprio in applicazione della suddetta clausola contrattuale, in data 1.10.2017 , la comunicava alla società CP_3 opponente l'avvenuto affidamento in subappalto dei servizi oggetto del contratto del
1.10.2012 alla e la autorizzava siffatto subappalto Controparte_6 Parte_1
(cfr. all. 12 e 13).
Si legge poi nel verbale di cui si discorre – senza alcuno specifico richiamo alle relative fonti di prova - che, nell'applicazione degli appalti e/o sub- appalti in esame, mancherebbe l'organizzazione del lavoro e che “le direttive impartite dai committenti (anche per il tramite del proprio personale dipendente) ai lavoratori utilizzati presso i vari stabilimenti sono inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative”; che “i lavoratori esterni sono addetti a lavorazioni che risultano parte inseparabile del ciclo produttivo delle aziende, svolgono le stesse mansioni dei dipendenti delle imprese committenti al fine di integrare il personale già presente in organico”. Risulta poi precisato che la riscontrata somministrazione abusiva di manodopera si rileverebbe anche dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della Anni società cooperativa. CP_ L' ha poi depositato le dichiarazioni dei lavoratori sentiti nel corso dell'ispezione, tra cui i cinque dipendenti della Anni società cooperativa ( Persona_1 Persona_2 , , ) per i quali è stato
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
imputato alla società opponente il relativo rapporto di lavoro.
Ebbene, le conclusioni cui pervengono gli ispettori non possono essere confermate CP_1 all'esito della istruttoria svolta.
Rileva in primo luogo evidenziare che, anche in sede ispettiva, Persona_1
, hanno riferito di aver lavorato presso la sede Persona_2 Persona_3
della opponente anche come dipendenti della Anni società cooperativa, come addetti alle pulizie, indossando sempre una tuta con il distintivo della società datrice di lavoro, e ricevendo ordini e direttive anche in relazione ai turni da osservare sempre da ER
, dipendente della cooperativa, loro referente e responsabile del servizio pulizie. Lo
[...]
stesso ha riferito di essere stato anche dipendente della NN società Persona_4
cooperativa, lavorando presso la opponente come referente del servizio pulizie, organizzando il lavoro dei suoi colleghi.
LT , altro dipendente della Anni società cooperativa, in sede ispettiva Persona_5
ha riferito di essersi occupato delle mansioni di addetto alla etichettatura dei cartoni, coordinato e diretto da , dipendente della Parte_3 Parte_1
precisando poi di avere come referente della il sign. . CP_6 Persona_4
Tuttavia, tale generica e contraddittoria dichiarazione non ha trovato conferma probatoria nel presente giudizio.
Lo stesso a fronte della rilettura delle dichiarazioni da lui rese agli ispettori, ha PE
riferito di non aver mai detto di occuparsi della etichettatura dei cartoni, ma, che, in quanto addetto alle pulizie, prendeva anche gli scarti dei cartoni che trovava a terra vicino alle macchine;
che il sign. a volte lo chiamava affinchè prendesse questi scarti, senza Pt_3
che gli desse mai ordini;
che si occupava delle pulizie interne ed esterne allo stabilimento dedicato all'ondulatore, ricevendo ordini dal responsabile , dipendente della Persona_4
Anni, il quale predisponeva i turni, rivolgendosi a lui per ferie, permessi. Ha escluso poi l'esistenza di una macchina per la etichettatura all'interno della società opponente.
E tali dichiarazioni risultano conformi a quelle rese dagli altri testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Ed invero, il teste responsabile Testimone_1
della logistica e del magazzino presso lo stabilimento della opponente, ha escluso che la società si occupasse della etichettatura dei cartoni e che vi fosse in azienda una macchina etichettatrice, precisando che si occupava della produzione di imballaggi di cartone ondulato e che sul cartone veniva stampato in automatico un codice corrispondente all'ordine del cliente. Ha riferito che all'interno dello stabilimento vi sono sempre stati dipendenti delle cooperative addetti alle pulizie, identificati con una maglia avente il logo della cooperativa.
Ha dichiarato di conoscere e di averlo visto all'interno dello stabilimento in Persona_5
quanto addetto alle pulizie sia nelle aree interne che esterne al sito produttivo;
di non essersi mai occupato dei turni, della organizzazione del lavoro e della rilevazione delle presenze dei dipendenti delle cooperative che avevano propri referenti, come un tale Ha ER
aggiunto che il servizio di pulizia è un servizio di tipo ripetitivo per cui gli addetti erano già a conoscenza di cosa fare, fermo restando la presenza del loro referente in azienda.
Analoghe e precise dichiarazioni sono state rese da , capo reparto Testimone_2
produzione presso lo stabilimento della società opponente, il quale ha parimenti escluso l'esistenza di una macchina etichettatrice dei cartoni e di persone dunque addette alla attività di etichettaggio. Ha confermato che era un responsabile della cooperativa ad organizzare il lavoro dei dipendenti addetti alle pulizie delle aree interne ed esterne del sito produttivo, occupandosi poi anche dell'attività di pulizia, della rilevazione delle presenze. Ha precisato poi che, nel reparto produzione, le macchine venivano pulite dall'operatore della macchina, mentre i dipendenti delle cooperative pulivano a terra, i bagni, la sala mensa, gli spogliatoi, le passerelle sui macchinari su cui si formava la polvere.
Conformi alle dette dichiarazioni sono anche quelle rese da , responsabile Testimone_3
produzione.
Il teste ha altresì confermato di essersi occupato presso la delle pulizie Persona_4 Pt_1
e del coordinamento dei dipendenti della cooperativa Anni ai quali organizzava il lavoro ed i turni, escludendo che i dipendenti della cooperativa avessero lavorato vicino a delle macchine.
Gli stessi ispettori ( non hanno potuto riferire di aver visto Tes_4 Testimone_5
personalmente una macchina etichettatrice dei cartoni.
Rileva ancora evidenziare che il sign. , dipendente della società Testimone_6 [...]
sentito in sede ispettiva, si è limitato a riferire che presso lo stabilimento Parte_1
lavorava anche il sign. nulla dicendo in ordine alle mansioni da Persona_5 quest'ultimo espletate o al soggetto deputato all'esercizio nei suoi confronti del potere datoriale.
Quanto poi alla dichiarazione resa agli ispettori dall'altro dipendente della Parte_1
ossia , occorre evidenziarne la genericità e non univocità. Ed invero,
[...] Parte_3 il lavoratore, trovato a svolgere l'attività di operaio vicino alla legatrice e rulliera, ha riferito di essere addetto alla etichettatura ed imballaggio, per poi precisare di occuparsi del controllo qualità della carta/prodotto finito e di coordinare e dirigere il sign. , Persona_5 senza specificare in che cosa si sarebbe sostanziata tale “direzione” e “coordinamento”, se fosse lui a predisporre i turni di lavoro del ad organizzare la sua attività, PE
controllandone il relativo risultato, ad autorizzare le sue ferie, eventuali permessi.
Ebbene, su tale generica e lacunosa dichiarazione non può che prevalere il chiaro ed inequivoco compendio probatorio formatori nel corso del giudizio dal quale è invece emerso che tutti i dipendenti della NN (dunque anche ) si limitavano a svolgere Persona_5
presso la società opponente le attività di pulizia delle aree interne ed esterne al sito produttivo, rimanendo estranei all'attività di produzione di cartone per imballaggio, svolta dal personale della società con l'uso di macchinari;
che non esisteva alcuna macchina etichettatrice dei cartoni e che dunque alcuno si occupava della attività di etichettaggio;
che l'organizzazione del lavoro, sebbene ripetitivo ed elementare, per i dipendenti della cooperativa era demandata esclusivamente al personale della NN, tale Persona_4
che si occupava della organizzazione dei turni di lavoro, quale referente della cooperativa a cui rivolgersi anche per ferie, permessi;
che i dipendenti della cooperativa si distinguevano dal personale dipendente della società anche per la diversa divisa che indossavano .
Pertanto, non sussiste il potere organizzativo e direttivo del committente relativamente alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei dipendenti del sub appaltatore, risultando anzitutto che la datrice di lavoro ossia la NN società cooperativa avesse presso lo stabilimento della committente un proprio referente, ovvero un preposto responsabile col compito di sovraintendere i lavori e dirigere i lavoratori ai sensi dell'art.29 d.lgs. n. 276/2003, tale Facenda Guida, dipendente della cooperativa ed addetto altresì alle attività di pulizie;
i dipendenti della cooperativa non risultano essere stati addetti a lavorazioni parte inseparabile del ciclo produttivo dell'azienda opponente, non avendo svolto le stesse mansioni dei dipendenti della impresa committente al fine di integrare il personale già presente in organico, essendosi occupati solo del servizio di pulizie - oggetto del contratto di appalto - caratterizzato da prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, dunque, non necessitanti di costanti indicazioni di lavoro, né di particolari e/o costosi macchinari;
il corrispettivo non è stato pattuito in base alle ore di lavoro, ma in base ai metri quadri di aree coperte e scoperte oggetto della pulizia (cfr allegato B contratto di appalto).
Non sussistono dunque elementi che comprovano che i dipendenti della società subappaltatrice fossero per intero calati all'interno della complessa organizzazione della committente rimanendo totalmente assoggettati al potere di controllo e direttivo della medesima. Di contro, è emersa una gestione ed organizzazione autonoma dell'attività di pulizia, una direzione del personale, ed il conseguimento di un risultato autonomo, da parte della subappaltatrice e datrice di lavoro, con conseguente realizzazione della legittima ipotesi di appalto e subappalto, e non di una fattispecie di sostanziale somministrazione di manodopera.
Quanto alle dichiarazioni rese dal sig. , legale rappresentante della Anni società Tes_7
cooperativa, poste alla base della riscontra somministrazione abusiva di manodopera, rileva evidenziare che le stesse non contengono alcun specifico riferimento alla committente né alle attività di pulizie. Ed invero, nella dichiarazione del Parte_1
22.01.2019 si è limitato a dichiarare di stipulare in genere contratti di appalto Tes_7 con le aziende richiedenti servizi di facchinaggio e pulizia;
di avere in essere all'epoca appalti con la IMC a , Aristea a Battipaglia e Imag a Cava de' Tirreni;
che CP_2 Per_6
in genere le aziende terze chiedevano i lavoratori in base alle proprie esigenze. Nella dichiarazione del 20.02.2019 ha poi dichiarato che la non Tes_7 Parte_4
disponeva di mezzi e macchinari propri in quanto i lavoratori dovevano solo movimentare la merce in modo manuale;
che i lavoratori venivano utilizzati in base alle esigenze delle committenti e che, in base alle loro richieste, telefonava ai dipendenti della cooperativa per farli recare il giorno dopo presso i vari opifici;
che la società committente comunicava a fine mese le presenze dei lavoratori della cooperativa. In tale dichiarazione ha fatto espresso richiamo esclusivamente al contratto di appalto con la IMAG.
Alla luce del contenuto delle richiamate dichiarazioni non si comprende come le stesse siano state considerate come fonte di prova di un appalto non genuino relativo alle attività di pulizie e avente la società opponente come committente. Fermo restando che trattasi di dichiarazioni non aventi alcun riferimento specifico né alle attività di pulizie né alla società
come già detto, le stesse inoltre non trovano alcuna conferma nel compendio Pt_1 probatorio in atti, dal momento che è emerso che l'organizzazione del lavoro (e dei turni) dei cinque dipendenti della cooperativa NN qui di interesse fosse demandato ad altro dipendente della stessa, quale referente presente sullo stabilimento.
Né a supportare le conclusioni dell' circa la illiceità dell'appalto appare sufficiente il CP_1
rilievo che il predetto abbia malamente gestito i rapporti di lavoro , non pagando Tes_7
i contributi e non tendendo una documentazione regolare atteso che la cattiva amministrazione del non può rilevare ai fini della dimostrazione dell'esistenza Tes_7
o meno di una organizzazione di tipo imprenditoriale in capo allo stesso. Né possono rilevare le vicende societarie che hanno coinvolto la Anni società cooperativa, la quale, nel febbraio
2019, dunque, dopo quasi due anni dal contratto di subappalto, risulta aver avviato una procedura di scioglimento. Non può comunque non evidenziarsi che nel corso dei rapporti, la Anni Società Cooperativa ha sempre fornito la documentazione comprovante la sua regolarità contributiva ed assicurativa, come può evincersi dai DURC in atti (cfr all. 20).
5. CONCLUSIONI
Pertanto, l'onere probatorio della fittizia interposizione di manodopera e dell'effettiva dipendenza dei predetti lavoratori dalla società committente non è stato compiutamente assolto dall' , risultando la tesi dell'Ente smentita dal sopra richiamato compendio CP_1
probatorio.
Ne consegue la illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. 400 2021 00038503 73 000 e della pretesa creditoria contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019010936/DDL del 05.09.2019.
6. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL' CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall' , la stessa è inammissibile. CP_1
Ed invero, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr ex plurimis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007) “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409
e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio”.
Nel caso di specie, la memoria depositata dalla convenuta non contiene alcuna istanza di fissazione di una nuova udienza ex art. 418 c.p.c. ed è per tale motivo che lo scrivente non fissava alcuna nuova udienza.
7. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, specie considerando la obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti di causa.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. 400 2021 00038503 73 000; - Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall' ; CP_1
CP_
- Condanna l al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida per intero in euro 6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari;
compensa tra le parti i restanti 2/3
Salerno, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino