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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2841/24 R.G., promossa da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Rino Mazzone e dall'avv. Michelangelo
Carbone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Michelangelo Carbone sito in Carlentini (SR), nella via Del Mare n. 100
ricorrente
Contro
Controparte_1
– C.F. , P. IVA , con sede
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivano Marcedone e Antonella Testa giusta
1 procura, elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n°90
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2024 innanzi all'intestato Tribunale,
l'istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
ROI-000299742, notificata il 07.06.2024, per la complessiva somma di
€ 3.921,00 in rettifica alla precedente sanzione amministrativa applicata
“per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017” per il: “mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali art. 2 comma 1 bis D.L. n.
463/1983 convertito con modificazioni dalla L. N. 638/1983 e ss.mm.ii.”,
L'istante assumeva la mancata osservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art 14 l. 689/91 , nonché l'illegittimità della sanzione per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ex art 11 legge n. 689/1981. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità
e/o annullabilità dell' atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, posto l'avvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dell'atto impugnato, con compensazione delle CP_1 spese del giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 - in assenza di attività istruttoria - veniva posta la causa in decisione.
2 Assorbente su ogni prospettazione , stante l'annullamento da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, deve essere dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere.
In ordine invece alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene doversi condannare l' al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo e liquidate, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta, da ridursi nella misura del 30%
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di CP_1 euro 597,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.ti Mazzone Rino e Carbone
Michelangelo, procuratori antistatari.
Siracusa, 30.09.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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