Articolo 1 della Legge 14 giugno 1949, n. 322
Articolo 2
Versione
26 giugno 1949
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Versione
14 gennaio 1950
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Versione
1 febbraio 1951
Art. 1.
In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , e' autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1949, n. 950 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall' art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322 , a favore dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1949, n. 950 , come modificata dalla L. 28 dicembre 1950, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950 , e' prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951