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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 7855/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRANCUCCI ROSALIDA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FONTANA FRANCESCA CP_1 che lA rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Buttigliera Alta il 15/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/08/2008 e il 06/12/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/12/2017.
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Persona_3 coabitazione prevalente presso la madre, Sig.ra residente in [...] CP_1
DISPONE che il padre, Sig. potrà vederli e tenerli con sé liberamente, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e comunque secondo le seguenti modalità:
- I minori trascorreranno i fine settimana in modo alternato, con il padre e con la madre. Quando saranno con il padre dal venerdì all'uscita da scuola, sino alla domenica sera dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre.
- I minori trascorreranno in maniera alternata le vacanze invernali con madre e padre (dal 23.12 al 30.12 con l'uno e dal 31.12 al 06.01 con l'altro), tenendo sempre in considerazione il prioritario interesse dei figli.
- Le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dai minori ad anni alterni con madre e padre.
- Le altre festività nazionali compresi eventuali “ponti” ed i compleanni od onomastici saranno trascorsi con la madre od il padre ad anni alterni.
- Le vacanze estive - conformemente alle esigenze lavorative dei genitori - dovranno essere concordate per iscritto dai genitori entro il 31.05 di ogni anno, in maniera da assicurare la permanenza dei minori per almeno 2 (due) settimane, anche non continuative, con ogni genitore. DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra un contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori e pari alla somma mensile di € 225,00 ciascuno, per un totale Per_1 Persona_3 di € 450,00 mensili.
DISPONE che le parti concordano che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, anche solo un fine settimana di spettanza paterna non dovesse avere luogo, con riferimento a quella mensilità, il contributo al mantenimento per entrambi i figli minori dovrà essere versato dal Sig. nella misura Pt_1 di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), mediante integrazione della mensilità successiva, solo in riferimento al periodo in oggetto.
DISPONE che i Sigg. e provvederanno al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 sostenute per i figli, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con i minori previa comunicazione all'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 7855/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRANCUCCI ROSALIDA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FONTANA FRANCESCA CP_1 che lA rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Buttigliera Alta il 15/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/08/2008 e il 06/12/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/12/2017.
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Persona_3 coabitazione prevalente presso la madre, Sig.ra residente in [...] CP_1
DISPONE che il padre, Sig. potrà vederli e tenerli con sé liberamente, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e comunque secondo le seguenti modalità:
- I minori trascorreranno i fine settimana in modo alternato, con il padre e con la madre. Quando saranno con il padre dal venerdì all'uscita da scuola, sino alla domenica sera dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre.
- I minori trascorreranno in maniera alternata le vacanze invernali con madre e padre (dal 23.12 al 30.12 con l'uno e dal 31.12 al 06.01 con l'altro), tenendo sempre in considerazione il prioritario interesse dei figli.
- Le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dai minori ad anni alterni con madre e padre.
- Le altre festività nazionali compresi eventuali “ponti” ed i compleanni od onomastici saranno trascorsi con la madre od il padre ad anni alterni.
- Le vacanze estive - conformemente alle esigenze lavorative dei genitori - dovranno essere concordate per iscritto dai genitori entro il 31.05 di ogni anno, in maniera da assicurare la permanenza dei minori per almeno 2 (due) settimane, anche non continuative, con ogni genitore. DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra un contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori e pari alla somma mensile di € 225,00 ciascuno, per un totale Per_1 Persona_3 di € 450,00 mensili.
DISPONE che le parti concordano che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, anche solo un fine settimana di spettanza paterna non dovesse avere luogo, con riferimento a quella mensilità, il contributo al mantenimento per entrambi i figli minori dovrà essere versato dal Sig. nella misura Pt_1 di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), mediante integrazione della mensilità successiva, solo in riferimento al periodo in oggetto.
DISPONE che i Sigg. e provvederanno al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 sostenute per i figli, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con i minori previa comunicazione all'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.