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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6674/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sandra Macis CP_1 CodiceFiscale_1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sandra Macis CP_2 CodiceFiscale_2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, nella quale hanno esposto:
“ Premesso che
Dalla relazione sentimentale, seguita da una convivenza more uxorio, intercorsa tra i sig.ri e , nasceva in Vasto (CH), in data 28/8/2017, il figlio , di CP_1 CP_2 Per_1
cittadinanza italiana, riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori (doc. n. 2);
Nel mese di maggio 2023, le parti decidevano di porre fine alla loro convivenza e, cessato il loro rapporto sentimentale, al fine di garantire il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, agivano congiuntamente davanti al
Tribunale di CA per regolamentare ogni aspetto inerente alla responsabilità genitoriale
(doc. n. 3);
Il procedimento veniva iscritto al n. 4679/2023 R.G. e con sentenza n.2183/2023 del
27/9/2023 il Tribunale adito omologava gli accordi intervenuti tra le parti in merito al regime e alle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore (doc. n. 4). Per_1
In particolare, tra le condizioni, le parti, oltre all'affidamento congiunto del minore,
stabilivano il collocamento prevalente di quest'ultimo presso la madre e determinavo in €
1.250,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Allo stato, il minore vive unitamente alla madre, mentre il sig. risiede in Carbonia e CP_1
lavora in CA, quale allenatore per il CA CA spa.
***
Successivamente alla pronuncia del sopraccitato provvedimento sono sopravvenute nuove circostanze che hanno inciso significativamente sulla capacità reddituale del sig. e CP_1
Pag. 2 a 5 pertanto le parti concordano nel ritenere che sia necessaria una revisione delle condizioni di mantenimento del figlio minore . Per_1
Più segnatamente, il sig. è stato assunto con contratto di prestazione sportiva ex legge CP_1
91/1981 per la stagione calcistica 2024/2025 dal CA CA SP quale allenatore con mansioni di preparatore portieri della squadra under 18, con una retribuzione pari ad €
28.000,00, notevolmente inferiore rispetto ai ricavi percepiti negli anni precedenti.
In considerazione del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del sig. le CP_1
parti, con l'esclusivo intento di agire nell'interesse preminente del figlio minore, concordano,
in un clima di piena collaborazione, nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 337
quinques, c.c per la previsione di una modifica delle disposizioni concernenti il mantenimento del figlio minore, ovvero per la riduzione dell'assegno di mantenimento paterno, nella misura di € 500,00 mensili, considerati altresì i maggiori redditi percepiti dalla sig.ra CP_2
In virtù dell'accordo raggiunto, le parti si esentano reciprocamente dalla produzione di ulteriore documentazione reddituale e patrimoniale.
***
Tanto dichiarato e premesso, i sig.ri e , come sopra rappresentati e CP_1 CP_2
difesi
Ricorrono
all'intestato Ill.mo Tribunale affinché, ai sensi degli artt. 337 ter e ss. cc e 473 bis.29 cpc,
previa valutazione della conformità degli accordi intervenuti tra le parti all'interesse del minore e fissazione di udienza da tenersi in trattazione scritta, Voglia, a parziale Persona_2
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.2183/2023 del 27/9/2023, accogliere le seguenti
Conclusioni
1. Dare atto che il figlio minore (nato a [...] il [...]) sia affidato ad Persona_2
entrambi i genitori, disponendo la collocazione prevalente del minore presso la madre, il quale
Pag. 3 a 5 dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori, cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2. Dare atto che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottando, sempre consensualmente le decisioni di maggiori interesse per il figlio minore, tra cui le cure mediche,
la scelta delle attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3. Confermare quale luogo di residenza anagrafica del figlio minore quello della madre;
Per_1
4. Dare atto che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e a quelli del figlio minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni Per_1
qualvolta si recherà in Lanciano ove si trasferirà la madre.
Durante le vacanze estive, previo accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio minore in Sardegna per 40 giorni consecutivi, in occasione delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali per 7 giorni consecutivi. Allo scopo, la madre si impegna ad accompagnare il figlio minore personalmente o per il tramite del sig. o della sig.ra CP_3 Parte_1
presso l'aeroporto stabilito unitamente al sig. il quale si farà carico delle spese per i CP_1
biglietti aerei del minore;
5. determinare nella misura di € 500,00 mensili il contributo di mantenimento paterno per il figlio minore, che dovrà essere versato mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, mediche non CP_2
coperte dal S.S.N., scolastiche, sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, fatte salve le spese per l'attività sportiva del minore che verranno sostenute interamente dal sig. ; CP_1
6. dare atto che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito interamente, ovvero Per_1
nella misura del 100%, dalla sig.ra , quale genitore collocatario;
CP_2
Pag. 4 a 5 7. Spese di lite compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e CP_2
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n.2183/2023 del Tribunale di CA – Sezione
Civile del 27/9/2023 nel procedimento 4679/2023 R.G.,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
CA, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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