Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 29.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2984/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
con Sede in Napoli, Via G. Marino n. 1, P.IVA. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t. Ing. , rappresentata e CP_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente, dai proff. avv.ti Angelo Abignente (C.F.
- e Marcello D'Aponte (C.F. C.F._1 Email_1
– elettivamente domiciliato in Napoli C.F._2 Email_2 alla via Carlo Poerio n. 90, presso lo studio del prof. avv. Angelo Abignente
-appellante-
E
, CF e , CP_2 C.F._3 Parte_2
CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Nerino Allocati C.F._4
(C.F. ), e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enrico C.F._5
Cellupica ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._6 quest'ultimi sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.6 e che dichiara
1
Email_4
-appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3747, depositata in Cancelleria in data 22.5.2024 nei giudizi riuniti recanti n. R.G. 2392 e 5561 del 2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositato il 7.2.23 e 20.3.23, poi riuniti, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro per dedurre:
Parte 1) di essere stati dipendenti prima di e poi dell' , inquadrati, ai Controparte_3 sensi del CCNL Autoferrotranvieri, nella terza area professionale, area operativa esercizio, sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale di Macchinista;
2) che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, i ricorrenti hanno percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL all'occorrenza Parte_3 maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
3) che, in particolare, gli era stata corrisposta una indennità giornaliera turnisti, competente al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna;
un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale;
Parte 4) che l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le “indennità di mansione”, “indennità di condotta” e “indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso , chiedevano al G.L.:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della
“indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10
CCNL 12 marzo 1980. 2) Per l'effetto condannare in persona del legale Pt_1
2 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 7.224,50 quanto a ed euro 13.262,00 per CP_2
oltre rivalutazione monetaria e nteressi calcolati come per legge;
3) Condannare la Pt_2 alla refusione delle spese di lite con attribuzione agli avvocati antistatari in solido Pt_1 tra loro.”.
Con sentenza in epigrafe indicata il giudice di prime cure, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione delle indennità indicate dai ricorrenti e così provvedeva:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento delle voci “indennità giornaliera di mansione”, “indennità giornaliera turnisti” e
“indennità di condotta diurna e notturna” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_2
di € 7.224,50 ed in favore di dell'importo di € 13.262,00, per le causali di Parte_2
cui sopra, per l'arco temporale dall'1.1.2014 per e dal 18.07.2007 per e, CP_2 Pt_2
per entrambi, fino al 30.6.2022 oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 31.12 di ciascun anno sugli importi dei singoli crediti sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento, per entrambi i giudizi riuniti, delle spese di lite che liquida, in toto, in € 3.503,5 oltre spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. Si comunichi”.
Avverso tale decisione proponeva appello la reiterando preliminarmente, le Pt_1 eccezioni (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
questione di costituzionalità ex art. 39 Cost.- pagg. 3) sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale;
nel merito: lamentando una erronea interpretazione ed applicazione della normativa eurounitaria in materia di ricalcolo delle retribuzione nel periodo feriale, sia con riferimento alla individuazione della nozione europea di retribuzione feriale sia con riferimento alla individuazione dei sui elementi presupposti (nesso di funzionalità ed effetto dissuasivo).
Ha rilevato che: nel nostro ordinamento non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
il G.L. aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto e non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi;
il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di controparte
3 anche nel punto in cui chiedeva fosse dichiarata la nullità di alcune clausole contrattuali e, in particolare, degli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e 10 del CCNL 12.3.1980, senza specificare quale fosse la norma imperativa con cui si poneva in contrasto la convenzione pattizia sul trattamento retributivo delle ferie.
Infine ha contestato i conteggi chiedendo quindi in via principale il rigetto del ricorso originario, in subordine di condannare la società al pagamento della più modesta somma di euro di € 1.426,73 ovvero di quella che sarà determinata in corso di causa;
vinte le spese.
Instaurato regolare contraddittorio, i lavoratori si costituivano .
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoga, con sentenza n. 869/2024, e sentenza n. 2488/2024,n.138/2025, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte.
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. tra le più recenti Cass. L n. 18160/2023; Cass. Sez. L. n. 1022/2024), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...”. Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, Per_3 Per_ nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
4 "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, CP_4
C-155/10, punto 26, del 13dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato
5 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, W. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari
6 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in cui - conformandosi ai precedenti sopra CP_5 CP_6 citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
recentissimamente con le sentenze nn.25840/24 e 25850/24 la S.C. ha affrontato proprio la vicenda oggetto di esame (confermando due pronunce di questa Corte).
Nella sentenza n.25840/24 ha precisato:
-5. Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_6
2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile CP_4 a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_7 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la
7 retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_7
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_8
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si
[...] rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
8 6.1. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
La disamina puntuale ed esaustiva, condotta dalla Suprema Corte proprio nell'ambito dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, rende evidentemente superfluo un ulteriore rinvio pregiudiziale, così come la questione di legittimità costituzionale, non apparendo i detti principi in contrasto con la nostra Carta fondamentale (in particolare l'art. 36 Cost. richiamato in premessa anche dalla Cassazione).
Anche nella sentenza C. Cass. Lav. n. 20216/2022 in motivazione è stata poi ampiamente motivata l'insussistenza delle condizioni per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che, giova ribadirlo, si è più volte pronunciata sul tema, con posizione ormai consolidate e non si ravvisano nella fattispecie in esame elementi di novità tali da rendere necessario un nuovo intervento interpretativo. Nella medesima sentenza il Supremo Collegio ha anche osservato che “- 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente
9 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del Parte relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad € 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi 10 commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui Parte l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame - quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e in quella nazionale di legittimità che li ha condivi, nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il Tribunale aveva ritenuto “di recepire i conteggi analitici allegati dalla difesa ricorrente, sviluppati sulla base delle giornate di ferie usufruite nel periodo in giudizio (e non già sul numero, ipotetico, minimo di ferie individuato dalla resistente), tenendosi conto della retribuzione ricevuta e di quella spettante…”.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado “per non aver il giudice di primo grado tenuto conto dei conteggi alternativi che la società resistente ha redatto tenendo conto dei dettami indicati in materia di calcolo dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20216/2022) ovvero del riconoscimento del periodo di 4 settimane di ferie minime garantite ai sensi dell'art. 7 Dir. 2003/88 CE e dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, pari a 24 gg. di congedo minimo”. Ha quindi proposto un prospetto finale di sintesi dal quale emergerebbe l'eventuale spettanza al ricorrente dell'inferiore importo di
€ 1.868,32 in luogo di quello (di euro 6.387,85) riconosciuto dal Tribunale.
La censura appare generica, limitandosi a reiterare i rilievi svolti in primo grado, ed il criterio di calcolo posto a fondamento degli stessi e non propone una critica motivata alle ragioni dell'opzione del Tribunale favorevole alla tesi dei ricorrenti.
Si osserva in ogni caso che nella citata sentenza della Suprema Corte (v. punto 30) il riferimento alle 4 settimane di ferie da garantirsi ai lavoratori si traduce in un numero di 11 giorni pari a 28, come eccepito anche dalla difesa appellata. Inoltre i conteggi di parte datoriale sono effettuati con riguardo al valore medio dell'indennità percepite negli anni precedenti.
Per le suindicate ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo .
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello
- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie
- di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_9 del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica, dichiaratisi antistatari. dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 29.05.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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