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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere dr.ssa Ada Meterangelis – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8006/2020 pronunciata in data
26 novembre 2020 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
, con sede in Bologna, Piazza Vieira De Mello n. 6 e Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito della scissione ex artt. 2506, co. 2, c.c. e. 2506 bis, co 4, c.c. con effetti dal 1° febbraio 2018 della Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla Via Carminiello n. 9 C appellante
E
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_2 C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfredo Lupo, Monica Lupo e Roberta Lupo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Dei Mille n. 40 appellato
NONCHE'
), Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
( , e ( e C.F._3 Controparte_5 C.F._4 Parte_3
( , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Vignola
[...] C.F._5
e ES MB ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al
Viale Gramsci n. 26 appellati
- 1 - E di seguito ), con sede Controparte_6 CP_6 in Milano alla via San Giovanni sul Muro n. 9 ( ), e, per essa, quale sua P.IVA_2 mandataria, giusta procura speciale conferitale dall'Amministratore delegato di a rogito notaio di Milano in data 23.12.2024, CP_6 Persona_1 [...] con sede in Roma alla via Curtatone n. 3 ), in persona CP_7 P.IVA_3 della sua procuratrice speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8
CO AN interventrice
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la già Controparte_1 CP_9 deducendo di essere creditrice di in virtù di diversi rapporti bancari, lo Controparte_2 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli unitamente a CP_3
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori e , onde sentir dichiarare Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 la simulazione assoluta, ovvero, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione degli accordi di separazione tra i coniugi , stipulato con atto del notaio in data Parte_4 Persona_2
13 dicembre 2011, con il quale aveva trasferito alla moglie e ai figli la Controparte_2 piena proprietà di un villino sito in San Felice Circeo (LT), già gravato da ipoteca volontaria concessa in favore della medesima banca a garanzia di mutuo fondiario, nonché la simulazione assoluta dell'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, avevano stabilito il trasferimento dei descritti beni immobili a titolo gratuito.
L'attrice esponeva in fatto: - che, in data 10 giugno 2004, e la moglie Controparte_2 [...] avevano contratto con un mutuo fondiario Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 100.000,00, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sul predetto immobile;
- che, a causa del mancato pagamento di numerose rate del piano di ammortamento, la banca aveva inviato in data 12 febbraio 2016 diffida ad adempiere, intimando l'estinzione dell'intero debito residuo, quantificato in € 34.784,94, oltre
- 2 - interessi maturati e maturandi. La banca deduceva, altresì, di essere creditrice della per complessivi € 289.738,75, in forza di due contratti di finanziamento Parte_5 chirografari stipulati in data 11 aprile 2011 (per € 100.000,00) e 20 dicembre 2012 (per €
230.000,00) e che tali finanziamenti erano garantiti da fideiussioni omnibus, sottoscritte in data 31 marzo 2011, dai fratelli , e , ciascuno entro il Controparte_2 Per_3 CP_10 limite di € 150.000,00. Accertato l'inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori, la aveva chiesto e ottenuto in data 14.6.2016 dal Controparte_1
Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 4166/2016, provvisoriamente esecutivo, per l'intero credito, successivamente opposto. Quindi, secondo l'attrice, l'atto di trasferimento immobiliare del 13 dicembre 2011 costituiva atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni creditorie poiché determinava il depauperamento della consistenza patrimoniale di , essendosi spogliato dell'unico bene Controparte_2 immobile facente parte del suo patrimonio, pochi mesi dopo la fideiussione del 31 marzo 2011 e successivamente al sorgere delle obbligazioni garantite e, prim'ancora, la banca sosteneva che il trasferimento, motivato formalmente dall'esecuzione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi e (omologata dal CP_2 CP_3
Tribunale il 21 luglio 2011), fosse in realtà simulato e finalizzato a sottrarre l'immobile, unico bene immobile di proprietà del debitore, all'aggressione dei creditori. Infine, contestava la validità del provvedimento del Giudice Tutelare che aveva nominato e autorizzato il curatore speciale a rappresentare i figli minori nell'atto di trasferimento, assumendone la nullità o annullabilità per incompletezza delle informazioni fornite.
Si costituivano in giudizio i convenuti in proprio e nella Controparte_3 qualità di genitore esercente la potestà parentale sul minore, , nonché Controparte_5
e i quali contestavano radicalmente la fondatezza delle Parte_3 CP_4 domande, assumendo la genuinità della separazione personale, la funzione solutorio- compensativa del trasferimento immobiliare da parte di in favore della Controparte_2 moglie e dei figli e la totale assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'azione revocatoria ed eccepivano “la plateale evanescenza dell'actio simulatoria svolta in via principale”. Quindi, sottolineavano che la crisi coniugale era reale e risalente, che aveva già abbandonato dal 2009 il domicilio familiare per Controparte_2 intraprendere una nuova convivenza e che l'accordo di trasferimento aveva regolamentato parte degli assetti economici concordati in sede di separazione, destinati a garantire alla moglie e ai figli la conservazione del tenore di vita pregresso.
- 3 - Si costituiva, altresì, che, in via preliminare, disconosceva le firme Controparte_2 apposte sui contratti di fideiussione e, nel merito, eccepiva la carenza di interesse ad agire della in quanto l'istituto di credito ben avrebbe potuto Controparte_1 soddisfare le proprie ragioni sul bene ipotecato indipendentemente dal mutato intestatario;
lamentava l'incertezza e la non definitività del credito per la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e contestava, in ogni caso, la fondatezza delle pretese attoree.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica grafologica nell'ambito del subprocedimento di verificazione della fideiussione del 31.3.2011 i cui esiti confermavano la riconducibilità delle sottoscrizioni a . Venivano inoltre Controparte_2 assunti l'interrogatorio formale dei convenuti, richiesto dall'attrice, e la prova per testimoni articolata dai convenuti. Inoltre, il Tribunale rigettava le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla banca attrice e, in particolare, l'ordine ex art. 210 c.p.c. alle parti convenute e/o all'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, di esibire e depositare la dichiarazione dei redditi o in mancanza ogni altro documento attestante i redditi percepiti da essi convenuti (in particolare da e Controparte_2 CP_3
negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
[...]
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, accertata la genuinità della separazione personale e la natura effettiva e solutorio-compensativa dell'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione degli accordi di separazione del 13 dicembre 2011 pronunciava, in data 26 novembre 2020, la sentenza n. 8006/2020, con cui rigettava le domande della
[...] condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei CP_1 convenuti e poneva le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Controparte_2
Il Tribunale, in primo luogo, non riteneva provata la domanda di simulazione assoluta dell'atto di trasferimento immobiliare posto che gli elementi indiziari forniti dall'attrice non costituivano elementi idonei a fondare il convincimento di un accordo simulatorio.
In secondo luogo, affermata la astratta revocabilità dell'atto di cessione immobiliare intervenuto tra i coniugi in esecuzione degli accordi di separazione e la sussistenza della ragione di credito vantata dalla banca attrice, indagata e accertata la natura onerosa dell'atto sulla scorta degli indirizzi giurisprudenziali in materia, riteneva infondata la domanda revocatoria per la mancata sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; in particolare, trattandosi di atto oneroso per cui la consapevolezza
- 4 - del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dovesse essere indagato anche in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo, il Tribunale riteneva non provata la sussistenza di tale requisito così statuendo: “posto che pacificamente la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo è a carico del creditore che agisce in revocatoria (Cass. 1990/3341), potendo peraltro essere data anche per presunzioni e sostanziandosi essa nella consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente e, dunque, nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni del creditore (Cass. 1985/5451; 00/7262; 99/14274 ;96/10219; 95/5095), non rendendosi necessario la specifica conoscenza del credito per cui si agisca in revocatoria da parte del terzo, deve ritenersi che, nella fattispecie considerata, non sussistano in concreto elementi dai quali far discendere la scientia damni in capo al terzo acquirente, anzi detta circostanza non risulta neppure dedotta dall'istante presupponendo quest'ultimo, ma non provando, che l'atto de quo fosse a titolo gratuito. Va, pertanto, rigettata anche la domanda revocatoria”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2020, la subentrata alla originaria attrice Parte_1 CP_1 in virtù di atto di scissione ex artt. 2506, co. 2, c.c. e. 2506 bis, co 4, c.c., con effetti
[...]
a decorrere dal 1° febbraio 2018, invocandone l'integrale riforma e deducendo l'erroneità della pronuncia impugnata per essere state respinte le domande di declaratoria di simulazione assoluta e di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento immobiliare stipulato dal convenuto in favore della Controparte_2 moglie e dei figli. In particolare, la lamentava una serie di errori in Parte_1 fatto e in diritto, oltre che di motivazione, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, così sintetizzabili:
-a) errore in diritto nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto inammissibile “il deposito di documenti in sede di precisazione di conclusioni, intendendosi tale – contrariamente
a quanto statuito dal giudice di prime cure - anche la sentenza n.8443/2018 pubblicata il
02.10.2018 resa dal Tribunale di Napoli nella causa Rg. 35249/2016 tra le parti ( Parte_6
) ciascuna rappresentata dalla procuratrice e Controparte_11 Parte_7 Controparte_2
e in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori Controparte_3 CP_4
e avente ad oggetto la medesima declaratoria di simulazione o in
[...] CP_5 Pt_3 subordine di revocatoria ex art 2901 cc” deducendo che detto deposito “tardivo” aveva inficiato la sentenza appellata “giacchè influenzata dal suindicato documento con violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa”;
- 5 - - b) errore in diritto nella parte in cui il giudice di prime cure “ha consentito che i testimoni potessero provare – in contrasto a quanto già dichiarato nel rogito di trasferimento immobiliare - un asserito accordo che prevedeva il trasferimento dell'immobile con funzione solutoria compensativa dell'obbligazione di mantenimento, andando anche oltre e, quindi ponendosi anche in contrasto con quanto dichiarato dai coniugi stessi nel rogito notarile e nell'accordo di separazione”, sostenendo che “la sentenza è dunque illegittima perché affetta da erroneità nella parte in cui statuisce la onerosità dell' atto di trasferimento sulla scorta di dichiarazioni testimoniali per lo più dubbie, non cogliendo invece che la funzione solutoria- compensativa del trasferimento immobiliare impugnato che i convenuti sostengono deve emergere dagli impugnati rogito notarile, dagli accordi di separazione e dalla istanza al Giudice tutelare e non può essere delegata a prove testimoniali”;
- c) errore laddove il Tribunale “ritiene che della attendibilità dei testi escussi non può dubitarsi, trattandosi di statuizione priva di contenuti giacchè il Giudice di prime cure nemmeno vaglia le eccezioni sollevate dalla attrice nella comparsa conclusionale e nella CP_1 memoria di replica”;
- d) errore laddove il giudice di prime cure “non ha dato il giusto rilievo alle numerose presunzioni evidenziate dalla comparente in atti sia a sostegno della prova dell'atto simulato sia
a sostegno della prova della scientia damni in capo al terzo acquirente”;
- e) illegittimità della sentenza nella parte in cui “il Giudice di Prime cure non ammette le richieste istruttorie ex art 210 cpc di ordinare alle parti convenute e/o all'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente di esibire e depositare la dichiarazione dei redditi o in mancanza ogni altro documento attestante i redditi percepiti da essi convenuti (in particolare da CP_2
e negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013” ritenendo “palese
[...] Controparte_3
l'errore di valutazione del Giudice di prime cure dal momento che l'oggetto dell'ordine attiene a documenti specificamente indicati “ dichiarazione dei redditi” o “documenti equipollenti “ per precise annualità che non possono essere reperite senza autorizzazione del Giudice visto che
l'Agenzia delle Entrate non ne rilascia copia senza ordine del Giudicante”;
- f) illegittimità della sentenza laddove il Tribunale non aveva ammesso la richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. di ordinare a “di produrre copia delle ricevute Controparte_2 dei bonifici mensili eseguiti in favore della coniuge delle somme di € Controparte_3
4.000,00”;
- g) illegittimità della sentenza, altresì, nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto ammissibile la consulenza tecnica d'ufficio estimativa dei cespiti oggetto di disposizione, poiché “erroneamente ritenuta superflua, visto che il CTU avrebbe potuto
- 6 - accertare il valore, lo stato, l'utilizzo del bene etc. apportando ulteriori presunzioni e prove ai fatti di causa”;
- h) erroneità e illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure “nel liquidare le spese di lite non tiene conto della soccombenza dello in primis che Controparte_2 ha disconosciuto le firme in calce alla fideiussione prestata accertate invece quali vere ed autentiche;
inoltre non tiene nemmeno conto della soccombenza parziale di tutti i convenuti giacchè il medesimo Giudicante ritiene comunque sussistere tutti gli altri presupposti della revocatoria ritenendo non provato solo la scientia damni in capo alla coniuge CP_3 in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli all'epoca minori; ed ancora
[...] non tiene conto del grave perdurante inadempimento dei debitori”.
Si costituivano in giudizio e i figli , Controparte_3 Controparte_5 Pt_3
e i quali concludevano per il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza CP_4 della decisione di prime cure e l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello anche ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.. Essi ribadivano che la separazione personale tra e era stata reale e genuina, originata da Controparte_2 Controparte_3 una crisi coniugale insorta già nel 2009 e sfociata nella convivenza stabile del marito con altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio. A fronte di tale situazione, i coniugi avevano preferito pervenire a una separazione consensuale, formalizzata con verbale omologato in data 21 luglio 2011, regolando in quella sede i rapporti patrimoniali.
Inoltre, gli appellati contestavano la tesi della banca secondo cui al momento della separazione fosse già gravato da debiti rilevanti sostenendo che, al Controparte_2 contrario, le difficoltà finanziarie delle imprese a lui riconducibili erano sopravvenute soltanto alcuni anni più tardi. Essi sottolineavano, altresì, che la pretesa actio simulatoria era del tutto priva di riscontri e basata su mere illazioni, non sorrette da prove, mentre, la domanda revocatoria difettava dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., non potendo ritenersi sussistenti né la scientia damni, né la consapevolezza dei beneficiari. Gli appellati concludevano, dunque, per la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Si costituiva, altresì, il quale si riportava agli scritti difensivi depositati Controparte_2 nel corso del giudizio di primo grado e alle deduzioni ivi formulate deducendo l'infondatezza e la pretestuosità di tutti i motivi di appello, associandosi alle deduzioni e osservazioni svolte dagli altri appellati.
- 7 - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
Nelle more del giudizio, interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...] ichiarando che con contratto di cessione ex art 58 Controparte_12
TUB del 5.8.2022 aveva acquistato pro soluto da i crediti che, alla data Parte_1 del 22.7.2022, rispettavano i criteri già oggetto di cessione pubblicati, tra gli altri, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II n. 93 dell'8.8.2019 e faceva proprie tutte le domande e conclusioni formulate dall'appellante.
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è stato tempestivamente notificato in data 28 dicembre 2020 nel termine di cui all'art.325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta il 27 novembre
2020 (cfr. in atti).
Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, occorre riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha
- 8 - tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di gravame, l'appello risulta infondato.
Con il primo motivo l'appellante contesta al primo giudice d'avere erroneamente definito precedente giurisprudenziale la sentenza n. 8443/2018, depositata dagli appellati in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo che tale violazione ha impedito “al Giudice di prime cure di accertare i fatti dedotti dalla oggi Controparte_1 così determinando una sentenza viziata;
di fatti, la sentenza qui appellata Parte_1 risulta palesemente influenzata dalla prima” e, dunque, che “il suindicato deposito ha impedito l'accertamento della verità ed ha compromesso il giusto processo, codificato nell'art.
111 Cost.”. Da un lato, correttamente l'appellante sostiene che “la giurisprudenza infatti non costituisce, a differenza della legge, una fonte del diritto, in un ordinamento come il nostro di civil law, in cui il Giudice può discostarsi da un precedente anche se proveniente dal Giudice della Nomofilachia e tanto più se trattasi di giudice di merito nel caso de quo di un'unica sentenza di merito (Tribunale di Milano del 2018 n. 1645)”, ma, è anche vero che tutti i provvedimenti a carattere decisorio resi dall'autorità giudiziaria possono costituire precedenti giurisprudenziali liberamente apprezzabili dal giudice chiamato a decidere e, pertanto, non ha errato il Tribunale nel ritenere ammissibile il deposito di detta sentenza in sede di precisazione delle conclusioni.
Piuttosto, l'appellante sembra avanzare la tesi secondo cui il deposito di quel precedente giurisprudenziale abbia decisivamente orientato il verdetto del giudice a quo; tuttavia, il primo giudice dopo aver ritenuto ammissibile il deposito della sentenza non vi ha poi attribuito alcun particolare rilievo e il fatto che egli sia pervenuto a una decisione analoga, ma a ben leggere diversamente motivata, non può costituire di per sé indice di inesattezza della sentenza gravata.
In ogni caso, qualsivoglia vizio della decisione sotto il denunciato non priverebbe la parte di alcun mezzo di tutela essendole consentito, come difatti avvenuto, di farlo valere con il rimedio del gravame.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la erroneità della sentenza perché il giudice di prime cure “non coglie che nel rogito impugnato viene espressamente specificato che il bene de quo è ceduto da ai figli e moglie a “titolo gratuito” senza alcun Controparte_2
- 9 - corrispettivo e senza attuare alcuna funzione solutoria compensativa dell'obbligo di mantenimento. Tanto si evince dal tenore letterale dell'atto di trasferimento immobiliare” e assume che “la circostanza che nel rogitato atto il trasferimento immobiliare sia stato dalle parti qualificato più volte “trasferimento immobiliare a titolo gratuito” non può non rivestire decisivo rilievo nell'interpretazione della volontà dei contraenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 1362 ss., e condurre a ritenere l'atto a titolo gratuito escludendone pertanto la onerosità”.
L'appellante lamenta, inoltre, che “la sentenza qui appellata non si è attenuta al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell'intero contesto contrattuale, essendosi limitata ad ammettere una inammissibile prova testimoniale e ad essa demandando il compito di illegittimamente interpretare i suindicati impugnati atti”.
Anche detto motivo appare infondato.
Va opportunamente premesso che costituisce oramai orientamento consolidato della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 03/03/2023 , n. 6395) quello secondo il quale "L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli. Invero, nel caso di specie, viene contestato, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, ma le concrete modalità di assolvimento dello stesso, concordemente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della diversa disciplina di cui all' art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito deriva dalla verifica, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio - compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della convivenza coniugale".
In pratica, secondo i giudici di legittimità, le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, a un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può
- 10 - colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali (cfr. Cass. civile sez. III, 12/07/2023, n.19899 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/11/2024, n. 29453, ma già in precedenza Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678).
Pertanto, la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, a una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche l'atto dispositivo de quo appare assolvere una funzione tipicamente solutorio-compensativa, come correttamente ritenuto dal
Tribunale.
In primo luogo, se è pur vero che nel rogito compaiono diversi accenni alla gratuità della dismissione, è altrettanto vero che all'art. 2 è testualmente previsto che il signor effettua il trasferimento de quo “in connessione ed esecuzione degli accordi Controparte_2 relativi alla separazione personale consensuale ed in adempimento degli obblighi gravanti sui coniugi, come definiti nel verbale di separazione personale dei coniugi”; pertanto, anche testualmente, ci sono accenni a una funzione tipicamente solutorio-compensativa.
In secondo luogo, non pare giuridicamente convincente l'argomentazione dell'appellante; invero, la vincolante norma ermeneutica dettata dall'art. 1362 c.c. esige che “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
- 11 - contratto”. Appare, dunque, corretto l'iter logico e argomentativo del primo giudice, il quale, anche attraverso l'analisi delle prove testimoniali, ha ricostruito il trasferimento in chiave solutorio-compensativa. A tal uopo, si ricorda l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest'ultimo, è consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche - ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. - ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8838 del 9/10/1996 e, nello stesso senso, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 19063 del 6/7/2021).
Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto coerente e legittima la decisione del
Tribunale, il quale sostiene che il trasferimento immobiliare appare posto in essere al fine di regolamentare complessivamente i rapporti patrimoniali tra coniugi e la relativa causa trova titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo. La previsione del congruo assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, richiesto in prima battuta dalla per un importo più elevato, e CP_3 successivamente concordato in € 4.000,00 in sede di separazione consensuale, lascia agevolmente ritenere che la cessione dell'immobile avesse funzione solutoria- compensativa, il che consente di confermare la natura “onerosa” dell'atto dispositivo.
Invero, in luogo del maggior contributo pecuniario che sarebbe spettato alla coniuge
(che non è stato dimostrato svolgere alcuna attività lavorativa o essere titolare di altro immobile diverso da quello abitato unitamente ai figli), affidataria dei tre figli, tutti minori d'età all'epoca del trasferimento, le parti hanno convenuto il trasferimento della casa per le vacanze così da garantire la perdurante disponibilità di un immobile a tal fine risparmiando i costi necessari per l'organizzazione delle vacanze con i tre figli.
Con il terzo motivo l'appellante imputa al Tribunale di aver ammesso “prove testimoniali per consentire alle parti convenute, qui appellate, di provare in contrasto con l'art.
2722 cc la esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto del rogito di trasferimento di immobili e dell'accordo di separazione, per i quali le medesime parti convenute hanno allegato che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea al rogito/accordo stesso. Ciò posto, la prova
- 12 - per testi andrà dichiarata nulla e/o in ogni caso irrilevante ai fini della decisione perché a priori inammissibile e ciò tenuto conto della chiarezza dell'atto di trasferimento di immobili impugnato e del medesimo accordo di separazione che ai fini della esatta lettura nell'esplicito significato in alcun modo necessitano di essere integrati da dichiarazioni testimoniali”, deducendo, inoltre, la inattendibilità dei testimoni alla luce delle considerazioni già esposte in primo grado.
La censura risulta, ad un tempo, inammissibile e infondata.
Come correttamente osservato dagli appellati, il motivo allude a un'eccezione di inammissibilità della prova orale che l'appellante non ha tempestivamente sollevato in primo grado e che, dunque, non è più abilitata a sollevare. La Suprema Corte ha più volte, e anche di recente, chiarito, che “l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del codice civile, derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata
d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'articolo 157, secondo comma del codice di procedura civile, l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo a essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 12639 del 25/06/2020; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 21443 del 19/09/2013).
Inoltre, il motivo è comunque privo di fondamento giuridico in quanto la prova testimoniale, articolata dai convenuti e parzialmente ammessa dal primo giudice, aveva lecitamente ad oggetto le ragioni che indussero i coniugi alla separazione personale e le modalità con cui si svolsero le trattative poi confluite negli accordi pattizi che quella separazione regolarono.
Quanto alle eccezioni sollevate in ordine alla pretesa inattendibilità dei testimoni, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la
- 13 - precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n.
21239 del 09/08/2019).
Nella fattispecie in esame l'appellante non ha offerto elementi nuovi e specifici idonei a mettere in discussione la valutazione di attendibilità già effettuata dal giudice di primo grado, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni formulate in sede di merito. Pertanto, non emergono ragioni per discostarsi dal prudente apprezzamento operato dal Tribunale, il quale – all'esito di un esame complessivo e coerente delle deposizioni e del restante materiale probatorio – ha ritenuto attendibili i testimoni escussi e ha fondato anche su tali risultanze la propria decisione.
In effetti, non è dato rilevare un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, confrontate tra di loro e valutata la credibilità dei testimoni in base a elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio, che inducono a ritenere - come, pertanto, ha correttamente fatto il Tribunale – attendibili tutte le testimonianze raccolte;
invero, ciascuno dei testimoni escussi ha riportato, in base alla sua diversa conoscenza dei fatti di causa, una descrizione del tenore di vita condotto da e dalla sua famiglia del Controparte_2 tutto similare. Di poi, ogni testimone, in ragione del rapporto di parentela o di amicizia o ancora professionale con uno dei due coniugi, ha giustificato la conoscenza delle circostanze di fatto riferite anche in quanto formanti oggetto di confidenze. La lamentata genericità delle dichiarazioni testimoniali quanto a particolari circostanze di fatto, quali, ad esempio, il nome della palestra frequentata o la stabilità del rapporto di lavoro con domestici o altri collaboratori o altre di contenuto simile non appare inficiare la attendibilità delle testimonianze non potendosi invero pretendere un preciso ricordo sui diversi elementi indicati a dimostrazione del tenore di vita degli odierni appellati.
Peraltro, le emergenze della istruttoria orale hanno trovato conferma nelle risultanze documentali posto che la crisi coniugale di e Controparte_2 Controparte_3 determinata da un'altra relazione sentimentale, risulta documentata dalla nascita (cfr.
- 14 - certificato di nascita depositato in primo grado), in data 10.11.2011, di Per_4
da e , appena quattro mesi dopo la
[...] Controparte_2 Persona_5 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 14/7/2011, così come dalla loro comune residenza in Napoli prima in Via Bausan, successivamente alla via Solimena e, poi, in via Vittorio Colonna (cfr. certificati di residenza storici di e di depositati in primo grado). Parimenti la Controparte_2 Persona_4 floridità dell'attività commerciale svolta da è rimasta dimostrata dalla Controparte_2 gestione, tramite diverse società, di una serie di negozi (cfr. visure camerali depositate nel primo grado del giudizio), ubicati in zone altamente commerciali della città di
Napoli come via Toledo, Via Luca Giordano e Via Merliani o ancora via Epomeo.
Con il quarto motivo l'appellante contesta al Tribunale di non aver dato “il giusto rilievo alle numerose presunzioni evidenziate in atti sia a sostegno della prova dell'atto simulato sia a sostegno della prova della scientia damni in capo al terzo beneficiario”.
La doglianza non è fondata. Va osservato che il giudice di primo grado ha puntualmente esaminato gli elementi presuntivi allegati dall'attrice (la natura del trasferimento, il vincolo di parentela tra disponente e beneficiari, la permanenza dei medesimi nell'immobile, l'assenza di altri beni aggredibili in capo al disponente, le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi), ritenendoli privi di valenza dimostrativa autonoma e comunque inidonei, anche complessivamente considerati, a superare le risultanze istruttorie che hanno confermato la genuinità della separazione coniugale e la funzione solutorio-compensativa del trasferimento in favore della moglie e dei figli.
In particolare, quanto al profilo della simulazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mera ricorrenza di circostanze sintomatiche non integra di per sé una prova sufficiente della fittizietà dell'atto, occorrendo pur sempre una dimostrazione univoca dell'assenza di causa concreta, nonché della sussistenza dell'accordo simulatorio, che nella specie non è stata fornita.
La censura sul punto, peraltro, manca di alcuna argomentazione idonea a inficiare il percorso argomentativo contenuto nella sentenza e appare manifestamente infondata laddove con essa si contesta che il giudice di prime cure “non solo ha negato valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio ma non ha nemmeno accertato se essi, quand'anche per ipotesi singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.”.
- 15 - Al riguardo giova ricordare che, in tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19253 del 13/07/2025); ebbene, il Tribunale ha proceduto alla disamina degli elementi indiziari dell'accordo simulatorio, indicati dall'odierno appellante (nella gratuità dell'atto, nel rapporto di coniugio e parentela tra le parti contrattuali, nella permanente abitazione della casa coniugale e nella previsione di un assegno di mantenimento), e li ha tutti motivatamente (senza che l'appellante abbia specificamente censurato detta parte di motivazione) disattesi in quanto intrinsecamente privi di rilevanza così che, in assenza di elementi, singolarmente dotati di una propria valenza indiziaria, non ha correttamente proceduto, quale operazione conseguenziale, alla loro valutazione complessiva.
Parimenti infondata è la censura riferita alla scientia damni dei beneficiari dell'atto dispositivo. L'appellante contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ritiene che “non sussistono in concreto elementi dai quali far discendere la scientia damni in capo al terzo acquirente”, deducendo che essa risulterebbe “in re ipsa sia nella circostanza che trattasi dell'unico bene di cui lo era intestatario sia nel rapporto di coniugio”. Orbene, CP_2 da un lato, come sostenuto dall'appellante, è vero che la giurisprudenza ha riconosciuto come detta prova possa essere desunta anche da presunzioni semplici, e che in determinati casi la consapevolezza del pregiudizio può ritenersi ricavabile in re ipsa allorché il debitore si sia spogliato, con un unico atto, della totalità del proprio patrimonio. In tale prospettiva, è stato affermato che “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del
18/01/2019).
- 16 - Tuttavia, il Tribunale ha escluso rilievo indiziario agli elementi addotti dall'attrice e ha correttamente affermato che la circostanza della consapevolezza in capo al terzo acquirente “non risulta neppure dedotta dall'istante” laddove, invero, la banca aveva allegato solo nella comparsa conclusionale che “il terzo, era Controparte_3 consapevole del pregiudizio rectius era partecipe della dolosa preordinazione“.
Orbene, la Corte ritiene che tale consapevolezza non risulta provata neppure in via presuntiva.
Decisivo è il rilievo che le ragioni di credito a tutela delle quali l'odierna appellante ha agito ai sensi dell'art.2901 c.c. sono riferibili al contratto di finanziamento chirografario in favore della dell'11.4.2011 per € 100.000,00 con scadenza della prima Parte_5 rata di pagamento al 31.5.2011 e al contratto di finanziamento chirografario del
20.12.2012 per € 230.000,00 con scadenza della prima rata di pagamento 31.1.2013 rispetto ai quali si erano già costituititi fideiussori , e Controparte_2 Controparte_13
, ciascuno per la somma complessiva di € 150.000,00, giusta CP_14 fideiussione omibus limitata del 31.3.2011, mentre, in data 18.12.2012 CP_14 aveva prestato fideiussione specifica limitata garantendo così le obbligazioni verso la
“…dipendenti da mutuo chirografario di € 230.000,00 della durata di anni Controparte_1 cinque, rientro in 60 rate mensili, ultima il 31.12.2017”.
Ebbene, la ragione di credito oggetto della “scientia damni" da parte di CP_3 al momento dell'atto dispositivo, stipulato il 13.12.2011 in favore suo e dei
[...] figli minori, non può essere riferita se non al solo mutuo garantito dal coniuge, la cui prima rata di pagamento era venuta a scadenza solo il 31.5.2011 ovvero solo sette mesi prima e la cui inadempienza si è venuta a configurare solo diversi anni dopo.
Invero, come documentato dall'odierna appellante nel primo grado del giudizio, in data 22.12.2015, quanto al finanziamento chirografario di originari € 100.000,00,
l'Istituto Bancario permanendo l'inadempienza della e dei fideiussori, Parte_5
, e inviava loro raccomandata, a Controparte_2 CP_14 Controparte_13 mezzo la quale comunicava, nelle rispettive qualità, la decadenza dal beneficio del termine, nonché a reclamare l'estinzione totale del debito che alla suddetta data del
22.12.2015, “stante il mancato pagamento delle n. 10 rate scadute e più precisamente da rata n.
45 avente scadenza 31.01.2015 a quella n. 54 avente scadenza 31.10.2015” (cfr. atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio), ammontava a € 16.670,12 per debito residuo, oltre interessi maturati e maturandi come pattuiti.
- 17 - Pertanto, il mancato pagamento delle rate di mutuo da parte della si è Parte_5 verificato quattro anni dopo l'atto dispositivo impugnato per cui non se ne può configurare alcuna consapevolezza da parte di vieppiù, in Controparte_3 considerazione dell'affidamento della solvibilità che la stessa nutriva rispetto CP_1 alla debitrice principale e ai fideiussori tanto da aver concesso, in data 20.12.2012, ulteriore rilevante linea di credito.
Né alcun ulteriore elemento può essere desunto dall'inadempimento del mutuo fondiario del 10.6.2004 erogato dall'odierna appellante a e Controparte_3
, garantito dallo stesso immobile, oggetto dell'atto dispositivo;
invero, Controparte_2 il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi
"in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12121 del 22/06/2020).
Peraltro, anche rispetto a detto contratto di mutuo l'inadempimento si è consumato diversi anni dopo l'atto dispositivo posto che, solo in data 12.2.2016 (cfr., in atti, intimazione di pagamento del 12.2.2016 indirizzata a ), la Controparte_2 CP_1 invitava all'immediata copertura del debito stante il mancato
[...] Controparte_2 pagamento delle 26 rate con scadenza dal 31.5.2012 fino al 30.6.2014, data di scadenza del mutuo.
Del resto, la conoscenza del pregiudizio deve essere dimostrata in modo specifico e non può essere automaticamente desunta né aprioristicamente dallo spoglio dell'unico bene immobile facente parte del patrimonio, né dal mero vincolo familiare né dalla conoscenza generica della situazione debitoria dell'alienante, conoscenza che, nel caso di specie, deve assolutamente escludersi essendosi maturata solo successivamente all'atto dispositivo.
In definitiva, gli appellati hanno dato dimostrazione che le difficoltà economiche della società garantita e del fideiussore ( si sono manifestate solo Controparte_2 successivamente, sicché difetta il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., come già statuito dal primo giudice. Il motivo di gravame, pertanto, deve essere respinto,
- 18 - dovendosi confermare l'apprezzamento del Tribunale circa l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accoglimento la domanda attorea.
Devono, poi, essere disattese le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
Le richieste di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sono inammissibili poiché
l'istituto non può essere utilizzato per sopperire al difetto di diligenza della parte nell'acquisizione dei documenti in suo possesso o comunque accessibili con l'ordinaria attività difensiva, ma, presuppone l'allegazione di specifiche circostanze di fatto rilevanti e la dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della decisione. Inoltre, come dedotto dagli appellati, “i bonifici asseritamente effettuati da in favore Controparte_2 della moglie costituiscono una mera congettura dal momento che nessuno ha mai sostenuto che lo abbia versato o versi alla moglie l'assegno di mantenimento a mezzo bonifico CP_2 bancario (l'ordine di esibizione è in questo caso riferito a documenti la cui esistenza non è stata dedotta da alcuno e non si evince da nessuna altra evidenza processuale)”. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c.,
l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6,
Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19760 del
17/07/2025). Si tratta, in definitiva, di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021).
Pertanto, l'ordine di esibizione deve essere finalizzato alla acquisizione di dati e/o documenti che si configurino: a) indispensabili ai fini del decidere;
b) certi nella loro esistenza;
c) sicuramente disponibili per la parte intimata e viceversa inaccessibili alla parte che ne chieda la discovery. Nel caso di specie risulta corretta la decisione del giudice di prime cure di non ammettere le richieste istruttorie de quo in quanto prive della necessaria sussistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.
Parimenti deve essere respinta la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa sul valore dell'immobile oggetto del trasferimento. Tale mezzo istruttorio ha natura di strumento valutativo e non probatorio e non è idoneo a fornire
- 19 - elementi ulteriori in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della simulazione e della revocatoria. La determinazione del valore del bene non rileva ai fini della qualificazione giuridica dell'atto, che dipende dalla causa negoziale e dall'accertamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei contraenti;
“ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Con l'ultimo motivo l'appellante denuncia la “erroneità della sentenza di prime cure in punto di liquidazione delle spese di lite” paventando una soccombenza parziale di tutti i convenuti, nonché ritenendo la sussistenza della c.d. responsabilità aggravata ex art 96, co. 3, c.p.c. a carico di per aver disconosciuto la propria sottoscrizione Controparte_2 al contratto di fideiussione.
In particolare, assume che il Tribunale “non tiene conto della soccombenza dello CP_2
che ha disconosciuto le firme in calce alla fideiussione prestate accertate invece quali vere
[...] ed autentiche;
inoltre non tiene nemmeno conto della soccombenza parziale di tutti i convenuti giacchè il medesimo Giudicante ritiene comunque sussistere tutti gli altri presupposti della revocatoria”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Posto che l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, nella fattispecie in esame, non può configurarsi una soccombenza parziale dei convenuti, posto che il Tribunale ha rigettato sia la domanda di simulazione assoluta che la revocatoria ex art.2901 c.c. formulate dalla banca attrice, con conseguente piena soccombenza della stessa e legittima condanna alle spese di lite in favore delle parti convenute, ben tenendo conto del disconoscimento operato da a cui carico ha posto le spese occorse per la consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio.
- 20 - Parimenti, difettano i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. Controparte_2
96, comma 3, c.p.c. La disposizione in esame presuppone, infatti, che la parte sia stata effettivamente soccombente e che abbia tenuto una condotta processuale abusiva o connotata da mala fede o colpa grave. Nella specie, lo non può essere CP_2 qualificato come parte soccombente in senso proprio, atteso che le domande attoree sono state rigettate. Inoltre, il mero disconoscimento della sottoscrizione non integra, di per sé, comportamento processuale abusivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza
n. 34429 del 25/12/2024).
L'appello va, quindi, integralmente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8006/2020 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 23 novembre 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la e la al pagamento delle Parte_1 Controparte_7 spese processuali del grado in favore di che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 7.200.00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
- 21 - c) condanna la e la al pagamento delle Parte_1 Controparte_7 spese processuali del grado in favore di Controparte_3 CP_4
e che si liquidano in complessivi €
[...] Controparte_5 Parte_3
7.200.00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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