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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1331 dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RANCHINO ANGELO presso il cui Parte_1 studio, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MALATESTA FRANCESCO presso il cui studio, sito in Roma,
Viale XXI Aprile n. 26, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
OGGETTO: assicurazione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.6.2022 evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Terni er ivi sentir accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, verificate le causali di cui in narrativa, ogni contraria eccezione disattesa, ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice ha diritto a ricevere la prestazione assicurativa prevista nella polizza meglio indicata in parte narrativa per invalidità totale e permanente e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a pagare all'attrice l'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione e dunque la somma di euro
39.324,30, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. CONDANNARE la convenuta a risarcire i danni subiti dall'attrice per le spese legati e di assistenza inerenti la fase stragiudiziale ed a rifondere i costi e le spese legali per la procedura di mediazione pari ad euro 1.079,64 o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, compenso professionale,
rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio, direttamente a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attrice deduceva che: - in data 2.4.2012 aveva stipulato la polizza assicurativa n. 5000137155 denominata “Coperture Assicurative Collettive ad Adesione
Facoltativa” con e parte del gruppo , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 per coprire l'invalidità totale e permanente da malattia o infortunio, associata ad un contratto di mutuo stipulato con il Banco Popolare Soc. Coop., tanto che la durata (di 15 anni) della polizza (decorrente dal 30.4.2012) coincideva con quella del finanziamento ad essa collegato;
- il contratto assicurativo prevedeva che l'assicuratore pagasse l'indennizzo (pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute) nelle mani dell'assicurato (e non della banca mutuante) in caso di “invalidità totale e permanente” superiore al 60% della capacità lavorativa generica, da accertare sulla base dei criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel d.P.R. del 30.6.1965 n. 1124 (art. 29 condizioni di assicurazione); - per
“invalidità totale e permanente” si doveva intendere “la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale”; - la procedura di indennizzo prevedeva che la valutazione d'invalidità permanente venisse effettuata non prima di sei mesi dalla data della denuncia della malattia o dell'infortunio e, comunque, non oltre i dodici mesi da tale data;
- a seguito di accertamento eseguito il 21.1.2019, l'assicurata era stata dichiarata totalmente inabile al lavoro (con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ex L. 18/1980) dalla Commissione medica ASL di Terni per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in quanto affetta da diverse patologie gravi (artropatia psoriasica di grado severo con spondilite e sacroileitite, gonartrosi e coxartrosi bilaterale, tendinosi della cuffia dei rotatori bilateralmente, ipertensione arteriosa sistemica in trattamento, sovrappeso corporeo); - in seguito, le era stato riconosciuto lo stato di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3,
L. n. 104/1992; - nonostante avesse fornito alla compagnia assicurativa la documentazione richiesta nella pratica di sinistro n. 201912181200597 registrata il 21.10.2019, tra cui il questionario compilato dal medico curante, il piano di ammortamento aggiornato, la documentazione medica relativa alla malattia e il verbale d'invalidità civile e nonostante i solleciti, le integrazioni documentali, la visita medico-legale del 24.3.2021, la richiesta di indennizzo datata
8.10.2019 era rimasta inevasa;
- il sinistro assicurato si era verificato al momento dell'accertamento della Commissione medica ASL. Precisava che il tentativo di mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo per mancata partecipazione della convenuta all'incontro del 29.11.2021. Chiedeva, dunque, al Tribunale di condannare la compagnia convenuta a pagare l'indennizzo dovuto, pari ad € 39.324,30, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale e quelle inerenti la procedura di mediazione obbligatoria pari ad € 1.079,64. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea e vittoria delle spese Controparte_1 di lite, da maggiorare del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014.
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Argomentava l'eccezione di prescrizione biennale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 c.c. evidenziando che la prima richiesta di indennizzo era stata inviata l'8.10.2019, per cui la non poteva agire in relazione ad eventi verificatisi prima dell'8.10.2017. Pt_1
In secondo luogo, eccepiva, ai sensi dell'art. 30 delle condizioni della polizza, l'inoperatività della garanzia per i casi di “invalidità totale e permanente” causati da invalidità, malformazioni, stati patologici preesistenti e noti all'assicurato prima della data di decorrenza della copertura, nonché per le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti. Sosteneva che la polizza non poteva coprire gli eventi (infortuni e/o malattie) occorsi all'attrice prima della stipula del contratto (2.4.2012) o che, comunque, dovevano considerarsi conseguenze dirette o indirette di eventi risalenti a tale epoca.
A tal fine segnalava che: - nel 2002 all'attrice era stato diagnosticato un microcarcinoma papillare, per cui era stata ricoverata presso l'Ospedale di Perugia dal 12.6.2002 all'11.7.2002; - l'assicurata era affetta anche da altre patologie diagnosticate prima della stipula della polizza, tra cui la psoriasi per cui a partire dal 2013 si era sottoposta alle cure di uno specialista, mentre nel 2015 le era stata diagnosticata una spondilite, originata da una malattia autoimmune rara. Da ciò deduceva che l'inizio del decorso clinico che aveva portato al riconoscimento dell'invalidità era precedente alla stipula del contratto assicurativo.
Sosteneva, inoltre, che l'attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio, dovendo ella dimostrare che i fatti rientravano nella copertura assicurativa e che il rischio avveratosi era incluso tra quelli garantiti, reputando a tal fine inidonea la documentazione sanitaria prodotta, di cui in parte contestava l'attendibilità, non essendo tutta proveniente da strutture pubbliche. Riteneva, ad ogni modo, eccessiva la quantificazione della pretesa creditoria.
Valorizzando la natura facoltativa dell'assistenza legale nella fase stragiudiziale della mediazione, contestava l'indennizzabilità delle relative spese legali, quantificate in € 1.079,64, non essendo necessarie, né complementari e connesse alle prestazioni difensive giudiziarie. Infine, negava il diritto al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sul presupposto che questi ultimi spettano solo sulla somma liquidata dal giudice, già soggetta a rivalutazione monetaria.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso vantato;
- accertare e dichiarare l'inoperatività al caso di specie della polizza n. 5000137155; in via principale, nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della scrivente
Compagnia, tenere conto delle condizioni contrattuali e in particolare dello scoperto e/o franchigia presente nella polizza invocata. in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”. La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo consulenza tecnica medico-legale a firma della dott.ssa All'udienza del 30.1.2025 la causa veniva trattenuta in Persona_1 decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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2. In via pregiudiziale, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 (all. 21 citazione). Dal verbale emerge che l'esito negativo del tentativo di mediazione è conseguenza della mancata partecipazione della convenuta all'incontro fissato per il 29.11.2021. Ciò rileva, in base all'art. 8, co. 4 bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 poiché il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, deve condannare la parte poi costituita in giudizio che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nel caso di specie, risulta documentalmente la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, sicché trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, deve essere condannata, indipendentemente Controparte_1 dall'esito del presente giudizio, al versamento di un importo pari ad € 518,00.
3. Prima di approfondire il merito vanno spese alcune preliminari considerazioni sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla consulenza tecnica svolta. Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli inclusi nella polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.
Chiarito ciò, in ordine alla consulenza tecnica espletata, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso di specie, la c.t.u. svolta risulta condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico-espositivo, vieppiù che non sono state mosse dalle parti osservazioni critiche alla stessa.
3.1. In sede di comparsa conclusionale la convenuta ha contestato la legittimazione attiva della sostenendo che le parti avevano concordato, all'art. 8 delle condizioni generali di Pt_1 contratto, il versamento dell'indennizzo nelle mani del soggetto “vincolatario” (l'istituto di credito mutuante) e non dell'assicurata, sullo schema negoziale del contratto a favore di terzo, per cui spettava solo a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti della compagnia assicurativa.
Parte attrice, ritenendo la contestazione incentrata non tanto sulla legitimatio ad causam, ma sulla titolarità attiva del diritto all'indennizzo, previa qualificazione della stessa in termini di eccezione di merito, ne ha censurato l'inammissibilità per tardività.
Ebbene, l'eccezione sollevata dalla convenuta va più correttamente inquadrata come contestazione della titolarità del credito azionato che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra una mera difesa (cfr. Cass. n. 15759/2014; conf. Cass. n. 15832/2011).
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Ciò in quanto la legitimatio ad causam è un istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio da cui va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva concreta del medesimo, per cui “qualora […] si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità […] del rapporto controverso, la questione attiene al merito e non alle regole procedurali” (cfr. Cass. n. 4121/2004). Invece, quando è in discussione la legittimazione ad agire, oggetto di analisi è solo la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U.
n. 2951/2016).
Chiarito il discrimen, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione. Pertanto, viene in rilievo l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi della domanda gravante sull'attore, fatta salva l'ipotesi in cui il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (cfr. Cass. n. 16904/2018; conf. Cass. n. 2951/2016).
Trattandosi di una mera difesa, non operano le preclusioni processuali invocate dall'attrice. Ad ogni modo, la questione non è fondata.
Nel contratto assicurativo in questione, ha assunto la veste di “assicurato”. Parte_1
Nell'appendice contrattuale era stato precisato che in caso di suo decesso i beneficiari sarebbero stati i suoi eredi (testamentari o legittimi), mentre “beneficiario delle prestazioni per le coperture invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero, perdita d'impiego e l'assicurato stesso” (cfr. pag.
9-10 all. 1 citazione). Perciò, avendo parte attrice, in qualità assicurata, domandato il pagamento dell'indennizzo nelle sue mani in ragione del verificarsi di un'invalidità totale permanente, ella è titolare di tale diritto in qualità di beneficiaria della specifica prestazione domandata.
3.2. Chiarito ciò, va allora preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione del diritto all'indennizzo per intervenuta prescrizione, sollevata dalla convenuta in relazione a tutti gli eventi antecedenti l'8.10.2017 ai sensi dell'art. 2952 c.c.. E' documentato che la richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa risale all'8.10.2019 (all. 6 citazione).
Esaminando la documentazione contrattuale in atti (cfr. all.
3-4 comparsa VERA) in data
24.4.2012 tra le parti era stata stipulata una polizza assicurativa (n. 5000137155) a copertura del decesso, dell'invalidità totale permanente, del ricovero ospedaliero, dell'inabilità temporanea totale al lavoro e della perdita involontaria d'impiego dell'assicurata . Parte_1
In particolare, le parti avevano pattuito che l'assicurazione avrebbe indennizzato l'assicurata in caso di infortunio o malattia tali da comportare un'invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica. Quest'ultima avrebbe dovuto esser accertata sulla base dei criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al d.P.R. 1124/1965.
Il sinistro assicurato non si verifica, quindi, semplicemente per la presenza di una patologia, ma si concretizza nel momento in cui la patologia determina un'invalidità permanente accertata in misura non inferiore al 60% della capacità lavorativa generica dell'assicurata.
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Pertanto, non assume rilievo il semplice insorgere o la diagnosi di una o più patologie in capo all'assicurata, perché quest'ultima avrebbe potuto esercitare il diritto all'indennizzo solo nel momento in cui fosse stato accertato che queste le avevano determinato un pregiudizio permanente alla sua capacità generica di lavorare non inferiore al 60% della stessa.
Merita allora condivisione il principio affermato in giurisprudenza secondo cui il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, co. 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerge lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa (cfr. Cass. n. 8973 del 15.5.2020 e Cass. n. 14420 del 15.7.2016; conf. Trib. Lecce n. 1052 del 14.4.2021), con la conseguenza che assume rilievo solo la data in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente alla patologia: solo in tale momento l'evento morboso si traduce in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa (cfr. Trib. Genova del
6.3.2008 n. 1038).
Quando l'invalidità si stabilizza dopo un periodo di malattia, come nel caso di specie, è solo da questo successivo momento che il termine prescrizionale comincia a decorrere (cfr. Cass. n.
4735/1992; Cass. n. 1563/1998; nella giurisprudenza di merito C.d.A. Milano del 20.6.1995, Trib.
Brescia del 18.9.2003 e Trib. Genova del 6.3.2008).
Si noti, allora, che la è stata dichiarata inabile al lavoro in data 21.1.2019 dalla Pt_1
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità. Ebbene. Secondo le valutazioni del consulente tecnico nominato dal Tribunale “il severo deficit deambulatorio […] insorgeva nel novembre 2018” quando la sulla scorta del Pt_1 certificato redattole dal medico curante in data 4.11.2018, ha domandato il riconoscimento dell'invalidità civile (cfr. pag. 12 c.t.u.). Secondo l'ausiliario lo stato patologico dell'assicurata si è stabilizzato e tradotto in una perdita permanente della capacità lavorativa generica del 60% soltanto nel novembre 2018, quando la ha domandato il riconoscimento dell'indennità Pt_1 di accompagnamento ex L. n. 18/1980 (cfr. pag. 12 c.t.u.).
Esaustivamente il consulente ha spiegato che prima di novembre 2018 l'assicurata era sì affetta da diverse patologie, ma queste, complessivamente considerate, pregiudicavano la capacità lavorativa generica della in misura pari al 48%. Solo con il peggioramento dello stato di salute, Pt_1 nel novembre 2018, il pregiudizio ha raggiunto la soglia invalidante del 60%.
A parere del Tribunale l'art. 29 delle condizioni generali, se interpretato con il significato proposto dalla convenuta, sarebbe incoerente con il concetto di sinistro assicurato pattuito, che, è bene ribadirlo, non si sostanzia nella semplice diagnosi di una qualsiasi patologia.
Va poi ricordato, sul tema, che le condizioni generali dei contratti assicurativi, in quanto predisposte unilateralmente dalla compagnia, devono esser interpretate secondo il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c., per cui le clausole redatte unilateralmente vanno valutate a favore dell'altro soggetto non predisponente e, quindi, dell'assicurato, ovvero secondo buona fede (cfr.
Cass. del 27.8.2014 n. 18349).
E, allora, poiché la data del sinistro viene correlata al momento dell'accertamento medico, l'art. 29
CGA appare più correttamente interpretabile nel senso che il sinistro va fatto coincidere cronologicamente con il momento di accertamento dell'invalidità permanente determinante una perdita della capacità lavorativa generica non inferiore al 60%.
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Sulla scorta di tutte le considerazioni svolte l'eccezione di prescrizione non è fondata, avendo l'assicurata tempestivamente esercitato il proprio diritto, trasmettendo la richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa in data 8.10.2019.
3.3. La convenuta ha, poi, contestato l'operatività della polizza richiamando l'art. 30 delle CGA, a mente del quale “sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale e Permanente causati da: invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell' preesistenti e noti all' Parte_2 Parte_2 prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti”. Secondo la compagnia, il sinistro si era verificato quale conseguenza, diretta o indiretta, delle patologie da cui la ra già affetta prima della stipula della polizza. Pt_1
L'ausiliario nominato dal Tribunale ha accertato che prima della stipula della polizza assicurativa del 24.4.2012 l'attrice era in stato di sovrappeso (BMI>25), era affetta da psoriasi cutanea e aveva subito una tiroidectomia totale in quanto affetta da un carcinoma papillare della tiroide.
Il c.t.u. ha, però, espressamente chiarito che lo stato di invalidità permanente che ha pregiudicato la capacità lavorativa generica dell'assicurata è derivato esclusivamente dalle altre patologie accertate, ossia da quelle diagnosticate successivamente alla stipula del contratto assicurativo e, soprattutto, dalla loro evoluzione clinica (cfr. pag. 11 c.t.u.), senza, invece, ricondurla eziologicamente, neppure in via indiretta, alla psoriasi cutanea.
Si noti, al riguardo, che anche in occasione della visita cui è stata sottoposta l'attrice il 20.8.2018 l'artropatia psoriasica è stata trattata come una patologia non sovrapponibile alla psoriasi cutanea (cfr. all. 51 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. fascicolo attoreo), sostenendo, così, da un punto di vista scientifico, l'allegazione attorea secondo cui si tratterebbe di due patologie autoimmuni diverse. Del resto, il c.t.u. non ha messo in correlazione le due patologie come consequenziali tra loro, individuandone momenti di insorgenza diversi e, quindi, tra loro autonomi.
Il c.t.u. ha aggiunto che il severo deficit deambulatorio è derivato dalla severa artropatia psoriasica con spondilite, dalla sacroileite in quadro di spondiloartrosi e dalla coxartrosi bilaterale, diagnosticate nel 2015 (cfr. pag. 12 c.t.u.) e la cui sintomatologia la ha riferito esser Pt_1 insorta solo in tale anno (cfr. pag. 9 c.t.u.).
Dalla documentazione medica prodotta dall'attrice è emerso poi che non vi è alcuna correlazione tra le patologie manifestatesi a partire dal 2015 e l'intervento di tiroidectomia eseguito nel 2002: i sanitari che hanno relazionato sullo stato di salute della non hanno valorizzato i Pt_1 postumi dell'intervento in correlazione eziologica alla successiva sintomatologia lamentata (cfr. all. 51, 54, 55 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. fascicolo attoreo).
Le conclusioni del c.t.u. appaiono suffragate anche dalla valutazione tecnica del dott. che Per_2 il 13.1.2020 ha escluso un nesso causale tra la patologia determinante l'invalidità e le precedenti malattie della cfr. all.
9.3. citazione). Pt_1
Pertanto, il sinistro verificatosi risulta coperto dalla polizza assicurativa in questione, non rientrando tra le ipotesi di esclusione dell'art. 30 CGA. Per concludere, non è infine dirimente che la fibromialgia e la sindrome ansioso-depressiva non siano coperte dalla polizza in base all'art. 30 citato, poiché il consulente del Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza a tali patologie ai fini dell'invalidità permanente garantita proprio in quanto espressamente escluse dalle condizioni generali di polizza (cfr. pag. 13 c.t.u.).
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Può, quindi, conclusivamente affermarsi che l'attrice abbia dimostrato che il sinistro occorso rientrava tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa, mentre la convenuta non ha dimostrato l'operatività della clausola di esclusione del rischio.
3.4. Per la prima volta in comparsa conclusionale la compagnia assicurativa ha invocato gli artt.
1913 e ss. c.c., sostenendo che parte attrice si era dolosamente resa responsabile di un'omissione informativa importante, omettendo di menzionare alcune patologie di cui era già affetta nell'aprile
2012 e di quelle successivamente manifestatesi in fase esecutiva del contratto. Ha richiamato, a tal fine, anche la clausola contrattuale in forza della quale al verificarsi di nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'assicurata, quest'ultima era tenuta a comunicarli sollecitamente alla compagnia. Parte attrice ha censurato l'inammissibilità per tardività dell'eccezione. La tesi attorea merita condivisione: l'inadempimento dell'assicurato agli obblighi informativi su di esso gravanti si sostanzia in un fatto impeditivo del diritto di credito azionato, inquadrabile come eccezione di merito in senso stretto. La giurisprudenza insegna, infatti, che l'onere probatorio di dimostrare il doloso o colposo inadempimento dell'assicurato grava sull'assicuratore (cfr. Cass. n.
1196/1989, Cass. del 17.3.2022 n. 8701 e Cass. n. 24210/2019), tenuto alla prova anche del conseguente danno, che qui non è stata peraltro fornita dalla convenuta.
3.5. Pertanto, la convenuta va condannata a corrispondere alla le rate del mutuo in Pt_1 linea capitale a decorrere dalla data in cui si era verificato l'evento che ha determinato l'invalidità totale e permanente coperta dalla polizza. Dovendosi valorizzare l'art. 29 CGA, come già accennato, la data del sinistro non può coincidere con il mero verificarsi dello stato di invalidità permanente, che il c.t.u. ha identificato nel novembre 2018, ma va ricondotto al momento di formale accertamento da parte della commissione medica ASL, datato 21.1.2019, sino all'ultima rata di mutuo in scadenza il 30.4.2027.
3.6. Pertanto, la è tenuta a corrispondere l'importo di € Controparte_1
39.324,30 in favore di parte attrice, maggiorato degli interessi legali maturandi dalla messa in mora dell'8.10.2019. Poiché l'attrice ha domandato l'applicazione del saggio maggiorato di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., in ragione della natura pecuniaria dell'obbligazione contrattuale gravante sulla compagnia convenuta, la disposizione normativa va applicata a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione (9.6.2022) e sino al soddisfo. Pertanto, a decorrere dal 9.6.2022 sull'importo di € 39.634,48 (già maggiorato degli interessi legali maturati dall'8.10.2019 all'8.6.2022) sono dovuti interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c..
4. A parere del Tribunale l'omessa partecipazione della convenuta alla mediazione (tentata prima di introdurre il presente giudizio), né la pregressa condotta dilatoria che parte attrice addebitata alla convenuta, non si traduce in una responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. impone di esaminare solo gli atti e comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, mentre sono irrilevanti le condotte extraprocessuali della parte (cfr. Cass.
n. 25041 del 16.9.2021).
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5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001 ed € 52.000, applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali. Va precisato che per giurisprudenza consolidata le spese sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria (€ 48,80) sono recuperabili come esborsi. Parte attrice ha poi diritto alla rifusione del compenso per l'avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del D.M. n. 55/2014 in ragione del valore della controversia, applicati i parametri medi per tale fase. In base alla regola della soccombenza, va definitivamente posto a carico di l compenso del c.t.u. liquidato con decreto del Controparte_1
22.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l versamento in Controparte_1 favore di della somma di € 39.634,48, oltre interessi maturati e Parte_3 maturandi dal 9.6.2022 al soddisfo, al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c.;
- condanna a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_3
le spese processuali, che liquida in € 593,80 per spese, € 8.152,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Angelo Ranchino;
- pone definitivamente a carico di il compenso del c.t.u. Controparte_1 liquidato con decreto del 22.5.2025;
- condanna al versamento in favore dell'Erario della somma Controparte_1 di € 518,00. Così deciso in data 23/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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