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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3337 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Donato Pianoforte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maschito alla via Dante n. 2, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Anna Maria Melillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venosa alla via
Cardinale De Luca n. 171, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 11/10/2017, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2943
e 2059 c.c., l'illeceità delle affermazioni in atti pronunciate dalla IG.ra , CP_1 in quanto lesive della reputazione e dell'onore dell'attrice … condannare la IG.ra
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi CP_1 dall'attrice a causa della natura ingiuriosa delle affermazioni in atti pronunciate, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione … condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria … condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno, l'istante deduceva che in sede di assemblea straordinaria tenutasi in data
23/09/2016 dal in occasione della discussione sul punto relativo Controparte_2 all'installazione delle tende parasole, la IG.ra aveva preso la parola per esporre Pt_1
il proprio punto in merito, la IG.ra improvvisamente e dirigendosi CP_1 verso l'odierna attrice, le proferiva le parole quali: “bastarda” e “scema” e nel mentre ritornava al posto, “ma vedi sta ZO.
L'attrice all'ascolto di tali parole venne colpita da uno stato di agitazione e stante il permanere di tale stato, si sottoponeva a visita specialistica in data 26/09/2016 presso la dott.ssa che le prognosticava ansia reattiva ed episodi di panico. CP_3
A seguito di ciò, richiedeva il risarcimento danni non patrimoniali con domanda depositata presso il Giudice di Pace di Venosa, ed a seguito di dichiarata incompetenza per valore, la riassumeva innanzi al giudice competente, Tribunale di Potenza.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/01/2018, si costituiva la convenuta la quale chiedeva di “… accertare e dichiarare CP_1
l'assenza di alcuna responsabilità, anche extracontrattuale, a carico della convenuta e per l'effetto, respingere integralmente le domande proposte … condannare la IG.ra
al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. … in via Controparte_4 subordinata, ridurre l'eventuale onere risarcitorio della concludente nei limiti del giusto e del provato … con vittoria di spese, competenze ed accessori … da distrarsi in favore del … difensore antistatario”.
A sostegno deduceva l'infondatezza della domanda contestando che il fatto fosse mai accaduto, inoltre, eccepiva che il danno richiesto non era suscettibile di risarcibilità rientrando nella categoria dei cosiddetti “danno bagatellari”, ovvero, danni irrilevanti e non monetizzabili.
***
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 12/03/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione de termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente è necessario puntualizzare in tema di risarcimento danni da fatto illecito, che è l'attore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale norma prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, nella fattispecie l'attrice è tenuta a provare la condotta illecita lamentata, oltre al danno sofferto ed il nesso causale con il fatto illecito.
3.1) Dalla prova orale assunta in corso di causa emerge quanto in appresso riportato.
L'istante interrogata all'udienza del 11/10/2019 confermava la presenza della IG.ra all'assemblea condominiale del 23/09/2016, e riferiva che “… alla CP_1
riunione condominiale del 29.09.2016, la IG.ra , appena ho menzionato CP_1
le tende parasole, si è alzata e mi ha ingiuriato e davanti ai presenti mi ha dato della bastarda, scema, zoccola. Di tutte queste parole sono rimasta male e sono andata via dall'assemblea verso le ore 19.00 perché ero agitata”.
Alla successiva udienza del 24/01/2020, veniva escusso il teste , il quale, Testimone_1
oltre a confermare di essere stato amministratore del condominio e che alla riunione del
23/09/2016 partecipavano 10 condomini del condominio , riferiva che “… che CP_2
la IG.ra precisava la propria posizione in merito all'istallazione delle tende Pt_1
da sole e chiedeva il rispetto del regolamento condominiale che non lo prevedeva, successivamente ci fu un intervento accesso di altri condomini e CP_1 Per_1
… la discussione accesa ci fu tra la IG.ra e ... la IG.ra Persona_2 CP_1 Pt_1
era seduta al posto. Le prime frasi la IG.ra le proferiva andando CP_1 CP_1 incontro alla IG.ra e mentre tornava al posto ha proferito l'ultima frase Pt_1 indicata al punto 5 …”. Inoltre, dichiarava essere vero che la IG.ra “… dopo Pt_1
tali affermazioni rivolte nei suoi confronti andò via e si notava il suo stato di agitazione in quanto era diventata rossa e stava per piangere … dopo ciò è andata via”. Alla successiva udienza del 05/02/2021 il teste , che confermava la Testimone_2 presenza della IG.ra all'assemblea del 23/09/2016 “… la quale è stata CP_1 presente dall'inizio alla fine dell'assemblea … c'erano una decina di persone …”, quindi, confermava la circostanza n. 5 della memoria n. 2 di parte attrice così formulata:
“Vero è che, improvvisamente, la IG.ra alzandosi e dirigendosi verso CP_1
la IG.ra le proferiva le seguenti parole: Sta Parte_1 Per_3
e sei e e che successivamente, mentre stava ritornando al suo posto Per_3 Per_4
l'ulteriore Ma vedi sta ZO. Inoltre, confermava, che la IG.ra era Pt_1 visibilmente agitata e scossa e lasciava l'assemblea alle ore 19:11.
All'udienza del 24/06/2022 il teste confermava la presenza della Testimone_3 IG.ra all'assemblea condominiale del 23/09/2016 dove si era discusso, CP_1 tra l'altro, delle tende parasole, confermava la circostanza n. 5 della memoria n. 2 di parte attrice sopra riportata, anche se non ricordava “… specificamente le parole proferite dalla IG.ra , sebbene molto offensive”, confermava che la CP_1 IG.ra andava via dall'assemblea nonché che disertava le successive assemblee Pt_1
delegando altri condomini.
La teste all'udienza del 11/10/2023, riferiva che “… non posso Testimone_4
dire se era presente la IG.ra alla riunione del 23.09.2016. Preciso che alle CP_1 riunioni era presente il marito e qualche volta la moglie in passato. Da quanto c'è il nuovo amministratore, circa cinque anni fa, non è mai presente. Preciso che il marito si chiama … non sono a conoscenza di lamentele del IG. Parte_2 Per_1
nei confronti del cane della IG.ra Preciso che il regolamento condominiale Pt_1
non consente che vengano trasportati animali all'interno dell'ascensore e in altre parti condominiali. Preciso che oltre al cane della IG.ra che era di piccola taglia, Pt_1 vi erano anche altri cani all'interno del condominio che utilizzava l'ascensore o altre parti condominiali, nonostante lamentele mie e di altri condomini”.
Infine, all'udienza del 27/11/2024 è stata escussa l'ultimo teste dott.ssa Testimone_5
, la quale sulla domanda n. 4, della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta:
[...]
“Vero che, già dal 2014, è in cura presso il Dipartimento Salute Mentale - Asp di Potenza ove viene visitata dalla dott.ssa , perché soffre di attacchi di Testimone_5 panico e stati d'ansia reattiva e, quindi, per problemi antecedenti il presunto episodio per cui è causa”; la teste rispondeva: “ho visitato la IG.ra una volta Pt_1
verosimilmente nel 2014 e successivamente nel 2016 ove in quella occasione le ho rilasciato una relazione medica, che mi viene esibita e che confermo, e preciso che, l'episodio scatenante lo stato d'ansia, per come mi è stato riferito dalla è Pt_1
avvenuto a seguito di un diverbio con un condomino che si lamentava del fatto che il cane della abbaiasse e disturbasse, non ricordo altro. Preciso che non ho più Pt_1
rivisto la dal 2016 in poi e non ricordo se in quell'occasione le ho prescritto Pt_1 una terapia farmacologica”.
3.2) Dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, si può senza dubbio affermare che l'istante ha dato prova della presenza della convenuta alla riunione CP_1
condominiale del 23/09/2016, nonché della condotta tenuta in tale sede dalla convenuta.
Infatti, si deve ritenere che benché non risulti presente dal verbale CP_5
assembleare, la sua presenza viene confermata da tutti i testi escussi, i quali, hanno pure confermato il diverbio tra la convenuta e l'attrice, in occasione del punto all'ordine del giorno riguardante l'installazione delle tende parasole, nonché delle parole profferite da nei confronti dell'istante CP_1 Pt_1
Pertanto, si può ritenere che l'istante abbia dato prova del fatto posto in essere dalla convenuta.
4) Accertato il fatto illecito della convenuta, è necessario verificare se sussiste la prova dell'esistenza del danno e del nesso di derivazione causale, tra la condotta colpevole della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice.
Ciò posto, occorre svolgere alcune brevi considerazioni, anche di ordine generale, in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente monetario del danno non patrimoniale.
Com'è noto, in ordine al ristoro del pregiudizio non patrimoniale le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno avallato un sistema misto a tipicità “stretta” ed “elastica” che ammette, cioè, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in presenza di: 1) un fatto astrattamente sussumibile all'interno di una fattispecie criminale (art. 185
c.p.), 2) una previsione specifica di legge che contempli espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale e 3) un'“ingiustizia costituzionalmente qualificata”.
Ora, nel caso di specie, l'accertamento di un fatto illecito consente, in linea astratta, di ristorare il pregiudizio non patrimoniale, sempreché lo stesso sia allegato e provato. Ed infatti, il danno non patrimoniale non può ritenersi “in re ipsa”, ma deve sempre essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (vedasi Cass. civ. sent. n. 7471del 2012).
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'onere di allegazione incombente sull'assunto danneggiato e deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, in ragione del fatto che il pregiudizio non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (si confronti Cass. civ. ord.
n. 21865 del 2013; Cass. civ. n. 7211 del 2009; Cass. civ. n. 2226 del 2012).
È costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui sia onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa (vedasi Cass. civ. n. 22890 del 2012).
La riferita ricostruzione esegetica attua, del resto, l'aspetto fondamentale del sistema risarcitorio, impostato sulla stretta e ineludibile proporzionalità ed equivalenza tra la misura del risarcimento e l'entità del pregiudizio patito dalla parte danneggiata;
sulla sua base la Corte di cassazione esclude chiaramente l'attribuzione al risarcimento di diversa funzione, tanto meno qualsiasi sua connotazione punitiva, cioè sanzionatoria dell'illecito. Si può agevolmente aggiungere che resta preclusa la quantificazione c.d.
“ultracompensativa” ammessa invece nell'esperienza di common law in tema di punitive damages.
Le conclusioni che precedono traggono alimento dal superamento della teoria del c.d.
“danno evento”, elaborata compiutamente, come è noto, dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico e oggetto di revirement da parte della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994. Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione
(Cass. n. 16133 del 2014).
Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova.
4.1) Nella fattispecie, va precisato che la lesione dell'onore e della reputazione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato ( civ. Sez. 3, Sent. n. 22190 del 20/10/2009), poiché l'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n. 7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto che va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie dovendo, tuttavia, ricorrere i presupposti sanciti dagli artt. 2043 e 2059 c.c., il cui onere della prova grava in capo al soggetto che assume essere stato leso nei propri diritti dall'altrui condotta.
Tanto chiarito, deve osservarsi come la parte attrice ha circoscritto lo spettro risarcitorio al danno non patrimoniale identificato nello stato d'ansia reattivo conseguente alle parole profferite nei suoi confronti dall'odierna convenuta.
5) Sulla prova del danno non patrimoniale lamentato dall'attrice, va rilevato che in corso di causa, la teste del dipartimento salute mentale Testimone_6 dell'A.S.P., riferiva di aver visitato verosimilmente nel 2014 la IG.ra e Pt_1 successivamente nel 2016, precisando che l'episodio scatenante lo stato d'ansia, “… per come mi è stato riferito dalla è avvenuto a seguito di un diverbio con un Pt_1
condomino che si lamentava del fatto che il cane della abbaiasse e disturbasse Pt_1
…”. Dalla documentazione allegata dall'attrice vi è un certificato medico del
26/09/2016, rilasciato dalla dott.ssa , come confermato in Testimone_6 sede di escussione testimoniale e dal quale emerge che “… Oggi presenta episodio sovrapponibile a quello precedente del 2014, Ansia reattiva ed episodio dispnoico …”, quindi, già nel 2014 era stato prognosticato all'attrice uno stato di ansia reattiva conseguente a contrasti condominiali.
Pertanto, presentava già il 26/09/2016 uno stato Parte_1
ansioso reattivo, quindi, non sarebbe in rapporto causale diretto con l'episodio per cui è causa, essendo tale stato già presente in modo sub-clinico nell'attrice.
Lo stato ansioso dell'attrice, del quale si dà atto nella certificazione medica del
26/09/2016 era già presente in modo sub-clinico, ovvero, in una forma latente che non dà sintomi evidenti o riconoscibili, e che non è in diretto rapporto causale con i fatti per cui è causa, in quanto preesistente.
Ciò detto e richiamando quanto sopra specificato in merito al nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento e della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione, affinché possa essere risarcito il lamentato danno non patrimoniale è necessario che sussista non solo la prova del fatto illecito, ma anche la prova che il danno sia stato la diretta conseguenza del fatto illecito accertato;
nella fattispecie non è stata raggiunta la prova del danno lamentato, ovvero che lo stesso fosse eziologicamente conseguente alla condotta colposa della convenuta CP_1
manca il rapporto causale diretto tra la condotta e lo stato d'ansia riscontrato, in quanto, tale stato dell'attrice era già presente in modo sub-clinico e, quindi, non causato dalla condotta di CP_1
Pertanto, il danno risarcibile, non identificandosi con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. civ. n. 16133 del
2014), in ragione del fatto che il pregiudizio non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, e sussistendo la prova che lo stato d'ansia dell'attrice non è conseguenza diretta del fatto accertato, ma già in essa presente, la domanda non può essere accolta e deve essere rigettata.
Per le medesime ragioni non può essere riconosciuto nemmeno un danno esistenziale, stante anche la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975).
Tale principio, è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza del 3 luglio/4 novembre del 2020, n. 24473, con la quale ha affermato che “Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez.
U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") … Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”.
6) Sulla domanda per lite temeraria ex art 96 cpc proposta da entrambe le parti, si evidenzia, preliminarmente, che “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda
e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. nella condotta difensiva dell'opponente, che si era conformato all'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità al momento di introduzione del giudizio)” (Cass. civ, sent. n. 3464/17).
“Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie …, è stato più volte sancito il principio per cui “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del 30/12/2014; in senso analogo, Cass. Civ. ord. n. 24546/2014; Cass. Civ. ord. n. 21570/12)” (cfr Cass. Civ. ord. 22120/2016).
Nella fattispecie, dalle difese delle parti non si evince alcuna lite temeraria, quindi, nessuna responsabilità è ravvisabile nella condotta delle parti che hanno ritenuto di far valere, ognuno dalla propria posizione di attore e convenuto, un proprio diritto.
7) Le spese di lite in considerazione della controvertibilità dell'oggetto di causa e del rapporto di condomini sussistente tra le parti si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3337/2017 tra Parte_1 (attrice) contro (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione CP_1
disattesa e questione assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento danni, per quanto in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 24/07/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3337 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Donato Pianoforte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maschito alla via Dante n. 2, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Anna Maria Melillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venosa alla via
Cardinale De Luca n. 171, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 11/10/2017, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2943
e 2059 c.c., l'illeceità delle affermazioni in atti pronunciate dalla IG.ra , CP_1 in quanto lesive della reputazione e dell'onore dell'attrice … condannare la IG.ra
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi CP_1 dall'attrice a causa della natura ingiuriosa delle affermazioni in atti pronunciate, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione … condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria … condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno, l'istante deduceva che in sede di assemblea straordinaria tenutasi in data
23/09/2016 dal in occasione della discussione sul punto relativo Controparte_2 all'installazione delle tende parasole, la IG.ra aveva preso la parola per esporre Pt_1
il proprio punto in merito, la IG.ra improvvisamente e dirigendosi CP_1 verso l'odierna attrice, le proferiva le parole quali: “bastarda” e “scema” e nel mentre ritornava al posto, “ma vedi sta ZO.
L'attrice all'ascolto di tali parole venne colpita da uno stato di agitazione e stante il permanere di tale stato, si sottoponeva a visita specialistica in data 26/09/2016 presso la dott.ssa che le prognosticava ansia reattiva ed episodi di panico. CP_3
A seguito di ciò, richiedeva il risarcimento danni non patrimoniali con domanda depositata presso il Giudice di Pace di Venosa, ed a seguito di dichiarata incompetenza per valore, la riassumeva innanzi al giudice competente, Tribunale di Potenza.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/01/2018, si costituiva la convenuta la quale chiedeva di “… accertare e dichiarare CP_1
l'assenza di alcuna responsabilità, anche extracontrattuale, a carico della convenuta e per l'effetto, respingere integralmente le domande proposte … condannare la IG.ra
al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. … in via Controparte_4 subordinata, ridurre l'eventuale onere risarcitorio della concludente nei limiti del giusto e del provato … con vittoria di spese, competenze ed accessori … da distrarsi in favore del … difensore antistatario”.
A sostegno deduceva l'infondatezza della domanda contestando che il fatto fosse mai accaduto, inoltre, eccepiva che il danno richiesto non era suscettibile di risarcibilità rientrando nella categoria dei cosiddetti “danno bagatellari”, ovvero, danni irrilevanti e non monetizzabili.
***
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 12/03/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione de termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente è necessario puntualizzare in tema di risarcimento danni da fatto illecito, che è l'attore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale norma prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, nella fattispecie l'attrice è tenuta a provare la condotta illecita lamentata, oltre al danno sofferto ed il nesso causale con il fatto illecito.
3.1) Dalla prova orale assunta in corso di causa emerge quanto in appresso riportato.
L'istante interrogata all'udienza del 11/10/2019 confermava la presenza della IG.ra all'assemblea condominiale del 23/09/2016, e riferiva che “… alla CP_1
riunione condominiale del 29.09.2016, la IG.ra , appena ho menzionato CP_1
le tende parasole, si è alzata e mi ha ingiuriato e davanti ai presenti mi ha dato della bastarda, scema, zoccola. Di tutte queste parole sono rimasta male e sono andata via dall'assemblea verso le ore 19.00 perché ero agitata”.
Alla successiva udienza del 24/01/2020, veniva escusso il teste , il quale, Testimone_1
oltre a confermare di essere stato amministratore del condominio e che alla riunione del
23/09/2016 partecipavano 10 condomini del condominio , riferiva che “… che CP_2
la IG.ra precisava la propria posizione in merito all'istallazione delle tende Pt_1
da sole e chiedeva il rispetto del regolamento condominiale che non lo prevedeva, successivamente ci fu un intervento accesso di altri condomini e CP_1 Per_1
… la discussione accesa ci fu tra la IG.ra e ... la IG.ra Persona_2 CP_1 Pt_1
era seduta al posto. Le prime frasi la IG.ra le proferiva andando CP_1 CP_1 incontro alla IG.ra e mentre tornava al posto ha proferito l'ultima frase Pt_1 indicata al punto 5 …”. Inoltre, dichiarava essere vero che la IG.ra “… dopo Pt_1
tali affermazioni rivolte nei suoi confronti andò via e si notava il suo stato di agitazione in quanto era diventata rossa e stava per piangere … dopo ciò è andata via”. Alla successiva udienza del 05/02/2021 il teste , che confermava la Testimone_2 presenza della IG.ra all'assemblea del 23/09/2016 “… la quale è stata CP_1 presente dall'inizio alla fine dell'assemblea … c'erano una decina di persone …”, quindi, confermava la circostanza n. 5 della memoria n. 2 di parte attrice così formulata:
“Vero è che, improvvisamente, la IG.ra alzandosi e dirigendosi verso CP_1
la IG.ra le proferiva le seguenti parole: Sta Parte_1 Per_3
e sei e e che successivamente, mentre stava ritornando al suo posto Per_3 Per_4
l'ulteriore Ma vedi sta ZO. Inoltre, confermava, che la IG.ra era Pt_1 visibilmente agitata e scossa e lasciava l'assemblea alle ore 19:11.
All'udienza del 24/06/2022 il teste confermava la presenza della Testimone_3 IG.ra all'assemblea condominiale del 23/09/2016 dove si era discusso, CP_1 tra l'altro, delle tende parasole, confermava la circostanza n. 5 della memoria n. 2 di parte attrice sopra riportata, anche se non ricordava “… specificamente le parole proferite dalla IG.ra , sebbene molto offensive”, confermava che la CP_1 IG.ra andava via dall'assemblea nonché che disertava le successive assemblee Pt_1
delegando altri condomini.
La teste all'udienza del 11/10/2023, riferiva che “… non posso Testimone_4
dire se era presente la IG.ra alla riunione del 23.09.2016. Preciso che alle CP_1 riunioni era presente il marito e qualche volta la moglie in passato. Da quanto c'è il nuovo amministratore, circa cinque anni fa, non è mai presente. Preciso che il marito si chiama … non sono a conoscenza di lamentele del IG. Parte_2 Per_1
nei confronti del cane della IG.ra Preciso che il regolamento condominiale Pt_1
non consente che vengano trasportati animali all'interno dell'ascensore e in altre parti condominiali. Preciso che oltre al cane della IG.ra che era di piccola taglia, Pt_1 vi erano anche altri cani all'interno del condominio che utilizzava l'ascensore o altre parti condominiali, nonostante lamentele mie e di altri condomini”.
Infine, all'udienza del 27/11/2024 è stata escussa l'ultimo teste dott.ssa Testimone_5
, la quale sulla domanda n. 4, della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta:
[...]
“Vero che, già dal 2014, è in cura presso il Dipartimento Salute Mentale - Asp di Potenza ove viene visitata dalla dott.ssa , perché soffre di attacchi di Testimone_5 panico e stati d'ansia reattiva e, quindi, per problemi antecedenti il presunto episodio per cui è causa”; la teste rispondeva: “ho visitato la IG.ra una volta Pt_1
verosimilmente nel 2014 e successivamente nel 2016 ove in quella occasione le ho rilasciato una relazione medica, che mi viene esibita e che confermo, e preciso che, l'episodio scatenante lo stato d'ansia, per come mi è stato riferito dalla è Pt_1
avvenuto a seguito di un diverbio con un condomino che si lamentava del fatto che il cane della abbaiasse e disturbasse, non ricordo altro. Preciso che non ho più Pt_1
rivisto la dal 2016 in poi e non ricordo se in quell'occasione le ho prescritto Pt_1 una terapia farmacologica”.
3.2) Dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, si può senza dubbio affermare che l'istante ha dato prova della presenza della convenuta alla riunione CP_1
condominiale del 23/09/2016, nonché della condotta tenuta in tale sede dalla convenuta.
Infatti, si deve ritenere che benché non risulti presente dal verbale CP_5
assembleare, la sua presenza viene confermata da tutti i testi escussi, i quali, hanno pure confermato il diverbio tra la convenuta e l'attrice, in occasione del punto all'ordine del giorno riguardante l'installazione delle tende parasole, nonché delle parole profferite da nei confronti dell'istante CP_1 Pt_1
Pertanto, si può ritenere che l'istante abbia dato prova del fatto posto in essere dalla convenuta.
4) Accertato il fatto illecito della convenuta, è necessario verificare se sussiste la prova dell'esistenza del danno e del nesso di derivazione causale, tra la condotta colpevole della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice.
Ciò posto, occorre svolgere alcune brevi considerazioni, anche di ordine generale, in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente monetario del danno non patrimoniale.
Com'è noto, in ordine al ristoro del pregiudizio non patrimoniale le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno avallato un sistema misto a tipicità “stretta” ed “elastica” che ammette, cioè, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in presenza di: 1) un fatto astrattamente sussumibile all'interno di una fattispecie criminale (art. 185
c.p.), 2) una previsione specifica di legge che contempli espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale e 3) un'“ingiustizia costituzionalmente qualificata”.
Ora, nel caso di specie, l'accertamento di un fatto illecito consente, in linea astratta, di ristorare il pregiudizio non patrimoniale, sempreché lo stesso sia allegato e provato. Ed infatti, il danno non patrimoniale non può ritenersi “in re ipsa”, ma deve sempre essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (vedasi Cass. civ. sent. n. 7471del 2012).
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'onere di allegazione incombente sull'assunto danneggiato e deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, in ragione del fatto che il pregiudizio non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (si confronti Cass. civ. ord.
n. 21865 del 2013; Cass. civ. n. 7211 del 2009; Cass. civ. n. 2226 del 2012).
È costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui sia onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa (vedasi Cass. civ. n. 22890 del 2012).
La riferita ricostruzione esegetica attua, del resto, l'aspetto fondamentale del sistema risarcitorio, impostato sulla stretta e ineludibile proporzionalità ed equivalenza tra la misura del risarcimento e l'entità del pregiudizio patito dalla parte danneggiata;
sulla sua base la Corte di cassazione esclude chiaramente l'attribuzione al risarcimento di diversa funzione, tanto meno qualsiasi sua connotazione punitiva, cioè sanzionatoria dell'illecito. Si può agevolmente aggiungere che resta preclusa la quantificazione c.d.
“ultracompensativa” ammessa invece nell'esperienza di common law in tema di punitive damages.
Le conclusioni che precedono traggono alimento dal superamento della teoria del c.d.
“danno evento”, elaborata compiutamente, come è noto, dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico e oggetto di revirement da parte della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994. Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione
(Cass. n. 16133 del 2014).
Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova.
4.1) Nella fattispecie, va precisato che la lesione dell'onore e della reputazione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato ( civ. Sez. 3, Sent. n. 22190 del 20/10/2009), poiché l'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n. 7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto che va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie dovendo, tuttavia, ricorrere i presupposti sanciti dagli artt. 2043 e 2059 c.c., il cui onere della prova grava in capo al soggetto che assume essere stato leso nei propri diritti dall'altrui condotta.
Tanto chiarito, deve osservarsi come la parte attrice ha circoscritto lo spettro risarcitorio al danno non patrimoniale identificato nello stato d'ansia reattivo conseguente alle parole profferite nei suoi confronti dall'odierna convenuta.
5) Sulla prova del danno non patrimoniale lamentato dall'attrice, va rilevato che in corso di causa, la teste del dipartimento salute mentale Testimone_6 dell'A.S.P., riferiva di aver visitato verosimilmente nel 2014 la IG.ra e Pt_1 successivamente nel 2016, precisando che l'episodio scatenante lo stato d'ansia, “… per come mi è stato riferito dalla è avvenuto a seguito di un diverbio con un Pt_1
condomino che si lamentava del fatto che il cane della abbaiasse e disturbasse Pt_1
…”. Dalla documentazione allegata dall'attrice vi è un certificato medico del
26/09/2016, rilasciato dalla dott.ssa , come confermato in Testimone_6 sede di escussione testimoniale e dal quale emerge che “… Oggi presenta episodio sovrapponibile a quello precedente del 2014, Ansia reattiva ed episodio dispnoico …”, quindi, già nel 2014 era stato prognosticato all'attrice uno stato di ansia reattiva conseguente a contrasti condominiali.
Pertanto, presentava già il 26/09/2016 uno stato Parte_1
ansioso reattivo, quindi, non sarebbe in rapporto causale diretto con l'episodio per cui è causa, essendo tale stato già presente in modo sub-clinico nell'attrice.
Lo stato ansioso dell'attrice, del quale si dà atto nella certificazione medica del
26/09/2016 era già presente in modo sub-clinico, ovvero, in una forma latente che non dà sintomi evidenti o riconoscibili, e che non è in diretto rapporto causale con i fatti per cui è causa, in quanto preesistente.
Ciò detto e richiamando quanto sopra specificato in merito al nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento e della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione, affinché possa essere risarcito il lamentato danno non patrimoniale è necessario che sussista non solo la prova del fatto illecito, ma anche la prova che il danno sia stato la diretta conseguenza del fatto illecito accertato;
nella fattispecie non è stata raggiunta la prova del danno lamentato, ovvero che lo stesso fosse eziologicamente conseguente alla condotta colposa della convenuta CP_1
manca il rapporto causale diretto tra la condotta e lo stato d'ansia riscontrato, in quanto, tale stato dell'attrice era già presente in modo sub-clinico e, quindi, non causato dalla condotta di CP_1
Pertanto, il danno risarcibile, non identificandosi con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. civ. n. 16133 del
2014), in ragione del fatto che il pregiudizio non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, e sussistendo la prova che lo stato d'ansia dell'attrice non è conseguenza diretta del fatto accertato, ma già in essa presente, la domanda non può essere accolta e deve essere rigettata.
Per le medesime ragioni non può essere riconosciuto nemmeno un danno esistenziale, stante anche la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975).
Tale principio, è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza del 3 luglio/4 novembre del 2020, n. 24473, con la quale ha affermato che “Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez.
U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") … Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”.
6) Sulla domanda per lite temeraria ex art 96 cpc proposta da entrambe le parti, si evidenzia, preliminarmente, che “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda
e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. nella condotta difensiva dell'opponente, che si era conformato all'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità al momento di introduzione del giudizio)” (Cass. civ, sent. n. 3464/17).
“Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie …, è stato più volte sancito il principio per cui “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del 30/12/2014; in senso analogo, Cass. Civ. ord. n. 24546/2014; Cass. Civ. ord. n. 21570/12)” (cfr Cass. Civ. ord. 22120/2016).
Nella fattispecie, dalle difese delle parti non si evince alcuna lite temeraria, quindi, nessuna responsabilità è ravvisabile nella condotta delle parti che hanno ritenuto di far valere, ognuno dalla propria posizione di attore e convenuto, un proprio diritto.
7) Le spese di lite in considerazione della controvertibilità dell'oggetto di causa e del rapporto di condomini sussistente tra le parti si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3337/2017 tra Parte_1 (attrice) contro (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione CP_1
disattesa e questione assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento danni, per quanto in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 24/07/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante