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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 458 del Ruolo Generali degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 12.02.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio in Via Aldo Parte_1
Moro n. 30 presso e nello studio dell'Avvocato Angelo Randolfi dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Direttore pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Isernia alla via XXIV Maggio n. 251rappresentato e difeso dall'avv. Vigilanti Lucio Cornelio;
- RESISTENTE - FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 02.10.2023 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, premettendo che di aver precedentemente adito codesto organo giudicante per il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini della corresponsione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88 (iscritto al n.
187/2023 R.G.L), deduceva di avere presentato la relativa dichiarazione di dissenso alla
CTU, depositando successivamente il ricorso oggetto di questo giudizio.
Si costitutiva l' in data 10/02/2024, deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza CP_1
della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
***
2. La domanda è fondata.
Infatti, l'art. 1 della L. 1990 n. 289 stabilisce che “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua
o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
L'art. 2 commi 1 e 2 della medesima legge stabilisce: “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o
l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.”
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (Dott. Per_1
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di
[...]
infermità (specificate alla pag. 4 della relazione peritale) che determinavano, fin dalla data data della certificazione ospedaliera (04.09.2024), e determinano tuttora, una totale e permanente inabilità lavorativa.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente risultava essere invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ; In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di “Grave poliartosi con impegno funzionale che impediscono allo stato attuale,l'autonomia nella deambulazione soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a compiere gli atti quotidiani della vita non in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore 100% indennità con accompagnamento. ”.
Il consulente ha così concluso, sulla perizianda “Si trova, nelle condizioni Parte_1
previste dall'art. 1 legge 18/80 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, poiché non deambula autonomamente, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – dalla data del 4/9/2024.”
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010).
3. Le spese seguono la parziale soccombenza della parte resistente, e sono liquidate secondo i parametri vigenti e tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10791), nella misura che si dirà in dispositivo, con compensazione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari, affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% ed ai fini dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e 508/88) dal 04.09.2024; - condanna la resistente al pagamento della metà delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 1341,00 oltre iva, spese e cpa come per legge, con distrazione del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in questo stesso decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Isernia, 09.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio