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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2110/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
p.iva in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CALDERARO, pec Email_1 appellante contro
p.iva in persona del l.r. pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO GRANDINETTI pec Email_2 appellata
e
, c.f. , in persona del l.r. pro tempore Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pec Email_3 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
Riformare l'impugnata sentenza per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto ai nn. 1)
e 2); Per l'effetto, in accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni contenute nelle relate di notifica in merito al luogo di avvenuta notifica ed alla qualità dei soggetti consegnatari relative alle cartelle di pagamento di seguito elencate: 1) Cartella n.
29120090025493447000 notificata il 15.04.2010; 2) Cartella n. 29120100024471137000 notificata il 15.02.2011; 3) Cartella n. 29120100025428835000 notificata il 15.02.2011; ) Cartella n.
29120110004516249000 notificata il 30.06.2011; 5) Cartella n. 29120110009758015000 notificata il 30.06.2011; 6) Cartella n. 29120120007845632000 notificata il 31.05.2012; 7) Cartella n.
29120120012374833000 notificata il 31.05.2012; 8) Cartella n. 29120120013307257000 notificata il 09.11.2012; 9) Cartella n. 29120120019259459000 notificata il 22.01.2013; 10) Cartella n.
29120130006446264000 notificata il 29.05.2013; 11) Cartella n. 29120130011024902000 notificata il 27.09.2013; 12) Cartella n. 29120130014407569000 notificata il 11.10.2013; 13) Cartella n.
29120130017703110000 notificata il 13.03.2014; 14) Cartella n. 29120140013919205000 notificata il 01.10.2014; 15) Cartella n. 29120140017915672000 notificata il 25.11.2014; 16) Cartella n
29120150016378630000 notificata il 07.12.2015; Dichiarare dunque la falsità delle attestazioni contenute nelle relate di notifica in merito al luogo di avvenuta notifica ed alla qualità dei soggetti consegnatari relative alla cartelle di pagamento sopra elencate;
4) Adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità; 5)
Condannare l'appellata - Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Agrigento – alla refusione di spese e onorari di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni espresse nella parte motiva del presente appello.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1 respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Preliminarmente - ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'Appello per le ragioni di cui al punto I) della presente comparsa;
In caso di mancato accoglimento della predetta Domanda In via principale - per i motivi formulati nei punti II,
III, IIIbis, III ter e IV della presente Comparsa per Costituzione e Risposta e per i richiamati atti del primo grado del Giudizio, ritenere e dichiarare la validità e l'efficacia della Sentenza impugnata e, comunque, rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'Appello proposto dalla Parte_1 confermando conseguentemente, integralmente, la sentenza n° 482/2019 del Tribunale Civile di
Agrigento, pubblicata il 01/04/2019; e per l'effetto, - rigettando la querela di falso avanzata, ritenere
e dichiarare la veridicità delle attestazioni contenute nelle relate di notifica delle cartelle oggetto del presente Giudizio Inoltre, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, anche in
2 Appello, di con riguardo alla cartella n. 89113010292472007 notificata il Controparte_1
27/07/2013, per le ragioni esposte nel punto IV) e, per l'effetto, tenerla indenne da qualsivoglia condanna in merito;
In ogni caso, condannare Parte Avversa alla rifusione integrale delle spese ed onorari di del Giudizio. In via istruttoria. In via principale, - Si chiede il rigetto delle prove testimoniali riformulate in appello da parte appellante per le motivazioni di cui al presente atto, confermando quanto, a tal proposito, motivato dall'Autorità giudiziaria in Sentenza appellata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie di controparte, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già pure da questa parte proposti in primo grado nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn.2 e 3, in particolare: Così come in Memoria ex art. 183, co. VI, n°2.
Conclusioni per l' : Controparte_2 voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' . Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, Controparte_3 parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 482/2019, resa il 1° aprile 2019, il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, ha rigettato la querela di falso proposta dalla società odierna appellante in epigrafe nei confronti di e della con Controparte_1 Controparte_2
riferimento alla relata di notifica di n. 16 cartelle di pagamento, tutte firmate dal messo notificatore tra l'aprile 2010 e il dicembre 2015, e condannato la società al pagamento delle spese di lite.
La società aveva lamentato la falsità delle suddette relate sotto un duplice profilo: 1) sia perché il luogo delle notificazioni non era stato via Parlapiano n. 50, come invece indicato dal messo, civico che non era, se non formalmente, la sede della società, trattandosi invero di un locale dismesso ed inutilizzabile, come da perizia in atti, bensì era stato via Parlapiano n. 50/b, civico di residenza dei consegnatari;
2) sia perché questi ultimi, i consegnatari, PE
e , non avevano, al tempo della notifica, “alcun rapporto
[...] Persona_2
e/o collegamento con la società”.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la prima doglianza in quanto dal certificato camerale e dal registro delle imprese risultava che alla data delle notifiche per cui è causa, la sede della società era proprio quella di via Parlapiano n. 50; e la seconda atteso che le sedici relate di notifica erano state sottoscritte, in parte da e in parte da Persona_1 Parte_2
[..
[...] , i quali si erano sempre qualificati come “addetti alla ricezione – persona
[...]
incaricata”. Il Tribunale ha infine ritenuto inammissibili i mezzi di prova per testi articolati in merito a tale ultima circostanza, atteso che i capitolati erano generici (perché le circostanze non erano collocate nel tempo) ed erano anche inconducenti perché inidonei ad escludere un eventuale rapporto precario e provvisorio tra i testi e la società, rapporto che sarebbe stato comunque sufficiente a legittimare la ricezione delle notificazioni.
2.Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame la società appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 2 novembre 2019, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto che le cartelle fossero state notificate in via Parlapiano n. 50, presso la sede della società che in realtà era chiusa e per aver ritenuto inammissibili le prove per testi articolate nonostante nei capitolati fosse sempre stato indicato il numero della cartella e il giorno della notifica. L'appellante ha quindi insistito nell'ammissione dei mezzi di prova e chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 10 marzo 2020, si sono costituite e l' , concludendo come in epigrafe. Controparte_1 Controparte_2
4. Istruita la causa all'udienza del giorno 11 maggio 2023, nella quale sono stati sentiti i testi addotti dalla società appellante e disposta la trattazione scritta dell'udienza già calendata per la precisazione delle conclusioni per il giorno 19 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6.Come chiarito dalla S.C., in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.p.c, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, mentre incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (Cass. 24 luglio 1992, n. 8920; Cass. 13 aprile 2001, n. 5547) e in particolare allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità sopraindicate (Cass. 17 aprile 1996, n. 332, ord.), oppure la occasionalità della presenza del consegnatario (Cass. civ., Sez. V, Sent. 28/10/2003, n. 16164:
“Quanto all'uso nella relata di notifica della qualifica di coadiuvante, riferita alla consegnataria, è da ritenere che l'espressione utilizzata sia equivalente a quella di addetta
4 alla casa indicata nell'art. 139, comma 2, c.p.c., intendendo la norma far comunque riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell'atto che, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, facciano presumere che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione”).
7. Nel caso di specie, i suddetti “rapporti sostanziali”, idonei a consentire al messo di presumere che il consegnatario avrebbe reso edotto il destinatario della avvenuta notificazione, sono senz'altro emersi in corso di causa, avendo proprio i due testi addotti dall'appellante riferito di essere, rispettivamente, la sorella ( ) e il Persona_1 figlio della sorella ( del legale rappresentante della società Persona_2
( ). Parte_3
I testi hanno peraltro entrambi confermato di aver ritirato la posta indirizzata alla società
(“ricordo di aver ritirato la posta… nel senso che ricevevo la posta”, “non PE ricordo di aver ricevuto posta per la società, ma può essere capitato negli anni in cui abitavo in via Parlapiano quando citofonava il postino, io firmavo la posta”, ). Per_2
Alla luce delle superiori circostanze, deve ritenersi che l'annotazione apposta dal messo notificatore sulla relata, ove è riportato che la busta era stata consegnata a soggetto “addetto”
o “persona incaricata” - pur in assenza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del consegnatario - costituisca la qualificazione assegnata dal messo stesso alla circostanza, corrispondente al vero e pacifica, che entrambi i consegnatari fossero in “rapporti sostanziali” con il l.r. della società, rapporti tali da far presumere che quest'ultimo sarebbe stato informato della ricezione del plico.
7. Né è stata provata la falsità delle predette relate, nella parte in cui è scritto che le notifiche sono avvenute presso il civico n. 50. Sul punto, infatti, nulla i testi hanno espressamente riferito, essendosi piuttosto limitati a dire che loro, all'epoca in cui ricevevano la suddetta posta, abitavano proprio al civico n. 50 e non già come erroneamente dedotto dall'appellante al civico n. 50/B. Dalla visura camerale, in atti, del resto, emerge che anche la sede della società si trova proprio al civico n. 50 di via Parlapiano, né una tale circostanza può essere esclusa alla luce della consulenza di parte in atti, dalla quale emerge esclusivamente che, alla data del sopralluogo (ottobre 2016), la sede era in stato di abbandono.
5 8.Per le motivazioni esposte, la sentenza gravata deve essere confermata e le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, devono essere poste a carico dell'appellante, in capo al quale sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, sentito il Procuratore Generale, rigetta l'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della avverso la sentenza n. 482/2019, resa dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Agrigento il 1° aprile 2019, che conferma nei sensi di cui in motivazione;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascun appellato costituito;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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