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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Ordinanza dell'udienza in trattazione scritta del 20.06.2025
Viste le note per la trattazione scritta;
IL GIUDICE
Decide come da sottoestesa sentenza.
Dott.ssa Daniela Schintu
N. R.G. 2576/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2576/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to VARGIU Parte_1 C.F._1
EMANUELA C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione a ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, esponendo
[...] di essere titolare di un'utenza idrica presso l'immobile di sua proprietà in cui era residente. Asseriva
l'attore che nonostante la suddetta circostanza, la convenuta aveva erroneamente applicato la tariffa uso domestico “non residente”, oltre ad eccepire la mancata contabilizzazione delle somme versate;
concludeva come in atti.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con la conferma delle somme ingiunte.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica di ufficio.
La domanda è fondata nei limiti di seguito spiegati.
In ordine all'illegittima applicazione della tariffa “non residenti” nella fatturazione ingiunta, si rileva che la residenza dell'attore nell'immobile oggetto della fornitura idrica in questione, è stata provata dal certificato storico prodotto, attestante la residenza dello stesso nel luogo della somministrazione sin dal 2003, né -peraltro - tale circostanza è stata efficacemente contestata da parte convenuta, la quale si è limitata a rilevare che la fatturazione era sempre stata eseguita in tal modo, senza che l'utente lamentasse alcunchè, senza tuttavia allegare alcun contratto che ne giustificasse l'applicazione.
Alla luce di tali risultanze la domanda sul punto merita accoglimento integrale.
Passando all'esame delle ulteriori domande, va osservato che con nota del 7.07.2017 CP_1 ha riconosciuto sulla fattura emessa n. 2017580023640, dell'importo originario di € 33.313,00 la prescrizione per le somme fatturate nel periodo anteriore al 21 marzo 2012, ponendo a base dell'ingiunzione la stessa fattura ma con l'importo ridotto ad € 21463,86.
Detto importo deve essere ricalcolato sulla base dell' applicazione della tariffa “residente” e delle somme -tutte - versate dall'utente nel periodo della prima fatturazione, avendo agito con CP_1 un'unica fattura per un periodo ultradecennale e non essendo possibile individuare se le somme corrisposte siano state versate anche per il periodo prescritto, andando in questo modo ad incidere negativamente sul diritto esercitato.
Sul punto è stata espletata CTU, la quale ha ricostruito i consumi dell'utenza applicando la tariffa
“residente” ed accertato un credito per la fattura ingiunta di 24.883,91, considerato tuttavia che la domanda oggetto dell'ingiunzione e la domanda svolta dalla convenuta nel presente giudizio, ammonta ad € 21463,86, da tale somma è necessario operare la decurtazione delle somme versate dall'utente in acconto, che ammontano a complessivi € 13812,17.
L'utente deve, quindi essere condannato al pagamento di € 7651,69, comprensivo di iva.
Le spese del giudizio e di CTU, in ragione della reciproca soccombenza sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - Revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
dell'importo di € 7651,69, comprensivo di iva. P.IVA_1
- compensa le spese di giudizio e di CTU.
Tempio Pausania 16.09.2015
IL GIUDICE
Daniela Schintu