Ordinanza cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/09/2025, n. 15970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15970 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13121/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13121 del 2023, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pantosti Bruni , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza Statuto 14.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Valona in data 12 luglio 2023 – prot. n. 142 - notificato in data 15 luglio 2023 - con cui è stata rigettata la richiesta di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visto l’atto depositato il 31/3/2025, con cui il ricorrente dichiara che – nelle more del giudizio - il Consolato Generale d'Italia in Valona ha comunque emesso il visto precedentemente negato;
Visto l'art. 34, comma 5 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con il gravame in esame, depositato il 6/10/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Valona n. 142 del 12/7/2023 - notificato il 15/7/2023 – di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, motivato da segnalazione SIS;
-con PEC dell’8/11/2024 la competente Sede Consolare ha comunicato che - a seguito di nota della Questura di Genova sullo stato della segnalazione SIS a carico dell’istante - sono venuti meno gli impedimenti al rilascio del visto e il potenziale datore di lavoro ha ribadito l’interesse ad assumere l’interessato;
- peraltro, il competente SUI di Genova – con nota del 14/11/2024 – ha avviato procedimento di revoca del nulla osta al lavoro del 20/6/2023 - rispetto al quale il destinatario ha prodotto le proprie controdeduzioni – che, allo stato , non risulta concluso;
- con atto depositato il 31/3/2025, il ricorrente ha rappresentato che – nelle more del presente giudizio - il Consolato Generale d'Italia in Valona ha comunque emesso il visto precedentemente negato. Né parte resistente ha eccepito alcunchè in proposito.
Considerato come , con il rilascio del visto - dopo la proposizione del gravame - il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con liquidazione forfettaria delle spese di lite alla parte ricorrente, in base al criterio della soccombenza virtuale .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato –
in € 1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.