Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9787 del 2024, proposto da
Aterno Boschi Società Cooperativa Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Casaroli e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Lazio rispetto all’atto, del 6 luglio 2024, di diffida alla adozione del “ provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi, all’uopo riconoscendo le spettanze dell’intero contributo di € 519.798,74 e quindi del saldo di €
262.603,70 ”;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere da parte della Regione Lazio in relazione alla medesima istanza,
mediante l’adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando
- ove occorrer possa ed in caso di perdurante inadempimento - apposito commissario ad
acta che provveda in via sostitutiva con oneri a carico dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, cooperativa attiva in tutto il centro Italia nel settore della selvicoltura, specializzata nella produzione di legname, ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Lazio rispetto all’atto, del 6 luglio 2024, di diffida alla adozione del “ provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi, all’uopo riconoscendo le spettanze dell’intero contributo di € 519.798,74 e quindi del saldo di €
262.603,70 ”.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- con D.G.R. n. 306/12, la Regione Lazio approvava bando pubblico relativamente al regolamento (CE) n. 1698/2005 - “ Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 ” per l’attuazione della “ Misura 227 - “Investimenti non produttivi ”, rispetto al quale presentava il proprio progetto denominato “ Progetto esecutivo di miglioramento e ricostruzione boschiva - interventi selvicolturali di conversione all’alto fusto dei boschi a prevalenza di faggio e specie quercine e diradamento dei soprassuoli artificiali di conifere ”;
- che il citato progetto otteneva un contributo complessivo pari ad € 590.593,20, di cui un primo pagamento in acconto (I SAL) pari al 44% dell’ammontare del contributo di € 257.195,04, ed il
restante a saldo;
- che con verbale del 27.10.2016, recante “ Verifica lavori di utilizzazione boschiva realizzati in
Loc. Bosco Comunale di Nuria - PF 13, 14, 18, 19 e 24a del PGAF del Comune di Fiamignano (RI) finanziati con PSR Lazio Misura 227 az. 2 - Beneficiario Soc. Coop. Agr. Aterno Boschi numero domanda 8475917505 ”, le venivano sollevate delle contestazioni in ordine a presunte difformità tra i dati previsti dal progetto e quanto rilevato nelle limitate aree di saggio;
- che tale verbale di sopralluogo le veniva trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n.
511869 dell’11 ottobre 2017, recante “ Comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge
241/1990 ”, con al quale venivano riconosciute solo parzialmente le spese sostenute concedendo, così, una liquidazione ridotta a soli € 42.731,49, da decurtare alla somma già erogata a titolo di acconto di € 257.195,04 (così richiedendo la restituzione di € 214.463,55);
- che in data 6 luglio 2024, presentava un atto di formale diffida ad “ adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi, all’uopo riconoscendo le spettanze dell’intero contributo di € 519.798,74 e quindi del saldo di €262.603,70 ”;
- che l’amministrazione rimaneva inerte.
In ragione di quanto esposto, quindi, deduceva in punto di diritto, il seguente motivo di gravame: “ omessa adozione di un provvedimento conclusivo ex art. 2, L. 241/90 in violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5, L. n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost. ”.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo ex adverso , in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la cognizione della controversia in questione al giudice ordinario. Evidenziava, a tal fine, che si trattava di rilievi che riguardavano tutti la fase esecutiva relativa agli esiti del controllo sulla corretta esecuzione e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, per cui successivi alla concessione dell’erogazione pubblica.
3. All’udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la cognizione della presente controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la parte potrà riassumere il giudizio ex art. 11 c.p.a.
Infatti, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla parte ricorrente ha indubbiamente consistenza di diritto soggettivo in quanto avente ad oggetto la pretesa alla concreta erogazione per intero delle somme di danaro oggetto del finanziamento.
Come noto, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione, da un lato, di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di annullamento in autotutela dei provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico, la cui cognizione spetta ovviamente al giudice ammnistrativo; dall’altro, di diritto soggettivo rispetto alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto di finanziamento o sovvenzione oppure alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti.
Dal che ne consegue, non rientrando la materia in questione in alcune delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, che lo strumento del silenzio-inadempimento è inammissibile dovendo parte ricorrente avvalersi degli strumenti posti dall’ordinamento a tutela del credito vantato (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione per la condanna dell’Amministrazione ad adempiere all’obbligo di
pagamento e quant’altro).
5. In definitiva, ne consegue che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
6. Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Indica il Tribunale civile di Roma quale autorità giudiziaria avente giurisdizione avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO