Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4746
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Sentenza 30 marzo 2001

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In tema di impignorabilità presso le sezioni di tesoreria dello Stato o presso le sezioni decentrate del bancoposta delle somme giacenti nell'interesse degli enti ed organismi pubblici, ivi compresi gli Istituti delle Case Popolari, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma quarto bis (aggiunto dall'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993,n.8, convertito in legge 19 marzo 1993, n.68), della legge 29 ottobre 1984, n. 720, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma si riferisce, infatti, alle entrate speciali degli enti (ritenute meritevoli di particolare destinazione), le quali costituiscono una parte soltanto del patrimonio dei medesimi enti. Ciò non comporta, quindi, una condizione di incondizionato privilegio del credito o il totale sacrificio del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, perché consente l'esecuzione forzata sugli altri beni del debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4746
    Data del deposito : 30 marzo 2001

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