Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
In tema di impignorabilità presso le sezioni di tesoreria dello Stato o presso le sezioni decentrate del bancoposta delle somme giacenti nell'interesse degli enti ed organismi pubblici, ivi compresi gli Istituti delle Case Popolari, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma quarto bis (aggiunto dall'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993,n.8, convertito in legge 19 marzo 1993, n.68), della legge 29 ottobre 1984, n. 720, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma si riferisce, infatti, alle entrate speciali degli enti (ritenute meritevoli di particolare destinazione), le quali costituiscono una parte soltanto del patrimonio dei medesimi enti. Ciò non comporta, quindi, una condizione di incondizionato privilegio del credito o il totale sacrificio del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, perché consente l'esecuzione forzata sugli altri beni del debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI SC DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. SC TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON US, titolare della omonima Impresa Edile, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato BUGLIELLI ENRICO, difeso dall'avvocato MITOLO VITTORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI I.A.C.P. - della provincia di Foggia, in persona del Presidente del C.di A. Sig. SC Paolo Belmonte, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CARUSO MICHELE, difeso dall'avvocato AGNUSDEI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ENTE POSTE ITAL, AD SC, NT LE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 731/98 del Tribunale di FOGGIA, sezione seconda emessa il 15/5/1997, depositata il 17/06/98; RG.937/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi SC DI NANNI;
udito l'Avvocato MICHELE AGNUSDEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. US NT, creditore dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) di Foggia della somma di oltre lire 350 milioni liquidate in suo favore con sentenza, ha intimato all'Istituto il pagamento della somma prima indicata ed ha iniziato un procedimento di esecuzione forzata con le forme del pignoramento presso il terzo Bancoposta, presso il quale le somme erano depositate. L'IACP ha proposto due opposizioni all'esecuzione davanti al pretore di Foggia, deducendo, con opposizione a precetto, che le somme richieste non erano dovute e, con opposizione all'esecuzione, che le somme incassate per suo conto dal Bancoposta, costituite da canoni di locazione di alloggi ERP, non erano pignorabili.
Il pretore, con ordinanza del 14 febbraio 1997, ha assegnato la somma di oltre lire 200 milioni al creditore procedente ed il rimanente agli altri creditori intervenuti.
2. L'IACP, con atto del 21 marzo 1997, ha proposto appello contro l'ordinanza di assegnazione davanti al tribunale di Foggia, sostenendo che il pretore aveva omesso di pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione e che l'ordinanza aveva natura di sentenza e doveva essere annullata per omessa pronuncia.
3. Il tribunale, con sentenza del 17 giugno 1998, ha dichiarato la nullità del pignoramento e dell'intera procedura esecutiva. Il tribunale, premesso che l'opposizione proposta dall'IACP si qualificava come opposizione all'esecuzione, ha dichiarato che il provvedimento di assegnazione aveva anche contenuto decisorio sull'opposizione ed era soggetto ai mezzi di impugnazione delle sentenze, onde il pretore avrebbe dovuto decidere l'opposizione secondo le regole del giudizio di cognizione, trattenendo la decisone o rimettendola al tribunale competente per valore. Il tribunale, nel merito, ha ritenuto che l'opposizione era fondata, in quanto le somme spettanti all'IACP non potevano essere pignorate. Il tribunale ha rigettato anche l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1993 n. 86, ritenendola manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
4. Per la cassazione di questa sentenza US NT ha proposto ricorso articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria. Resiste con controricorso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Foggia.
Gli altri intimati Ente Poste Italiane, SC AT e AE OL non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, premesso che il pretore aveva emesso due ordinanze di assegnazione, il 14 febbraio ed il 4 aprile 1997, la seconda di queste modificativa dell'importo assegnato con la prima, sostiene che l'IACP avrebbe dovuto impugnare la seconda ordinanza con l'unico rimedio possibile costituito dall'opposizione agli atti esecutivi. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili l'appello, poiché si verteva in tema di opposizione agli atti esecutivi, e l'opposizione agli atti esecutivi, perché proposta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 4 aprile 1997: censura di omesso esame di atti del procedimento e violazione degli artt. 617, 323 e 339 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si sostiene che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile ed improcedibile per carenza di interesse:
censura di violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che l'appello contro la prima ordinanza di assegnazione non era ammissibile, in quanto proposto contro provvedimento che era stato implicitamente revocato con la seconda ordinanza. US NT, sostanzialmente, ritiene che l'IACP avrebbe dovuto proporre appello contro la seconda ordinanza di assegnazione e non contro la prima. Con il terzo motivo è denunciata errata interpretazione dell'ordinanza del 14 febbraio 1997 per violazione dell'art. 339 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene che è
errata la decisione di considerare impugnabile con l'appello detta l'ordinanza.
Con il quarto motivo è denunciata errata interpretazione delle norme sulla impignorabilità delle somme assegnate e di quelle sull'onere probatorio. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha errato nel dare per scontata la impignorabilità in base alla sola dichiarazione del terzo, il quale non aveva dimostrato che le somme pignorate rientrassero nelle entrate specificate dalla legge come impignorabili o destinate ad essere iscritte nei capitoli di bilancio o di contabilità speciale.
Con il quinto motivo è denunciata la illegittimità costituzionale delle norme sull'impignorabilità delle somme dell'IACP per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il ricorrente sostiene che la impignorabilità ritenuta dal tribunale si risolve in un ingiustificata tutela dei crediti della pubblica amministrazione, i quali sono sottratti all'esecuzione forzata condotta su di essi.
2. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono il medesimo problema dell'ammissibilità dell'appello deciso dal tribunale. Le censure non sono ammissibili.
Infatti, la difesa del MO indica per la prima volta in questo giudizio di cassazione sia l'esistenza di due ordinanze di assegnazione, sia la ragione giuridica che l'esistenza dei due provvedimenti rendeva inammissibile l'appello deciso dal tribunale. Il fatto, illustrato nella memoria difensiva, che l'ordinanza del 14 febbraio 1997 fu comunicata all'IACP e che il tribunale aveva a disposizione il fascicolo dell'esecuzione dal quale rilevare quanto forma oggetto delle censure è un aspetto non rilevante ai fini indicati dal ricorrente.
Infatti, quello di opposizione all'esecuzione è un giudizio autonomo rispetto al processo esecutivo dal quale prende soltanto lo spunto e, pertanto, il giudice dell'opposizione non è tenuto a prendere visione del fascicolo dell'esecuzione, fatta eccezione dell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione.
3. Il terzo motivo del ricorso pone il problema dei rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione del credito di cui all'art. 553 cod. proc. civ.
3.1. L'ordinanza di assegnazione dei crediti, indicata dall'art. 553 cod. proc. civ., in sè è atto che appartiene al processo esecutivo,
ma è anche l'atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi. Ne discende che, come ordinanza conclusiva dell'espropriazione, può essere censurata con l'opposizione agli atti esecutivi, per far valere i vizi che si riferiscono ai singoli atti del processo, oppure con l'appello, per denunciare che il provvedimento incide sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore: in tal senso già Cass. 29 gennaio 1999, n. 796.
3.2. Nella fattispecie che interessa l'IACP con l'opposizione all'esecuzione aveva dedotto, come è pacifico tra le parti, l'impignorabilità dei crediti giacenti presso il Bancoposta. Dichiarando che le somme di sua spettanza giacenti presso il Bancoposta erano sottratte all'espropriazione forzata aveva dedotto, cioè, l'esistenza di un impedimento giuridico alla realizzazione della situazione di vantaggio indicata nel titolo esecutivo: nel che consiste anche l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ.
La situazione sostanziale dell'IACP ora indicata è stata disattesa con l'ordinanza di assegnazione, la quale perciò stesso poteva essere impugnata mediante appello, come esattamente ha ritenuto la sentenza impugnata.
4. Il quarto motivo pone il problema della pignorabilità delle somme di pertinenza dell'IACP giacenti presso il Bancoposta.
4.1. Il tribunale di Foggia, per giungere alla conclusione criticata, ha richiamato la disposizione dell'articolo 2, punto 85, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (cosiddetta legge finanziaria del 1997), il quale dispone che "le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione e da alienazioni di alloggi ERP, di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciali, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 c.c. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o si pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo". Il tribunale ha ricavato la particolare natura delle somme pignorate dalla dichiarazione resa dal rappresentante dell'Ente Poste, il quale aveva fatto presente che l'Ente non aveva alcun obbligo di accantonamento ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della legge 19 marzo 1993 n. 68. 4.2. La pignorabilità delle somme giacenti presso il Bancoposta nell'interesse degli istituti autonomi della case popolari, in realtà. prima di tale legge era già disciplinata dall'art.
1-bis, comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68), della legge 29 ottobre 1984, n. 720. La norma ora citata dispone che "non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alle legge" (ndr: nella quale figurano gli istituti autonomi case popolari).
La norma dispone, cioè, che le somme che fanno parte della contabilità speciale degli istituti delle case popolari tenuta presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta non possono essere pignorate e che il pignoramento che sia stato eseguito su di esse è nullo di diritto. Indipendentemente dalla corretta individuazione delle norme, la soluzione della impignorabilità delle somme dell'IACP di Foggia giacenti presso il locale bancoposta adottata dal tribunale è quindi corretta.
4.3. Nè vale obbiettare, come è fatto nel ricorso, che l'IACP doveva dimostrare che la somma pignorata era costituita specificamente da canoni di locazione di alloggi ERP o dal prezzo di alienazione di detti alloggi oppure era destinata al pagamento di determinati soggetti.
Infatti, dopo l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici, diversi da quelli locali, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il divieto di pignoramento delle somme gestite dal terzo in regime di contabilità speciale è rilevabile anche d'ufficio e non è necessaria la specificazione della qualità del credito.
Sicché nessuna prova della specialità del credito doveva essere fornita dall'IACP, come pretende il ricorrente, il quale, invano, sostiene la inapplicabilità di altre disposizioni, come quella contenuta nel d.l. 18 gennaio 1993 n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993 n, 68), il quale si riferisce alla contabilità derivata ed alla finanza pubblica di province, comuni e comunità montane.
5. Resta da esaminare la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1993, n. 68 (recte: dell'art.
1-bis della legge 29 ottobre 1984 n. 720, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 11 d.l. 18 gennaio 1993n. 8
convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440) e dell'art. 2, punto 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cosiddetta legge finanziaria del 1997) per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione denunciata dal ricorrente.
5.1. La questione è manifestamente infondata con riferimento all'art.
1-bis, comma 4-bis, prima indicato.
La norma si riferisce, infatti, alle entrate speciali dell'ente (ritenute meritevoli di particolare destinazione), le quali costituiscono una parte soltanto del patrimonio del medesimo ente. Ciò non comporta, quindi, una condizione di incondizionato privilegio del credito o il totale sacrificio del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, perché consente l'esecuzione forzata sugli altri beni del debitore.
5.2. La questione è inammissibile con riferimento all'art. 2, punto 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché questa norma non trova applicazione nella presente fattispecie.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio in favore dell'IACP di Foggia sono a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore dell'IACP di Foggia, che liquida in L. 223.700, oltre onorari liquidati in lire 8 milioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001