Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2024, proposto da
Casa di Cura Privata TA IL Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di SC, Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Quadrifoglio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
1) dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo per non aver attuato la riconversione regionale e per non avere avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L'Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento;
2) per l'effetto,
ordinare alla Regione Abruzzo di attuare la riconversione regionale e di avviare il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L'Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento;
disporre, altresì, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a..
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge.
Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. del ricorso Reg. Ric. n. 127/2024, ritualmente depositato a seguito della sentenza n. 663/2025 del 28.01.2025 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza e, per l’effetto, ha annullato la sentenza n. 199/2024 con cui a sua volta questo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza sulla domanda proposta dalla ricorrente, la Casa di Cura privata SANTA CAMILLA S.p.A. insorge per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo per non avere attuato la riconversione regionale e per non aver avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l’erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L’Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima, mediante l’adozione di provvedimenti espressi.
La ricorrente insta, altresì, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, affinchè sia nominato un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.. riservandosi di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante in virtù dell’articolo 30 c.p.a..
2. In punto di fatto la società ricorrente premette che:
- con ricorso promosso ai sensi dell’art. 112 c.p.a., notificato in data 29 luglio 2021, ha chiesto al Consiglio di Stato l’esecuzione della pronuncia favorevole del 15.03.2021, n. 2157, di accoglimento dell’appello promosso dalla Struttura avverso la sentenza del T.A.R. L’Aquila n. 38/2019;
- con sentenza n. 1985/2022, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato “ l’obbligo della Regione Abruzzo di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2157 ” ed ha confermato la nomina a Commissario ad acta del Prefetto di L’Aquila, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che avrebbe dovuto provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della stessa nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
All’esito di una serie di incontri, con decreto n. 18755 del 27 marzo 2023, i Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L’Aquila hanno disposto la riconversione dei posti letto delle Strutture TA IL s.p.a. e VI ER s.r.l. nei termini indicati in Decreto.
La ricorrente lamenta l’inerzia della Regione Abruzzo rispetto al doveroso esercizio delle proprie potestà in materia di riordino della rete residenziale psichiatrica anche in ragione degli impegni assunti nei propri provvedimenti e, segnatamente sulla base del decreto assunto in data 27 marzo 2023 dai Commissari nominati dal Prefetto di L’Aquila, e di quanto stabilito in specifiche disposizioni regionali.
Ed infatti, la Regione, una volta determinati gli assetti definitivi di autorizzazione e di accreditamento delle strutture interessate da programmi di riordino, sulla base di quanto disposto a partire dal decreto n. 10/2016 e dalle disposizioni di cui alla L.R.A. n. 32/2007, come integrate dalla successiva L.R.A. n. 4/2024, ha l’obbligo di riconvertire le strutture stesse ed avviare il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii., indicando tempistica e modalità.
Con riferimento alla posizione della TA IL S.p.A., sono stati approvati in suo favore (ed in esecuzione di un giudicato amministrativo), gli assetti definitivi di autorizzazione e di accreditamento dei posti letto di riabilitazione psichiatrica di cui essa è titolare, tutti riconvertiti nelle tipologie di strutture indicate dal decreto commissariale n. 10/2016, sulla base del fabbisogno territoriale rilevato. La Regione avrebbe dovuto, pertanto, procedere ad attuare la riconversione regionale ed avviare il procedimento finalizzato al conseguimento dei titoli autorizzativi e concessori definitivi in favore di TA IL S.p.A., secondo la riconversione approvata dai Commissari ad acta.
3. Si è costituita in resistenza al ricorso la Regione Abruzzo controdeducendo che gli assetti organizzativi delineati con decreto del Commissario ad acta prot. n. 18755 del 27 marzo 2023 sostituirebbero quelli proposti con la deliberazione n. 234/2018 e, pertanto, non sarebbero definitivi né ai sensi della deliberazione che li ha approvati né ai sensi della delibera di GRA n. 441/2020. Con successiva relazione la Regione ha rappresentato che il Decreto 18755/23 ha incaricato gli uffici del Dipartimento Sanità regionale di compiere tutti gli atti conseguenti a dare piena attuazione alle decisioni commissariali e che nel corso del 2023 il Servizio Programmazione Socio-Sanitaria ha condotto, in ambito di Gruppo tecnico di cui alla DGR 441/2020 la stesura del complesso documento di riordino della residenzialità psichiatrica in revisione del DCA 10/2016.
4. Con successiva memoria depositata in vista dell’udienza fissata per il 27 maggio 2025, parte ricorrente ha replicato a quanto dedotto dalla Regione, facendo presente che con nota prot. n. 0183869/25 del 5 maggio 2025 la Regione Abruzzo ha comunicato alla Casa di Cura VI ER (interessata dal medesimo provvedimento di riconversione approvato in favore della TA IL S.p.A.) che “ è in fase istruttoria il procedimento di riforma della rete di riabilitazione psichiatrica a suo tempo definita con DCA 10/2016 e con successiva DGR 234/2018 ” e che il provvedimento di conclusione dello stesso verrà reso “ nel corrente mese ”.
5. All’udienza camerale del 5 giugno 2025, al termine della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
E’ privo di pregio giuridico l’assunto della Regione resistente secondo cui gli assetti organizzativi delineati con decreto del Commissario ad acta prot. n. 18755 del 27 marzo 2023 sostituirebbero quelli proposti con la deliberazione n. 234/2018 e, pertanto, non sarebbero definitivi.
La delibera n. 234/2018 è stata assunta in attuazione delle disposizioni di cui al decreto commissariale n. 10/2016 ed è stata annullata dal Consiglio di Stato con pronuncia pubblicata in data 15 marzo 2021, n. 2158.
In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Struttura, ordinando l’esecuzione della sentenza e nominando Commissario il Prefetto di L’Aquila. I commissari (delegati dal Prefetto) hanno, quindi, “decretato” la riconversione dei posti letto di TA IL e VI ER nei termini riportati nel provvedimento del 27 marzo 2023.
Il decreto commissariale contiene, dunque, tutti gli elementi di un atto che ha disposto, in via definitiva, la riconversione dei posti letto sia di TA IL che di VI ER, e tiene conto: del confronto della parte privata e pubblica; del recepimento delle proposte provenienti da entrambe le parti; della verifica degli accreditamenti posseduti da tutte e due le Strutture; delle tipologie di strutture appartenenti all’Area della Salute Mentale e della regolamentazione risultante dagli atti approvati dalla Regione Abruzzo; del fabbisogno regionale risultante da rilevamenti ministeriali.
Si rende quindi necessaria da parte della Regione l’adozione del procedimento teso al conseguimento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento conformi alle riconversioni approvate dall’Organo commissariale.
Conseguentemente va dichiarata l’illegittimità del silenzio della Regione Abruzzo per non aver attuato la riconversione regionale e per non avere avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l’erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dal Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L’Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento.
La Regione dovrà procedere all’adozione di ogni atto idoneo volto ad attuare l’obbligo come innanzi accertato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente regionale inadempiente.
7. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
- accerta l’illegittimità del silenzio della Regione Abruzzo per non aver attuato la riconversione regionale e per non avere avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l’erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dal Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L’Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento;
- ordina alla Regione di procedere all’adozione di ogni atto idoneo volto ad attuare l’obbligo come innanzi accertato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente regionale inadempiente;
- condanna la Regione Abruzzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO