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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 798 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Natale Graziano e Mattia Giovanni Graziano) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Salvatore Crisci e Controparte_1
Concetta Belmonte) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennità di coordinamento e di turno.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 20.2.2017 al tribunale di Castrovillari, l'infermiere Pt_1
, inquadrato nel profilo di collaboratore professionale sanitario D3, laureato in
[...] scienze infermieristiche e in possesso di un master di primo livello in funzioni di management e coordinamento delle professioni sanitarie, ha rivendicato dall'epigrafata azienda sanitaria provinciale le indennità che, ai sensi dell'art. 10 del
Pag. 1 di 6 CCNL di comparto 2000/2001 e ai sensi dell'art. 44, c. 5, del CCNL di comparto
1994/1997, assume spettargli per aver svolto alle sue dipendenze, sin dal 1.7.2010, le
“attività e mansioni di coordinamento infermieristico” che il dirigente della unità operativa di medicina trasfusionale in cui lavora presso l'ospedale di Rossano e il direttore sanitario di quello stesso ospedale gli hanno formalmente assegnato. Ha quindi chiesto il pagamento della somma complessiva di 12.807,56 euro.
2. Il tribunale ha rigettato la sua domanda perché ha ritenuto che le mansioni
“di coordinamento infermieristico” che gli sono state affidate non siano sufficienti a giustificare l'accesso alle indennità che rivendica, perché non è provato che al ricorrente sia stata assegnata anche la funzione di “coordinamento del personale” e che egli “abbia assunto la responsabilità del proprio operato in relazione al supposto coordinamento”.
3. Il ricorrente impugna la decisione perché, oltre a denunciare la mancata ammissione della “dedotta prova testimoniale” sulle mansioni svolte, sostiene che: a)
l'art. 10 del CCNL non contempla il coordinamento del personale quale presupposto indispensabile per l'accesso all'indennità che egli rivendica;
b) è invece sufficiente che venga svolto il coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nel cui ambito ricadono i compiti che egli ha concretamente espletato, ossia
“l'approvvigionamento di materiale sanitario e farmaci, la predisposizione dei turni di servizio, l'organizzazione dei prelievi, la gestione delle consulenze mediche e la tenuta dei registri dei farmaci e delle cartelle cliniche”; c) tali compiti comportano l'assunzione di responsabilità anche di governo e gestione del personale, per ciò che concerne l'organizzazione dei turni degli “addetti ai servizi di pertinenza”; d) ricorrono le ulteriori condizioni alle quali la disciplina collettiva applicabile subordina la corresponsione delle indennità in contesa, quali il possesso del titolo di studio,
l'anzianità minima necessaria, il provvedimento di incarico;
e) l'incarico gli è stato formalmente conferito anche in conformità a quanto dispone l'art. 52, c. 2, del d.lgs.
n. 165/2001, sebbene “la fonte normativa” da cui scaturisce “il diritto rivendicato” sia da rinvenirsi nell'art. 2103 c.c. e nell'art. 36 della Costituzione, la cui applicazione consentirebbe comunque di prescindere “persino dall'esistenza di un provvedimento dirigenziale” di conferimento dell'incarico di fatto svolto.
4. L'azienda sanitaria appellata ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato, già sollevata in primo grado, e ha chiesto
Pag. 2 di 6 il rigetto del gravame assumendolo infondato. Sostiene, in particolare, che l'incarico sia stato affidato al ricorrente senza “alcuna procedura selettiva prevista dalla normativa contrattuale quale conditio sine qua non per l'attribuzione dell'indennità di coordinamento”.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Preliminarmente, occorre rilevare l'intempestività dell'eccezione di prescrizione che l'azienda sanitaria ha riproposto con la memoria che ha depositato in appello il 9.7.2025, ossia il giorno prima di quello dell'udienza di discussione fissata per il 10.7.2025. Non ha quindi rispettato il termine previsto dall'art. 436, c. 1, c.p.c. entro cui avrebbe invece dovuto, a pena di decadenza, far valere le eccezioni non delibate dal tribunale1.
7. Nel merito, l'appello va respinto.
8. È assorbente il rilievo che l'incarico di coordinamento al quale afferiscono le indennità che il ricorrente rivendica: 1) gli è stato conferito senza la previa definizione, in sede di concertazione sindacale, dei criteri generali ai quali l'azienda avrebbe dovuto attenersi nella scelta del dipendente a cui affidare quell'incarico; 2) gli è stato conferito quando egli non era ancora in possesso del necessario titolo di studio.
9. Ed invero, sotto il primo profilo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNI del 20.9.20012 la posizione di coordinatore prevista dall'art. 10, commi 1 e 9, del
Pag. 3 di 6 CCNL di comparto del 7.4.19993 può essere conferita solo previa definizione concertata dei criteri generali di selezione4.
9.1. Nessuna selezione, invece, è stata operata dai dirigenti aziendali che hanno conferito l'incarico di cui si controverte. E nel provvedimento di assegnazione dell'incarico non si fa alcuna menzione dei criteri, di fonte contrattuale, in base ai quali la scelta è ricaduta sull'odierno appellante e non su altri.
9.2. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità di coordinamento è “attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale” (Cass. 15955/2021). E, nel caso di specie, dell'intervenuta concertazione di tali ulteriori condizioni di erogabilità difetta tanto l'allegazione, tanto la prova.
9.3. Non risultano quindi sufficienti, ai fini dell'accesso all'indennità in contesa, né il possesso dell'anzianità minima di servizio, né il possesso del necessario titolo di studio, né lo svolgimento di fatto dell'attività di coordinamento5.
per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999”. 3 Il comma 1, nella parte di interesse, recita: “… è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”. Il comma 9 recita: “Dal 1 settembre
2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto”. 4 Cass. 12339/2018: “In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”. Conf. in mot. Cass.
14509/2019; Cass. 825/2023; Cass. 187/2021; Cass. 25408/2021: “le posizioni di coordinamento (per le quali l'art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall solo con atto formale di conferimento ai soggetti in CP_1 possesso del requisito minimo di anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”. 5 Cfr. in mot. Cass. 12339/2018, par. 11 e Cass. 15955/2021, par. 14.
Pag. 4 di 6 9.4. Sotto quest'ultimo aspetto – e in senso contrario alla postulata applicazione della disciplina legislativa in materia di mansioni superiori – è sufficiente constatare: a) che lo svolgimento dell'attività di coordinamento, compensata con l'apposita indennità, non costituisce esercizio di mansioni superiori6;
b) che, per l'appunto, quell'indennità non è riservata al personale di una categoria professionale superiore a quella del ricorrente;
c) che, infatti, egli non rivendica il trattamento retributivo di un profilo professionale o di un livello economico superiori a quelli del suo inquadramento formale, ma appunta la sua domanda esclusivamente su un'indennità che, tuttavia, compete solo a coloro i quali, aventi il suo stesso inquadramento, abbiano svolto un'attività di coordinamento nel rispetto delle previsioni e dei presupposti contemplati dalla contrattazione collettiva: ciò che nella specie, per come s'è detto, invece difetta.
10. Sotto il secondo profilo, è lo stesso appellante a documentare di aver conseguito solo in data 29.9.2011 il master di primo livello in management e funzioni di coordinamento. Di questo titolo di studio, che ai sensi dell'art. 4 del CCNL
2006/2009 del 10.4.20087 è necessario ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento, egli era quindi sprovvisto alla data del 1.7.2010 in cui l'incarico gli è stato conferito.
11. L'ulteriore indennità che pure rivendica, ossia l'indennità che l'art. 44, c.
5, del CCNL 1994/1997 riservava “agli operatori professionali coordinatori” impegnati “su un solo turno”, non gli compete anche perché non è contemplata dalla disciplina collettiva ratione temporis applicabile, essendo stata sostituita, per l'appunto, dall'indennità di coordinamento che, per le anzidette ragioni, al ricorrente non spetta.
Pag. 5 di 6 12. Ne consegue, con la diversa motivazione esposta, la conferma dell'impugnata sentenza di rigetto.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione dell'entità del credito controverso e dei parametri tariffari vigenti.
14. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con ricorso depositato il 2.8.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 270/23, pubblicata in data 7.2.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'azienda sanitaria appellata le spese del grado che liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 8904/2023 in mot.: “costituisce infatti ius receptum che nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 2-, 18 settembre 2020, n. 19571; Cass. Sez. U, 1 febbraio
2012, n. 1417; Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901)”. 2 Che così recita: “La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico
2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali 6 Cass. 9444/2025 in mot.: “non è possibile allegare … lo svolgimento di fatto di attività di coordinamento al di fuori delle previsioni e dei presupposti … contrattualmente stabiliti, sicché ogni indagine sulle mansioni in concreto espletate non avrebbe comunque utili riflessi in termini di spettanza dell'indennità in parola;
infatti, nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore” 7 Che nella parte di interesse così recita: “ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 798 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Natale Graziano e Mattia Giovanni Graziano) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Salvatore Crisci e Controparte_1
Concetta Belmonte) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennità di coordinamento e di turno.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 20.2.2017 al tribunale di Castrovillari, l'infermiere Pt_1
, inquadrato nel profilo di collaboratore professionale sanitario D3, laureato in
[...] scienze infermieristiche e in possesso di un master di primo livello in funzioni di management e coordinamento delle professioni sanitarie, ha rivendicato dall'epigrafata azienda sanitaria provinciale le indennità che, ai sensi dell'art. 10 del
Pag. 1 di 6 CCNL di comparto 2000/2001 e ai sensi dell'art. 44, c. 5, del CCNL di comparto
1994/1997, assume spettargli per aver svolto alle sue dipendenze, sin dal 1.7.2010, le
“attività e mansioni di coordinamento infermieristico” che il dirigente della unità operativa di medicina trasfusionale in cui lavora presso l'ospedale di Rossano e il direttore sanitario di quello stesso ospedale gli hanno formalmente assegnato. Ha quindi chiesto il pagamento della somma complessiva di 12.807,56 euro.
2. Il tribunale ha rigettato la sua domanda perché ha ritenuto che le mansioni
“di coordinamento infermieristico” che gli sono state affidate non siano sufficienti a giustificare l'accesso alle indennità che rivendica, perché non è provato che al ricorrente sia stata assegnata anche la funzione di “coordinamento del personale” e che egli “abbia assunto la responsabilità del proprio operato in relazione al supposto coordinamento”.
3. Il ricorrente impugna la decisione perché, oltre a denunciare la mancata ammissione della “dedotta prova testimoniale” sulle mansioni svolte, sostiene che: a)
l'art. 10 del CCNL non contempla il coordinamento del personale quale presupposto indispensabile per l'accesso all'indennità che egli rivendica;
b) è invece sufficiente che venga svolto il coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nel cui ambito ricadono i compiti che egli ha concretamente espletato, ossia
“l'approvvigionamento di materiale sanitario e farmaci, la predisposizione dei turni di servizio, l'organizzazione dei prelievi, la gestione delle consulenze mediche e la tenuta dei registri dei farmaci e delle cartelle cliniche”; c) tali compiti comportano l'assunzione di responsabilità anche di governo e gestione del personale, per ciò che concerne l'organizzazione dei turni degli “addetti ai servizi di pertinenza”; d) ricorrono le ulteriori condizioni alle quali la disciplina collettiva applicabile subordina la corresponsione delle indennità in contesa, quali il possesso del titolo di studio,
l'anzianità minima necessaria, il provvedimento di incarico;
e) l'incarico gli è stato formalmente conferito anche in conformità a quanto dispone l'art. 52, c. 2, del d.lgs.
n. 165/2001, sebbene “la fonte normativa” da cui scaturisce “il diritto rivendicato” sia da rinvenirsi nell'art. 2103 c.c. e nell'art. 36 della Costituzione, la cui applicazione consentirebbe comunque di prescindere “persino dall'esistenza di un provvedimento dirigenziale” di conferimento dell'incarico di fatto svolto.
4. L'azienda sanitaria appellata ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato, già sollevata in primo grado, e ha chiesto
Pag. 2 di 6 il rigetto del gravame assumendolo infondato. Sostiene, in particolare, che l'incarico sia stato affidato al ricorrente senza “alcuna procedura selettiva prevista dalla normativa contrattuale quale conditio sine qua non per l'attribuzione dell'indennità di coordinamento”.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Preliminarmente, occorre rilevare l'intempestività dell'eccezione di prescrizione che l'azienda sanitaria ha riproposto con la memoria che ha depositato in appello il 9.7.2025, ossia il giorno prima di quello dell'udienza di discussione fissata per il 10.7.2025. Non ha quindi rispettato il termine previsto dall'art. 436, c. 1, c.p.c. entro cui avrebbe invece dovuto, a pena di decadenza, far valere le eccezioni non delibate dal tribunale1.
7. Nel merito, l'appello va respinto.
8. È assorbente il rilievo che l'incarico di coordinamento al quale afferiscono le indennità che il ricorrente rivendica: 1) gli è stato conferito senza la previa definizione, in sede di concertazione sindacale, dei criteri generali ai quali l'azienda avrebbe dovuto attenersi nella scelta del dipendente a cui affidare quell'incarico; 2) gli è stato conferito quando egli non era ancora in possesso del necessario titolo di studio.
9. Ed invero, sotto il primo profilo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNI del 20.9.20012 la posizione di coordinatore prevista dall'art. 10, commi 1 e 9, del
Pag. 3 di 6 CCNL di comparto del 7.4.19993 può essere conferita solo previa definizione concertata dei criteri generali di selezione4.
9.1. Nessuna selezione, invece, è stata operata dai dirigenti aziendali che hanno conferito l'incarico di cui si controverte. E nel provvedimento di assegnazione dell'incarico non si fa alcuna menzione dei criteri, di fonte contrattuale, in base ai quali la scelta è ricaduta sull'odierno appellante e non su altri.
9.2. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità di coordinamento è “attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale” (Cass. 15955/2021). E, nel caso di specie, dell'intervenuta concertazione di tali ulteriori condizioni di erogabilità difetta tanto l'allegazione, tanto la prova.
9.3. Non risultano quindi sufficienti, ai fini dell'accesso all'indennità in contesa, né il possesso dell'anzianità minima di servizio, né il possesso del necessario titolo di studio, né lo svolgimento di fatto dell'attività di coordinamento5.
per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999”. 3 Il comma 1, nella parte di interesse, recita: “… è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”. Il comma 9 recita: “Dal 1 settembre
2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto”. 4 Cass. 12339/2018: “In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”. Conf. in mot. Cass.
14509/2019; Cass. 825/2023; Cass. 187/2021; Cass. 25408/2021: “le posizioni di coordinamento (per le quali l'art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall solo con atto formale di conferimento ai soggetti in CP_1 possesso del requisito minimo di anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”. 5 Cfr. in mot. Cass. 12339/2018, par. 11 e Cass. 15955/2021, par. 14.
Pag. 4 di 6 9.4. Sotto quest'ultimo aspetto – e in senso contrario alla postulata applicazione della disciplina legislativa in materia di mansioni superiori – è sufficiente constatare: a) che lo svolgimento dell'attività di coordinamento, compensata con l'apposita indennità, non costituisce esercizio di mansioni superiori6;
b) che, per l'appunto, quell'indennità non è riservata al personale di una categoria professionale superiore a quella del ricorrente;
c) che, infatti, egli non rivendica il trattamento retributivo di un profilo professionale o di un livello economico superiori a quelli del suo inquadramento formale, ma appunta la sua domanda esclusivamente su un'indennità che, tuttavia, compete solo a coloro i quali, aventi il suo stesso inquadramento, abbiano svolto un'attività di coordinamento nel rispetto delle previsioni e dei presupposti contemplati dalla contrattazione collettiva: ciò che nella specie, per come s'è detto, invece difetta.
10. Sotto il secondo profilo, è lo stesso appellante a documentare di aver conseguito solo in data 29.9.2011 il master di primo livello in management e funzioni di coordinamento. Di questo titolo di studio, che ai sensi dell'art. 4 del CCNL
2006/2009 del 10.4.20087 è necessario ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento, egli era quindi sprovvisto alla data del 1.7.2010 in cui l'incarico gli è stato conferito.
11. L'ulteriore indennità che pure rivendica, ossia l'indennità che l'art. 44, c.
5, del CCNL 1994/1997 riservava “agli operatori professionali coordinatori” impegnati “su un solo turno”, non gli compete anche perché non è contemplata dalla disciplina collettiva ratione temporis applicabile, essendo stata sostituita, per l'appunto, dall'indennità di coordinamento che, per le anzidette ragioni, al ricorrente non spetta.
Pag. 5 di 6 12. Ne consegue, con la diversa motivazione esposta, la conferma dell'impugnata sentenza di rigetto.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione dell'entità del credito controverso e dei parametri tariffari vigenti.
14. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con ricorso depositato il 2.8.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 270/23, pubblicata in data 7.2.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'azienda sanitaria appellata le spese del grado che liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 8904/2023 in mot.: “costituisce infatti ius receptum che nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 2-, 18 settembre 2020, n. 19571; Cass. Sez. U, 1 febbraio
2012, n. 1417; Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901)”. 2 Che così recita: “La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico
2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali 6 Cass. 9444/2025 in mot.: “non è possibile allegare … lo svolgimento di fatto di attività di coordinamento al di fuori delle previsioni e dei presupposti … contrattualmente stabiliti, sicché ogni indagine sulle mansioni in concreto espletate non avrebbe comunque utili riflessi in termini di spettanza dell'indennità in parola;
infatti, nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore” 7 Che nella parte di interesse così recita: “ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università …”.