Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere aggravante ai sensi del comma 4 dell'art. 416 cod. proc. pen., perché sussista la circostanza aggravante della "della scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo.
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 32439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32439 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 03/05/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 814
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere - N. 47277/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
ON ER, N. IL 01.02.1971 ad Anzio;
LU ZO, N. IL 01.11.1943 a Nettuno;
DI AS, N. IL 18.12.1973 a Nettuno;
LA UI, N. IL 09.07.1973 a Nettuno;
avverso la sentenza in data 25.09.2000 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERFRANCESCO MARINI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITTORIO MARTUSCIELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante art. 416 co. 4, e rigetto nel resto.
Uditi i difensori avv.to Marcello Madia del foro di Roma per i ricorrenti RO e DI LE, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'annullamento;
avv.to Fagiolo Angelo, del foro di Velletri, difensore dei ricorrenti, DO RO, AL IN, DI LE e LI LU, che conclude associandosi alle richieste dell'avv. Madia;
avv.to Nunnari Giovanni del foro di Roma, difensore del ricorrente LI LU, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.1.2000, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Velletri riteneva DO RO, LI LU, AL IN e DI LE responsabili di associazione a delinquere, detenzione e porto di armi comuni e clandestine, ricettazione, furto, danneggiamento ed esplosioni pericolose, ed il primo ed il secondo anche di contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale;
concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di equivalenza, condannava DO, AL e LI ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, e DI ad anni 2 e mesi 2 di reclusione, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso a DO, LI e DI.
Avverso la sentenza proponevano appello il Pubblico Ministero - deducendo violazione di legge in ordine all'esclusione dell'aggravante ex comma 4 dell'art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche (nonché chiedendo "migliore specificazione" dei benefici di legge revocati) - e gli stessi imputati, contestando essi, sotto diversi profili, il giudizio di colpevolezza per i singoli reati, nonché chiedendo il miglior giudizio comparatorio fra le circostanze. Con sentenza 25.9.2000, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame degli imputati e, viceversa accolto quello del Pubblico Ministero - qualificata detta impugnazione, ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen., come ricorso per cassazione e convertita la stessa in appello ex art. 580 stesso codice - determinava la pena, per effetto dell'applicazione dell'aggravante e dell'esclusione delle attenuanti generiche, in anni 4 e mesi 8 di reclusione ciascuno per DO, AL e LI, ed in anni 4 e mesi 6 di reclusione per DI. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione tutti gli imputati. Per mezzo del difensore Avv.to Marcello Madia, DO e DI deducono: 1) inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione del P.M., proposta sub specie di appello non consentito e, pertanto, erroneamente convertito una prima volta in ricorso per cassazione ex art.568 cod.proc.pen. ed una seconda volta in appello ex art.580 stesso codice;
2) Erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416 cod.pen., posto che "l'attraversamento in armi" non sarebbe stato finalizzato all'attuazione di un generico programma delinquenziale del sodalizio, bensì si sarebbe tradotto in spostamenti in luoghi prestabiliti.
Per mezzo del difensore Avv.to Angelo Fagiolo, gli stessi DO e DI, nonché AL e LI, deducono: 1) nullità delle intercettazioni ambientali, operate (all'interno di una cella del carcere) "illegalmente" perché non finalizzate all'accertamento di un reato in corso di svolgimento, e, invece, unicamente captative in modo fraudolento" di dichiarazioni pregiudizievoli ai soggetti intercettati e, fra questi, al LI, al momento neppure indagata;
2) difetto di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod.pen.; 3) difetto di motivazione in ordine all'aggravante del comma 4 dello stesso articolo.
Per mezzo del difensore Avv.to Giovanni Nunnari, LI ha ulteriormente formulato il motivo sub 1) comune a DO ed a DI nel ricorso sottoscritto dall'Avv.to Madia, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (mancante e manifestamente illogica) sia quanto all'affermazione di colpevolezza, nell'assunto che le intercettazioni ambientali sarebbero prive di valenza probatoria, sia quanto all'aggravante dell'art. 416 cod.pen. In data 18.4.2001, l'Avv.to Madia ha depositato memoria difensiva che ulteriormente sviluppa la censura in tema di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero.
Motivo di comune interesse, proposto dai difensori di DO, DI e LI, ma evidentemente coinvolgente anche il AL, è quello con il quale si deduce violazione di legge ovvero vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero.
Si assume, come sopra cennato, che il giudice di secondo grado, preso atto della preclusione ex comma 3 dell'art.443 cod.proc.pen. - operante nella specie, essendo stata emessa, in giudizio abbreviato, sentenza di condanna che non ha modificato il titolo del reato non avrebbe potuto qualificare l'impugnazione del P.M. come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen.; detto mezzo, invero, ex se inammissibile perché non propositivo di motivi riconducibili ad alcuno dei casi previsti dall'art. 606 stesso codice, non avrebbe potuto essere riconvertito in appello ai sensi dell'art.580 codice di rito una volta proposti gli appelli degli imputati, atteso che "uno pseudo ricorso, inammissibile, perché nella forma e nella sostanza è un appello vietato dalla legge, non si converte in nulla".
Tale la censura, occorre rilevare che la Corte territoriale ha puntualmente applicato il noto insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza modificativa del titolo del reato) dall'art.443 comma 3 cod.proc.pen., va tuttavia qualificato, ai sensi dell'art. 568 stesso codice, come ricorso per cassazione che, a sua volta, nel caso sia stato proposta appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art.580 cod.proc.pen. (v., oltre a quella già citata dall'impugnata sentenza, Cass. Sez. 4^, 5.5.1998 n. 6593, Cossu M). Il principio, per vero, non è disconosciuto dai ricorrenti che, però assumono una inammissibilità dell'impugnazione perché "originariamente" appello in ragione dei suoi elementi qualificanti, (i motivi) e, dunque, non soggetto a possibili riqualificazioni ovvero, una volta convertito, in ogni caso inammissibile e non più riconvertibile ex art. 580 codice di rito (non risulterebbero, in sostanza, proposti i mezzi "diversi").
Detto assunto è manifestamente infondato, perché la corretta lettura dell'impugnazione, riportata integralmente nella sentenza, consente di riconoscere con tutta evidenza che il Pubblico Ministero ha dedotto violazione di legge in ordine all'esclusione dell'aggravante con argomentazioni in linea di diritto, e vizio di della motivazione in ordine alle concesse attenuanti generiche, sicché dunque si prestava alla qualificazione come ricorso per cassazione (evidentemente, non rilevando la richiesta, aggiuntiva, di migliore specificazione di quali benefici fossero stati revocati). Correttamente operata la conversione in ricorso e proposta, appello da parte degli imputati, si è dunque prodotta l'ipotesi della compresenza di impugnazioni eterogenee avverso la stessa sentenza che ha legittimato l'applicazione dell'art.580 codice di rito, nel pieno rispetto del principio richiamato dai ricorrenti) secondo cui la conversione ai sensi del detto articolo "non comporta la modificazione dei possibili contenuti dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso". Comune a tutti i ricorrenti è la censura - contenuta nei ricorsi sottoscritti dagli Avv.ti Fagiolo e Nunnari - di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ovvero, vizio della motivazione, quanto alla ritenuta associazione a delinquere. Trattasi di censura generica perché, quanto al ricorso redatto dall'Avv.to Fagiolo, la stessa si risolve nella semplice enunciazione che "manca una motivazione dalla quale possa ottenersi la raffigurazione di un fatto che risponda ai requisiti sopra indicati (quelli di cui all'art. 416 cod.pen.)" e, quello al ricorso sottoscritto dall'Avv.to Nunnari, si traduce nella mera enunciazione del dissenso circa la valenza probatoria delle intercettazioni ambientali e degli atti processuali a rappresentare l'attuazione di un programma indeterminato e destinato a durare nel tempo. Peraltro, la censura è anche manifestamente infondata, atteso che il giudice di merito ha ricavato la stabilità del vincolo, il minimum di organizzazione e l'indeterminatezza del programma criminoso dal contenuto delle intercettazioni, dimostrative dell'operatività di un sodalizio sufficientemente strutturato e votato, per la disponibilità di armi indifferentemente utilizzate dall'uno e l'altro sodale e presupponenti, per vero, l'occultamento e la conservazione delle stesse nel comune interesse, ad una serie indeterminata di delitti, per lo più aggressivi del patrimonio altrui, ma, anche estesi con la massima disinvoltura ad obiettivi volta a volta individuati ed a quel punto da tutti accettati e condivisi, a seconda dei fatti contingenti;
all'uopo, risulta correttamente valorizzato che gli "interessi criminali" di un sodale, una volta rappresentati, divenivano propri dell'intero gruppo, al punto che gli "sgarri" sofferti da un partecipe, venivano sentiti come meritevoli di punizione da parte di ogni altro - come è stato accertato quanto ai programmati reati "di reazione" nei confronti di AS AL, e del titolare dell'azienda agricola Bolla - e che, perfettamente in linea con tale sistematica condotta, una intercettazione (16.2.1999) ha attestato la pronta adesione di uno di essi (AL) alla richiesta rivoltagli da altro associato (DO) perché compisse un attentato nei confronti di persona neppure conosciuta.
L'ulteriore censura (in ricorso Avv.to Nunnari) che le intercettazioni non proverebbero la sussistenza dei residui reati ascritti al LI è anch'essa generica e manifestamente infondata, perché la Corte territoriale, per nulla illogicamente ha ricavato la colpevolezza dell'imputato, quanto ai i reati sub b), c), d) ed e) dal contenuto delle intercettazioni ambientali i nelle quali il LI commenta con i coimputati i particolari dell'episodio accertato il 18.1.1999 (e per il quale vennero arrestati DO, AL e DI), e quanto ai reati di cui ai capi f), g), h), i) l), m) ed n), dal fatto che gli episodi criminosi sono stati commessi con l'utilizzo delle armi (pistole) accertate nella disponibilità di tutti gli imputati, e dalla stessa causale dei fatti di reazione dell'intero gruppo agli "sgarri" ricevuti da uno degli associati;
e, in particolare, quanto ai fatti datati 10.6.1998, conseguenti ad un precedente alterco verbale fra uno dei soggetti presi di mira (AS AL) e proprio LI (che, poche ore prima del fatto, come riferisce la sentenza di primo grado, sul punto utilizzabile ad integrazione, si era accompagnato ad altri che aveva qualificato la persona offesa con l'epiteto "infamone").
Quanto al ricorso sottoscritto dall'Avv.to Fagiolo, deve rilevarsi anzitutto la manifesta infondatezza del primo motivo (che, peraltro, deve essere inteso, come più propriamente diretto a rappresentare un'ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni). Premesso che, non è in contestazione che l'interpretazione ambientale non sia stata debitamente autorizzata dal giudice per le indagini preliminari, è evidente che, in presenza dei gravi indizi di reati per i quali sussistevano i presupposti di ammissibilità (associazione a delinquere, furti pluriaggravati, delitti concernenti le armi), il mezzo di ricerca della prova ha ricevuto il controllo dell'autorità giudiziaria anche per quanto concerne l'imprescindibilità per la prosecuzione delle indagini, ed i risultati delle, intercettazioni sono stati pacificamente utilizzati nel procedimento in cui è stato emesso il provvedimento che le ha disposte, sicché non è riconoscibile il divieto di utilizzazione fissato nell'art.270 cod.proc.pen. Palesemente erroneo, poi, è il riferimento del ricorrente ad un reato non in itinere ciò attenendo, ex comma 2 dell'art.266 cod.proc.pen., alla specifica e diversa ipotesi di intercettazione nei luoghi di privata dimora (richiedendosi anche, in tal caso, che il reato ivi si stia svolgendo), tra i quali pacificamente non può ricomprendersi la cella carceraria (ed altro;
Cass. Cass. Sez.
5.11.1996 n. 21503, Marras e altro). Non rileva, infine, che siano state intercettate le conversazione di tre soggetti già indagati, non trovando applicazione gli artt.62 e 63 cod.proc.pen. (posto che le ammissioni di circostanze indizianti rese spontaneamente non sono assimilabili alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria o a quella di polizia giudiziaria ne' le registrazioni delle dichiarazioni sono riconducibili alle testimonianze de relato sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto riproducenti le stesse, il cui contenuto è reso in modo immediato e senza fraintendimenti v. Cass. Sez. 6^, 1.2.1994 n. 317, Cuozzo, in ipotesi, assimilabile, di intercettazione telefonica) ne' che la conversazione intercettata abbia riguardato un soggetto non ancora coinvolto nell'Indagine, attese le stesse finalità dello speciale mezzo di ricerca della prova che ben può cogliere elementi ulteriori, che confermino il fatto criminoso e ne definiscano, "anche in aumento", le effettive dimensioni sotto il profilo oggettivo o soggettivo. Nella specie, infine, e con riguardo alla posizione del LI, quale colloquiante e detenuto per altra causa, non ricorre neppure alcuna delle ipotesi di divieto fissate nell'art.271 codice di rito.
Fondato, viceversa, è il motivo con cui tutti i ricorrenti censurano il giudizio di ricorrenza dell'aggravante del comma 4 dell'art.416 cod.pen. La ratio dell'aggravamento di pena per la scorreria in armi, invero, è correlata al maggior turbamento ed al più grave pericolo inerenti al fatto che la costituisce.
Il giudice di legittimità, in ormai datate pronunce, ha riconosciuto l'aggravante in un fatto di "attraversamento" delle campagne e delle pubbliche vie volto all'attuazione generica del programma delinquenziale della, societas scelerun, sottolineandone l'effetto di vero allarme sociale ad esso inerente (Cass. Sez. 1^, 29.10.1962, PM c. Osana ed altri;
Cass. 13.11.1959, Arricale), nonché precisato che si richiede un "passaggio" ripetuto anche se non abituale degli associati in armi, non essendo sufficiente il fatto del recarsi armati in un luogo stabilito al fine di commettere singoli e già concordati reati (Cass. 14.1.1957, Ricotta), e l'ha esclusa, peraltro, "allorché lo spostamento in armi ... non viene ad assumere le, caratteristiche proprie del brigantaggio", considerando che "... il passaggio è diretto sempre a violenze, depredazioni, grassazioni e soverchierie, la cui criminosità riceve, per così dire, un particolare tono intimidatorio" (Cass. 5.6.1962); assai più recentemente, la Corte ha precisato che deve trattarsi di un trasferimento da luogo a luogo degli associati "che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva" (Cass. Sez. 6^, 23.12.1986 n. 14688, Morelli), evitando di confonderlo con la semplice disponibilità delle armi ed il porto delle medesime, (Cass. Sez. 6^, 23.1.1998 n. 265, Trisciuoglio). Nella specie, la motivazione di ricorrenza dell'aggravante sulla base della "verificata sussistenza" dei singoli reati in tema di armi e di esplosioni pericolose e danneggiamenti è in certa misura soltanto apparente, perché non fornisce una qualificazione dei reati medesimi come rientranti nel, generico programma criminoso e, anzi, in termini non minimi contraddice alla superiore descrizione dei singoli episodi di uso delle armi come modalità esecutive di delitti "decisi di volta in volta a seconda delle esigenze individuate dal gruppo" e qualificati come "preordinati" per dare, risposta a precedenti "sgarri"; consegue che, sul punto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, che terrà conto della necessità di verifica del collegamento fra i trasferimenti in armi degli associati e l'esecuzione del generico programma criminoso. Nel resto, i ricorsi, per quanto sopra illustrato, debbono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod.pen, e rinvia, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame;
dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2001