Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di tabulati concernenti il traffico telefonico effettuato mediante una determinata utenza, la carenza di motivazione del decreto acquisitivo adottato dal P.M. non comporta l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, posto che tale sanzione non è prevista espressamente dalla legge e non si tratta di prova assunta in violazione di un divieto legale. Dalla violazione del dovere di motivazione deriva piuttosto, a mente dell'art. 125 cod. proc. pen., la nullità del provvedimento di acquisizione, la quale, non presentando carattere assoluto, deve essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Fattispecie antecedente alle disposizioni dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. dalla Legge 26 febbraio 2004, n. 45, concernente nuove regole per l'acquisizione di dati del traffico telefonico: in motivazione la Corte ha rilevato che neppure tale normativa comporta l'inutilizzabilità per le informazioni raccolte con provvedimento immotivato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20558 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/02/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 335
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 038822/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CI N. IL 09/08/1959;
2) RO ST N. IL 21/07/1947;
avverso SENTENZA del 09/04/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 9 aprile 2002, ha confermato la sentenza X luglio 1999 del Tribunale della medesima Città che aveva, all'esito del giudizio abbreviato, condannato alla pena ritenuta di giustizia RO CI e RO ST nei confronti dei quali si era proceduto per il delitto continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che i predetti, in più occasioni, avessero ceduto a terzi quantitativi di cocaina tra i dieci e i venti grammi ogni volta;
e a questo convincimento sono pervenuti in base alle dichiarazioni degli acquirenti IO MA e RI ON ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da numerosi elementi di riscontro (esiti dell'appostamento operato dalla polizia giudiziaria con sequestro della sostanza agli acquirenti;
comunicazioni tra gli imputati e gli acquirenti risultanti dai tabulati telefonici).
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
RO CI deduce, a fondamento dell'impugnazione proposta, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b del codice di rito perché i giudici di merito non avrebbero correttamente applicato i principi previsti dall'art. 192 in tema di valutazione delle prove ed in particolare delle dichiarazioni dei coimputati. Più specificamente i giudici di merito non avrebbero selezionato gli elementi di prova a carico del ricorrente che, nella motivazione delle due sentenze di merito, viene irragionevolmente accomunato alla posizione della sorella coimputata.
Inoltre, secondo il ricorrente, sarebbero stati ritenuti costituire riscontro delle dichiarazioni dei coimputati i dati contenuti nei tabulati pur avendo la sorella del ricorrente dato conto delle ragioni, estranee al traffico di stupefacenti, dei contatti telefonici intervenuti con i dichiaranti.
RO ST deduce invece, con il ricorso da lei proposto, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b, c ed e, in relazione agli artt. 192, 267, 256 e 191, del codice di rito. I giudici d'appello non avrebbero infatti in alcun modo motivato sulla credibilità intrinseca dei chiamanti in correità e inoltre avrebbero ritenuto elemento di conferma estrinseca delle dichiarazioni del dichiarante IO le dichiarazioni di altro dichiarante che contraddicevano quelle del primo.
I giudici di merito avrebbero poi ritenuto che costituisse elemento di riscontro delle dichiarazioni dei coimputati il contenuto dei tabulati telefonici malgrado i medesimi fossero stati acquisiti con decreto non motivato del pubblico ministero, nei confronti di persona diversa dagli imputati e nell'ambito di un altro procedimento. E se anche, si afferma nel ricorso, il decreto di acquisizione dei tabulati fosse da ritenere legittimo ne dovrebbe comunque essere dichiarata l'inutilizzabilità per violazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 15 della Costituzione. Analogamente la relazione di servizio che si riferisce al primo intervento della polizia giudiziaria riguarda un diverso procedimento e comunque da tale atto non emerge in alcun modo che la ricorrente sia la persona che ha consegnato a IO la sostanza stupefacente sequestrata.
3) I ricorsi, per alcuni aspetti inammissibili, sono comunque infondati e devono conseguentemente essere rigettati. Infondati (e inammissibili nella parte in cui richiedono al giudice di legittimità una rilettura degli elementi di prova acquisiti al processo) sono i motivi, proposti da entrambi i ricorrenti, che si riferiscono alla dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p.. Non corrisponde al vero, infatti, che la Corte di merito abbia omesso di valutare la credibilità intrinseca dei dichiaranti RI e IO i quali hanno reso dichiarazioni di accusa nei confronti degli imputati;
e neppure si sono sottratti, i giudici di merito, all'obbligo di accertare gli elementi di riscontro oggettivo delle loro dichiarazioni individuati negli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria (i cui operanti osservarono un incontro tra l'imputata e IO che poi fu trovato in possesso di 20 grammi di cocaina) e nelle risultanze dei tabulati telefonici dai quali emergono continui contatti tra gli acquirenti e gli imputati con la periodicità indicata da IO.
Parimenti infondati sono i motivi che si riferiscono alla ritenuta conferma estrinseca delle dichiarazioni dei coimputati. In merito a queste censure va anzitutto precisato che la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni dei due coimputati si riscontrassero reciprocamente e che ciò potesse essere ritenuto riscontro oggettivo. Su questo punto della decisione deve rilevarsi che la costante giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. 4^, 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299;
sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848; sez. 5^, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729; sez. 2^, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558; sez. 1^, 22 settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità. Queste caratteristiche delle dichiarazioni non vengono escluse dalla sentenza impugnata che da conto anche di alcune affermazioni non convergenti rese dai due dichiaranti spiegandone l'origine e ritenendole non rilevanti;
e anche questa valutazione non è censurabile davanti alla Corte di Cassazione.
4) Più attento esame merita la censura che si riferisce alla conferma estrinseca che giudici di merito hanno tratto dal contenuto dei tabulati dei cellulari utilizzati dagli imputati. Su questo punto va premesso che per l'acquisizione dei tabulati non è necessaria la procedura richiesta per le intercettazioni telefoniche. Lo hanno affermato in più occasioni le sezioni unite di questa Corte (sentenze 23 febbraio 2000 n. 6, D'Amuri e 21 giugno 2000 n. 16, Tammaro) e già lo aveva ribadito la Corte costituzionale nelle sentenze n. 81 del 1993 e 281 del 1998. Del tutto irrilevante è poi la circostanza che i tabulati siano stati acquisiti in altro procedimento instaurato nei confronti di terzi. A differenza delle intercettazioni trattasi infatti di documenti che non vengono formati nel procedimento, o nel processo, ma hanno origine esterna ad esso e quindi sono comunque acquisibili indipendentemente dalle modalità utilizzate. Dal che consegue altresì l'infondatezza delle censure che si riferiscono alla dedotta violazione degli artt. 191 c.p.p. e 15 della Costituzione dovendosi ritenere legittima l'acquisizione dei tabulati in questione al fascicolo processuale purché l'acquisizione sia avvenuta con provvedimento motivato del pubblico ministero.
5) Il problema di maggior complessità attinente ai riscontri estrinseci è quello riguardante la motivazione del decreto del pubblico ministero che ha disposto 1'acquisizione dei tabulati in questione perché effettivamente, come si sostiene nei motivi del ricorso proposto da RO ST, il decreto in questione è del tutto privo di motivazione.
Si tratta infatti di una missiva, datata 24 aprile 1995, diretta alla Telecom con la quale si chiede la consegna dei tabulati indicando il numero dell'utenza intestata a RI ON. In questo atto non vengono neppure richiamate per relationem altre indagini o altri atti nè si rinvengono nel fascicolo altri provvedimenti o richiesti che riguardino l'acquisizione dei tabulati in esame.
Non sono però condivisibili le conseguenze che la ricorrente pretende trarre da questa mancanza di motivazione. Premesso che, in base alla citata sentenza Tammaro delle sezioni unite, nel giudizio abbreviato ha piena rilevanza la categoria sanzionatoria della inutilizzabilità c.d. "patologica", inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, deve però osservarsi che, nel caso di tabulati acquisiti con provvedimento privo di motivazione, non può parlarsi di atto inutilizzabile ma di atto nullo. L'art. 191 c.p.p. sanziona di inutilizzabilità le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ma ciò non significa che ogni violazione nella procedura di acquisizione della prova induca l1inutilizzabilità della medesima - salvo naturalmente che sia espressamente prevista come nel caso delle intercettazioni telefoniche per le quali l'art. 271 c.p.p. prevede una larga serie di casi di inutilizzabilità conseguenti alla violazione delle formalità previste per l'acquisizione della prova - perché questa conseguenza deriva soltanto da un espresso divieto che nella specie non esiste (neppure nella diversa procedura prevista dall'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 354 convertito nella l. 26 febbraio 2004 n. 45).
Insomma perché possa parlarsi di inutilizzabilità della prova (al di fuori, lo si ribadisce, dei casi espressamente previsti) occorre che la medesima sia stata assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge nel senso che deve trattarsi di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva che la pone al di fuori del sistema processuale. Non è quindi sufficiente che siano state violate le norme che disciplinano l'assunzione della prova;
nel qual caso occorrerà invece verificare se dalla violazione consegua la nullità dell'atto (v. in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. 2^, 8 luglio 2002 n. 35445, Natalotto, rv. 227360; sez. 3^, 30 aprile 1999, Leone, rv. 214162; sez. 6^ 13 febbraio 1998, Magro, rv. 210089; sez. 1^, 4 dicembre 1997, Petralia, rv. 209959; sez. 1^, 21 febbraio 1997 n. 2690, Mirino, rv. 207271). Nel nostro caso è invece da ritenere che l'atto, non vietato dalla legge ma assunto con violazione delle norme che lo disciplinano, sia mallo per violazione dell'art. 125 c.p.p. che sanziona a pena di nullità i provvedimenti privi di motivazione (nel caso in esame si tratta di un decreto per il quale la necessità di motivazione, ribadita dalle citate sentenze delle sezioni unite, viene tratta dal disposto dell'art. 15 della Costituzione). Questa nullità non è certamente assoluta e insanabile non essendo riconducibile ad alcuna di quelle previste dall'art. 179 c.p.p.; ne consegue che, anche se ritenuta di ordine generale, doveva essere dedotta, essendosi verificata nel corso delle indagini preliminari, prima della pronunzia della sentenza di primo grado. Nella specie la nullità è stata invece dedotta solo con il ricorso in Cassazione non essendo stata neppure rilevata con i motivi di appello congiunti dei due imputati ne' con i motivi di appello aggiunti proposti da RO ST.
Ne consegue che l'eccepita nullità non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso in Cassazione essendo la parte decaduta dalla facoltà di proporla.
6) Va poi rilevato che la valutazione del giudice di merito secondo cui i contatti telefonici emersi dai tabulati costituissero elemento di riscontro delle dichiarazioni di RI e IO si sottrae al vaglio di legittimità perché costituisce un apprezzamento degli elementi di prova del quale non viene evidenziata alcuna illogicità. Quanto infine agli elementi contenuti nella relazione di servizio della polizia giudiziaria deve nuovamente osservarsi che l'interpretazione del suo contenuto è riservata al giudice di merito e che è irrilevante che si riferisca a diverso giudizio (circostanza peraltro erronea perché riferita proprio all'episodio che ha dato luogo alla denunzia degli odierni imputati).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005