Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20558
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Sentenza 24 febbraio 2005

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In tema di tabulati concernenti il traffico telefonico effettuato mediante una determinata utenza, la carenza di motivazione del decreto acquisitivo adottato dal P.M. non comporta l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, posto che tale sanzione non è prevista espressamente dalla legge e non si tratta di prova assunta in violazione di un divieto legale. Dalla violazione del dovere di motivazione deriva piuttosto, a mente dell'art. 125 cod. proc. pen., la nullità del provvedimento di acquisizione, la quale, non presentando carattere assoluto, deve essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Fattispecie antecedente alle disposizioni dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. dalla Legge 26 febbraio 2004, n. 45, concernente nuove regole per l'acquisizione di dati del traffico telefonico: in motivazione la Corte ha rilevato che neppure tale normativa comporta l'inutilizzabilità per le informazioni raccolte con provvedimento immotivato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20558
    Data del deposito : 24 febbraio 2005

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