Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 2
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non è impugnabile l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 240 bis. norme coord. cod.proc.pen., viene dichiarata l'urgenza, in ragione dell'imminente maturazione del termine di prescrizione del reato.
In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata negata a causa dei notevoli precedenti penali dell'imputato).
Commentari • 2
- 1. Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altroFrancesca Urbani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
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di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 21243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21243 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 594
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 43936/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IV RI nate a Rovereto (TN) il 21 maggio 1956;
Avverso la sentenza emessa. il 21 settembre 2000 dalla Corte di Appello di Trento;
Visti ali atti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per il primo ed il secondo motivo di impugnazione;
La Corte di Cassazione osserva
IV RI veniva riconosciuto colpevole dei reati di furto e porto di armi comuni da sparo e condannato alle pene di giustizia dal Tribunale di Rovereto con sentenza del 21 gennaio 2000. I fatti erano stati commessi nel mese di aprile 1993; il 22 novembre 1996 era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale poi disattesa dalla Corte Costituzionale con decisione del mese di luglio 1998.
Con sentenza emessa il 21 settembre 2000 la Corte di Appello di Trento rigettava tutte le eccezioni dell'appellante, confermava la decisione di primo grado e condannava il IV a pagare la maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione IV RI che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza impugnata perché l'udienza venne celebrata nonostante la impossibilità a comparire del difensore di fiducia ritualmente e tempestivamente documentata. 2) Erronea applicazione dell'art. 21 L. 7 ottobre 1942 n. 742 e conseguente nullità dell'udienza dibattimentale e della sentenza per essere stato il processo celebrato durante il periodo feriale pur non ricorrendo ragioni di urgenza.
3) Inosservanza c/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, perché la colpevolezza dell'imputato è stata desunta unicamente dalla confessione dello stesso.
4) Inosservanza c/o erronea applicazione dell'art. 5 legge 895/67 e mancanza c/o manifesta illogicità della motivazione sul punto perché non cè stata ritenuta la indicata attenuante. 5) Inosservanza c/o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata Sul punto, perché non è stata ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche e la pena comminata non appare congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.c.p.. E ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio della sentenza impugnata.
I motivi di impugnazione non sono fondati.
Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento penale può costituire legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti tempestivamente l'impedimento e chieda rinvio. Inoltre il difensore deve spiegare perché la sua presenza è essenziale nell'altro procedimento, indicare l'assenza di condifensore che possa validamente difendere l'imputato e manifestare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo al quale intende partecipare, sia in quello per il quale chiede il rinvio.
Sarà il giudice tenuto conto degli elementi indicati a bilanciare le esigenze di difesa con quelle alla pronta definizione dei procedimenti ed a provvedere in ordine alla istanza. La decisione congruamente e logicamente motivata, come nel caso di specie - si trattava di processo per il quale vi era stata ordinanza di urgenza ex art. 2140 bis norme di coordinamento al c.p.p. - non è censurabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, inoltre, la Corte, per dare modo al difensore di presenziare all'altro procedimento, rinviò la trattazione del processo IV alle ore dodici e trenta della stessa giornata avvertendo il difensore che presenziò all'udienza tramite un sostituto.
Nel processo contro il IV è stata emessa ordinanza di urgenza ex art. 240 bis norme di coordinamento al c.p.p., tenuto conto della imminente prescrizione dei reati, per celebrare il processo anche durante il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il difensore ha eccepito la erronea valutazione compiuta in ordine alla sussistenza dei presupposti, perché non vi era pericolo di prescrizione dei reati, tenuto cento della sospensione dei termini prescrizionali durante l'esame della questione di legittimità costituzionale ritualmente sollevata, ed ha sostenuto la nullità della udienza dibattimentale celebrata e della conseguente sentenza. La tesi non è fondata anche se effettivamente una valutazione più attenta avrebbe fatto rilevare l'assenza dei presupposti per emanare, l'ordinanza di urgenza.
Come è noto tale provvedimento non è impugnabile, ma deve essere notificato al difensore per consentirgli di preparare la difesa e garantire la presenza al processo.
La omessa notifica della ordinanza comporta nullità di ordine generale, perché si riflette sulla assistenza e rappresentanza della difesa (vedi Cass. 2 aprile 1993, Pinzelli in Cass. Pen. 1994, 1921). Analogo discorso non può essere fatte nel caso la notifica della ordinanza di urgenza sia rituale, ma siano discutibili i presupposti per la emissione del provvedimento.
In tal caso, infatti, i diritti della difesa non vengono compromessi, poiché l'unico danno ravvisabile è il rientro anticipato - nel caso di specie di fatto non vi è stato nemmeno tale danno - dalle ferie del difensore.
La possibilità di difesa non viene in siffatte situazioni affatto compromessa.
Non essendo ravvisabile una ipotesi di nullità di ordine generale, la mancata previsione di una specifica nullità per le valutazioni errate in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano la emissione del provvedimento ex art. 240 bis delle norme di coordinamento - valutazioni che non sono sindacabili perché il provvedimento non è impugnabile - non comporta la nullità eccepita. È quasi superfluo rilevare, perché si è già detto a proposito del primo motivo di impugnazione, che il difensore tramite un suo sostituto partecipò regolarmente alla udienza contestata. Infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità, è il terzo motivo di impugnazione perché la Corte di merito ha logicamente e congruamente motivato in ordine alla responsabilità del IV per i due reati contestati.
Infatti la Corte di merito ha posto a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato la sua confessione, sia perché intrinsecamente credibile per il contesto nel quale era stata resa - riguardava fatti non ancora contestatigli - sia perché era confortata da riscontri oggettivi, tra i quali il ritrovamento delle armi nel luogo menzionato dal IV come nascondiglio prescelto. I giudici di merito hanno pienamente rispettato i canoni interpretativi delle prove;
le valutazioni di merito non sono ovviamente censurabili.
Del pari infondato è il quarto motivo di impugnazione perché in tema di reati concernenti le armi ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 - lieve entità del fatto - è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine consistente, in via primaria, nella concedibilità in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi in cui si inserisce il porto delle armi, ed in via successiva nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi (Cass. Sez. 1^ 13 luglio 1995 n. 7871). Rispettosa di tale indirizzo appare la decisione dei giudici di merito che hanno escluso la attenuante in discorso per i notevoli penali dell'imputato e, quindi, per la assenza di positivi requisiti soggettivi.
Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la eccessività della pena ed il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. I giudici di merito hanno correttamente motivato sul punto perché hanno fatto riferimento alla obiettiva gravità del fatto commesso - fino di armi in appartamento mediante effrazione -.
La Corte di merito, tenuto conto di tali elementi, ha valutato congrua la pena inflitta al IV in primo grado. Per le ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001