Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 21243
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non è impugnabile l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 240 bis. norme coord. cod.proc.pen., viene dichiarata l'urgenza, in ragione dell'imminente maturazione del termine di prescrizione del reato.

In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata negata a causa dei notevoli precedenti penali dell'imputato).

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  • 1Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altro
    Francesca Urbani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …

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  • 2Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altro
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    di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 21243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21243
Data del deposito : 16 marzo 2001

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