Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, l'accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di deposizione attestante che molluschi bivalvi vivi erano tenuti in acqua e senza refrigerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 17009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17009 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
17009 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 601/2014 Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE N. 22802/2013- Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNONE BIAGIO N. IL 05/01/1964 avverso la sentenza n. 785/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MERCATO SAN SEVERINO, del 13/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino 1220 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. t L a RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Mercato San Severino, pro- nunciando nei confronti dell'odierno ricorrente IANNONE BIAGIO, con sentenza del 13/1/2012, dichiarava l'imputato responsabile del reato previsto dagli artt. 5 lett. b) e d) e 6 della L.283/62 in relazione al REG. (CEE) 853/2004 e dal D.L.vo 530/92, perché in qualità di titolare dell'esercizio pubblico "Centro Ittico Medusa" deteneva per la successiva commercializzazione 5 Kg. di molluschi (lupini) in cat- tivo stato di conservazione, con recidiva reiterata e infraquinquennale, condan- nandolo, concessegli le circostanze attenuanti generiche, ad euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Fatti accertati in Mercato San Severino il 29/10/2009. 2. Avverso tale provvedimento, l'imputato, dopo un primo appello proposto in data 23/1/2014, proponeva un nuovo motivo di gravame, in data 6/3/2012, con nomina di difensore di fiducia. I primi motivi di appello lamentavano l'eccessività della pena, i secondi la mancata ammissione della lista testi e la mancanza di prova del cattivo stato di conservazione dei molluschi. Gli atti venivano rimessi innanzi a questa Corte, qualificando il gravame co- me ricorso per Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti motivi sono manifestamente infondati e il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Quanto alla questione riguardante la mancata valutazione della lista testi depositata dall'Avv. Di Filippo in data 17.2.2011 la stessa si spiega con il fatto che di quei testi, al momento processuale in cui ciò doveva avvenire, non risulta chiesta l'ammissione. Ed invero, come si evince dagli atti, cui questa Suprema Corte ha ritenuto di accedere attesa la natura della doglianza proposta, all'udienza del 13.1.2012 era presente l'Avv. Filomena Vitale, nominata ex art. 97 IV co. cod. proc. pen. in sostituzione dell'Avv. Gerardo Di Filippo, e tale difensore ha chiesto ammettersi quali propri mezzi di prova il controesame dei testi del PM, come per legge, e l'esame dell'imputato, qualora si presentasse a prestarlo. Né dal verbale stenotipico (cfr. pag. 3) né da quello manuale c'è traccia, dunque, dell'avvenuta richiesta di ammissione dei testi di cui alla lista depositata in atti dalla difesa ex art. 468 cod. proc. pen. 2 帅 3. Manifestamente infondati sono anche gli altri profili di doglianza che at- tengono a valutazioni alternative del fatto che non competono a questa Corte di legittimità. Preliminarmente va evidenziato che, ancorché vi sia in imputazione anche il riferimento alla lettera d) dell'art. 5 I. 283/62 si tratta di un evidente refuso, laddove nella contestazione in fatto e nel trattamento sanzionatorio si fa riferi- mento ad un unico reato, chiaramente individuabile in quello di cui all'art. 5 lett. b) I. 283/62, come sanzionato ex art. 6 della medesima normativa. Ciò premesso, va anche ribadita la giurisprudenza di questa Suprema Corte laddove si è affermato che la legge 283/62, contenente la disciplina igieni- ca della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun ef- fetto abrogativo a seguito dell'emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pub- blicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (cosiddetti decreti "taglialeggi": D.Lgs. n. 179 del 2009; D.Lgs. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010), attuativi della delega conferita con legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplifica- zione legislativa (così questa sez. 3, n. 9276 del 19/01/2011, Facchi, rv. 249783 che ha affermato il principio proprio in relazione ad una fattispecie di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione;
conf. sez. 3 n. 46183 del 23.10.2013, Capraro, rv. 257364). Il ricorrente si duole che dovessero essere operate delle analisi a campio- ne sui molluschi di cui all'imputazione. Ciò sarebbe stato possibile, ma non era tuttavia necessario ai fini della prova del reato in contestazione. Come evidenzia il Tribunale di Salerno nella sentenza impugnata il verba- lizzante ha riferito in dibattimento che il 29.10.2009, nel corso di attività d'indagine sulla pesca, ebbe ad effettuare un sopralluogo presso il Centro Ittico Medusa di Mercato San Severino di proprietà dell'odierno ricorrente e a constata- re che erano esposti sul banco di vendita molluschi in cattivo stato di conserva- zione, in quanto immersi in recipienti d'acqua e senza refrigerazione. Orbene, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), I. 30 aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto. (così questa sez. 3 n. 33313 del 28.11.2012 dep. 1.8.2013, Maretto, rv. ' 257130). Il cattivo stato di conservazione può riguardare sia le caratteristiche in- trinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione. Ne discende 3 che il reato è integrato anche laddove le sostanze alimentari, ancorché genuine e sane, siano state preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni normative o delle regole di comune esperienza dirette a preve- nire i rischi di una precoce alterazione o degradazione del prodotto (così questa sez. 3 n. 35234 del 28.6.2007, Lepori, rv. 237519; conf. sez. 3, n. 15094 del 11.3.2010. Greco, rv. 246970: sez. 3 n. 33313 del 28.11.2012 dep. 1.8.2013, Maretto, rv. 257130). Si tratta di un reato di pericolo che non richiede pertanto per la sua confi- gurabilità l'avvenuta materiale vendita o somministrazione al pubblico, né l'ac- certamento concreto dell'alterazione o contaminazione del prodotto ovvero della sua commestibilità, né infine l'effettivo verificarsi del pregiudizio o danno per la salute del consumatore (così, ex plurimis, questa sez. 3 n. 2649 del , 16.12.2003 dep. 27.1.2004, Gargelli, rv. 226874) La contravvenzione è integrata, infatti, dalla mera inosservanza delle pre- scrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto imposte da leggi o regolamenti e decreti ministeriali o anche dalle regole di co- mune esperienza alle quali occorre uniformarsi onde preservare la sostanza dal fenomeno degenerativo. Di conseguenza, ai fini della consumazione del reato, basta la mera detenzione della sostanza in condizioni igieniche precarie senza che sia necessario il perfezionamento di una compravendita. E' sufficiente quindi la mera detenzione di sostanze alimentari da distri- buire od avviare al consumo che per il luogo, le condizioni ambientali ed il siste- ma di conservazione, siano tenute in modo inidoneo a scongiurare il pericolo di una loro alterazione, contaminazione od insudiciamento, a prescindere da even- tuali analisi che in quel determinato momento storico escludano fenomeni dege- nerativi (si vedano per tutte Cass. Sez. Unite n. 1 del 27.9.1995 dep. il 4.1.1996, Timpanaro, rv. 203094; conf. Sez. Unite, n. 443 del 19.12.2001 dep. 9.1.2002, Butti e altro, rv. 220716) 4. L'autorità che procede al controllo non è, dunque, in tale ottica, tenuta a eseguire in ogni caso il prelevamento di campioni e le analisi. Qualora, come nella specie, si tratti di verificare l'idoneità del modo di conservazione dei molluschi, l'ispezione e la conseguente testimonianza resa dal verbalizzante sugli specifici elementi di fatto (nel caso di specie la constatazione che i lupini fossero tenuti in acqua e senza refrigerazione) può essere ritenuta sufficiente. Va ricordato che il D.Lvo 2007/193 ha abrogato il D.L.vo 530/92 e dato attuazione al Regolamento CE 853/04. 4 Tale regolamento, sulla scia di quanto già disposto dal D.L.vo 530/92, non prescrive una temperatura obbligatoria di conservazione dei molluschi il cui su- peramento implica presuntivamente la cattiva conservazione. Ed infatti, il punto 3 della sezione VII dell'allegato III stabilisce testualmente che "i capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII°, si applicano alla vendita al detta- glio". I citati capitoli, applicabili dunque sia alle fasi di produzione, raccolta, de- purazione e confezionamento dei molluschi, che a quella successiva della vendita al dettaglio, dettano i requisiti che i molluschi bivalvi vivi devono possedere per essere immessi sul mercato e destinati al consumo umano, nonché le modalità per il confezionamento e l'imballaggio cui gli operatori del settore devono uni- formarsi. Il capitolo VIII dispone, quale norma di chiusura, che "gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiu- dichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.". Orbene, il rispetto di tale prescrizione ovvero lo stato di idonea o cattiva conservazione dei molluschi attiene ad una valutazione di fatto che, laddove co- me nel caso che ci occupa, risulti motivata in maniera logica e coerente dal giu- dice del merito, sfugge alla valutazione di questa Corte di legittimità.
5. In ultimo, manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della pena inflitta. Per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, infatti, la determi- nazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e si- mili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle dimi- nuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 5 Nel caso di specie, dunque, l'onere di una motivazione più puntuale si sa- rebbe dovuto avere in relazione ad una pena superiore al "medio edittale" che, per il reato sanzionato ex art. 6 I. 283/62 (punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987) è fissato a 15.339 euro di ammenda. Avendo il Tribunale irrogato una pena di 3000 euro di ammenda, assolutamente sufficiente è l'operato richiamo all'art. 133 cod. pen. e al fatto che l'unico prece- dente penale dell'imputato fosse risalente nel tempo.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Am- mende Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Alfredo Teresi ре Keres DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 APR 2014 IL E EMAD R IL CANCELLIERE P U Luana Vilniani 6