Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP0.0334/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAT AZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente R.G. N. 14123/99 Dott. Franco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Cron. 630 Consigliere Rep. 91 Rel. Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO : Consigliere nich Studio IL SOLE 24 ORE Dott. Umberto GOLDONI Consigliere 3.10 14 GEN. 2002 ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: LI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA €1.55 L3000 FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA unitamenteMASTROBUONO, che lo difende SEBASTIANO all'avvocato FEDERICO GAVINO, giusta delega in atti;
DH675528
- ricorrente -
DH675529
contro
CONDOMINIO CORSO MARTINETTI 86-88 GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso 2001 1310 lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che lo difende -1- unitamente all'avvocato LUIGI TERZAGO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 421/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 febbraio 1989 il Condominio di Corso Martinetti 86-88, in Genova, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Genova e relativo al pagamento della somma di lire 51.240.745 in favore di BR IN che sosteneva averle anticipate. Con sentenza in data 29 dicembre 1995 il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo che il condominio era debitore solo della somma di lire 8.246.004 nei confronti di BR IN. venivaQuest'ultimo proponeva appello, che rigettato dalla Corte di appello di Genova, con sentenza in data 19 maggio 1998, in base alla seguente motivazione: L'unico motivo di gravame proposto dall'appellante Corte destituito di è ad avviso di questa fondamento. In vero, correttamente il Tribunale di Genova ha escluso la legittimazione attiva dell'attuale appellante a richiedere al condominio il rimborso di somme, erogate da altri condomini, per le spese di esercizio e di manutenzione relative all'impianto di riscaldamento 3 centralizzato;
infatti, dal ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 18/1/89, si ricava che il IN ha agito sul presupposto di aver erogato in proprio tutte le somme richieste al condominio e non già anche quale mandatario degli altri condomini, fruenti l'impianto di riscaldamento centralizzato, che avevano versato eventuali somme per la sua gestione;
non solo, ma dal tenore del precitato ricorso si ricava che il IN agisse sul presupposto, poi rivelatosi infondato, di avere egli solo versato per la gestione di detto impianto l'intera somma di lire 51.240.745; peraltro, nell'atto di appello, la difesa del IN fa riferimento ad una ipotetica delibera assembleare, in data 30/9/88, con la quale sarebbero stati conferiti al IN poteri di tappresentanza processuale, anche degli altri condomini, che usufruivano dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
osserva, anzitutto, è questo Collegio che di tale documento non vi traccia nel fascicolo dell'appellante; inoltre, una delibera siffatta, quand' anche esistente, non avrebbe l'efficacia di conferire al IN la rappresentanza processuale degli altri condomini, per la semplice ragione che il IN era solo 4 responsabile dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ma non amministratore dello stabile;
conseguentemente, lo stesso non aveva il potere di convocare legittimamente delle assemblee e, comunque, delle assemblee che gli conferissero i poteri previsti per l'amministratore dall'art. 1131 c.c.; in conclusione, per poter essere legittimato attivo a recuperare le somme, anticipate dagli condomini, per far fronte alle spese dialtri gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, il IN avrebbe dovuto essere munito di una procura speciale, conferita all'attuale appellante dai singoli condomini interessati, tale da legittimarlo ad agire per loro conto in giudizio;
nulla di tutto questo risulta esistente nella documentazione prodotta nel presente giudizio, e, quindi, al IN spetterà solo il rimborso delle somme, che lo stesso ha sborsato, in quanto condomino, ai sensi dell'art. 1134 c.c., detratto, come ha operato il Tribunale, M quanto di sua spettanza. а Contro tale decisione ha proposto ricorso per р cassazione, con tre motivi, BR IN. Resiste con controricorso il condominio di Corso Martinetti 86-88, Genova. 5 Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 72 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 168, 169, 350, 115 cod. proc. civ. e sulla premessa che il proprio fascicolo contenente la documentazione esibita nel grado risulta smarrito,procedimento di primo sostiene che il collegio avrebbe dovuto disporre la rimessione della ca sa in istruttoria, ordinando alla cancelleria di svolgere le opportune indagini, e autorizzando, in caso di mancato rinvenimento, la ricostruzione dei tale fascicolo. La doglianza è infondata, in base alla assorbente considerazione che il ricorrente non specifica quale sarebbe stata la rilevanza concreta degli atti smarriti in relazione alla decisione assunta dalla Corte di appello. Con il secondo motivo il ricorrente deduce testualmente: Il ricorrente aveva prodotto al momento del р ricorso monitorio tutte le fatture quietanzate a sue mani attestanti in modo insindacabile che egli aveva corrisposto stessevari nelleimporti - che la Corte non haindicate. Dette fatture potuto esaminare come si riferiva al punto 6 precedente in parte erano intestate del Condominio di Corsoall'amministrazione Martinetti in parte erano intestate allo stesso IN in proprio ○ quale "amministratore" del Condominio. Il possesso dei documenti di quietanza provano comunque oltre ogni dubbio che era stato il IN a versare i vari importi di cui poi ha richiesto al Condominio il rimborso, tanto che il creditore, nel ricevere la somma, ha consegnato la fattura quietanzata al soggetto che pagava. Tale condizione era per se stessa sufficiente per la declaratoria di legittimazione sia attiva sia passiva sull'intero importo richiesto ed accertato addirittura superiore a quanto in sede di c.t.u. indicato in sede monitoria (cfr. ctu geom Cartechini). La corte d'appello come pure il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione da un lato prendendo in esame le date dei pagamenti effettuati dal IN, dall'altra la data di radicazione del а ricorso per decreto ingiuntivo a nulla rilevando р che parte delle somme erano state nel frattempo rimborsate da taluni condomini al IN che le aveva anticipate per tutto il condominio, non nella veste di condomino bensì nella veste di gestore 7 dell'impianto concordemente incaricato con le stesse funzioni dell'amministratore grazie alla ordinanza del Pretore di Sampierdarena, anche essa prodotta in atti. Quel Giudice aveva dato atto che "per accordo delle parti la sorveglianza dell'impianto rimane affidata al IN che si interesserà anche dell'approvvigionamento”. In forza della citata ordinanza, avente contenuto di conciliazione sul punto intervenuta tra il IN e alcuni condomini da una parte e il condominio convenuto dall'altra, il ricorrente ha assunto pienamente la figura del gestore dell'impianto, con conferente mandato di "approvvigionare" cioè di rendere operante e diritto di funzionante l'impianto e conseguente rivalersi nei confronti del Condominio per il quale aveva operato e anticipato le ingenti spese ai sensi dell'art. 1720 c.c. Sarebbe del tutto assurdo infatti che il ricorrente, dopo avere curato tale affare, con notevoli sforzi ed esborsi, il tutto tra l'altro nascente da una condotta illegittima di alcuni condomini tesa a non utilizzare più l'impianto, come è stato poi confermato dal Tribunale in altra sentenza, si debba trovare poi a non poter ottenere 8 la restituzione nella sua interezza di quanto anticipato. Da una parte pertanto era ed è legittimato il esecutivasalvo poi in ricorrente, sede l'opponibilità di quanto corrisposto in acconto da taluni condomini, dall'altro è ed era legittimato passivo il Condominio con il quale si era pervenuti a quell'accordo giudiziale prodotto in atti. Il motivo è infondato. infatti, ha La Corte di appello di Genova, ritenuto che BR IN non era legittimato a chiedere al condominio il rimborso di somme che risultavano anticipate da altri condomini e nel motivo in esame non si rinvengono censure idonee ad infirmare la esattezza in fatto delle premesse alle quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento e le conseguenze giuridiche tratte. Con il terzo motivo il ricorrente deduce testualmente: Le consulenze tecniche sono state del tutto ک ے inutili ai fini del giudizio, anzi nel momento in cui sono state ammesse il Tribunale avrebbe semmai dovuto seguendo il filo logico di tale incombente istruttorio disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli 9 condomini. Il ricorrente infatti ha agito - come denunciato in modo specifico nel ricorso per decreto ingiuntivo proprio in forza di quel potere che gli è stato attribuito quale gestore unicamente dal Condominio intimato, per cui non era in questa sede che avrebbero dovuto essere vagliati versamenti effettuati dopo da alcuni condomini al IN, semmai e prima della consulenza tecnica il Tribunale avrebbe dovuto disporre la integrazione del contradittorio nei confronti dei singoli condominii, con ciò però ponendo nel nulla un accordo che le parti avevano siglato e accettato pienamente. Il IN non ha chiesto le somme che erano state rimborsate da alcuni Condomini, ma ha chiesto le somme che aveva anticipato e che poi, in parte, gli sono tate rimborsate da taluni condomini, situazione evidentemente diversa che né la corte nè il Tribunale hanno avvertito. Notasi infine che tutta la controversia è insorta solamente a causa dell'illegittima delibera condominiale impugnata e poi annullata - sicchè le conseguenze relative alla gestione necessariamente, oltre che per i motivi sopra espressi, devono ricadere sul Condominio. 10 Il motivo nella prima parte è incomprensibile o svolge delle inammissibili censure all'operato dei giudici di primo grado. Nella seconda parte svolge delle censure che sono estranee al contenuto della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che BR IN non era legittimato a chiedere il rimborso di somme che 109T 129,11 risultavano essere state anticipate da altri 456T 30,99 condomini. TOT 16010 Il ricorso va, pertanto, rigettato e BR + IN va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1 2 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di (€ 1197,35) (€1032,91) lire 2318400 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 4 ottobre 2001 Pakend Tab France Poubout IL CANCELLIERE Valeria Neri 11