Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35234
CASS
Sentenza 28 giugno 2007

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Massime3

Il reato di cui all'art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962 n. 283 (in materia di alimenti) costituisce, rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere della norma, una figura autonoma di reato, che può formalmente concorrere con esse, ove ne ricorrano le condizioni, mirando non solo a prevenire mutazioni dei prodotti alimentari, ma perseguendo altresì un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga a questi con le cure igieniche imposte dalla sua natura.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), L.30 aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione, potendo concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalità estrinseche di conservazione del prodotto, riguarda quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ai clienti di un ristorante, di alimenti vari all'interno di frigoriferi siti in un vetusto ambiente, totalmente privo di requisiti igienico - sanitari).

Con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962 n. 283, ai fini dell'accertamento dello stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita, non sono indispensabili né un'analisi di laboratorio né una perizia, essendo consentito al giudice di merito pervenire ugualmente al detto risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, allorché lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione.

Commentario1

  • 1Cibo conservato in pessime condizioni
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 dicembre 2016

    Il Tribunale penale di Aosta, con la sentenza n. 345 del 30 giugno 2016, si è pronunciato su di un interessante caso avente ad oggetto la vendita di alimenti da parte dei venditori ambulanti. Nel caso esaminato dal Tribunale, dei venditori ambulanti erano stati imputati del reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, in quanto “detenevano per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione”. Nel caso di specie, gli ambulanti in questione erano stati accusati di aver detenuto “salumi e formaggi esposti a temperature elevate che ne causavano il deterioramento ed in alcuni casi il compenetramento tra l'etichetta e la crosta esterna”, di aver mantenuto “in scarse …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35234
Data del deposito : 28 giugno 2007

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