Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 3
Il reato di cui all'art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962 n. 283 (in materia di alimenti) costituisce, rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere della norma, una figura autonoma di reato, che può formalmente concorrere con esse, ove ne ricorrano le condizioni, mirando non solo a prevenire mutazioni dei prodotti alimentari, ma perseguendo altresì un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga a questi con le cure igieniche imposte dalla sua natura.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), L.30 aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione, potendo concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalità estrinseche di conservazione del prodotto, riguarda quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ai clienti di un ristorante, di alimenti vari all'interno di frigoriferi siti in un vetusto ambiente, totalmente privo di requisiti igienico - sanitari).
Con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962 n. 283, ai fini dell'accertamento dello stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita, non sono indispensabili né un'analisi di laboratorio né una perizia, essendo consentito al giudice di merito pervenire ugualmente al detto risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, allorché lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione.
Commentario • 1
- 1. Cibo conservato in pessime condizioniRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 dicembre 2016
Il Tribunale penale di Aosta, con la sentenza n. 345 del 30 giugno 2016, si è pronunciato su di un interessante caso avente ad oggetto la vendita di alimenti da parte dei venditori ambulanti. Nel caso esaminato dal Tribunale, dei venditori ambulanti erano stati imputati del reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, in quanto “detenevano per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione”. Nel caso di specie, gli ambulanti in questione erano stati accusati di aver detenuto “salumi e formaggi esposti a temperature elevate che ne causavano il deterioramento ed in alcuni casi il compenetramento tra l'etichetta e la crosta esterna”, di aver mantenuto “in scarse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35234 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1938
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17539/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
RI US, nato a [...] il 27 aprile del 1954;
avverso la sentenza del tribunale di Chiavari del 27 settembre del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pasquale Tonani, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre del 2006, il tribunale di Chiavari condannava RI US alla pena complessiva di Euro 8150, 00 di ammenda, quale responsabile dei seguenti reati:
A) del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. B) perché, nella sua qualità di legale rappresentante dell'attività di ristorazione denominata "Fondaco del Vecchio Glicine", deteneva all'interno di frigoriferi, siti in un vetusto ambiente esterno ai locali del ristorante totalmente privo di requisiti igienici - sanitari, per la successiva somministrazione, alimenti di varia natura, ittici, carnei (sia cotti che crudi), in promiscuità, senza alcun tipo di protezione. In Chiavari accertato fino al 21.10.2002. B) del reato di cui all'art. 650 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante dell'attività di ristorazione denominata "Fondaco del Vecchio Glicine", non osservava le prescrizioni imposte dalla ordinanza sindacale nr. 80 del 14.5.2001 di sospendere l'attività del forno a legna privo di autorizzazione sanitaria e della ordinanza sindacale n. 172 dell'1.10.2001 di chiusura di due locali esterni alla cucina utilizzati quali deposito scorte alimentari. In Chiavari in data successiva e prossima al maggio 2001 e all'ottobre 2001.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 21 ottobre del 2002, i carabinieri del NAS, effettuato, su segnalazione della stazione dei carabinieri di Chiavari, un sopralluogo presso la trattoria gestita dall'imputato, constatarono che, accanto alla sala ristorazione, la quale si presentava in pessime condizioni igienico-sanitarie, v'era una cella frigorifera nella quale erano conservati diversi generi alimentari in condizioni di promiscuità, privi di involucri protettivi o di contenitori chiusi, i quali si presentavano in cattivo stato di conservazione Nell'occasione accertarono inoltre l'inosservanza da parte del RI delle ordinanze sindacali del 15 aprile del 2001 e del 1 ottobre del 2001, con cui si era ingiunto al predetto di non utilizzare due locali esterni alla cucina per deposito scorte alimentari nonché il forno a legna, trattandosi di locali privi di autorizzazione sanitaria. Nell'occasione, per documentare le condizioni igienico- sanitarie, vennero effettuati anche rilievi fotografici. Sulla base di tale premessa fattuale il tribunale ritenne il prevenuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli. Ricorre per cassazione il difensore denunciando mancanza e/o illogicità della motivazione, sia con riferimento al reato sub a) che a quello sub b). Con riguardo al reato sub a) sostiene che il giudice avrebbe omesso di accertare l'effettivo cattivo stato di conservazione del prodotto, in quanto l'inosservanza di norme igieniche può costituire solo un indizio del cattivo stato di conservazione che deve essere comunque avvalorato da altri elementi. Inoltre il giudice aveva omesso di considerare che quel giorno il ristorante era chiuso e si era in attesa del nuovo frigorifero. Con riferimento al reato sub b) il giudice aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola testimonianza del verbalizzante, il quale non aveva dichiarato di avere visto il prevenuto utilizzare il forno dopo l'ordinanza sindacale, ma aveva solo dedotto il suo uso dall'annerimento provocato dal fumo. Inoltre il giorno dell'accertamento il ristorante era chiuso e, quindi, non v'erano prove certe per asseverare l'inosservanza delle ordinanze sindacali. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, mira non solo a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso (prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze;
prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc.), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Di conseguenza tale contravvenzione costituisce rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere una figura autonoma di reato, che può formalmente concorrere con le altre, ove ne ricorrano le condizioni. Lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate, messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. Quindi, il cattivo stato di conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione (cfr per tutte: Cass n 443 del 2002).
La prova del cattivo stato di conservazione può essere data anche mediante testimonianze dirette e qualificate. Invero, secondo la giurisprudenza di questa sezione, in tema di tutela della salute pubblica, la L. 30 aprile 1962, n. 283 non pone a carico dell'autorità sanitaria l'obbligo di procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze destinate all'alimentazione, ma le attribuisce soltanto il potere di sottoporre ad esami ed analisi i campioni prelevati e le merci sequestrate, qualora ciò sia necessario ed opportuno. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dello stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita, non è indispensabile ne' un'analisi di laboratorio, ne' una perizia, essendo consentito al giudice di merito pervenire egualmente al detto risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, allorché lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione (cfr. Cass. N. 2441 del 1994; 7521 del 1990; Cass. N. 1568 del 2003). Nella fattispecie il cattivo stato di conservazione riguardava sia le condizioni ambientali che le caratteristiche stesse degli alimenti. La prova oltre che dalla testimonianza degli operanti si fondava anche sui rilievi fotografici.
Con riferimento al reato sub b) si osserva che la prova dell'inosservanza delle ordinanze sindacali è stata desunta, non solo dall'annerimento delle pareti, ma anche dalla presenza di legna nell'apposita legnaia del forno. Trattasi di valutazione di fatto che non è censurabile in questa sede non essendo manifestamente illogica 1 reati non si sono prescritti: quello di cui al capo a), consumato il 21 ottobre del 2002, si prescrive il 6 luglio del 2007, avuto riguardo al periodo dal 10 luglio del 2006 al 26 settembre dello stesso anno durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore. Il reato di cui all'art. 650 c.p. allo stato non si è prescritto trattandosi di contravvenzione di natura eventualmente permanente che diventa sicuramente permanente, a prescindere dall'apposizione di un termine, quando la situazione antigiuridica si protrae nel tempo lasciando sussistere, non solo l'antigiuridicità della condotta, ma l'interesse al rispetto dell'ordine dato (cfr. Cass. 6453 del 1997; n. 8607 del 1997), come è avvenuto nella fattispecie, in cui si sono utilizzati locali che non potevano essere utilizzati perché privi della prescritta autorizzazione sanitaria. D'altra parte l'interessato in qualsiasi momento avrebbe potuto fare cessare la condotta antigiuridica.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007