Sentenza 14 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché non sussiste l'interesse del condannato a ricorrere per cassazione al fine di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2020, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2020 |
Testo completo
03551-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2017 Sent. n. sez. - Presidente - GIOVANNA VERGA UP 14/10/2020 MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 22160/2019 IGNAZIO PARDO LUCIA AIELLI ND RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AY AH nato il [...] avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e ordinava la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano "Il secolo XIX" di Genova.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la pubblicazione avrebbe dovuto essere disposta non su un giornale cartaceo, ma sul sito internet del Ministero della giustizia come previsto dall'art. 36 cod. pen. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge n. 111 del 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il collegio rileva una carenza di interesse del ricorrente che insta per l'applicazione di una sanzione accessoria maggiormente afflittiva rispetto a quella inflitta. Si ribadisce infatti che le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena (Sez. 7 n. 27028 del 2020; Sez. 2, n. 14768 del 21/03/2017 - dep. 24/03/2017, Seck, Rv. 269723; Sez. 2, n. 4102 del 12/01/2016 - dep. 01/02/2016, Diop, Rv. 267285; Sez. 3, n. 43298 del 02/07/2014 - dep. 16/10/2014, Floris, Rv. 26097901). Dunque: la pubblicazione sul sito internet, invocata dal ricorrente, rafforza il carattere afflittivo della pena accessoria, laddove la sanzione che è stata applicata nel caso di specie ovvero la pubblicazione su giornale cartaceo - esprime una risposta sanzionatoria - di minor rigore. Pertanto la doglianza è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta contraria all'interesse del ricorrente.
1.2. Tenuto conto della natura del rilievo, che comunque individua un profilo di illegittimità, non si condanna il ricorrente al pagamento dell'ammenda, ma solo a quello delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 14 ottobre 2020 Il Presidente L'estensore Giovanna Verga Sandra Recchione хом Lechone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 GEN 2021 CANCELLIERECANCELLIERE Claudia Piane 2