Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 2
La detenzione per la vendita di prodotti vinicoli la cui composizione naturale sia stata variata con l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero integra, a prescindere dalla nocività del prodotto per la salute, il reato contravvenzionale previsto dall'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283 la quale non è stata interessata dagli effetti abrogativi dei cosiddetti decreti "taglialeggi" (D.Lgs. n. 179 del 2009, D.Lgs. n. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010).
Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, negli stabilimenti vitivinicoli di un'azienda commerciale, di vino preparato con l'aggiunta di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'aggiunta di tali ingredienti. (In motivazione, la Corte ha escluso che la previsione nel D.L. 7 settembre 1987 n. 370 di sanzioni amministrative per chiunque non osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario n. 822 del 1987 abbia determinato l'abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sottolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio sanziona la consegna di "aliud pro alio", a prescindere dalla rilevanza penale, dell'avvenuta sofisticazione del vino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2013, n. 46183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46183 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3080
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 27410/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LD nato l'[...];
avverso la sentenza del 27.3.2013 della Corte di Appello di Lecce;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Giuseppe Volpe, che ha chiesto, previa qualificazione del delitto come tentativo, l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena;
rigetto nel resto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Dario Blandamura, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.3.2013 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Mesagne, emessa l'8.2.2010, appellata dal P.M., dichiarava AR SV colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 515 c.p. e L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. a), ascritti ai capi a) e b),
unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione.
Premetteva la Corte territoriale che l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere di due episodi di detenzione per la vendita e distribuzione per il consumo di vino "anomalo" per tipologia, per zona di provenienza (Puglia) e per annata dichiarata (2007), nonché con aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero, e che il Tribunale lo aveva mandato assolto stante la inutilizzabilità delle analisi. Tanto premesso, rilevava la Corte territoriale che dalla deposizione del teste MO e, comunque, dalla documentazione prodotta dal P.M. ed acquisita ex art. 603 c.p.p., emergeva che il risultato delle analisi era stato regolarmente notificato al AR. Aggiungeva la Corte territoriale che il D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 2, e succ. modif., sanzionava tutte le violazioni che tali non erano in materia di vini e mosti. Non vi era stata quindi alcuna abrogazione di norme incriminatrici ed in particolare del D.P.R. n. 162 del 1965, art. 76, come sostituito dalla L. n. 462 del 1986, art. 9 ter, conv.
in L. n. 282 del 1986, che vieta l'impiego di zuccheri, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca.
Peraltro all'imputato era stata contestata la consegna di aliud pro alio in ordine alla composizione, alla provenienza ed all'annata di produzione. Sussistevano pertanto entrambi i reati contestati.
2. Ricorre per cassazione AR SV, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della documentazione prodotta dal P.M. non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 603 c.p.p.. La prova illegittimamente acquisita è pertanto inutilizzabile. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione. I risultati delle analisi sono comunque inutilizzabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 3. Trattandosi di accertamenti ripetibili, a prescindere dall'esercizio o meno della facoltà di revisione, era necessario procedere in contraddicono attraverso gli strumenti processuali previsti (perizia).
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) doveva ritenersi assorbita nel delitto di cui all'art. 515 c.p.. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge, dovendo il reato di cui all'art. 515 c.p. essere, piuttosto, ricondotto alla previsione di cui all'art. 516 c.p., mancando qualsiasi riferimento a possibile "traditio" della merce. In ogni caso la fattispecie contestata va ricompresa nella previsione di cui al D.P.R. n. 162 del 1965, art. 76, con conseguente depenalizzazione ex D.P.R. n. 507 del 1999; e, comunque, fin dal 1987, la condotta di "sofisticazione"
descritta nel capo di imputazione, andava inquadrata nella previsione p e p. dagli artt. 18-19 Reg.CEE 822/87, con la conseguenza dell'intervenuta depenalizzazione per il medesimo D.Lgs. n. 507 del 1999 (in tutta Europa si può aggiungere saccarosio al vino pur con le dovute cautele e limiti, mentre in Italia un'operazione del genere verrebbe sanzionata con la reclusione e la multa).
Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in quanto anche l'operazione di "annacquamento" del vino va inquadrata nella fattispecie prevista dal D.P.R. n. 162 del 1965, art. 22 e conseguente depenalizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato che ogni preclusione in ordine alla utilizzabilità dell'esito delle analisi era superata dalla documentazione prodotta dal P.M., acquisibile, perché scoperta dopo il giudizio di primo grado (il P.M. nell'appello aveva dedotto, producendo una certificazione della segreteria, che i fogli nn. 11-14, allegati alla cnr dell'11.12.2008, non si trovavano nel fascicolo del P.M.) e, in ogni caso, ex officio a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, essendo assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Va ricordato che in relazione all'art. 507 c.p.p. la Corte Costituzionale, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, evidenziava che "i giudici rimettenti muovevano da una concezione alla stregua della quale il nuovo codice processuale non tenderebbe alla ricerca della verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto. È ben vero che l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice - perciò programmaticamente ignaro dei precedenti sviluppi della vicenda procedimentale - ha condotto ad introdurre, di massima, un criterio di separazione funzionale della fasi processuali, allo scopo di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse. Ma tale opzione metodologica non ha fatto trascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione. Il potere conferito al giudice dall'art. 507 è, dunque, un potere suppletivo, ma non certo eccezionale. La configurazione del siffatto potere come eccezionale, e quindi da escludere in caso di decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica presupposta dai giudici remittenti, dall'assunzione dell'immanenza del nuovo codice, come conseguenza della scelta accusatoria, di un principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un assunto che non trova riscontro ne' nei principi della delega ne' nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice. Il legislatore delegante ha cioè esattamente considerato, in armonia con l'eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3 Cost., comma 2 - che la parità della armi delle parti normativamente enunciata può talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, sì che il fine della giustizia della decisione può richiedere un intervento riequilibrante del giudice atto a supplire alle carenze di taluna di esse, così evitando condanne o assoluzioni immeritate" (Corte Cost. 26 marzo 1993 n. 111, Azzari).
Sicché la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune contrastanti decisioni, è ormai consolidata nel ritenere (anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) che il giudice possa esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà della parti di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (Cass. sez. un. n. 41281 del 17.10.2006).
E tanto vale anche in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello. Ed, invero, si è ritenuto rientrare nei poteri del giudice di appello disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora ritenga assolutamente necessario l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado siano state dichiarate inutilizzabili dallo stesso giudice di appello per tardivo deposito della lista prevista dall'art. 468 c.p.p. (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 5636 del 22.1.2008). Perfino in sede di rinvio il giudice di appello che proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha il potere di disporre d'ufficio l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello (Cass. Pen. Sez. 6 n. 683 del 2.11.2004).
1.1. Dalla documentazione acquisita ex art. 603 c.p.p. risulta, come ha sottolineato la Corte territoriale, che l'esito sfavorevole delle analisi fu comunicato al AR che non intese avvalersi della revisione (il contraddittorio difensivo venne quindi rispettato). Assume, però, il ricorrente che, stante la ripetibilità e non essendosi proceduto a revisione, le analisi sono comunque inutilizzabili.
L'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 3 prevede che i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia alimentare, l'obbligo di avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati è richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse" (Cass. pen. sez. 3 n. 2360 del 19.11.2009). Tanto che si è ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della L. 30 aprile 1962, n.283, art. 1, sulla disciplina igienica degli alimenti, nella parte in cui non prevede che sia dato avviso agli interessati dell'inizio delle operazioni peritali nel caso di analisi su campioni non deteriorabili, in quanto il citato arti, quarto comma, attribuisce ai predetti la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, alle quali essi hanno diritto di assistere ed intervenire anche con l'assistenza di un consulente tecnico, restando in tal modo garantito il loro diritto di difesa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n. 11828 del 13.11.1997). In caso di analisi su campioni non deteriorabili, il diritto di difesa è, invero, garantito dalla possibilità di richiedere, nel pieno rispetto del contraddittorio, la revisione.
Nel caso di specie, come da atto la Corte territoriale, venne notificato il risultato delle analisi, ma il prevenuto, nonostante l'espressa indicazione della facoltà di richiedere la revisione, non avanzò alcuna richiesta in tal senso.
Essendo state rispettate le disposizioni di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2, era consentita l'acquisizione delle analisi al fascicolo del dibattimento e, conseguentemente, la loro utilizzabilità. È irrilevante che non sia stata espletata la revisione (per l'omessa richiesta dell'interessato), essendo stato, comunque, previsto lo svolgimento delle analisi con le garanzie del contraddittorio.
Una diversa interpretazione della norma (nel senso indicato dal ricorrente) porterebbe a conseguenze inaccettabili: si consentirebbe infatti all'interessato, con la sua "inerzia", di impedire l'acquisizione delle analisi espletate (a lui sfavorevoli) e lo si "privilegerebbe" rispetto a chi quella richiesta abbia formulato. Per di più, neppure nel giudizio di appello, all'esito dell'acquisizione e dichiarazione di utilizzabilità dei risultati delle analisi, il ricorrente ha mai avanzato richiesta di espletamento di perizia.
2. In relazione al delitto di cui all'art. 515 c.p. contestato, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di vinificazione, il legislatore, nell'emanare la norma di cui al D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, comma 2, conv. Con modif. nella L. 4 novembre 1987, n. 460 (che assoggetta a sanzione amministrativa chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati 1 e 3 del Regolamento CEE n. 822/87 del consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti stabiliti), ha inteso sanzionare tutte quelle violazioni che non erano tali secondo il nostro ordinamento ma lo sono diventate a seguito dell'emanazione del regolamento comunitario. Non vi è stata perciò alcuna abrogazione, ne' espressa ne' tacita, di eventuali norme incriminatrici penali e, segnatamente, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, così come sostituito dalla L. 7 agosto 1986, n. 462, art. 9 ter, il quale nelle operazioni di vinificazione vieta l'impiego di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca (Cass. pen. sez. 1 n. 12209 del 18.10.1994). I giudici di merito hanno, in ogni caso, ineccepibilmente osservato:
a) la condotta punita dalle norme contestate non riguarda la sofisticazione del vino, ma la consegna di aliud pro alio, per cui l'aggiunta di zucchero ed acqua anche per ipotesi lecita (come assume il ricorrente) integra comunque la frode in commercio in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'avvenuta aggiunta di tali ingredienti;
b) risultava altresì contestata l'indicazione fraudolenta in ordine alla provenienza ed all'annata del prodotto, idonea a trarre in inganno l'acquirente.
3. Correttamente è stato ipotizzato il reato di cui all'art. 515 c.p. (l'art. 516 c.p. prevede invece la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).
È ravvisabile, però, l'ipotesi del delitto tentato (non risultando che vi sia stata la "traditio").
Anche se il prodotto si trovava ancora negli stabilimenti vitivinicoli della società, di cui l'imputato era rappresentante legale, lo stesso era destinato alla commercializzazione (pag. 3 sent. app.).
E la giurisprudenza di questa Corte è andata consolidandosi nel ritenere che il tentativo di frode in commercio non richieda, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite. Si è infatti evidenziato (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 41758 del 28.10.2010) che "il codice penale vigente, nel configurare la fattispecie delittuosa del tentativo, ha abbandonato l'antica distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi del reato, secondo la quale il tentativo era configurabile solo allorché fosse effettivamente iniziata la fase esecutiva della azione criminosa, per adottare il diverso criterio, fissato nell'art. 56 c.p., che configura il delitto, nella forma tentata, ovvero la messa in concreto pericolo del bene protetto dalla norma, allorché siano posti in essere atti idonei, univocamente diretti a commetterlo. Ai fini dell'accertamento del tentativo deve, pertanto, tenersi conto della idoneità degli atti posti in essere e della loro univocità nella direzione della commissione del reato. Il requisito della univocità deve consistere nella presenza di elementi fattuali in base ai quali possa affermarsi con sostanziale certezza che la condotta posta in essere era diretta alla commissione del reato, di cui si configura il tentativo. Deve, pertanto, essere accertato il compimento di atti che, anche per gli elementi circostanziali che li connotano, evidenzino il progetto criminoso perseguito dall'agente e che lo stesso non si esaurisca in un mero proposito. Il requisito della idoneità si configura allorché l'azione posta in essere sia tale da dimostrare, mediante un giudizio da effettuarsi ex ante, la sua capacità potenziale di produrre l'evento che la norma penale mira ad impedire. Il pronostico circa la verificazione dell'evento, quale conseguenza dell'azione posta in essere, deve attingere al requisito della rilevante probabilità, secondo l'id quod plerumque accidit, prescindendo dalla valutazione dell'intervento di elementi ignoti al momento in cui è stata posta in essere la condotta criminosa che possano vanificarne l'esito. In applicazione di tali principi di diritto è stato, perciò, da tempo affermato da questa Corte, in relazione al reato di frode in commercio, che per la configurabilità del tentativo non occorre l'inizio di una trattativa con il potenziale acquirente, essendo sufficiente che sia accertata la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite, (sez. un. 25.10.2000 n. 28, Morfei, RV 217295). È stata così ritenuta sussistente la fattispecie del tentativo di frode in commercio nell'ipotesi di deposito nel magazzino di una ditta esercente la vendita all'ingrosso di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle indicate sulle confezioni, in quanto dimostrativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite, (cfr. sez. 3A, 18.12.2008 n. 3479 del 2009, Urbani ed altro, RV 242288). Analogo principio di diritto è stato affermato con riferimento all'ipotesi della detenzione di prodotti di qualità diversa da quella indicata sulle confezioni nei magazzini di un'azienda produttrice, allorché tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita, (sez. 3A, 5.11.2008 n. 1454 del 2009, Frescobaldi, RV 242263). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità integra il tentativo di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 1061 del 3.12.2010; Cass. pen.
Sez. 3 n. 37058 del 28.9.2011).
4. In ordine alla contravvenzione, va preliminarmente ricordato che la L. n. 283 del 1962, emanata prima dell'1 gennaio 1970, pur non essendo espressamente compresa nell'elenco delle leggi da salvare, non può ritenersi abrogata per effetto dei vari decreti legislativi succedutisi alla legge delega L. n. 264 del 2005. È sufficiente richiamare in proposito la sentenza di questa Sezione n. 9276 del 19.1.2011. Tanto premesso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie contestata fosse configurabile il reato di cui alla L. n. 283 del 1962 e succ. modif., art. 5, lett. a). Tale norma prevede, infatti, il divieto di produzione, vendita e di detenzione per la vendita di sostanze alimentari "private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale..". Dalla lettera e dalla "ratio" della norma risulta, quindi, chiaramente che ad essa è estraneo qualsiasi riferimento alla nocività del prodotto alla salute. I Giudici di merito, con accertamento in fatto immune da vizi logici, hanno ritenuto che l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero determinasse una variazione della composizione naturale del prodotto.
5. Quanto al dedotto assorbimento della contravvenzione nel delitto, va rilevato che l'art. 515 c.p. tutela il leale esercizio del commercio e, perciò, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia il leale esercizio del commercio.
La normativa speciale tutela, invece, la qualità del prodotto, per cui è configurabile il concorso (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 4351 del 4.12.2003; Cass. pen. sez. 3 n. 20125 del 12.2.2009).
6. Non essendo il ricorso manifestamente infondato, va dichiarata, a norma dell'art. 129 c.p.p., la prescrizione della contravvenzione, commessa in data 8.10.2007 (capo a). Il termine massimo di prescrizione di anni 5, cui va aggiunto il periodo di sospensione per giorni 222 (dal 18.11.2011 al 27.6.2012; rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria), è maturato, infatti, il 9.5.2013.
7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione contestata al capo a) per essere la stessa estinta per prescrizione, e, con rinvio, per la rideterminazione della pena (tenuto conto anche della qualificazione come tentato del delitto di cui all'art. 515 c.p.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione contestata al capo a) perché estinta per prescrizione e, qualificati i delitti di frode in commercio come tentativi, rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013