Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ad ospiti anziani di un "residence", di cibi già cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di 26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione nelle dette condizioni).
La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sè, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.
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- 1. Cass. pen., 5 ottobre 2020, n. 27541https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di conservazione di sostanze alimentari destinate al consumo, l'espressione “cattivo stato di conservazione” di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 (recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) allude ad un tempo, quali parametri di giudizio, agli atti normativi ed alle regole della comune esperienza, usi e prassi: secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice inerisce a tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse – pur …
Leggi di più… - 2. Inquinamento acustico e potere regolamentare del comuneAccesso limitatoFrancesco Navaro · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
0,52 11000
443
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni Unite penali
AY272928
CORTE SUPPENA OI CASSAZIONE composta dagli Ill.mi signori: UFFICIO OPIE Udienza pubblica del 19 dicembre 2001 Richiesta copia studio dal Sig. JAL dott. Aldo Vessia Presidente per diritti 1.5.5 16 Renato Teresi Consigliere
NOELLIERE EL Franco Marrone
€1,55 L.3000 R.G. 178/00° CANCELLER 16 Francesco Morelli 16 16 Amedeo Postiglione EL
Sent. n. 40 " Torquato Gemelli OFO12345
"1" Vincenzo Colarusso
Antonio Stefano Agrò CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPE 14
" Giovanni Canzio
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunziato la seguente per diritti 1,55 ر 9 GEN. 2002
ن
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IL CANCELLIERE
SENTENZA
sui ricorsi promossi da AU UT e da NI IR contro la sentenza 11 aprile 2000 del Tribunale di Milano.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò
Udito il P.G. Antonino Leo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito per i ricorrenti l'avvocato Neva Monari.
POLT CAPPELL!
€ 152
25 BEN. 2002.
Ritenuto in fatto
1. NI IR e AU UT sono stati imputati dei reati di cui all'art.5 lettere b) e d) legge 30 aprile 1962, n.283, in
Basiano, avevano detenuto, il 12 maggio 1998 per la somministrazione agli anziani ospiti, "teglie contenenti cibi già cotti in cattivo stato di conservazione, in quanto posizionate all'aria senza copertura e а temperatura ambiente (26 c.)" ed in particolare 'coste cotte agli aromi, alterate, insudiciate ۱۱ o comunque invase da parassiti per la presenza di elevata carica batterica e di coliformi totali, coliformi fecali, escherichia coli, stafilococchi coagulasi positivi”.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza 11 aprile 2000, ha escluso il reato di cui alla lettera d dell'art.5, nel presupposto che la incriminatrice prevedesse, per l'insudiciamentonorma e l'invasione dei parassiti, la presenza di corpi estranei, che invece erano assenti, e che l'alterazione comportasse una modifica delle qualità organolettiche del prodotto (nell'aspetto, odore о sapore), inesistente nonostante la presenza di microrganismi.
Riteneva invece la sussistenza del reato di cui alla lettera b, in quanto il cibo era contenuto in teglie posizionate all'aria senza copertura e temperatura ambiente piuttosto elevata (26 c.) in a una cucina poco pulita e in quanto il prodotto doveva essere servito in tavola dopo due ore di conservazione in questo stato. Era poi irrilevante stabilire se le coste fossero ancora in preparazione, in quanto il dovere di mantenere il prodotto in buone condizioni igienico-sanitarie vige in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, di produzione di commercio sino e all'offerta al consumatore. Relativamente alla responsabilità personale nessun dubbio v'era per il UT, che, quale cuoco, aveva la gestione diretta della
Cucina e aveva manipolato l'alimento, mentre il IR doveva anch'egli rispondere, in quanto, direttore di mensa di un piccolo complesso imprenditoriale, non aveva svolto alcuna sorveglianza sul rispetto delle norme in materia di igiene.
3. Contro tale sentenza ricorreva il UT il quale sosteneva che, essendo il prodotto ancora in fase di preparazione all'atto del prelevamento, la norma di cui all'art.5 lettera b, relativa allo stato di conservazione degli alimenti per la somministrazione prossima, era inapplicabile, tanto più che il cibo avrebbe dovuto subire ulteriori manipolazioni che ne avrebbero modificato le qualità organolettiche (cita al riguardo la circolare n.79 16 tobre 1980 del Ministro della Sanità).
A questo argomento il IR, anch'egli ricorrente, aggiungeva quello della violazione nei suoi riguardi degli artt. 42 e 43 c.p., perché lui, come direttore di mensa di numerosi centri cottura, aveva alcuna responsabilità sulle singole cucine e tanto più on in materia di conservazione dei cibi. Cartirana faceva poi pervenire dei motivi aggiunti in cui cappresentava come La società ONAMA, di cui era direttore di una dimensione nazionale con circa 6000 dipendenti e mensa, aveva
30 unit , sich mense sparse sul territorio nazionale, articolate in filiali, dirette da un capo zona, da cui dipendono i direttori di mensa. Questi, a loro volta, sono responsabili di più di una mensa e fanno lavoro di coordinamento con la clientela. Non hanno comunque alcuna competenza in materia di alimenti.
sezione della 4. Con ordinanza 12 giugno 2001, la terza rimetteva gli Cassazione, cui i ricorsi erano stati assegnati,
a presupposto stessi alle Sezioni Unite penali, osservando che seguito dalla della decisione impugnata era l'assunto, peraltro modalità di giurisprudenza prevalente, che le irregolari conservazione delle sostanze alimentari, integrano per se stesse il reato di cui all'art.5 lett.b) 1.n.283/1962.
In questo senso la natura del reato in esame è indicata come di pericolo presunto, in quanto, una volta accertata l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, la fattispecie penale si configura, senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore.
L'ordinanza dà tuttavia atto dell'esistenza di un orientamento minoritario. Questo critica quello maggioritario sulla base delle sequenti considerazioni: v' è un'impropria assimilazione implicita tra 10 stato di conservazione e le modalità di conservazione del prodotto e cioè tra una condizione intrinseca e una condizione estrinseca. Ora anche se normalmente le cattive modalità comportano un degrado, l'identificazione dei due momenti non è consentita dal principio di legalità e dall'ermeneutica. varrebbe replicare che il reato in esame è di pericolo Né presunto, perché ciò non toglie che grava comunque sul giudice accertare che sia stata posta in essere la condotta incriminata, la quale pur sempre consiste nel detenere un prodotto in cattivo stato di conservazione e con irregolari modalità di non
Conservazione. Questo errore logico, per il termine di scadenza dei prodotti, è stato già rilevato da Sez. Un. 4.1.1996,
NA, che tuttavia sembra cadere nello stesso errore quando identifica il reato di cui alla lettera b dell'art.5 nell'
"inosservanza delle modalità di conservazione dei prodotti alimentari" e così non si avvede che l'irregolare modalità di conservazione- analogamente alla data scaduta- non può legittimare la presunzione assoluta del cattivo stato di conservazione della sostanza alimentare. D'altronde non avrebbe nemmeno pregic
Osservare che la previsione del cattivo stato di conservazione da parte della lettera b, quale condizione intrinseca, sarebbe ploonastica, quanto ogni possibile forma di scadimento e di regenerazione del prodotto sarebbe già contemplata alle lettere a, d. In realtà la lettera b, intesa in senso intrinseco, avrebbe comunque una sua autonomia e riguarderebbe quelle caratteristiche The rendono il prodotto appetibile e particolarmente gradito
(fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore, sapidità, retrogusto e via dicendo). Vi sarebbe così una progressione di
Ipotesi di degrado intrinseco che va dalla privazione degli elementi nutrititivi, alla perdita di altre caratteristiche di appetibilità, sino all'alterazione e alla nocività.
L'esegesi minoritaria, che all'evidenza l'ordinanza caldeggia, sebbene riduca la portata incriminatrice della lettera b, sembra imposta, sempre per l'ordinanza, dai principi di legalità e di tassatività del diritto penale e pare conforme a quel criterio di particolare rigore che, а tutela delle garanzie sostanziali e processuali, deve ispirare il giudice nell'interpretazione delle norme che configurano reati di pericolo presunto.
Considerato in diritto
1. Come si è esposto in narrativa, le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere un contrasto interpretativo sul senso dell'art.5 della legge 30 aprile 1962, n.283. Questo, nella parte che qui interessa, stabilisce che: "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere 0 somministrare come mercede ai propri dipendenti, о comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:... b) in cattivo stato di conservazione".
Ora il cattivo stato di conservazione significa, secondo la giurisprudenza prevalente, irregolare modalità di conservazione delle sostanze alimentari resta irrilevante stabilire se, e nonostante tale trattamento, queste sostanze siano ancora genuine sane. Vuole invece una minoranza che l'espressione si riferisca il prodotto in sé, di cui alcune qualità originarie dovrebbero risultare compromesse (salvo poi stabilire a che tipo di qualità
Occorra fare riferimento). Il contrasto risulta perpetuato tuttora in atto (vedi, e nell'ultimo senso, a parte l'ordinanza di rimessione, sez.3, 27
10 novembre 1996, n.4047, Di Masi, e, nel primo, stessa sezione, luglio 2001, n.2490, De Luca), sebbene le Sezioni Unite, con sentenza 5 gennaio 1996, NA, si siano già allineate sulla posizione maggioritaria.
2. Si assume però, questo proposito, che nella sentenza delle a
Sezioni Unite stato trascurato, qualche modo е in
Contraddittoriamente, un argomento ne si sarebbe Lavece dovuto ritenere risolutivo. Quello del testo della disposizione da applicarsi, la quale, collegando il cattivo stato di conservazione
Alle sostanze, letteralmente avrebbe riguardo ad una loro condizione intrinseca. Talché, il giudice, tenuto all'osservanza del principio di stretta legalità, non potrebbe stravolgere simile lato ermeneutico e passare, sulla scorta di considerazioni
Sistematiche 0 finalistiche, cla una qualità intrinseca ad una modalità estrinseca. E ciò tanto più in quanto il risultato di una simile opzione interpretativa sarebbe quello di ricavare una norma di pericolo presunto, che, come tale, menoma le garanzie sostanziali e processuali dell'individuo.
3. Ora, questo discorso, nonostante l'affermata centralità del punto, che perciò avrebbe meritato un approfondimento, dà per presupposto ed acquisito un preciso valore semantico dell'art.5, nella parte in esame, l'univocità del cui significato si deve invece negare, proprio in base a considerazioni lessicali.
Il termine "conservazione", in primo luogo, è ambiguo. Esso denota sì l'effetto del conservare (il mantenimento delle caratteristiche iniziali), ma anche, con pari frequenza, l'atto e il modo di e cioè le attività dirette ad assicurare quel conservare (e mantenimento). E quindi parimenti ambigua è l'espressione "stato di conservazione", con la quale si può indicare tanto il risultato dell'attività di mantenimento, quanto le condizioni presenti per ottenere il risultato stesso.
Né l'ambiguità si scioglie prendendo in esame l'intera locuzione: "è vietato impiegare... vendere, detenere... distribuire... sostanze alimentari... in cattivo stato di conservazione", se si pone mente Ниг alla circostanza che quell' "in cattivo ecc." può intendersi sia come complemento predicativo dell'oggetto e cioè delle sostanze alimentari, sia come complemento di modo, che indica la maniera in cui si compie l'azione espressa dal verbo.
4. Se quindi fragile e controvertibile è l'argomento tratto dal dato letterale, di intatta legittimità si conferma il ricorso da parte della sentenza NA a considerazioni sistematiche, poiché è il complesso dell'art.5 l'elemento su cui i principi interpretativi indicano di basarsi, al fine di sciogliere l'ambiguità risultante dal tenore della lettera b. In per risolvere il contrastoquesta prospettiva, giurisprudenziale, basta semplicemente ripetere, rinviando alla articolata dimostrazione contenuta nella pronunzia più volte richiamata, che la necessità di riferire il reato in questione alla inosservanza delle regole di conservazione delle sostanze
(opzione com'è s'è visto possibile sotto il profilo lessicale) deriva dal fatto che, altrimenti, nessuno spazio di operatività avrebbe la disposizione, a fronte delle lettere a, c, d, le quali, nell'arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi all'alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche
Intrinseche degli alimenti.
5. Non può del resto accogliersi il suggerimento dell'ordinanza, per cui, invece e a ben vedere, un ubi consistam della norma in esame potrebbe pur sempre rinvenirsi nello scadimento di quelle proprietà the rendono il prodotto appetibile particolarmente D
fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore, gradito retrogusto). Questo suggerimento, se tali parametri sapidità, lovessero commisurarsi su aspettative o desideri del consumatore, introdurrebbe, contro il principio di tassatività, elementi soggettivistici di irrimediabile indeterminatezza (de gustibus...) e proprio per un dettato legislativo di cui si afferma volersi accreditare un'interpretazione più garantistica. Se invece pretendesse di rapportarsi ad analisi scientifiche non sarebbe in grado di conferire autonoma prescrittività alla lettera b rispetto alle altre lettere, che, come già s'è osservato e come la stessa ordinanza, con il richiamo alla nozione di particolare gradimento, sembra alla fine implicitamente ammettere, coprono da sole ogni processo, quantitativamente esprimibile, di degrado dei coefficienti organolettici.
6. Così inteso, il cattivo stato di conservazione della lettera b si propone per quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato а temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili).
E questa conclusione, già raggiunta dalla sentenza NA, non contraddice quanto la stessa decisione ha ritenuto nell'ipotesi di
Her messa in commercio di prodotti preconfezionati già scaduti, per i quali cioè sia decorso il termine di conservazione ○ di consumazione stampigliato sulla confezione medesima.
L'inapplicabilità in questo caso della lettera b dell'art.5 non è fatta discendere, Come si ritiene nell'ordinanza, dalla stata considerazione che lo spirare della data di scadenza non prova la compromissione delle qualità intrinseche del prodotto. Essa invece stata affermata sulla scorta dell'argomento che le norme sull'indicazione della scadenza, provviste di autonoma sanzione, nulla hanno a che vedere con le leggi, i regolamenti o gli atti amministrativi generali che disciplinano le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Atti normativi- questi ultimi- che hanno invece ad oggetto il confezionamento e lo stato della confezione, i luoghi di conservazione, la protezione da ambienti inquinanti o insudiciati, le condizioni climatiche di esposizione, di stivaggio, di trasporto e via dicendo.
7. Il discorso conduce così alle regole da cui ча tratta la disciplina della conservazione, tema su cui conviene soffermarsi in quanto qualcuno ha ritenuto che la sentenza NA, nella parte da ultimo riferita, abbia aderito all'idea di circoscrivere solo a leggi o a regolamenti o ad atti amministrativi generali, le fonti da cui il giudice deve ricavare i precetti sulle modalità di mantenimento. Fer la verità quello che le Sezioni Unite hanno a suo tempo sottolineato non è stata la necessità di riferirsi esclusivamente norme tecniche deducibili da atti autoritativi, ma più 1
semplicemente che, quando il giudice integra l'articolo 5 lettera b con atti fonte, o equiparati, lo stesso giudice si richiami a normative concernenti la materia della conservazione degli alimenti. Consideri in altri termini le produzione normativa che abbia ad oggetto i sistemi di mantenimento delle sostanze nel loro stato originario e non applichi quelle discipline che, pure mirate alla tutela del cliente, concernono attestazioni di qualità, di origine, di data di fabbricazione o di durata.
A sua volta, la lettera b dell'articolo 5, con l'espressione
"cattivo stato di conservazione", fornisce una nozione aperta di аanche concetti generalmente facile comprensione che rimanda condivisi dalla collettività, la quale, а parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale.
Ora non pare che questa forma di eterointegrazione della fattispecie, che è altrimenti chiaramente indotta dall'impiego della locuzione assiomatica che contribuisce a mantenere la e contravvenzione nell'ambito di un medio consenso, debba rifiutarsi in vista di un preteso adeguamento a valori costituzionali. La tecnica impiegata dal legislatore di rinviare a nozioni diffuse,
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto la necessaria tassatività della fattispecie non si risolve né si identifica nella più o meno completa descrittività della stessa.
Né la materia in esame si relega in ambiti di tale tecnicismo da escludere un apporto del costume, a favore esclusivo di competenze normative specifiche.
Tanto naturalmente l'affermato concorso non toglie che
17+ nell'integrazione della fattispecie astratta, di norme giuridiche di carattere tecnico con precetti non tratti da fonti, sia regolato, а sua volta, dai principi generali. Nel senso beninteso che, sussistendo una disciplina promanante da un atto normativo, l'interprete si riferirà unicamente a quella e che l'operatività delle nozioni di esperienza ha un ambito meramente residuale.
8. Occorre ora procedere ad un'ulteriore puntualizzazione.
Dato il contenuto della disposizione, si osserva, comunemente, che questa reca un reato di pericolo presunto. E l'affermazione si fonda nel ricondurre l'obbiettività della contravvenzione alla tutela della salute, diretto oggetto di protezione da parte delle altre lettere.
La richiesta osservanza dei precetti sulle modalità estrinseche di conservazione, in questa visuale, mira infatti a prevenire, con la repressione di condotte la cui pericolosità è stabilita iuris et de iure, la degradazione, la contaminazione, 0 l'alterazione del prodotto in sé, mutazioni che nelle altre parti dell'articolo 5 sono prese in considerazione come evento dannoso.
Pi qui la deduzione che la norma limita le jaranzie di lifesa all'imputato non lato dimostrare 11 Jonuinità del prodotto)
che puo colpire comportamenti incffensivi. Deduzione cui si replica che la presunzione legislativa non è arbitraria in quanto la lettera b ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di prevenzione e tutela delle sostanze alimentari, dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato a quello, e rilevante, della loro conservazione. Tanto detto, non pare tuttavia che la definizione della natura di reato di pericolo presunto data alla contravvenzione sia obbligata. Se alla norma in esame si riconosce il compito di tutelare l'ethos del consumatore, assicurando una protezione anche a quella sfera di tranquillità che ritrae dalla sicurezza che il prodotto sia giunto al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, il reato che essa reprime è un reato di danno. E non v'ha dubbio che il legislatore può porsi tra i suoi fini anche quelli di benessere e che una ratio legis del genere di quella delineata non solo non eccede dall'ordinaria ragionevolezza, ma integra un elemento di fondazione di un "ordine alimentare", si riallaccia limite alla iniziativa economica privata, che all'utilità sociale. 9. Ne discende, quale primo corollario, che sarebbe errato supporre una progressione criminosa tra la lettera b e le altre lettere dell'articolo 5: si tratta di fatti autonomi per i quali è ipotizzabile un concorso formale, così come è avvenuto nella specie che ha originato la presente decisione. Va poi aggiunto che la configurazione dell'offensività della disposizione in esame nei termini appena esposti indirizza il giudice nel giudizio di valore sullo stato di conservazione in
바 cui gli alimenti sono mantenuti, specie quando debba fare riferimento, per l'integrazione della norma, а regole di comune esperienza.
Tipico al riguardo è il condivisibile orientamento in tema di self service, rispetto ai quali, in mancanza di atti normativi che contemplano il fenomeno, s'è sempre escluso che l'esposizione senza protezione dei piatti cucinati alla diretta disponibilità degli avventori costituisca il reato (cfr. sez.6, 30 novembre
1992, p.m. C. Thirez e ancora sez.6, 30 aprile 1993, p.m. C.
Radice Fossati e altro). E tanto in base alla ben avvertibile sostanziale ratio decidendi della previa comune adesione, dovuta al frequente rimpiazzo delle vivande, del pubblico a questo modo di conservazione degli alimenti, per Questo modo specifico di ristorazione. fase della conservazione la preparazione, una serie di atti normativi che ammettono, nella fase di preparazione, l'impiego di alimenti degradati, purché sottoposti ad adeguati trattamenti prima dell'offerta al pubblico. La censura, così riassunta, si articola in due argomenti, entrambi peraltro da respingersi.
Col primo si nega che l'attività di preparazione richieda
l'osservanza delle regole sulle modalità di conservazione degli alimenti, regole che dovrebbero osservarsi solo quando il cibo sia stato già completamente preparato e in attesa di consumazione.
L'affermazione però è in palese contrasto con l'art.5, il quale esordisce "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti... sostanze" tenute, come si è visto- "in cattivo stato di
-
conservazione" (lettera b). L'altro argomento (quello della possibilità di impiego di cibi degradati nella fase di preparazione) confonde, da un lato, le qualità intrinseche del prodotto (sostanze degradate) con le modalità di conservazione;
non si avvede che proprio l'esistenza
ж di normative eccezionali (derogatorie, comunque, della lettera d e non b dell'articolo), quali quelle citate, dimostra il vigore della regola generale opposta;
assimila paradossalmente ai trattamenti di alta tecnologia richiesti dalle norme invocate, un ripasso al burro delle coste agli aromi. 11. Inammissibile è poi l'ulteriore censura del IR, 11 quale, in sede di merito, secondo quanto espressamente osserva la sentenza impugnata, non ha offerto alcun elemento probatorio diretto ad evidenziare le dimensioni del complesso cui egli è preposto;
l'estraneità, per vero improbabile, dalla competenze del direttore di mensa del controllo sulla cucina;
l'esistenza di una delega ad altro soggetto di tali funzioni di controllo.
Circostanze che invece oggi intende far valere dinanzi al giudice di legittimità.
12. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
in solido al pagamento rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti delle spese processuali.
si deciso in Roma il 19 dicembre 2001
Il Presidente
O GEN. 2002
.v 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10. Per tutto quanto si è fin qui esposto, va quindi ritenuto corretto il presupposto interpretativo da cui muove la sentenza impugnata, che del resto i ricorrenti non avevano messo in dubbio.
E та altresì ritenuto corretto il richiamo contenuto nella pronunzia a regole di esperienza per definire cattivo uno stato di conservazione di vivande, destinato a protrarsi per due ore, in
Maglie aperto, esposte alla temperatura in una cucina poco pulita. Occorre ora considerare i motivi dei ricorsi. dell'art.5 sarebbe Comune il rilievo che la lettera b inapplicabile alla specie, in quanto i cibi, che si assumono mal conservati, erano ancora in fase di preparazione e dovevano subire ulteriori manipolazioni (ripasso nel burro) che ne avrebbero modificato le qualità organolettiche. Si cita al riguardo, oltre
La circolare la ricordata in narrativa che escluderebbe dalla