Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 443
CASS
Sentenza 19 dicembre 2001

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Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ad ospiti anziani di un "residence", di cibi già cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di 26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione nelle dette condizioni).

La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sè, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.

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    commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di conservazione di sostanze alimentari destinate al consumo, l'espressione “cattivo stato di conservazione” di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 (recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) allude ad un tempo, quali parametri di giudizio, agli atti normativi ed alle regole della comune esperienza, usi e prassi: secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice inerisce a tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse – pur …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 443
Data del deposito : 19 dicembre 2001

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