Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore.
Commentario • 1
- 1. Pesce fresco in vendita: attenzione al ghiaccio contaminatoCarlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2003, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2067
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 021236/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 13.02.2003 che ha confermato la condanna alla pena dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) legge n. 283/1962;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso.
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dr. Geraci Vincenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Sibilio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 13.02.2003 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna inflitta nel giudizio di primo grado a LL TO per avere detenuto nel proprio ristorante per la somministrazione molluschi in cattivo stato di conservazione. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità avendo la P.G. misurato la temperatura dei molluschi con un'ora circa di ritardo rispetto all'accesso presso il locale, dopo avere lasciato aperto il contenitore di polistirolo per oltre un'ora. Inoltre, la temperatura era stata misurata, non già sulla parte edibile (che deve essere conservata ad una temperatura non superiore a 6 gradi centigradi), ma introducendo un termometro a mercurio tra i molluschi all'interno della scatola. Illogicamente, poi, era stato ritenuto che la consegna del prodotto presso il ristorante fosse stata eseguita dal fornitore Morandi molto prima delle ore 10.30, come riferito dallo stesso Morandi;
che la sottoscrizione del verbale da parte del consulente amministrativo Baccani potesse pregiudicare l'imputato, tanto più che l'ufficiale di P.G., Badii, non aveva ricordato con chiarezza lo svolgimento dei fatti;
che la temperatura andava misurata sull'interezza del mollusco e non sulla parte edibile;
che l'accertata temperatura di 18/20 gradi riguardava l'esterno delle valve, mentre quella dell'aria era di 27 gradi, dato privo di qualsiasi riscontro;
che un'ora di esposizione dei mitili alla temperatura ambiente bastava ad aumentare un valore (6 gradi) ottenibile solo in frigorifero, dato che la massa del contenuto presenta un'inerzia termica enormemente superiore rispetto al contenitore;
- mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato stante che egli non mai aveva autorizzato la consegna dei prodotti ittici in assenza del responsabile del ristorante deputato al controllo sulla qualità dei prodotti;
- violazione di legge in ordine alla qualificazione della violazione come reato di pericolo presunto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perché solleva erronee doglianze sulle quali vi è motivazione congrua.
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5 lettera b) della legge n. 283/1962, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d), alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione ed alterazione.
Pertanto, l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui agli art. 5 lettera b) e 6 legge n. 283/1962, giacché, trattandosi di reato di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cass. Sez. 3^ n. 5528, 23.03.1998, De Matteis RV. 210747; SU 19.12.2001, Sartirana). Infatti, con le suddette disposizioni si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione. A tali criteri si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno osservato che i mitili in sequestro sono stati tenuti, ben visibili dall'esterno perché collocati dietro una porta a vetri chiusa a chiave (sul punto vi è l'obiettiva constatazione degli operatori sanitari, riportata in verbale e neppure contestata dal Baccani), all'interno del ristorante per almeno un'ora e cioè per tutto il tempo che i vigili sanitari attesero l'arrivo del personale del ristorante (il consulente amministrativo Baccani) e che pertanto erano conservati in cattivo stato.
L'apprezzabile durata della tenuta del prodotto a temperatura ambiente ha, infatti, inciso negativamente sull'igienicità dello stesso con superamento della prescritta temperatura di 6 gradi, comportante la tenuta del prodotto in un locale refrigerato, prescritta per consentire che il prodotto conservi le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni per il suo mantenimento. Ne consegue che, indipendentemente dalle operazioni di misurazione della temperatura dei molluschi, peraltro correttamente effettuata all'esterno delle valve (non essendo richiesta la loro apertura a tal fine) e riscontrata in 18/20 gradi, il reato si è consumato con la semplice detenzione nel ristorante, gestito dall'imputato, di prodotti ittici, destinati alla somministrazione agli avventori, rimasti per almeno un'ora a temperatura ambiente anziché in un sito refrigerato idoneo a mantenere una temperatura non inferiore ai 6 gradi.
Di conseguenza la detenzione per la somministrazione di prodotti ittici con modalità irregolari integra il reato contestato anche se la merce non risulti alterata.
Correttamente motivata è la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quanto meno in riferimento alla colpa per avere l'imputato omesso di adottare le necessarie cautele per impedire che i mitili venissero tenuti al di fuori degli appositi refrigeratori. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004